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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

Cosa che a suo dire sarebbe provata anche dal fatto che<br />

anche nelle trattazioni dei giuspositivisti residuano elementi di<br />

ineludib<strong>il</strong>e giusnaturalismo. Così hanno basi giusnaturalistiche i<br />

cosiddetti diritti fondamentali degli Stati “Deripitur <strong>per</strong>sona,<br />

manet res”.<br />

Torna poi anche qui l’idea cui <strong>il</strong> Caristia è assai legato,<br />

secondo la quale <strong>il</strong> diritto <strong>internazionale</strong> sarebbe troppo legato a<br />

concettualizzazioni tipiche del diritto statuale interno, inclusa<br />

quella dell’esclusiva origine del diritto nella volontà dello Stato.<br />

Egli nota puntualmente<br />

“Nell’ ambito del diritto interno si ha realmente una<br />

potestà su<strong>per</strong>iore, che elabora, pone e impone la regola giuridica,<br />

ma una tal potestà identica o analoga non esiste nell’ambito<br />

dei rapporti interstatuali. La volontà collettiva degli Stati che<br />

pongono, attraverso accordi o convenzioni, le norme, è certo<br />

volontà, ma non può lontanamente paragonarsi a quella di un<br />

potere statale, che si esprime e si rivolge alla condotta dei sudditi<br />

consenzienti o dissenzienti. Nell’una è necessario l’accordo<br />

<strong>per</strong>ché possa venir posta in essere, nell’altra ogni accordo è indifferente<br />

e può anche non esistere, e non esiste anzi, <strong>per</strong> un<br />

gran numero di norme, che spiegano intera efficacia fra i malumori,<br />

i lamenti e le proteste dei destinatari” 3 .<br />

Né miglior sorte egli riconosce all’idea secondo la quale<br />

<strong>il</strong> modello del volontarismo normativo statale sarebbe<br />

l’autonomia privata negli ordinamenti statali<br />

Anche la teoria della consuetudine viene criticata in<br />

quanto frutto di un puro volontarismo. Mentre <strong>il</strong> Caristia ritiene<br />

che la norma consuetudinaria riposi anche sulla volontà degli<br />

Stati, ma anche altri fattori influiscano. Egli mostra poi di credere<br />

che l’enunciazione delle fonti nello Statuto della Corte Permanente<br />

di Giustizia Internazionale possa in qualche modo contribuire<br />

a una più attenta sistematica.<br />

La teoria dei principi generali viene esposta poi come<br />

implicito riconoscimento dell’ineludib<strong>il</strong>ità del diritto naturale.<br />

3 Ivi, p. 278<br />

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