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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

umanitario ha agevolato <strong>il</strong> <strong>per</strong>corso verso la stesura del secondo<br />

Protocollo.<br />

Il testo parte dalla considerazione dell’ oggetto e del<br />

contenuto della protezione apprestata dalla Convenzione e dal<br />

Protocollo, ponendo a confronto diversi dati testuali e strumenti<br />

internazionali; l’Autore r<strong>il</strong>eva l’apporto positivo di Convenzione<br />

e di secondo Protocollo <strong>per</strong> la definizione giuridica di bene<br />

culturale, <strong>per</strong> <strong>il</strong> su<strong>per</strong>amento di qualsivoglia antinomia tra bene<br />

culturale e patrimonio culturale, dovendosi <strong>il</strong> primo considerare<br />

species rispetto al secondo – genus, nell’indispensab<strong>il</strong>e<br />

distinzione tra patrimonio comune e patrimonio culturale<br />

comune.<br />

Per quanto riguarda <strong>il</strong> contenuto della protezione, nel<br />

duplice livello di protezione generale e speciale nella<br />

Convenzione dell’Aja e di protezione generale e rafforzata nel<br />

secondo Protocollo, emergono i limiti della Convenzione <strong>per</strong> le<br />

difficoltà pratiche di funzionamento della protezione speciale e<br />

<strong>per</strong> la deroga temporanea alla protezione rafforzata <strong>per</strong> necessità<br />

m<strong>il</strong>itari, limiti su<strong>per</strong>ati dalle soluzioni offerte dal secondo<br />

Protocollo.<br />

In parte fallimentare si è r<strong>il</strong>evata la Convezione del 1954<br />

in materia di obbligo di restituzione in materia di beni culturali<br />

mob<strong>il</strong>i, essendosi dimostrati più efficaci eventuali accordi<br />

b<strong>il</strong>aterali tra Stati: in materia, <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio del secondo Protocollo<br />

è, <strong>per</strong> l’Autore, “assolutamente criticab<strong>il</strong>e”.<br />

Nella parte centrale del libro, dedicata all’ambito della<br />

protezione, l’Autore r<strong>il</strong>eva incongruenze e limiti dei due testi, in<br />

particolare nell’ampia discrezionalità lasciata al singolo Stato<br />

che applichi <strong>il</strong> criterio delle prevalenti necessità m<strong>il</strong>itari; inoltre<br />

l’allargamento – nella Convenzione – della tutela dei beni<br />

culturali anche nel caso di conflitti armati a carattere non<br />

<strong>internazionale</strong> ha nel passato da un lato provocato le reazioni dei<br />

grandi Stati, che temono <strong>il</strong> riconoscimento di status giuridico a<br />

piccoli gruppi, dall’altro ha fatto emergere la necessità che<br />

anche gruppi minoritari o ribelli – basti pensare all’ IRA in<br />

Irlanda – assumano in situazioni di conflitto lo status di parte e<br />

una conseguente <strong>per</strong>sonalità <strong>internazionale</strong>.<br />

Manca nella Convenzione la previsione di una solida<br />

struttura che sovrintenda alla sua applicazione, essendo nella<br />

realtà insufficiente la collaborazione tra gli Stati parte e

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