FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
nale o f<strong>il</strong>osofico. In verità occorre subito osservare che questo<br />
influsso era talvolta - e non <strong>per</strong> soli motivi teorici – così prepotente<br />
da soverchiare e pregiudicare lo stesso diritto positivo nel<br />
suo sforzo di comporsi in una sistemazione più coerente e più<br />
rigida. Ma gli eccessi, <strong>per</strong> altro fac<strong>il</strong>mente comprensib<strong>il</strong>i al lume<br />
della storia, non ci autorizzano a chiudere gli occhi <strong>per</strong> non<br />
vedere quel che di vero e di buono potesse contenersi in queste<br />
o<strong>per</strong>e e <strong>per</strong> condannare irrevocab<strong>il</strong>mente qualsivoglia tendenza<br />
rivolta a su<strong>per</strong>are i limiti del nudo e stretto diritto positivo. È<br />
,stato del resto abbastanza dimostrato, in questi ultimi anni, dalle<br />
indagini di G. Del Vecchio,-come la positività del diritto richiami<br />
ad altri elementi e non esaurisca tutto <strong>il</strong> processo formativo,<br />
né tutta l'entità della norma giuridica in genere e come anche<br />
nell'attuale giurisprudenza s'insinui e si assida nel posto dovutogli<br />
<strong>il</strong> diritto naturale.<br />
Vero è, intanto, che (<strong>per</strong> fermarci al campo del diritto<br />
<strong>internazionale</strong>) la definizione moderna suona , implicita o esplicita<br />
poco monta, riduzione di ogni norma alle convenzioni o alle<br />
consuetudini, o, comunque, alla volontà dei soggetti, che entrano<br />
in relazione fra loro. Ma non è men vero che tutto l'ordinamento<br />
interstatuale, al pari di quello statuale si erge su basi se<br />
non anteriori certo coeve e su<strong>per</strong>iori a ogni volontà e a ogni atto<br />
convenzionale.<br />
È impossib<strong>il</strong>e pensare un insieme di soggetti singoli o<br />
collettivi che non si sentano <strong>per</strong> necessità spinti a entrare in relazione<br />
fra loro. Ciò avverrà sempre e contro qualsiasi velleità<br />
d'isolamento. È impossib<strong>il</strong>e che i soggetti non sentano ed esprimano<br />
bisogni, convinzioni analoghe o identiche , che li<br />
muovano ad agire in comune. La volontà è, in tal caso, <strong>il</strong> modo<br />
con cui bisogni e convinzioni si esprimono. Esagerando la sua<br />
portata, la dottrina moderna ha spesso confuso o invertito l' effetto<br />
con la causa. Occorre dunque ritenere che anche nel campo<br />
delle relazioni interstatuali, come di quelle che intercedono<br />
fra i privati o fra essi e la corporazione politica, le regole dell'ordinamento<br />
positivo sono non di rado, precedute, fiancheggiate<br />
o completate da altre, che, <strong>per</strong> essere antecedenti o su<strong>per</strong>iori<br />
, non possono ritenersi estranee o indifferenti alla vita del<br />
diritto. Occorre, dunque , ammettere che , almeno <strong>per</strong> quei popoli<br />
che abbiano raggiunto un identico grado d'inciv<strong>il</strong>imento, le<br />
relazioni fra gli Stati vengono a erigersi sopra basi naturali , che