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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

precedenti di siffatte relazioni. I dubbi sono in parte sedati dalla<br />

elisione, che la teoria generale dello Stato ha fatto, e da tempo,<br />

di elementi accessori o secondarii al concetto di Stato, <strong>per</strong> assidersi<br />

e insistere su quelli che invece sarebbero note essenziali o<br />

fattori costitutivi : territorio, popolo, potestà suprema d'im<strong>per</strong>o.<br />

Occorre anzi osservare che <strong>il</strong> diritto <strong>internazionale</strong> moderno è<br />

stato in ciò più ossequente a!la tradizione , poco o punto preoccupandosi<br />

;di chi tendeva ad escludere alcuno di questi fattori ,<br />

dando risalto e accoglienza a una distinzione molto nota nelle<br />

pratiche della diplomazia , che riscontra vicino agli Stati sovrani<br />

Stati non sovrani. Si è anche spinto più oltre , proclamando<br />

a<strong>per</strong>tamente, come un' esigenza dottrinale, <strong>il</strong> principio della uguaglianza<br />

giuridica di essi Stati. Con ciò ha creduto por fine, e<br />

in maniera definitiva, alle lunghe querimonie di precedenza e di<br />

rango, che in passato furono spesso d' impedimento a una maggiore<br />

intensificazione dei rapporti fra le diverse comunità politiche,<br />

e ha inteso, conscia o inconscia, trasferire dal diritto interno<br />

a quello <strong>internazionale</strong> <strong>il</strong> principio dell' identica posizione<br />

dei destinatari della norma giuridica di fronte alla medesima.<br />

Non sarebbe molto agevole provare che esso abbia con ciò mostrato<br />

un grande rispetto <strong>per</strong> le realtà che si affermano nell'uno e<br />

nell' altro ordine di relazioni giuridiche. Giacché tal principio<br />

ben s'intende e dispiega intera efficacia in un ordinamento in<br />

cui esso è confortato e corroborato dalla possib<strong>il</strong>ità che a ogni<br />

sua violazione corrisponda, in qualsivoglia modo, una forma<br />

adeguata di sanzione o di riparazione; mentre diffic<strong>il</strong>mente potrebbe<br />

esplicare la stessa efficacia in quella comunità <strong>internazionale</strong>,<br />

che, <strong>per</strong> essere im<strong>per</strong>fettamente o diversamente organizzata,<br />

non può dare, più di una volta, a siffatto principio maggiore<br />

importanza di quella attribuita alle regole di cortesia o di<br />

cerimoniale. Senza di che non si spiegherebbe l'esistenza di Stati<br />

che si qualificano grandi potenze e di Stati che non si qualificano<br />

<strong>per</strong> tali.<br />

Si può anche assumere da una dottrina prettamente formalistica<br />

che identica è la posizione dei soggetti di fronte alla<br />

norma interstatuale <strong>per</strong>chè identico <strong>il</strong> peso delle volontà concorse<br />

a costituirla. Ma questa <strong>per</strong>fetta uguaglianza, anche limitata<br />

esclusivamente alla norma, è più apparente che reale, più<br />

estrinseca che intrinseca. Si può - è vero - scorgere un' identità<br />

nel caso di osservanza: ma ognun vede agevolmente come nel

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