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<strong>libertàcivili</strong><br />

BIMESTRALE<br />

DI STUDI<br />

E DOCUMENTAZIONE<br />

SUI TEMI<br />

DELL’IMMIGRAZIONE<br />

Primo Piano /<br />

Pianeta Giustizia<br />

In questo numero interventi di: Franco Ferrarotti<br />

Gianluca Bascherini<br />

Antonello Ciervo<br />

Natascia Marchei<br />

Raffaele Miele<br />

Paolo Morozzo della Rocca<br />

Paolo Pomponio<br />

Luisa Prodi<br />

Andrea Romano


1 /<strong>12</strong><br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

BIMESTRALE<br />

DI STUDI<br />

E DOCUMENTAZIONE<br />

SUI TEMI<br />

DELL’IMMIGRAZIONE


<strong>libertàcivili</strong><br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

BIMESTRALE<br />

DI STUDI<br />

E DOCUMENTAZIONE<br />

SUI TEMI<br />

DELL’IMMIGRAZIONE<br />

Primo Piano / Pianeta Giustizia<br />

In questo numero interventi di: Franco Ferrarotti<br />

Gianluca Bascherini<br />

Antonello Ciervo<br />

Natascia Marchei<br />

Raffaele Miele<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Rivista bimestrale del dipartimento<br />

per le Libertà civili e l’Immigrazione<br />

del ministero dell’Interno<br />

Piazza del Viminale 1- 00184 Roma<br />

tel. 06 46525869<br />

fax 06 4827209<br />

segreteriaredazione@libertacivili.it<br />

www.libertacivili.it<br />

Comitato scientifico<br />

Presidente<br />

Enzo Cheli<br />

Vice presidente<br />

emerito della Corte costituzionale<br />

Componenti<br />

Vincenzo Cesareo<br />

Professore emerito di Sociologia<br />

generale - Università cattolica<br />

del Sacro Cuore - Milano<br />

Mario Giro<br />

Responsabile per le relazioni<br />

internazionali<br />

Comunità di Sant’Egidio<br />

Antonio Golini<br />

Professore emerito, già ordinario<br />

di Demografia - “Sapienza”<br />

università di Roma<br />

Angelo Malandrino<br />

Prefetto - Autorità responsabile<br />

del “Fondo europeo<br />

per l’integrazione di cittadini<br />

di Paesi terzi” 2007-2013<br />

Mario Morcellini<br />

Preside della facoltà di Scienze<br />

della comunicazione - “Sapienza”<br />

università di Roma<br />

2 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Franco Morozzo della Rocca<br />

