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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

può quindi asserirsi fondatamente che essa tragga sempre e dovunque<br />

la sua forza obbligatoria soltanto dalla volontà degli<br />

Stati. Col tentativo di avvalorare essa norma solo nei limiti espressi<br />

dalla volontà degli Stati non si fa che implicitamente<br />

annullarla o depau<strong>per</strong>arla di una propria fisionomia. Giacché, se<br />

nessuna consuetudine appare agli occhi della dottrina positivistica<br />

come tale se non attraverso <strong>il</strong> crisma impressole dall'estrinsecarsi<br />

del volere statuale, i termini dello schema tradizionale<br />

subiscono un vero rovesciamento o annullamento. Nulla<br />

difatti può significare la convinzione giuridica di soggetti, che<br />

<strong>per</strong> lungo lasso di tempo hanno agito, in dati casi, seguendo una<br />

condotta uniforme, se anche l’efficacia e <strong>il</strong> valore di una norma<br />

non scritta più volte secolare può venire in un istante annullato<br />

dalla contraria volontà o dalla inosservanza di alcuno dei soggetti<br />

interessati. Tanto varrebbe l’assumere - come è stato fatto<br />

di recente pel diritto interno - che soltanto la convenzione, al<br />

pari della legge scritta , è vera e propria fonte di diritto <strong>internazionale</strong>,<br />

<strong>per</strong>ché solo in essa la volontà dei soggetti s'incontra, si<br />

pone e s'impone indubbiamente ed esplicitamente; e questa conseguenza<br />

sarà tutt’altro che arbitraria ogniqualvolta non si voglia<br />

riconoscere che, a prescindere dalla volontà dei soggetti<br />

che trovano già formata la consuetudine, questa ha im<strong>per</strong>ato e<br />

im<strong>per</strong>a, coi segni della più incontestab<strong>il</strong>e efficacia, in virtù della<br />

forza che ad essa conferiscono gli atti e la coscienza di generazioni<br />

antecedenti, atti e coscienza cui non è possib<strong>il</strong>e distruggere<br />

in un batter d'occhio con una qualsiasi manifestazione di volontà<br />

in senso negativo, benché la volontà che aderisce alla<br />

norma conferisca, dal suo canto, in certo modo, a chiarificarla e<br />

a corroborarla. Ma ogni volontà, di <strong>per</strong> sé e senza <strong>il</strong> concorso di<br />

altri fattori, si rivela insufficiente.<br />

La posizione, che la moderna dottrina ha assunto di<br />

fronte al diritto consuetudinario è <strong>per</strong>fettamente consona alle<br />

esigenze di una teoria delle fonti, che ha gran seguito nella giurisprudenza<br />

più progredita e che estende i suoi canoni e i suoi<br />

metodi tanto all’ ambito del diritto interno quanto a quello del<br />

diritto <strong>internazionale</strong>.<br />

Si crede e si afferma che una siffatta teoria possa formularsi<br />

ed elaborarsi alla stregua delle norme dettate in un dato<br />

momento <strong>per</strong> un dato ordinamento giuridico, come se questo<br />

potesse cogliersi in un'ora di assoluta staticità e potesse quindi

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