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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

bia regolato spontaneamente e liberamente la posizione del<br />

Sommo Pontefice, mentre si sa ch'essa fu ed è imposta da circostanze<br />

e condizioni che forse e soltanto l'o<strong>per</strong>a dei secoli potrebbe<br />

mutare. Quando si dice e si insegna ch' essa è di natura<br />

interna e non <strong>internazionale</strong> si formula una di quelle sco<strong>per</strong>te<br />

lapalissiane, che potrebbero senza <strong>il</strong> menomo inconveniente tacersi.<br />

Ciò che la forma ha concesso o pareva concedere fu ed è<br />

voluto da una necessità che su<strong>per</strong>a <strong>il</strong> volere di qualunque ordinamento<br />

statale democratico o non democratico. Chi conosce<br />

<strong>per</strong> poco i precedenti della legge che interessa, sa e vede chiaramente<br />

che <strong>il</strong> legislatore italiano nel regolare la posizione del<br />

Capo dei fedeli dopo l’occupazione di Roma ha obbedito, più<br />

che a motivi di carattere interno, a necessità di carattere <strong>internazionale</strong>;<br />

sa che essa ha la portata di un impegno d' onore assunto<br />

di fronte alle nazioni più o meno interessate; sa e vede che la<br />

legge, nata fra i limiti e <strong>per</strong> o<strong>per</strong>a degli organi ordinari dello<br />

Stato italiano, esplica la sua attività oltre i limiti di esso Stato e<br />

in un campo ch'è prettamente <strong>internazionale</strong>. Non dunque un<br />

dono grazioso concesso all' ospite gradito, ma la regolamentazione<br />

di rapporti secolari e necessari. Dal che sarà lecito concludere<br />

che nulla dal testo e dallo spirito della legge del 13<br />

maggio può giuridicamente dedursi contro la possib<strong>il</strong>ità che anche<br />

la Chiesa cattolica ovvero la Santa Sede sia riconosciuta<br />

come soggetto di diritto <strong>internazionale</strong>. Trattasi di una questione<br />

che potrà risolversi pro o contra secondo le circostanze, ma<br />

<strong>per</strong> cui indarno potrà invocarsi o <strong>il</strong> presupposto della dottrina<br />

moderna o <strong>il</strong> contenuto della legge delle guarentigie.<br />

A prescindere in ogni modo, dalla posizione che la<br />

Chiesa Cattolica verrebbe ad avere nell' attuale ordinamento <strong>internazionale</strong>,<br />

la dottrina è meno sicura di quel che si potrebbe<br />

s<strong>per</strong>are, quando cerca di determinare con precisione le circostanze<br />

e le formalità attraverso cui si acquista la qualità di soggetto.<br />

È tendenza forte e manifesta l'attribuire al riconoscimento,<br />

come tale, valore costitutivo, in quanto solo con esso e<br />

<strong>per</strong> esso si entra a far parte dell'ordinamento e si acquista qualità<br />

di soggetto di diritto <strong>internazionale</strong>. Anche qui si ha, come è<br />

fac<strong>il</strong>e notare, un trasferimento di termini e posizioni del diritto<br />

interno a quello interstatuale, in verità non molto fondato o giustificato.<br />

Giacché nell' uno la capacità dei soggetti è prevista e<br />

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