Paolo Pomponio<br />

Luisa Prodi<br />

Andrea Romano<br />

Riccardo Compagnucci<br />

Prefetto - vice capo dipartimento<br />

vicario per le Libertà civili<br />

e l’Immigrazione<br />

Serenella Ravioli<br />

Responsabile ufficio<br />

comunicazione istituzionale<br />

del ministero dell’Interno<br />

Giuseppe Roma<br />

Direttore generale CENSIS<br />

Direttore editoriale<br />

Angela Pria<br />

Prefetto - capo dipartimento<br />

per le Libertà civili<br />

e l’Immigrazione<br />

Direttore responsabile<br />

Giuseppe Sangiorgi<br />

Redazione<br />

Alessandro Grilli<br />

Claudia Svampa<br />

Responsabile organizzativo<br />

Stefania Nasso<br />

Progetto grafico<br />

Studio Francesca Cantarelli<br />

Milano<br />

Fotografie<br />

Copertina e pag.36 © Ansa |<br />

Ettore Ferrari;<br />

pag.10 -<strong>12</strong>5 © Ansa;<br />

pag. 49 © Ansa | Daniele Scudieri;<br />

pag.68 © Victims of Memini.co<br />

web site;<br />

pag.88 © Ansa | Reuters-Zahid<br />

Hussein;<br />

pag.93 © Ansa | Martina<br />

Cristofani;<br />

pag.104 © Ansa | Franco Lannino;<br />

pag.130 © Rivista “Gli Stranieri”;<br />

pag.152 © Ansa-Epa | Stefan Sauer<br />

Copertina<br />

Studio Francesca Cantarelli<br />

Autorizzazione Tribunale di Milano<br />

n. 579 del 18.<strong>12</strong>.2009<br />

Bimestrale - Poste Italiane Spa<br />

Sped. in Abb. Post. - D.L.353/2003<br />

(conv. in L. 27.02.2004 n.46)<br />

art.1, comma 1 DCB Milano<br />

Copyright © 2011<br />

by Ministero dell’Interno<br />

Stampa<br />

Tipografia Iprint Srl<br />

Via Tiburtina Valeria km 18,300<br />

000<strong>12</strong> Guidonia-Montecelio Roma<br />

Anno III<br />

Primo bimestre 20<strong>12</strong><br />

finito di stampare aprile 20<strong>12</strong>


PrimoPiano<br />

Le Rubriche<br />

Editoriale<br />

Solo un diritto equo è un diritto giusto<br />

di Angela Pria 5<br />

L’intervento<br />

Abitanti del villaggio e cittadini del mondo<br />

Intervista a Franco Ferrarotti 7<br />

La “via giurisdizionale” al riconoscimento dei diritti sociali<br />

di Gianluca Bascherini 13<br />

Integrazione e ampliamento dei diritti degli stranieri:<br />

il ruolo delle Corti apicali<br />

di Antonello Ciervo 16<br />

L’integrazione sociale degli immigrati<br />

nella giurisprudenza europea<br />

di Andrea Romano 23<br />

Il pianeta Giustizia e gli immigrati: numeri, fatti e opinioni<br />

di Alessandro Grilli 30<br />

Il sogno finito dietro le sbarre<br />

di Alberto Bordi 47<br />

La storia di Talib,<br />

quando il carcere non riabilita ma condanna<br />

di Luisa Prodi 57<br />

Le donne vittime della violenza, troppi i delitti,<br />

troppo poche le pene<br />

di Claudia Svampa 64<br />

Respingimenti: i casi e la normativa<br />

di Paolo Pomponio 69<br />

La finestra sul mondo<br />

Boko Haram, il brand antioccidentale<br />

nella scalata ad Al-Qaida<br />

di Claudia Svampa 84<br />

I filippini all’estero: diaspora o fuga?<br />

di Stefano Pelaggi 90<br />

Europa<br />

La giurisprudenza della Cedu sulla libertà religiosa<br />

individuale e collettiva<br />

di Natascia Marchei 94<br />

Lavoro è integrazione.<br />

Orientamenti dall’Europa e programmazione dall’Italia<br />

di Andrea Fama 102<br />

Labor<br />

I protagonisti dei mercati di quartiere tra regolari<br />

e “vendi e fuggi”<br />

di Daniele Pellegrino 106<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Indice<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

3


Indice<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Documentazione<br />

e Statistiche<br />

4 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Cittadinanza<br />

Seconde generazioni e cittadinanza:<br />

la disciplina attuale e le esigenze di riforma<br />

di Paolo Morozzo della Rocca 116<br />

Minimum media<br />

“Gli Stranieri”, dalla carta al web con la stessa missione<br />

di Raffaele Miele <strong>12</strong>2<br />

Imaginarium<br />

Dieci star antiviolenza 132<br />

Al via l’Accordo di integrazione fra lo straniero e lo Stato 137<br />

Il IV rapporto European Migration Network:<br />

in calo l’immigrazione irregolare in Italia 147


Solo un diritto equo<br />

è un diritto giusto<br />

l grande giurista Ulpiano, prefetto del pretorio<br />

sotto l’imperatore Alessandro Severo, ebbe modo di scrivere<br />

nelle sue Institutiones che il diritto “..est autem a iustitia<br />

appellatum: nam ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni<br />

et aequi..”.<br />

Non c’è giustizia, quindi, senza diritto ed equità.<br />

Nell’orazione Pro Sestio Cicerone evidenziò con grande semplicità<br />

espositiva, dote tipica delle menti più eccelse, che senza diritto -<br />

diremmo noi uomini moderni senza “Stato di diritto” - non esiste<br />

civiltà, ma solo barbarie e violenza: “Quello che più differenzia<br />

questo vivere che la civiltà ha affinato, dal viver barbaro<br />

di un tempo, è il diritto nell’uno, la violenza nell’altro.<br />

Se non vogliamo usare l’una delle due cose, dobbiamo usar l’altra.<br />

Se vogliamo che la violenza scompaia, deve prender vigore<br />

il diritto…” 1.<br />

di Angela Pria<br />

I<br />

Tuttavia, non è sufficiente che uno Stato abbia le sue leggi,<br />

ancorché siano in grado di assicurare un elevato grado di certezza<br />

alle regole del viver civile e nonostante siano legittime in quanto<br />

adottate nel rispetto delle norme costituzionali; i romani avrebbero<br />

detto nel rispetto dei “mores maiorum rei pubblicae”.<br />

È, infatti, anche necessario che quelle leggi siano pensate, scritte<br />

e attuate con equità; parola tanto semplice quanto complessa<br />

che rimanda a quei principi di ispirazione pretoria individuati<br />

dalla nostra dottrina con i termini di “ragionevolezza”<br />

e “proporzionalità”.<br />

Vorrei al riguardo soffermarmi per un attimo sulla fase di attuazione<br />

della legge, per evidenziare l’indispensabile lavoro che ogni giorno<br />

la magistratura e le pubbliche amministrazioni, ciascuna per quanto<br />

riguarda i suoi ambiti di competenza, svolgono per applicare<br />

1 Atque inter hanc vitam perpolitam humanitate et illam immanem nihil tam interest quam ius<br />

atque vis. Horum utro uti nolumus, altero est utendum. Vim volumus extingui, ius valeat necesse<br />

est…Cicerone, Due scandali politici - Pro Murena Pro Sestio - par. 92, BUR, Milano, 2001<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Editoriale<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

