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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

nersi Nell'uno l'interesse collettivo, nazionale, statuale che dir si<br />

voglia, ispira e domina ogni attività, e come tale influisce sulla<br />

creazione della norma; nell'altro l'interesse dei singoli, spesso e<br />

in maniera esclusiva, tende al suo pieno soddisfacimento. Nell'<br />

uno la protezione, l'obbligatorietà e l' efficacia delle norme è affidata<br />

all’intervento e alla volontà delle parti; nell' altro la norma<br />

ha, salvo rarissime eccezioni, una propria intima virtù, <strong>per</strong><br />

cui tende al suo proprio attuarsi e da luogo in caso d'infrazione,<br />

a un congruo risarcimento, che effettuandosi attraverso l' esplicarsi<br />

di attività giurisdizionale , non ha nessun riscontro o ne ha<br />

qualcuno assai debole nel campo dei rapporti interstatuali. L'affinità<br />

è dunque più apparente che reale, più estrinseca che intrinseca.<br />

Anche la consuetudine è ridotta senz'altro dalla nuova<br />

dottrina alla volontà dei soggetti interessati, in quanto essi han<br />

manifestato ripetutamente la convinzione giuridica di comportarsi,<br />

in determinati casi, in un determinato modo: ed è innegab<strong>il</strong>e<br />

che la volontà ha in questo campo importanza non lieve.<br />

Ma se <strong>per</strong> poco ricordiamo le ormai annose controversie, da cui<br />

è tormentata la dottrina della consuetudine, vuoi nel campo del<br />

diritto pubblico vuoi nel campo del diritto privato, ci accorgeremo<br />

subito che la chiarezza e la saldezza della nuova dottrina<br />

ha, anche a tal riguardo, più di apparenza che di realtà. Non si<br />

può certo escludere, aderendo a tentativi fatti anche nell' ambito<br />

del diritto pubblico interno, la consuetudine dal novero delle<br />

fonti di diritto <strong>internazionale</strong>. La mancanza di una vera e intera<br />

codificazione, <strong>il</strong> numero limitato di norme scritte, sebbene tendenti<br />

ad aumentare, sono circostanze che spiegano la <strong>per</strong>sistenza<br />

e una certa preminenza di norme consuetudinarie. Ma ciò<br />

non vuol dire ch'esse trovino o abbiano sempre trovato la loro<br />

genesi e <strong>il</strong> loro fondamento nell'esclusiva volontà degli Stati.<br />

Che questa volontà si esprima <strong>per</strong>chè e in quanto tali norme si<br />

osservano, è fuori dubbio mentre non è certo che esclusivamente<br />

da essa volontà la norma derivi e tragga efficacia. Anche a<br />

prescindere dal fatto che i rapporti di diritto <strong>internazionale</strong> si<br />

ponevano e svolgevano in modo diverso da quel che oggi accade<br />

nel <strong>per</strong>iodo che precedette la formazione dei grandi stati moderni,<br />

altri elementi estranei o concomitanti alla stessa volontà<br />

hanno potuto e dovuto contribuire - <strong>per</strong> lo meno nel suo primo<br />

apparire -- alla formazione di una norma consuetudinaria, e non<br />

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