FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
regolata esattamente dalla legge scritta che emana da un potere<br />
su<strong>per</strong>iore ai destinatari; nell' altro vige, nei termini della stessa<br />
dottrina, <strong>il</strong> principio dell' uguaglianza giuridica dei soggetti ; e<br />
mal si comprende come in una società, che escluderebbe ogni<br />
elemento di subordinazione e poggerebbe invece su veri rapporti<br />
di coordinazione e reciprocanza, si possa procedere, singolarmente<br />
o collettivamente, ad atti che avrebbero la virtù di costituire<br />
quello che già esisteva , la <strong>per</strong>sonalità politica cioè di un<br />
nuovo Stato , <strong>il</strong> quale nella sua attività viva e durevole, acconsenta<br />
o non consenta <strong>il</strong> volere degli altri, come tale e <strong>per</strong>ché tale,<br />
entra, di <strong>per</strong> sé e <strong>per</strong> la stessa natura delle cose, a far parte<br />
del consorzio <strong>internazionale</strong>. Il riconoscimento non può avere<br />
che mero valore declarativo. Esso arriva quando già lo Stato ha<br />
potuto dimostrare di possedere un organamento vivo e vitale.<br />
Esso non potrebbe venir rifiutato, in tali circostanze, senza ledere<br />
quei principi inderogab<strong>il</strong>i che stanno a base di qualsiasi ordinamento<br />
<strong>internazionale</strong>, e senza provocare complicazioni e atteggiamenti<br />
<strong>per</strong>icolosi. Giacché la volontà degli Stati che riconoscono<br />
<strong>il</strong> nuovo membro ebbe ed ha e avrà un limite insormontab<strong>il</strong>e;<br />
senza di che essa verrebbe a godere di quell’ arbitrio<br />
stupefacente, che nemmeno <strong>il</strong> legislatore interno può di fatto<br />
esplicare nell'ambito del suo territorio.<br />
3. Ma le incertezze intorno alla natura ed alla capacità<br />
dei soggetti sono ben poche e di scarso r<strong>il</strong>ievo se <strong>per</strong> un momento<br />
ci facciamo a ricordare quelle relative alla natura delle<br />
norme.<br />
La dottrina moderna ha creduto anche qui d'ispirarsi a<br />
criteri rigidamente positivi quando ha , come si è detto, ricondotto<br />
alla volontà degli Stati interessati ogni norma giuridica e<br />
quando ha ripudiato a<strong>per</strong>tamente ogni residuo di diritto naturale.<br />
Non è lecito <strong>per</strong>ò asserire, in modo assoluto che , anche in<br />
ciò essa abbia agito, costruendo, con molta accortezza. È certo<br />
suo merito incontestab<strong>il</strong>e l'aver determinato con esattezza, <strong>per</strong><br />
o<strong>per</strong>a del Triepel e di altri scrittori autorevoli , i caratteri differenziali<br />
che intercedono fra norme interne e internazionali ; ma<br />
essa non è ancora riuscita a darci una vera teoria delle fonti,<br />
come insieme di criteri precisi e sicuri <strong>per</strong> determinare quelli<br />
che, con frase di gergo, diconsi modi di produzione del diritto.<br />
Le difficoltà, del resto, che in questo campo s'incontrano, non