5


Editoriale<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

6<br />

Solo un diritto equo è un diritto giusto<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

le norme a tutela concreta dei pubblici interessi.<br />

A questo livello è quanto mai indispensabile che l’equità ispiri<br />

le decisioni di chi è investito di pubblici poteri, perché un loro<br />

distorto esercizio crea piccole o grandi fratture nell’ordinamento<br />

giuridico con conseguenti negative ricadute nella sfera della tutela<br />

dei diritti.<br />

Ci sarebbero al riguardo svariate tematiche che potrebbero essere<br />

approfondite, finanche nel solo settore dell’immigrazione al quale è<br />

dedicata questa rivista che, oramai, è diventata un punto<br />

di riferimento nel panorama editoriale sia per le firme prestigiose<br />

in essa ospitate, sia per il livello di approfondimento delle questioni<br />

trattate.<br />

Ritengo, tuttavia, importante ricordare in questa sede il delicatissimo<br />

lavoro svolto dalle commissioni territoriali per il riconoscimento<br />

della protezione internazionale.<br />

In questi uffici, dove quotidianamente rivivono storie di persone<br />

che portano addosso i segni fisici e morali delle violenze subite<br />

nei propri Paesi di provenienza, o la legge viene applicata<br />

con equità oppure essa è destinata a rimanere un vuoto contenitore<br />

di fredde formule giuridiche.<br />

La materia dell’asilo è uno degli esempi concreti di come il diritto<br />

debba essere necessariamente un “diritto mite”, o se si preferisce<br />

un “diritto equo”, perché sia al contempo un “diritto giusto”.<br />

A tutti gli operatori del settore, provenienti dal mondo<br />

dell’associazionismo laico e religioso e dalle pubbliche amministrazioni<br />

degli enti locali e dello Stato, primi fra tutti gli appartenenti<br />

alla carriera prefettizia, spesso impegnati in condizioni logistiche<br />

e ambientali non sempre agevoli, va il ringraziamento<br />

per questo loro importante lavoro.


Anche<br />

nel rapporto<br />

con i temi<br />

legati alla<br />

immigrazione,<br />

una notazione<br />

centrale<br />

riguarda<br />

il fatto che noi<br />

viviamo<br />

spesso in una<br />

condizione<br />

di sottoconoscenza<br />

dei termini<br />

esatti<br />

dei problemi<br />

che abbiamo<br />

davanti a noi<br />

Abitanti del villaggio<br />

e cittadini del mondo<br />

Nella riflessione di Franco Ferrarotti,<br />

una analisi severa dei nostri comportamenti<br />

riguardo ai problemi legati all’immigrazione<br />

e l’invito a dare vita a una forma autentica<br />

di cittadinanza attiva e di democrazia partecipata<br />

Intervista di Giuseppe Sangiorgi<br />

Professor Ferrarotti, dal punto di vista sociologico che cosa<br />

vuole dire per un Paese come il nostro registrare in poco più<br />

di vent’anni l’arrivo di oltre cinque milioni di immigrati?<br />

Mentre potremmo pensare che siamo un Paese anche duro,<br />

prendiamo il caso della repressione delle proteste – il generale<br />

Bava Beccaris che caricava la folla di manifestanti per il pane<br />

nelle vie di Milano o la “celere” del ministro Scelba – in realtà<br />

siamo un Paese vulnerabile. Lo siamo per ragioni geofisiche,<br />

le migliaia di chilometri di sviluppo costiero, e per l’inefficienza<br />

di un’amministrazione pletorica che soprattutto all’inizio non è<br />

stata in grado di sapere quanti immigrati arrivavano, quanti di<br />

loro si fermavano. Ancora oggi quando parliamo di clandestini<br />

dobbiamo stare attenti ad adoperare questa parola, perché<br />

gli immigrati o sono regolari o sono irregolari. Dire clandestini,<br />

con il significato potenzialmente anche criminale di una tale<br />

espressione, significa che l’amministrazione pubblica, le forze<br />

dell’ordine non sono in grado di difenderci: di conoscere e<br />

quindi di controllare l’afflusso degli immigrati. Non si può<br />

controllare ciò che non si conosce. Questo è uno degli aspetti<br />

meno noti o meno considerati della realtà del Paese: noi viviamo<br />

spesso in una condizione di sottoconoscenza dei termini esatti<br />

dei nostri problemi.<br />

Questo vale a maggior ragione per ciò che riguarda gli<br />

immigrati?<br />

Oggi ci sono in Italia oltre cinque milioni di immigrati. Questi<br />

immigrati lavorano, e lo fanno in zone e in settori nei quali o per<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

