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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

riamente ignote agli antichi scrittori <strong>per</strong>chè caratteristiche del<br />

secolo passato. La formazione di nuovi stati, <strong>il</strong> consolidamento<br />

e l'incremento di quelli esistenti, la più chiara e maggiore coscienza<br />

della propria autonomia e supremazia , la possib<strong>il</strong>ità o<br />

necessità di contatti più frequenti, <strong>il</strong> sorgere e <strong>il</strong> crescere di relazioni<br />

economiche o giuridiche affatto ignote o appena rudimentali<br />

sino alla fine del secolo XVIII dovevano non poco contribuire<br />

all' enunciato di quello ch' è insieme presupposto e definizione<br />

del diritto <strong>internazionale</strong> moderno, <strong>il</strong> quale si è venuto,<br />

così, configurando come l' insieme della norme che regolano<br />

diritti o doveri esistenti fra gli Stati. Tutte le definizioni che i<br />

migliori internazionalisti danno, in Italia e fuori d' Italia, della<br />

loro disciplina, <strong>per</strong> quanto in apparenza disformi, si riducono a<br />

quella testé riferita, che, <strong>per</strong> essere bene intesa, ha bisogno di<br />

alcuni chiarimenti. Essa si riconnette e ci riconduce a due canoni<br />

bas<strong>il</strong>ari : a quello cioè che riconosce la <strong>per</strong>sonalità <strong>internazionale</strong><br />

solo alle corporazioni politiche aventi natura e organamento<br />

statuale, e all'altro che riconosce <strong>il</strong> fondamento e la legittimazione<br />

di ogni diritto e di ogni obbligo nella volontà degli<br />

Stati espressa o tacita.<br />

2. La dottrina moderna è dunque sospesa ad un doppio<br />

presupposto che conviene analizzare nei suoi elementi particolari.<br />

L' uno relativo alla ricerca dei soggetti, l'altro alla designazione<br />

delle fonti del diritto <strong>internazionale</strong>. I limiti imposti dalla<br />

circostanza non ci consentono <strong>il</strong> tentativo di un congruo svolgimento,<br />

ma solo accenni e r<strong>il</strong>ievi, che potranno in seguito offrir<br />

campo a indagini meno incompiute.<br />

Stando a siffatta dottrina la qualità di soggetto di diritto<br />

<strong>internazionale</strong> appartiene esclusivamente agli Stati. Questa asserzione<br />

è di una chiarezza intuitiva, e nulla le si potrebbe obiettare<br />

contro a prima giunta. Se <strong>il</strong> diritto <strong>internazionale</strong> è circoscritto<br />

dall'ambito ove si riscontrano relazioni giuridiche di<br />

qualsivoglia genere fra organismi politici -minimi o massimi<br />

poco monta – che abbiano assetto statuale, ben si comprende la<br />

lucidezza e la fondatezza di una tale affermazione. Qualche<br />

dubbio <strong>per</strong>ò comincia ad insinuarsi grado a grado non appena<br />

essa si accinga – ex<strong>per</strong>imentum crucis di vero o falso in quel<br />

campo dello scib<strong>il</strong>e che non può gran che allontanarsi dal livello<br />

dell' empiria - a porsi in consonanza con la storia attuale e coi<br />

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