FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
umanitario ha agevolato <strong>il</strong> <strong>per</strong>corso verso la stesura del secondo<br />
Protocollo.<br />
Il testo parte dalla considerazione dell’ oggetto e del<br />
contenuto della protezione apprestata dalla Convenzione e dal<br />
Protocollo, ponendo a confronto diversi dati testuali e strumenti<br />
internazionali; l’Autore r<strong>il</strong>eva l’apporto positivo di Convenzione<br />
e di secondo Protocollo <strong>per</strong> la definizione giuridica di bene<br />
culturale, <strong>per</strong> <strong>il</strong> su<strong>per</strong>amento di qualsivoglia antinomia tra bene<br />
culturale e patrimonio culturale, dovendosi <strong>il</strong> primo considerare<br />
species rispetto al secondo – genus, nell’indispensab<strong>il</strong>e<br />
distinzione tra patrimonio comune e patrimonio culturale<br />
comune.<br />
Per quanto riguarda <strong>il</strong> contenuto della protezione, nel<br />
duplice livello di protezione generale e speciale nella<br />
Convenzione dell’Aja e di protezione generale e rafforzata nel<br />
secondo Protocollo, emergono i limiti della Convenzione <strong>per</strong> le<br />
difficoltà pratiche di funzionamento della protezione speciale e<br />
<strong>per</strong> la deroga temporanea alla protezione rafforzata <strong>per</strong> necessità<br />
m<strong>il</strong>itari, limiti su<strong>per</strong>ati dalle soluzioni offerte dal secondo<br />
Protocollo.<br />
In parte fallimentare si è r<strong>il</strong>evata la Convezione del 1954<br />
in materia di obbligo di restituzione in materia di beni culturali<br />
mob<strong>il</strong>i, essendosi dimostrati più efficaci eventuali accordi<br />
b<strong>il</strong>aterali tra Stati: in materia, <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio del secondo Protocollo<br />
è, <strong>per</strong> l’Autore, “assolutamente criticab<strong>il</strong>e”.<br />
Nella parte centrale del libro, dedicata all’ambito della<br />
protezione, l’Autore r<strong>il</strong>eva incongruenze e limiti dei due testi, in<br />
particolare nell’ampia discrezionalità lasciata al singolo Stato<br />
che applichi <strong>il</strong> criterio delle prevalenti necessità m<strong>il</strong>itari; inoltre<br />
l’allargamento – nella Convenzione – della tutela dei beni<br />
culturali anche nel caso di conflitti armati a carattere non<br />
<strong>internazionale</strong> ha nel passato da un lato provocato le reazioni dei<br />
grandi Stati, che temono <strong>il</strong> riconoscimento di status giuridico a<br />
piccoli gruppi, dall’altro ha fatto emergere la necessità che<br />
anche gruppi minoritari o ribelli – basti pensare all’ IRA in<br />
Irlanda – assumano in situazioni di conflitto lo status di parte e<br />
una conseguente <strong>per</strong>sonalità <strong>internazionale</strong>.<br />
Manca nella Convenzione la previsione di una solida<br />
struttura che sovrintenda alla sua applicazione, essendo nella<br />
realtà insufficiente la collaborazione tra gli Stati parte e