L’intervento<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

7


L’intervento<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Intervista a Franco Ferrarotti<br />

difficoltà, o per gravosità, o per nocività<br />

sulla salute i giovani italiani non vogliono<br />

più stare. Ci troviamo ad avere i bisogni<br />

di una società industriale senza avere<br />

una cultura industriale. Il primo dato di una<br />

società che dal punto di vista oggettivo<br />

e culturale voglia essere considerata<br />

industriale è che tutti i lavori hanno diritto<br />

alla stessa dignità e allo stesso rispetto.<br />

Io critico duramente gli Stati Uniti per<br />

tante cose ma dal punto di vista del rispetto<br />

del lavoro, manuale o intellettuale che sia,<br />

si comportano in modo esemplare. Noi<br />

invece abbiamo ancora questa frattura<br />

specie nel Sud tra il laureato, il “colletto<br />

bianco”, e il bracciante<br />

agricolo, quello che si<br />

sporca le mani. Nello<br />

stesso Sud, poi, il laureato<br />

è “il morto in casa”,<br />

quello che aspetta un<br />

lavoro che non arriva.<br />

La via d’uscita è magari<br />

quella di entrare a far<br />

parte del giro del parlamentare<br />

locale. Né il<br />

mondo dell’informazione<br />

italiano è riuscito in<br />

questi anni a dare un’idea chiara, a far<br />

capire per esempio che il nostro calo<br />

demografico è compensato quasi per una<br />

legge fisica dall’incremento demografico.<br />

Il vero problema è considerare il fenomeno<br />

dell’immigrazione in senso anche<br />

longitudinale. La prima generazione fa<br />

tutto: scappa dalla miseria, dalla fame,<br />

dall’inedia, dalla persecuzione politica,<br />

dunque è pronta a tutto. Le seconde generazioni<br />

no. Quelle già nate in Francia, in<br />

Inghilterra e oggi in Italia frequentano le<br />

nostre scuole, assorbono la nostra cultura,<br />

le nostre abitudini. Se è vero quanto affermano<br />

i demografi, quanto ci dice Antonio<br />

Golini, che in Italia nascono ormai 100mila<br />

8 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Il primo dato di una società<br />

