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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

r<strong>il</strong>evanza sociale e politica, Caristia descrive nel suo breve<br />

scritto “Il diritto <strong>internazionale</strong> e la sua crisi”, la road map di<br />

una revisione critica delle prime acquisizioni della ancor giovane<br />

ricostruzione giuspositivistica del diritto <strong>internazionale</strong>.<br />

Rappresenta dunque, anche se <strong>per</strong> mano di un <strong>per</strong>sonaggio appartato<br />

e “scomodo” , una ut<strong>il</strong>e segnalazione del clima che viveva<br />

in Italia e in Europa la nascente scuola di diritto <strong>internazionale</strong>.<br />

2. Obiettivo della polemica di Caristia è con tutta evidenza<br />

<strong>il</strong> vasto movimento di ripensamento positivistico della<br />

scienza del diritto <strong>internazionale</strong>. Nell’ottocento, infatti, conformemente<br />

all’indirizzo che si afferma prevalente in seguito<br />

alle prime grandi codificazioni, anche <strong>il</strong> diritto <strong>internazionale</strong><br />

viene ripensato su premesse positivistiche, fondando la sua vincolatività<br />

sulla volontà comune degli Stati. Così come <strong>il</strong> diritto<br />

all’interno dei singoli Stati veniva pensato come fondato sulla<br />

volontà positiva dello Stato che lo poneva, così <strong>il</strong> diritto <strong>internazionale</strong><br />

riposava sulla volontà comune degli Stati che lo ponevano<br />

e lo rispettavano, spesso spontaneamente.<br />

3. La parte più interessante dello scritto del Caristia è<br />

senza dubbio quella dedicata alla critica della teoria giuspositivistica<br />

delle fonti del diritto <strong>internazionale</strong>. Nega infatti <strong>il</strong> Caristia<br />

che l’approccio giuspositivistico abbia prodotto una vera e<br />

propria teoria delle fonti, pur riconoscendo <strong>il</strong> merito di Triepel<br />

nel porre criteri di distinzione tra norme interne e norme internazionali.<br />

Non ha dato grande contributo la distinzione tra trattati<br />

leggi e trattati contratti, della quale, secondo <strong>il</strong> nostro, è fallace<br />

lo stesso presupposto ossia che possano darsi trattati caratterizzati<br />

da un idem sentire e non dalla volontà di comporre pretese<br />

contrapposte.<br />

Né può sostenersi che tutto <strong>il</strong> diritto <strong>internazionale</strong> si<br />

basi sulla volontà degli Stati. Caristia sostiene, infatti, che accanto<br />

al diritto positivo, posto cioè dalla volontà degli Stati esiste<br />

una struttura genetica, anche logicamente precedente, una<br />

sorta di affectio societatis che fa sì che gli Stati coesistano in<br />

una comunità e pongano regole di convivenza in quella.

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