FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
l’UNESCO; l’Autore riconosce al secondo Protocollo <strong>il</strong> merito<br />
di avere ovviato a ciò, almeno formalmente se non praticamente,<br />
r<strong>il</strong>anciando <strong>il</strong> ruolo del Direttore Generale dell’UNESCO, e<br />
delineando l’istituzione di Enti che coo<strong>per</strong>ino con<br />
organizzazioni internazionali anche non governative; di queste<br />
organizzazioni – come ben evidenziato dall’ Autore – <strong>il</strong> secondo<br />
Protocollo delinea un ruolo propriamente politico e un campo<br />
d’azione più vasto rispetto a quello di organizzazioni<br />
governative.<br />
L’Autore, a conclusione di questa parte centrale,<br />
sottolinea, con riferimenti efficaci a situazioni ben note, <strong>il</strong><br />
fallimento più o meno totale delle diverse missioni UNESCO e<br />
<strong>il</strong> mancato assolvimento degli obblighi anche da parte di Stati<br />
ratificanti la Convenzione e successivamente <strong>il</strong> secondo<br />
Protocollo; basti pensare alla Guerra del Golfo, al saccheggio<br />
iracheno dei musei del Kuwait e al paralizzante, ai fini della<br />
tutela, embargo nei confronti dell’IRAQ ad o<strong>per</strong>a del Consiglio<br />
di Sicurezza ONU –.<br />
Nella parte finale del libro, l’analisi dei prof<strong>il</strong>i della<br />
responsab<strong>il</strong>ità degli Stati e della responsab<strong>il</strong>ità individuale<br />
<strong>per</strong>mette all’ Autore di individuare i limiti della Convenzione e<br />
del Protocollo nell’esclusione di ricaduta della responsab<strong>il</strong>ità<br />
individuale su responsab<strong>il</strong>ità statale, nella genericità riguardo a<br />
responsab<strong>il</strong>ità statale in contrasto con l’estrema articolazione,<br />
presente nel secondo Protocollo relativa alla responsab<strong>il</strong>ità<br />
individuale, nella delega ai singoli Stati di adottare misure<br />
repressive individuali, anche di solo carattere amministrativo.<br />
Ancora, la rapida ma esauriente considerazione di taluni<br />
conflitti degli ultimi decenni (i conflitti nella ex Jugoslavia, la<br />
distruzione della statua di Buddha in Afganistan ad o<strong>per</strong>a dello<br />
stesso regime dei talebani al potere) <strong>per</strong>mette all’Autore di fare<br />
emergere la chiara inadeguatezza della Convenzione e<br />
l’importanza del Protocollo del 1999 di fronte ai nuovi conflitti<br />
degli ultimi anni, <strong>per</strong> i quali si cercano nuove definizioni - misti<br />
o asimmetrici che siano; è, <strong>per</strong>ciò, degno della massima<br />
attenzione <strong>il</strong> processo ancora in atto, volto alla formazione di<br />
nuove nozioni giuridiche.<br />
Tra queste, respinta la nozione di genocidio culturale, dai<br />
contorni troppo sfumati e imprecisi, l’Autore considera<br />
fondamentale quella di “<strong>per</strong>secuzione culturale” applicab<strong>il</strong>e a<br />
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