che dal punto di vista<br />

oggettivo e culturale<br />

voglia essere considerata<br />

industriale è che tutti<br />

i lavori hanno diritto<br />

alla stessa dignità<br />

e allo stesso rispetto<br />

figli di immigrati l’anno, fra poco tempo<br />

dovremo fare i conti con una legislazione<br />

tragicamente in ritardo con le esigenze<br />

funzionali di questa società.<br />

Perché l’immigrazione agli occhi di<br />

molti più che essere una risorsa viene<br />

considerata un problema?<br />

Perché la classe politica, o meglio<br />

alcune forze politiche, hanno creato le<br />

loro fortune utilizzando la paura del<br />

diverso. È vero, l’immigrato è diverso: ha<br />

una lingua diversa, ha una faccia diversa,<br />

ha un colore della pelle diverso. E in un<br />

Paese come il nostro, che per molto tempo<br />

è stato abitato solo da<br />

noi italiani questo fattore<br />

di eterogeneità –<br />

lo straniero! – evoca<br />

un pericolo.<br />

È singolare e paradossale<br />

però che una<br />

tale percezione sia<br />

maggiormente avvertita<br />

proprio in quelle regioni<br />

e in quelle zone del<br />

Paese dove c’è il maggiore<br />

bisogno di lavoratori<br />

stranieri. Se gli immigrati di colpo<br />

proclamassero uno sciopero totale e se<br />

ne andassero via chi farebbe funzionare<br />

le fonderie del Nord-Est, chi vernicerebbe<br />

le scocche delle automobili, e potremmo<br />

continuare chiedendoci chi raccoglierebbe<br />

i pomodori della Campania, le olive della<br />

Puglia…<br />

L’Italia è un Paese ricco, lo è nonostante<br />

la fuga dei capitali, ha una forte struttura<br />

industriale, detiene il cinque per cento<br />

della ricchezza mondiale. Tutto questo<br />

però è avvenuto troppo rapidamente. Tra<br />

gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta del<br />

secolo scorso, nell’arco di una generazione<br />

e mezza abbiamo compiuto una rivoluzione


industriale che in Inghilterra ha richiesto<br />

poco meno di due secoli. La conseguenza<br />

è che non abbiamo ancora assimilato i<br />

valori di una società industriale: siamo<br />

industrializzati oggettivamente, ma non dal<br />

punto di vista delle percezioni mentali.<br />

Quindi è facile ancora oggi, se non ingannare,<br />

ipnotizzare gli italiani. Gli schemi<br />

logico-mentali-psicologici, in una parola<br />

le percezioni, cambiano più lentamente<br />

che non le pratiche di vita immediate<br />

che hanno a che fare con i mezzi di sussistenza.<br />

È questa percezione che genera più il<br />

senso di un antagonismo degli immigrati<br />

che non quello della loro complementarietà<br />

nella vita del Paese?<br />

La complementarietà è possibile se la<br />

guida politica del Paese dà corso a vie<br />

di integrazione non autoritarie, non di una<br />

assimilazione forzata ma che consentano<br />

soprattutto alle seconde generazioni di<br />

sentirsi italiane. I figli di immigrati che<br />

sono nati in Italia oggi, questo è un punto<br />

della discutibile legge Bossi-Fini che va<br />

affrontato pienamente, vanno nelle scuole<br />

italiane, parlano la nostra lingua come<br />

mediamente la parliamo noi, e però fino a<br />

18 anni non possono essere considerati<br />

italiani. Questo dettato della legge va<br />

rimosso perché rappresenta un ostacolo<br />

all’integrazione.<br />

In Italia vige lo ius sanguinis, non lo<br />

ius soli, anche se in questi ultimi tempi<br />

il tema di una modifica alla legge sulla<br />

cittadinanza è tornato di attualità, grazie<br />

anche ai richiami del Presidente della<br />

Repubblica…<br />

Siamo a Roma, polemicamente potrei<br />

replicare che il diritto dello ius soli è<br />

nato qui, inventato da Romolo: questo<br />

diritto ha reso grande Roma, è Tito Livio<br />

Intervista a Franco Ferrarotti<br />

a raccontarlo. Romolo fece due cose<br />

importanti. La prima è di avere reso il<br />

potere unico, unitario, non ambiguo nella<br />

sua essenza, tanto da far dire a Machiavelli<br />

che al fondo di ogni legittimità formale ce<br />

n’è una sostanzialmente violenta: la legittimità<br />

è fondata su un atto di forza. Roma<br />

nasce così, attraverso un sacrificio<br />

cruento di sangue.<br />

Poi occorreva popolarla. E Romolo<br />

concepisce un secondo diritto, quello<br />

d’asilo, che diventa il diritto di cittadinanza<br />

riconosciuto a chi viene a vivere<br />

in questa città. Roma è formata da una<br />

massa eterogenea di abitanti di ogni<br />

genere, schiavi compresi. Ancora nel<br />

secondo secolo dopo Cristo i greci<br />

guardavano a Roma e ai suoi abitanti<br />

con disprezzo perché li reputavano figli<br />

di gente di malaffare. Ma attraverso lo<br />

ius soli e il diritto d’asilo la città vive di<br />

una molteplicità di esperienze: il carattere<br />

polifonico della Roma antica già definisce<br />

il carattere della metropoli moderna. Il<br />

cristianesimo, soprattutto con Paolo, fa<br />

base qui perché è da qui che può irradiarsi<br />

attraverso le strutture dell’impero.<br />

Pietro, che vorrebbe andarsene, viene<br />

fermato dalla voce: quo vadis? L’universalità<br />

ha inizio da qui, la Roma di<br />

quell’epoca era la New York dei nostri<br />

giorni.<br />

Più volte lei ha richiamato il problema<br />

dell’integrazione. Come si fa a organizzarla<br />

in modo proficuo dal punto<br />

dei vista dei luoghi, degli strumenti e<br />

delle politiche necessarie?<br />

La soluzione di questo problema<br />

deve partire da un chiarimento concettuale.<br />

L’integrazione non è assimilazione,<br />

come per esempio hanno creduto i<br />

francesi. Il risolino di Sarkozy rispetto<br />

all’Italia rispecchia il loro concetto della<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

L’intervento<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

9


L’intervento<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

10<br />

Intervista a Franco Ferrarotti<br />

Francia. Loro sono stati fulminati dalla<br />

impostazione filosofica di Cartesio, chiara,<br />

distinta, nella quale non c’è il titubare<br />

italiano ma nella quale c’è anche la<br />

solitudine totale del soggetto, il suo<br />

individualismo. Noi siamo agli antipodi.<br />

Allora che fare? La mia risposta è:<br />

primo, assimilare sì ma non forzatamente.<br />

Occorre farlo con un atteggiamento<br />

nuovo rispetto a due temi di fondo.<br />

Innanzitutto una cultura intesa non<br />

come un insieme peculiare di cognizioni<br />

intellettuali e di valori tipici di un certo<br />

contesto storico e quindi non esportabili.<br />

Solo gli americani sono talmente ingenui<br />

da ritenere di poter trasferire ad altri la<br />

loro democrazia. I veri valori sono radicati<br />

storicamente e non sono né esportabili<br />

né negoziabili. È necessario quindi un<br />

nuovo concetto di cultura, da far valere<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

