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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

4. Non mancano tuttavia interessanti spunti critici in<br />

altri settori della teoria, quale la tematica della soggettività <strong>internazionale</strong>.<br />

La critica alla teoria dei soggetti è in verità molto<br />

veloce e si incentra soprattutto su tre tematiche: la confutazione<br />

dell’astratta affermazione secondo la quale i soggetti del diritto<br />

<strong>internazionale</strong> sarebbero tutti uguali, la rivendicazione della<br />

piena soggettività della Santa Sede, la quale avrebbe anche<br />

l’implicazione sistematica di mostrare con i fatti prima ancora<br />

che di dimostrare con le teorie che i soggetti del diritto <strong>internazionale</strong><br />

non sarebbero solamente gli Stati, e, da ultimo, una sbrigativa<br />

ma convincente critica alla teoria dell’efficacia costitutiva<br />

del riconoscimento degli Stati.<br />

Critica <strong>il</strong> Caristia l’idea della sovrana uguaglianza degli<br />

Stati che definisce semplicemente “un segno, un indirizzo<br />

solo contingente, che può benissimo mancare come è mancato,<br />

e <strong>per</strong> <strong>per</strong>iodi non brevi, delle umane vicende” 4 . Ha dunque errato,<br />

a suo giudizio, la dottrina dominante, quando ha ritenuto<br />

che l’uguaglianza tra gli Stati fosse “un principio, una condizione<br />

assoluta <strong>per</strong> la regolare e giuridica esistenza di relazioni<br />

internazionali” 5 .<br />

Secondo <strong>il</strong> parere del Caristia questo principio di uguaglianza<br />

giuridica avrebbe un senso “in un ordinamento in<br />

cui esso è confortato e corroborato dalla possib<strong>il</strong>ità che a ogni<br />

sua violazione corrisponda, in qualsivoglia modo, una forma<br />

adeguata di sanzione o di riparazione”. In altre parole, si tratterebbe<br />

di un principio che non può avere giuridica r<strong>il</strong>evanza nel<br />

diritto <strong>internazionale</strong>, mentre sicuramente la possiede negli ordinamenti<br />

statuali, ove tutti i consociati si trovano su un piede<br />

di parità davanti alla legge e ugualmente soggetti alla sovranità<br />

dello Stato e all’im<strong>per</strong>o delle leggi. “Mentre diffic<strong>il</strong>mente potrebbe<br />

spiegare la stessa efficacia in quella comunità <strong>internazionale</strong>,<br />

che, <strong>per</strong> essere im<strong>per</strong>fettamente o diversamente organizzata,<br />

non può dare, più di una volta, a siffatto principio maggiore<br />

importanza di quella attribuita alle regole di cortesia o di<br />

cerimoniale” 6 .<br />

4 Ivi , p. 267<br />

5 Loc ult. cit.<br />

6 Ivi, p. 266

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