FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
un limite nel <strong>per</strong>icolo grave e inevitab<strong>il</strong>e che da essa deriverebbe<br />
, in dati casi , allo Stato; o si ricorre chiaramente e <strong>per</strong> altra<br />
via, al principio dell'equità naturale che verrebbe a fondare e legittimare<br />
la stessa violazione del diritto altrui. Questi residui ritornano<br />
e pullulano, in modo particolare, in tutte le dissertazioni<br />
relative alla natura e al valore della clausola rebus sic stantibus,<br />
ove spesso non si fa che svolgere o <strong>per</strong>mutare o camuffare nozioni<br />
e concetti antecedentemente ripudiati, sempre allo scopo<br />
di tener ferma fede ai canoni della nuova dottrina. Giacché anche<br />
quando si finisce <strong>per</strong> riscontrare <strong>il</strong> fondamento e la legittimità<br />
della clausola nelle volontà statuali, che non intendano<br />
prescindere da un certo stato di cose, si da è vero, rigida applicazione<br />
a uno di quelli che sono dogmi, presupposti, postulati<br />
della medesima, ma non è men vero che si finisce col ripetere in<br />
altri termini, ciò che la vecchia dottrina aveva detto <strong>per</strong> bocca<br />
del Vattel senza lusso di erudizione o di apparati bibliografici :<br />
che cioè le mutate condizioni influiscono sulla posizione dei<br />
soggetti e possono quindi dispensare dall'adempimento degli<br />
obblighi assunti. La volontà degli Stati è, <strong>per</strong> altro, implicita<br />
nell' apposizione stessa della clausola , la quale esprime un'esigenza<br />
di quella necessità naturale che si afferma, in vario modo,<br />
anche nelle relazioni giuridiche di carattere interno o <strong>internazionale</strong>.<br />
Ma <strong>il</strong> punto in cui più e meglio si rivela la <strong>per</strong>sistenza<br />
di elementi giusnaturalistici è nell'affermazione di principi generali<br />
che regolano, indipendentemente dal volere degli Stati, le<br />
loro relazioni. Giacché non dalla interpretazione o dalla espansione<br />
del contenuto di norme esistenti questi principi deriverebbero<br />
la loro efficacia , ma dalla propria natura, dalla necessità<br />
con cui essi s'impongono alla volontà dei soggetti, in quanto essi<br />
partecipano all' ordinamento <strong>internazionale</strong>. Col che non si fa<br />
che riconoscere , pur <strong>il</strong>ludendosi di tener fede ai canoni della<br />
scuola positiva, o accreditare in altro modo, o con altre parole,<br />
la presenza di un diritto <strong>internazionale</strong> necessario, se non del<br />
tutto identico, molto analogo a quello caldeggiato ed esposto<br />
dal vecchio Vattel. Lo stesso principio bas<strong>il</strong>are della uguaglianza<br />
giuridica dei soggetti , così radicato ed eminente, nella dottrina<br />
moderna, non è che una mera ripetizione di canoni affermati,<br />
in epoca non molta remota, dal diritto naturale.