soprattutto nella scuola, una cultura<br />

concepita come condivisione di esperienze<br />

e di valori diversi, compresi il modo<br />

di pregare, di mangiare, di cucinare: una<br />

cultura che parta dalla quotidianità di ciò<br />

che si convive.<br />

E il secondo tratto necessario per<br />

una politica d’integrazione?<br />

È la cittadinanza. Un concetto di cittadinanza<br />

che non la renda esclusiva ma<br />

inclusiva, transculturale, polifonica, plurale,<br />

polisemica, poliformica: è necessaria una<br />

nuova e complessa declinazione della<br />

cittadinanza in tutti questi aspetti. Il punto<br />

è che la classe dirigente politica italiana<br />

e gli intellettuali italiani appaiono profondamente<br />

estranei a questo passaggio e<br />

forse incapaci persino di concepirlo,<br />

mentre l’urgenza di ciò che accade


preme, le seconde generazioni stanno<br />

nascendo o sono già nate.<br />

I giovani figli di immigrati sono il punto<br />

centrale del problema. Il rischio è che,<br />

privi della loro cultura d’origine, si sentano<br />

respinti dalla cultura del Paese in cui<br />

sono nati, costretti a<br />

vivere in una sorta di<br />

limbo, restare a metà<br />

di una parete: una<br />

situazione che non<br />

può protrarsi a lungo,<br />

una appartenenza di<br />

fatto che non viene<br />

riconosciuta sul piano<br />

del diritto.<br />

La scuola è in questo<br />

senso un luogo cruciale<br />

di integrazione. Chi si<br />

sente discriminato non perché non sa le<br />

cose, ma solo perché non ha le giuste<br />

conoscenze, esploderà con una rabbia<br />

incredibile. Perciò dobbiamo concepire<br />

una forma di cittadinanza attiva, una<br />

democrazia partecipata che realizzi il<br />

dettato costituzionale dell’eguaglianza<br />

delle condizioni. Umberto Bossi dice<br />

oggi nel suo linguaggio semplificato ciò<br />

che il movimento Comunità di Adriano<br />

Olivetti affermava con analisi sofisticate<br />

tanti anni fa: bisogna legare la territorialità<br />

alla globalità. Per usare un termine<br />

letterario bisogna essere abitanti del<br />

villaggio e cittadini del mondo.<br />

Al fondo dei problemi dell’immigrazione<br />

nel nostro Paese c’è dunque<br />

un problema di consapevolezza e di<br />

elaborazione culturale…<br />

È così. C’è bisogno di ritrovare il<br />

gusto della comparazione tra le culture,<br />

dobbiamo renderci conto che il processo<br />

storico che un tempo era diacronico oggi<br />

è diventato sincronico: tanti fenomeni<br />

Un punto nevralgico<br />

riguarda i giovani<br />

di seconda generazione.<br />

Il rischio è che privi ormai<br />

della loro cultura d’origine<br />

si sentano respinti<br />

dalla cultura del Paese<br />

in cui sono nati e vivono<br />

Intervista a Franco Ferrarotti<br />

si manifestano contemporaneamente e<br />

non più in sequenza temporale. Non ci<br />

sono le culture dominanti. Anche il tema<br />

religioso entra in questo gioco di rapporti<br />

e di confronto culturale. Ci sono le religioni<br />

della salvezza, quelle del mondo anglosassone<br />

e protestante,<br />

legate all’individuo, che<br />

tendono a colpevolizzare<br />

il povero, il debole,<br />

e c’è la religione della<br />

fraternità, mediterranea,<br />

francescana che<br />

considera invece l’altro<br />

come un fratello e<br />

afferma la solidarietà<br />

contro l’individualità.<br />

In termini sociali la<br />

situazione italiana potrebbe<br />

diventare di qui ad alcuni anni<br />

anche più esplosiva di quanto è avvenuto<br />

nelle periferie di Parigi e di Londra. Sta<br />

a noi evitarlo realizzando il necessario<br />

processo dell’integrazione.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

L’intervento<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

11


PrimoPiano<br />

Pianeta Giustizia<br />

Indicatore del livello di civiltà di un Paese,<br />

lo stato della giustizia è un riferimento cruciale<br />

anche per rilevare la condizione della<br />

immigrazione. Perciò proponiamo questo<br />

Primo piano, che muove da un’analisi<br />

della giurisprudenza delle Alte Corti italiane<br />

ed europee: rispetto a una legislazione a volte<br />

ondivaga, le loro sentenze fissano oggi i<br />

cardini del processo di integrazione nel Paese


La “via giurisdizionale”<br />

al riconoscimento<br />

dei diritti sociali<br />

Le sentenze in materia di integrazione delle Corti<br />

italiane ed europee hanno contribuito a ridefinire<br />

la platea dei titolari dei diritti e il loro contenuto,<br />

mettendo in discussione le costruzioni tradizionali<br />

anche in tema di cittadinanza e democrazia<br />

di Gianluca Bascherini<br />

Ricercatore in Diritto costituzionale - “Sapienza” università di Roma<br />

I<br />

due lavori di Antonello Ciervo e Andrea Romano che<br />

presentiamo di seguito illustrano alcuni itinerari giurisprudenziali<br />

in materia di diritti civili e sociali degli immigrati<br />

e delle loro famiglie caratterizzanti le Corti apicali italiane ed<br />

europee: Corte costituzionale, Corte di cassazione e Consiglio<br />

di Stato, da una parte e, dall’altra, Corte europea dei diritti<br />

dell’uomo (Cedu) e Corte di giustizia delle Comunità Europee.<br />

A fronte di una normativa sempre più ampia, non di rado<br />

frammentaria e farraginosa nella sua applicazione, e marcata<br />

