FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
116<br />
<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
4. Non mancano tuttavia interessanti spunti critici in<br />
altri settori della teoria, quale la tematica della soggettività <strong>internazionale</strong>.<br />
La critica alla teoria dei soggetti è in verità molto<br />
veloce e si incentra soprattutto su tre tematiche: la confutazione<br />
dell’astratta affermazione secondo la quale i soggetti del diritto<br />
<strong>internazionale</strong> sarebbero tutti uguali, la rivendicazione della<br />
piena soggettività della Santa Sede, la quale avrebbe anche<br />
l’implicazione sistematica di mostrare con i fatti prima ancora<br />
che di dimostrare con le teorie che i soggetti del diritto <strong>internazionale</strong><br />
non sarebbero solamente gli Stati, e, da ultimo, una sbrigativa<br />
ma convincente critica alla teoria dell’efficacia costitutiva<br />
del riconoscimento degli Stati.<br />
Critica <strong>il</strong> Caristia l’idea della sovrana uguaglianza degli<br />
Stati che definisce semplicemente “un segno, un indirizzo<br />
solo contingente, che può benissimo mancare come è mancato,<br />
e <strong>per</strong> <strong>per</strong>iodi non brevi, delle umane vicende” 4 . Ha dunque errato,<br />
a suo giudizio, la dottrina dominante, quando ha ritenuto<br />
che l’uguaglianza tra gli Stati fosse “un principio, una condizione<br />
assoluta <strong>per</strong> la regolare e giuridica esistenza di relazioni<br />
internazionali” 5 .<br />
Secondo <strong>il</strong> parere del Caristia questo principio di uguaglianza<br />
giuridica avrebbe un senso “in un ordinamento in<br />
cui esso è confortato e corroborato dalla possib<strong>il</strong>ità che a ogni<br />
sua violazione corrisponda, in qualsivoglia modo, una forma<br />
adeguata di sanzione o di riparazione”. In altre parole, si tratterebbe<br />
di un principio che non può avere giuridica r<strong>il</strong>evanza nel<br />
diritto <strong>internazionale</strong>, mentre sicuramente la possiede negli ordinamenti<br />
statuali, ove tutti i consociati si trovano su un piede<br />
di parità davanti alla legge e ugualmente soggetti alla sovranità<br />
dello Stato e all’im<strong>per</strong>o delle leggi. “Mentre diffic<strong>il</strong>mente potrebbe<br />
spiegare la stessa efficacia in quella comunità <strong>internazionale</strong>,<br />
che, <strong>per</strong> essere im<strong>per</strong>fettamente o diversamente organizzata,<br />
non può dare, più di una volta, a siffatto principio maggiore<br />
importanza di quella attribuita alle regole di cortesia o di<br />
cerimoniale” 6 .<br />
4 Ivi , p. 267<br />
5 Loc ult. cit.<br />
6 Ivi, p. 266