FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
r<strong>il</strong>evanza sociale e politica, Caristia descrive nel suo breve<br />
scritto “Il diritto <strong>internazionale</strong> e la sua crisi”, la road map di<br />
una revisione critica delle prime acquisizioni della ancor giovane<br />
ricostruzione giuspositivistica del diritto <strong>internazionale</strong>.<br />
Rappresenta dunque, anche se <strong>per</strong> mano di un <strong>per</strong>sonaggio appartato<br />
e “scomodo” , una ut<strong>il</strong>e segnalazione del clima che viveva<br />
in Italia e in Europa la nascente scuola di diritto <strong>internazionale</strong>.<br />
2. Obiettivo della polemica di Caristia è con tutta evidenza<br />
<strong>il</strong> vasto movimento di ripensamento positivistico della<br />
scienza del diritto <strong>internazionale</strong>. Nell’ottocento, infatti, conformemente<br />
all’indirizzo che si afferma prevalente in seguito<br />
alle prime grandi codificazioni, anche <strong>il</strong> diritto <strong>internazionale</strong><br />
viene ripensato su premesse positivistiche, fondando la sua vincolatività<br />
sulla volontà comune degli Stati. Così come <strong>il</strong> diritto<br />
all’interno dei singoli Stati veniva pensato come fondato sulla<br />
volontà positiva dello Stato che lo poneva, così <strong>il</strong> diritto <strong>internazionale</strong><br />
riposava sulla volontà comune degli Stati che lo ponevano<br />
e lo rispettavano, spesso spontaneamente.<br />
3. La parte più interessante dello scritto del Caristia è<br />
senza dubbio quella dedicata alla critica della teoria giuspositivistica<br />
delle fonti del diritto <strong>internazionale</strong>. Nega infatti <strong>il</strong> Caristia<br />
che l’approccio giuspositivistico abbia prodotto una vera e<br />
propria teoria delle fonti, pur riconoscendo <strong>il</strong> merito di Triepel<br />
nel porre criteri di distinzione tra norme interne e norme internazionali.<br />
Non ha dato grande contributo la distinzione tra trattati<br />
leggi e trattati contratti, della quale, secondo <strong>il</strong> nostro, è fallace<br />
lo stesso presupposto ossia che possano darsi trattati caratterizzati<br />
da un idem sentire e non dalla volontà di comporre pretese<br />
contrapposte.<br />
Né può sostenersi che tutto <strong>il</strong> diritto <strong>internazionale</strong> si<br />
basi sulla volontà degli Stati. Caristia sostiene, infatti, che accanto<br />
al diritto positivo, posto cioè dalla volontà degli Stati esiste<br />
una struttura genetica, anche logicamente precedente, una<br />
sorta di affectio societatis che fa sì che gli Stati coesistano in<br />
una comunità e pongano regole di convivenza in quella.