da un accentuato sbilanciamento delle politiche migratorie<br />

sul versante dei controlli e della repressione dell’irregolarità,<br />

i problemi legati alla presenza immigrata trovano infatti<br />

sempre più spesso una efficace risoluzione davanti alle<br />

autorità giudiziarie.<br />

Senza alcun dubbio, sono soprattutto i giudici di prima<br />

istanza ad accordare agli stranieri una serie di garanzie e di<br />

diritti non facilmente desumibili dalla lettura dei testi normativi,<br />

tuttavia è da registrare come negli ultimi anni anche le supreme<br />

Corti italiane ed europee abbiano notevolmente ampliato lo<br />

spettro delle tutele accordate agli immigrati extracomunitari,<br />

contribuendo in maniera determinante a disegnare lo statuto<br />

giuridico dello straniero.<br />

Si è scelto di concentrare l’attenzione sulla giurisprudenza<br />

in tema di integrazione degli immigrati – rinviando magari a<br />

successivi contributi l’esame delle sentenze riguardanti piuttosto<br />

l’ingresso degli immigrati e i dispositivi di repressione dell’irregolarità<br />

migratoria – nella convinzione che sia proprio questa<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

13


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

14<br />

La giurisprudenza italiana ed europea in tema di integrazione<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

tipologia di controversie che meglio esprime le trasformazioni<br />

intervenute nelle dinamiche migratorie negli ultimi vent’anni.<br />

Sono infatti le conclusioni e gli itinerari argomentativi di queste<br />

decisioni (riguardanti ad es. i diritti in tema di vita familiare,<br />

istruzione, salute, alloggio, previdenza e assistenza sociale)<br />

che testimoniano vividamente la natura oramai strutturale della<br />

presenza immigrata, non più legata a contingenze economiche<br />

e umanitarie, e che allo stesso tempo evidenziano i mutamenti<br />

che tale presenza sollecita per quanto concerne, da una parte,<br />

titolari e contenuti dei diritti fondamentali e, dall’altra, i rapporti<br />

tra il riconoscimento e la tutela di questi diritti e l’idea stessa<br />

di cittadinanza.<br />

Se infatti è oramai un dato acquisito dalla cultura giuridica<br />

che titolari dei diritti fondamentali siano non solo i cittadini di uno<br />

Stato, ma anche gli stranieri presenti nel suo territorio, va anche<br />

rilevato che proprio le controversie in materia di integrazione<br />

degli immigrati hanno contribuito a ridefinire non solo la platea<br />

dei titolari di tali diritti, ma anche il novero e il contenuto di queste<br />

situazioni giuridiche soggettive.<br />

In tema di diritti sociali, gli itinerari giurisprudenziali qui<br />

indagati hanno infatti contribuito a chiarire che vi sono una<br />

serie di “diritti sociali personalissimi” (penso ad es. ai diritti<br />

dei minori e al nucleo essenziale del diritto alla salute) che,<br />

interessando una qualità essenziale della vita umana, vanno<br />

riconosciuti a chiunque, indipendentemente dalla regolarità del<br />

titolo di soggiorno, e che per gli altri diritti sociali è la ragione<br />

e la durata della residenza a consentire differenziazioni di<br />

trattamento tra cittadini e non cittadini. Al contempo non si deve<br />

trascurare il fatto che le istanze giurisdizionali di riconoscimento<br />

di diritti civili e sociali provenienti da persone immigrate<br />

concorrono a mutarne il contenuto: è di tutta evidenza infatti<br />

che tali istanze ridefiniscano l’ambito oggettivo di diritti<br />

quali ad esempio quelli inerenti la salute, l’istruzione e la vita<br />

familiare.<br />

Le questioni riguardanti i diritti civili e sociali degli immigrati<br />

e la giurisprudenza cui queste hanno dato luogo si rivelano,<br />

in questa prospettiva, un’importante cartina di tornasole delle<br />

capacità di integrazione che gli ordinamenti riescono a<br />

esprimere, così come del significato e del valore che oggi<br />

rivestono il principio di pari dignità sociale, quello di solidarietà<br />

e, soprattutto, quello di eguaglianza.<br />

In questo quadro, le migrazioni pongono sfide di grande<br />

importanza all’integrazione europea e alle cittadinanze, quelle<br />

nazionali e quella europea, che si viene articolando entro tale


La giurisprudenza italiana ed europea in tema di integrazione<br />

spazio. I conflitti che accompagnano le dinamiche migratorie<br />

interrogano i confini e i contenuti della cittadinanza, li mettono<br />

in movimento, attivando pratiche che mettono in discussione<br />

le costruzioni consolidate in tema di cittadinanza, diritti e democrazia<br />

e fornendo ad esse nuova linfa. Le migrazioni sollecitano,<br />

in altri termini, un ripensamento di concetti chiave delle culture<br />

giuridiche europee in materia di cittadinanza e diritti; confermano<br />

che tali elaborazioni non possono venire ingessate in principi<br />

normativi immodificabili, ma che al contrario possono aprire<br />

importanti prospettive di sviluppo sul terreno del diritto costituzionale<br />

e dei diritti costituzionali qualora se ne approfondisca<br />

il contenuto e il significato e se ne ricerchi il fondamento di<br />

valore nel confronto e nella dialettica del divenire.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

