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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

alla commissione incaricata della riforma, si elencano “le disposizioni<br />

della Legge divina e i valori dell’islam tollerante e […]<br />

l’interpretazione (al-iğtihād) nella deduzione delle disposizioni,<br />

sotto la guida di ciò che esige lo spirito del tempo e del progresso<br />

e dall’impegno del Regno verso i diritti umani così come internazionalmente<br />

definiti”. D’altra parte la costituzione del Regno<br />

(art. 19) riconosce nella figura del Re, allo stesso tempo,<br />

l’amīr al-mu’minīn, <strong>il</strong> principe dei credenti e <strong>il</strong> difensore dei diritti<br />

e delle libertà dei cittadini e ne fa <strong>il</strong> custode dell’Islam e della<br />

costituzione. In Algeria, in prossimità delle elezioni presidenziali,<br />

<strong>il</strong> presidente Bouteflika aveva dichiarato di ritenere necessaria<br />

l’adozione di misure adeguate a ricondurre la legislazione<br />

del paese a conformità con <strong>il</strong> diritto <strong>internazionale</strong> in materia di<br />

diritti delle donne. Il riferimento al diritto <strong>internazionale</strong>, evidentemente<br />

giudicato come non particolarmente pagante in termini<br />

di consenso, viene successivamente accantonato e sostituito<br />

con quello alla costituzione: <strong>il</strong> presidente ha modo di affermare<br />

infatti che i valori spirituali dell’Algeria, cioè l’islam e <strong>il</strong> suo<br />

diritto, non sono affatto in contraddizione con le disposizioni<br />

della costituzione. A differenza che <strong>per</strong> <strong>il</strong> Marocco e l’Algeria,<br />

<strong>per</strong> l’Egitto non è possib<strong>il</strong>e rintracciare nei dibattiti che hanno<br />

preceduto l’adozione della legge del 2000 alcun riferimento al<br />

discorso <strong>internazionale</strong> sui diritti umani. Il processo di riforma è<br />

stato tuttavia innescato da un episodio assai significativo: la<br />

missione all’estero di una donna ministro del governo egiziano<br />

fu bloccata <strong>per</strong> alcune ore dal marito della signora che si opponeva,<br />

in virtù della potestà maritale, all’espatrio della moglie.<br />

L’episodio porta in piena luce la schizofrenia che caratterizza gli<br />

ordinamenti di molti Stati di tradizione islamica: da una parte,<br />

alla donna sono riconosciuti pienamente i diritti politici, così<br />

che la <strong>per</strong>centuale di donne nei parlamenti o nei governi può non<br />

discostarsi significativamente da quella di alcuni paesi europei.<br />

D’altra parte, la donna si trova, all’interno della famiglia, sottoposta<br />

a una potestà maritale soffocante, che la ostacola<br />

nell’esercizio dei diritti riconosciut<strong>il</strong>e in altri ambiti.<br />

L’incongruenza e <strong>il</strong> mancato coordinamento tra diversi settori<br />

dell’ordinamento può emergere ancora quando una stessa condotta<br />

di lesioni o maltrattamento è sanzionato penalmente, ma<br />

non costituisce una causa sufficiente <strong>per</strong> chiedere <strong>il</strong> divorzio. Il<br />

diritto di famiglia è improntato a valori peculiari e risponde a

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