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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

all’immigrazione clandestina. In tal senso, risulta interessante <strong>il</strong><br />

contributo di Giuseppe Palmisano, che analizza gli aspetti r<strong>il</strong>evanti<br />

dal punto di vista del diritto <strong>internazionale</strong> del traffico di<br />

migranti e delle tecniche di contrasto a tale preoccupante fenomeno,<br />

a partire dal Protocollo sul trasporto <strong>il</strong>lecito di migranti<br />

alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata<br />

transazionale, firmato a Palermo nel 2000. A tale scopo<br />

l’Autore preliminarmente traccia la distinzione tra smuggling of<br />

migrants (contrabbando di migranti) e trafficking (traffico di esseri<br />

umani): mentre nel primo (in cui l’interesse tutelato è la sovranità<br />

statale) <strong>il</strong> migrante, al pari del trafficante, agisce volontariamente,<br />

divenendone “complice” nella condotta vietata, nel secondo,<br />

(in cui, invece, l’interesse è più propriamente <strong>il</strong> rispetto<br />

dei diritti fondamentali della <strong>per</strong>sona) i soggetti interessati - <strong>per</strong><br />

lo più schiavi – sono esclusivamente vittime indifese dei trafficanti.<br />

In realtà, come osserva lo stesso Palmisano, la linea di<br />

confine tra questi due fenomeni non è sempre così netta, in<br />

quanto anche <strong>il</strong> contrabbando di migranti spesso assume caratteristiche<br />

molto sim<strong>il</strong>i a quello del traffico di <strong>per</strong>sone o della tratta<br />

di schiavi. Tale tematica, dunque, si intreccia inevitab<strong>il</strong>mente<br />

con <strong>il</strong> terzo polo di riflessione ovvero quello della tutela dei diritti<br />

fondamentali dei migranti (siano essi regolari o “clandestini”)<br />

negli atti normativi e nella giurisprudenza comunitaria e <strong>internazionale</strong>.<br />

Non occorre dimenticare, infatti, che frequentemente<br />

i migranti sono costretti a spostarsi proprio <strong>per</strong>ché privati<br />

dei diritti fondamentali nei loro Paesi d’origine, ma nella ricerca<br />

di migliori condizioni di vita le loro aspettative risultano frustrate<br />

dalle continue violazioni dei propri diritti cui sono costantemente<br />

esposti. Tale tematica viene efficacemente affrontata in<br />

relazione alle diverse “figure di migranti” e ai differenti ambiti.<br />

Vengono appunto analizzate non solo la tutela dei diritti fondamentali<br />

dell’“irregolare” sia nella giurisprudenza <strong>internazionale</strong><br />

(Baratta) che nella prassi degli organismi internazionali preposti<br />

alla tutela dei diritti umani (Fav<strong>il</strong>li), ma anche la fruizione dei<br />

diritti fondamentali da parte degli stranieri nella giurisprudenza<br />

costituzionale italiana (Ciaurro); dei lungo-soggiornanti in ambito<br />

comunitario (Favale) e, infine, in ambito internazionalistico,<br />

dei rifugiati (Artini), degli asylum seekers (Rudel), e degli sfollati<br />

(internally displace <strong>per</strong>sons), soggetti - quest’ultimi - particolarmente<br />

vulnerab<strong>il</strong>i in quanto, da un lato, non possono bene-<br />

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