FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
e non poche difficoltà, segna l'inizio, sia pure appena embrionale,<br />
di un altro <strong>per</strong>iodo storico, anche <strong>per</strong> chi non è incline ad attribuire<br />
virtù duratura a qualunque tentativo fatto in questo senso.<br />
La definizione delle fonti non è più o<strong>per</strong>a esclusiva della<br />
scienza del diritto. Essa non è più abbandonata al gusto o al capriccio<br />
di tendenze o di scuole , ma è invece, oggetto di esplicite<br />
determinazioni da parte di un ente provvisto di quell’autorità<br />
che gli viene dall'adesione dei suoi membri. A tal proposito è<br />
detto nello Statuto della Corte <strong>per</strong>manente di giustizia <strong>internazionale</strong><br />
che essa Corte pronunzierà le sue decisioni applicando<br />
quelle norme che derivano: a) dalle convenzioni internazionali<br />
speciali o generali che pongano regole espressamente riconosciute<br />
dagli Stati in questione, b) dalla consuetudine <strong>internazionale</strong><br />
come pratica di un diritto costantemente seguita, c) dai<br />
principi generali di diritto riconosciuti dagli Stati civ<strong>il</strong>i. Come<br />
mezzi aus<strong>il</strong>iari e ut<strong>il</strong>i alla determinazione e applicazione di queste<br />
norme vengono riconosciute le decisioni giudiziarie e la dottrina<br />
più autorevole.<br />
Con questa determinazione delle fonti si ha come una<br />
codificazione della più diffusa dottrina che annovera come tali<br />
le convenzioni e le consuetudini, ma vi è un elemento particolare<br />
su cui converrà fermarsi sia pure brevissimamente.<br />
È noto come nell'ambito del diritto interno ai principi<br />
generali è fatto, spesso ed esplicitamente, posto nell’ enumerazione<br />
ufficiale delle fonti, ma non è men noto come lo sforzo<br />
<strong>per</strong> definire o determinare siffatti principi abbia dato luogo a<br />
lunghe e gravi controversie. È fac<strong>il</strong>e quindi prevedere, anche<br />
<strong>per</strong> chi è poco es<strong>per</strong>to nell'arte divinatoria, che queste si ripeteranno,<br />
con le stesse o analoghe proporzioni, anche nel campo<br />
della dottrina <strong>internazionale</strong> in gran parte legata a convinzioni,<br />
pregiudizi o tendenze di scuola, che non si abbandonano tanto<br />
fac<strong>il</strong>mente. Si ripeteranno forse le vecchie posizioni del giusnaturalismo<br />
e del positivismo. Tanto è vero che, dalla più remota<br />
antichità ai nostri giorni, <strong>il</strong> pensiero umano non ha fatto spesso,<br />
anche nel campo delle scienze giuridiche, che proiettarsi con fisionomia<br />
e atteggiamenti che tradiscono una strana somiglianza.<br />
Che i principi generali si debbano ritrovare nei documenti<br />
di diritto positivo - convenzioni o consuetudini - anche<br />
nel caso che trattisi di relazioni internazionali potrebbe assu-