FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
sa addita al legislatore come al giudice le grandi vie dell'avvenire,<br />
scruta e prova e riprova, e <strong>il</strong>lumina l'uno e l'altro; incita, frena<br />
o consiglia, che insomma è presente in ogni singola e menoma<br />
fase del costituirsi e del divenire del diritto, nella statuizione<br />
e nell'attuazione, nelle prime origini e nelle più remote e<br />
progressive vicende.<br />
Le circostanze particolari, fra cui si pongono e si svolgono<br />
le relazioni internazionali fanno sì, come è stato spesso<br />
notato, che <strong>il</strong> diritto, che le regola, si atteggi in modo da scostarsi<br />
talvolta dal comune concetto che di esso si ha nella più<br />
diffusa scienza giuridica. La quale , vuotandolo di ogni e qualsiasi<br />
contenuto e riducendolo a pura forma o costringendolo fra<br />
i limiti segnati dalla esplicita o implicita volontà statuale, riscontra<br />
uno dei suoi caratteri essenziali nella coazione, o nella<br />
possib<strong>il</strong>ità di obbligare all'adempimento, al risarcimento o al<br />
patimento di pena adeguata <strong>il</strong> violatore della norma.<br />
È noto che un tal carattere riscontrasi nella maggior<br />
parte delle relazioni giuridiche che nascono o mutano o si estinguono<br />
fra i limiti del territorio dello Stato, ma non è men noto<br />
che la coazione si attenua o si esprime in modo e in circostanze<br />
diverse col variare di esse relazioni, di mano in mano che ci<br />
spostiamo dall' ambito del diritto privato a quello del diritto<br />
pubblico, <strong>per</strong> giungere a quello delle relazioni interstatuali. L'<br />
obbligatorietà delle norme è qui sospesa a presupposti e a circostanze<br />
che inut<strong>il</strong>mente ci sforzeremmo di riscontrare in altro<br />
campo senza finire <strong>per</strong> negarla. Anche volendo tener fede alla<br />
diffusa dottrina che riconosce legislatori e sudditi nei membri<br />
della comunità <strong>internazionale</strong>, dovremo riconoscere ch' essa è<br />
di natura molto debole e potremmo anzi essere fortemente tentati<br />
di aderire alle vedute di quelli che non riconoscono nella<br />
coazione o coercib<strong>il</strong>ità un segno peculiare e caratteristico del<br />
concetto di diritto.<br />
Sarebbe certo fuori luogo addentrarci in siffatte questioni<br />
<strong>per</strong> quanto vitali o pregiudiziali possano essere nello studio<br />
delle scienze giuridiche. Basterà l'avere richiamata l'attenzione<br />
di chi legge su questo principio che mi sembra ormai sufficientemente<br />
assodato: l'obbligatorietà, che riscontrasi nell'ambito<br />
delle relazioni internazionali ha natura e forme diverse da<br />
quelle che ci si offrono nell'ambito delle altre relazioni giuridi-<br />
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