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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

Parecchie incertezze potrebbero evitarsi dall' applicazione<br />

della vecchia distinzione romanistica fra leges <strong>per</strong>fectae ,<br />

minus quam <strong>per</strong>fectae e im<strong>per</strong>fectae, se nella pratica <strong>internazionale</strong><br />

offrisse quella stessa agevolezza , che, pur nel campo delle<br />

relazioni fra privati, è alquanto limitata. Si finisce così, in ogni<br />

modo, <strong>per</strong> risalire alla volontà degli Stati obbedienti e legiferanti,<br />

al concetto di norma giuridica <strong>per</strong>chè emanata da un potere<br />

su<strong>per</strong>iore a che può farsi valere coattivamente dagli interessati.<br />

Ma ognun vede agevolmente quanto lo schema della comune<br />

f<strong>il</strong>osofia differisca da quello adottato dall'odierna dottrina <strong>internazionale</strong>.<br />

Nello ambito del diritto interno si ha realmente una<br />

potestà su<strong>per</strong>iore, che elabora , pone e impone la regola giuridica<br />

. ma una tal potestà identica o analoga non esiste nell'ambito<br />

dei rapporti interstatuali. La volontà collettiva degli Stati che<br />

pongono, attraverso accordi o convenzioni, le norme, è, certo<br />

volontà, ma non può lontanamente paragonarsi a quella di un<br />

potere statale, che si esprime e si rivol-ge alla condotta dei sudditi<br />

consenzienti o dissenzienti. Nell'una è necessario 1' accordo<br />

<strong>per</strong>chè possa venir posta in essere, nell' altra ogni accordo è indifferente<br />

e può anche non esistere, e non esiste anzi, <strong>per</strong> un<br />

gran numero di norme , che spiegano intera efficacia fra i malumori,<br />

i lamenti e le proteste dei destinatari. Anche <strong>per</strong> quel<br />

che si riferisce all'obbligatorietà, le norme del diritto <strong>internazionale</strong><br />

presentano un carattere affatto particolare. Giacché è fac<strong>il</strong>e<br />

asserire che le norme che regolano la condotta degli Stati<br />

possono farsi valere coattivamente contro <strong>il</strong> soggetto che le viola,<br />

ma è altrettanto fac<strong>il</strong>e aggiungere che questa coercib<strong>il</strong>ità è,<br />

se mai, di natura profondamente diversa da quella che si attua,<br />

con rigore e in maniera uniforme, nelle relazioni di diritto privato.<br />

L' affinità, inoltre, che spesso si è voluta riscontrare fra<br />

l'obbligatorietà delle norme che gli Stati porrebbero come regolatrici<br />

della propria condotta , e la regolamentazione che i soggetti<br />

privati si danno <strong>per</strong> via contrattuale, è piuttosto debole.<br />

L'origine, gli scopi, <strong>il</strong> contenuto che si notano nell' un caso, e<br />

nell'altro, bastano <strong>per</strong> metterci in guardia e non fidar troppo delle<br />

più comuni e apprezzate sistemazioni. Nell' uno appaiono allo<br />

stesso livello legislatori e sudditi, e la norma è quindi generata<br />

e applicata dagli stessi soggetti ; nell' altro questi trovano la<br />

norma che non possono mutare e cui debbono, con rigore , atte-

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