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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

l’UNESCO; l’Autore riconosce al secondo Protocollo <strong>il</strong> merito<br />

di avere ovviato a ciò, almeno formalmente se non praticamente,<br />

r<strong>il</strong>anciando <strong>il</strong> ruolo del Direttore Generale dell’UNESCO, e<br />

delineando l’istituzione di Enti che coo<strong>per</strong>ino con<br />

organizzazioni internazionali anche non governative; di queste<br />

organizzazioni – come ben evidenziato dall’ Autore – <strong>il</strong> secondo<br />

Protocollo delinea un ruolo propriamente politico e un campo<br />

d’azione più vasto rispetto a quello di organizzazioni<br />

governative.<br />

L’Autore, a conclusione di questa parte centrale,<br />

sottolinea, con riferimenti efficaci a situazioni ben note, <strong>il</strong><br />

fallimento più o meno totale delle diverse missioni UNESCO e<br />

<strong>il</strong> mancato assolvimento degli obblighi anche da parte di Stati<br />

ratificanti la Convenzione e successivamente <strong>il</strong> secondo<br />

Protocollo; basti pensare alla Guerra del Golfo, al saccheggio<br />

iracheno dei musei del Kuwait e al paralizzante, ai fini della<br />

tutela, embargo nei confronti dell’IRAQ ad o<strong>per</strong>a del Consiglio<br />

di Sicurezza ONU –.<br />

Nella parte finale del libro, l’analisi dei prof<strong>il</strong>i della<br />

responsab<strong>il</strong>ità degli Stati e della responsab<strong>il</strong>ità individuale<br />

<strong>per</strong>mette all’ Autore di individuare i limiti della Convenzione e<br />

del Protocollo nell’esclusione di ricaduta della responsab<strong>il</strong>ità<br />

individuale su responsab<strong>il</strong>ità statale, nella genericità riguardo a<br />

responsab<strong>il</strong>ità statale in contrasto con l’estrema articolazione,<br />

presente nel secondo Protocollo relativa alla responsab<strong>il</strong>ità<br />

individuale, nella delega ai singoli Stati di adottare misure<br />

repressive individuali, anche di solo carattere amministrativo.<br />

Ancora, la rapida ma esauriente considerazione di taluni<br />

conflitti degli ultimi decenni (i conflitti nella ex Jugoslavia, la<br />

distruzione della statua di Buddha in Afganistan ad o<strong>per</strong>a dello<br />

stesso regime dei talebani al potere) <strong>per</strong>mette all’Autore di fare<br />

emergere la chiara inadeguatezza della Convenzione e<br />

l’importanza del Protocollo del 1999 di fronte ai nuovi conflitti<br />

degli ultimi anni, <strong>per</strong> i quali si cercano nuove definizioni - misti<br />

o asimmetrici che siano; è, <strong>per</strong>ciò, degno della massima<br />

attenzione <strong>il</strong> processo ancora in atto, volto alla formazione di<br />

nuove nozioni giuridiche.<br />

Tra queste, respinta la nozione di genocidio culturale, dai<br />

contorni troppo sfumati e imprecisi, l’Autore considera<br />

fondamentale quella di “<strong>per</strong>secuzione culturale” applicab<strong>il</strong>e a<br />

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