FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
caso, invece, di violazione o d'inadempienza, lo stato di chi disponga<br />
di pochi mezzi <strong>per</strong> autoconservarsi o autoproteggersi sia<br />
notevolmente diverso da quello di chi tali mezzi possiede in abbondanza.<br />
Ma che un tal principio non sia del tutto necessario<br />
all' esistenza di un ordinamento <strong>internazionale</strong> è abbastanza dimostrato<br />
da lunghi secoli di storia, in cui vere e proprie relazioni<br />
giuridiche intercedevano fra stati di tipo e di natura diversa<br />
subordinati a un centro e a un'autorità su<strong>per</strong>iore, p. e. la potestà<br />
im<strong>per</strong>iale. Come in altri e non pochi casi la nuova dottrina dimostra<br />
anche qui quel difetto di senso storico che la caratterizza.<br />
Essa fa dell' uguaglianza un principio, una condizione assoluta<br />
<strong>per</strong> la regolare e giuridica esistenza di relazioni internazionali<br />
, quando non si tratta invece che di un segno, di un indizio<br />
solo contingente, che può benissimo mancare come è mancato,<br />
e <strong>per</strong> <strong>per</strong>iodi non brevi, delle umane vicende.<br />
Anche a voler prescindere, <strong>per</strong> altro, dalle difficoltà cui<br />
dà luogo l'attuazione del principio dell'uguaglianza giuridica nel<br />
campo delle relazioni internazionali, valga a mostrare le non<br />
lievi incertezze o inconseguenze della nuova dottrina un breve<br />
cenno al vario atteggiamento da essa assunto intorno alla <strong>per</strong>sonalità<br />
o meno della Chiesa Cattolica o del suo organo massimo,<br />
la Santa Sede.<br />
La questione sarebbe morta , in verità , o morrebbe<br />
prima di nascere se si dovesse necessariamente ammettere che<br />
solo gli Stati, in quanto corporazioni provvedute di segni caratteristici<br />
ed esclusivi - popolo, territorio, potestà suprema d'im<strong>per</strong>o<br />
– possano figurare e agire come soggetti di diritto <strong>internazionale</strong>.<br />
E se quest' asserzione avesse <strong>il</strong> valore di un postulato<br />
geometrico non sarebbe lecito andar oltre. Chiunque potrebbe<br />
appagarsi di un no - categorico. Ma <strong>il</strong> mondo del diritto è un<br />
mondo di rapporti sociali, che, <strong>per</strong> <strong>il</strong> loro variare e moltiplicarsi,<br />
frustrano spesso le premesse e le conseguenze dei sistemi più<br />
rigorosi. L'incertezza traspare meglio dalla circostanza che non<br />
è mancato qualche studioso autorevole <strong>il</strong> quale , non volendo<br />
pronunciarsi pro o contro, ha creato o riconosciuto un soggetto<br />
sui generis, che è e non è soggetto ai sensi o agli stretti sensi o<br />
agli effetti del diritto <strong>internazionale</strong>, una <strong>per</strong>sonalità quasi <strong>internazionale</strong><br />
o solamente artificiale .<br />
Che la Chiesa non sia uno Stato nel senso politico dell'<br />
espressione non è chi non vegga ; ed è ormai vecchia e insussi-<br />
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