15


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

16<br />

Le sentenze<br />

della Corte<br />

costituzionale<br />

sono state<br />

in questi anni<br />

un solido<br />

argine contro<br />

le forme<br />

di discriminazione<br />

verso<br />

i cittadini<br />

immigrati<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Integrazione e ampliamento<br />

dei diritti degli stranieri:<br />

il ruolo delle Corti apicali<br />

Nel nostro Paese la Consulta, la Suprema Corte<br />

e il Consiglio di Stato stanno contribuendo,<br />

con una serie di importanti pronunce,<br />

a razionalizzare e a facilitare la comprensione<br />

della normativa in tema di migrazioni<br />

di Antonello Ciervo<br />

Dottore di ricerca in Diritto Pubblico - Università degli Studi di Perugia<br />

1. Non è certamente questa la sede per affrontare i motivi di<br />

natura legislativa – e più specificamente amministrativa – che<br />

inducono i migranti a rivolgersi con maggiore frequenza ai<br />

giudici al fine di ottenere un ampliamento delle proprie garanzie<br />

e tutele giuridiche. Quello che si vorrebbe invece sottolineare<br />

è il sempre più importante ruolo di razionalizzazione e di<br />

comprensione della normativa migratoria che le Corti apicali<br />

svolgono in questa materia.<br />

Si pensi alle più recenti prese di posizione della Corte<br />

costituzionale, al riguardo: con la sentenza 40/2011, ad esempio,<br />

la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di una legge della<br />

regione Friuli-Venezia Giulia (la 6/2006): la disposizione oggetto<br />

del giudizio introduceva inequivocabilmente una discriminazione<br />

tra i cittadini italiani e i cittadini extracomunitari, per quanto<br />

concerneva l’accesso ai servizi sociali regionali. L’esclusione<br />

assoluta di intere categorie di persone dal godimento di questi<br />

servizi, ad avviso della Corte, non risultava rispettosa del<br />

principio di uguaglianza in quanto introduceva nel tessuto<br />

normativo elementi di distinzione arbitrari, ponendosi così in<br />

violazione del principio di uguaglianza.<br />

Nella giurisprudenza in materia, merita un cenno la sentenza<br />

432/2005, che – dichiarando incostituzionale la disposizione di una<br />

legge lombarda che disponeva l’esclusione degli stranieri invalidi<br />

civili dal diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto<br />

pubblico di linea – ha riconosciuto agli stranieri “in regola” una<br />

prestazione non riconducibile a un diritto fondamentale, ritenendo<br />

la discriminazione lesiva del principio di pari dignità sociale.


C’è un “nucleo<br />

irriducibile<br />

del diritto<br />

alla salute<br />

protetto dalla<br />

Costituzione<br />

come ambito<br />

inviolabile<br />

della dignità<br />

umana”<br />

La giurisprudenza delle Corti apicali italiane sull'integrazione degli stranieri<br />

Con la sentenza 61/2011, invece, la Corte costituzionale si è<br />

pronunciata sulla legittimità di alcune disposizioni di una legge<br />

della regione Campania (la n. 6/2010), che garantivano alle<br />

persone straniere presenti sul territorio regionale i servizi sanitari<br />

pubblici, anche se non iscritte al servizio sanitario regionale.<br />

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità<br />

costituzionale sollevata, rifacendosi alla sua giurisprudenza<br />

ormai consolidata in materia, giurisprudenza in base alla quale<br />

lo straniero deve considerarsi titolare di tutti i diritti fondamentali<br />

che la Costituzione riconosce alla persona umana.<br />

Se da una parte, infatti, il diritto alla salute richiede una<br />

completa ed esaustiva protezione, come aveva affermato la<br />

stessa Corte costituzionale nella sentenza 992/1982, in quanto<br />

costituisce oggetto di un pubblico servizio del quale l’infermo<br />

– cittadino o straniero che sia – ha pieno e incondizionato diritto,<br />

dall’altra non possono neppure nascondersi – soprattutto in<br />

un periodo di grave crisi economica, quale è quello che stiamo<br />

affrontando in questi ultimi anni – i condizionamenti che connotano<br />

l’attuazione legislativa di questo fondamentale diritto.<br />

Questo bilanciamento, tuttavia, incontra un limite, non potendo<br />

il legislatore non tutelare quel “nucleo irriducibile del diritto<br />

alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile<br />

della dignità umana” (così la Corte costituzionale nella sentenza<br />

185/1998) e che “deve essere riconosciuto a tutti gli stranieri<br />

a prescindere dalla loro presenza regolare o non regolare sul<br />

territorio italiano, essendo comunque consentito al legislatore<br />

prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso” (Corte<br />

costituzionale 252/2001).<br />

Ma forse la sentenza più interessante di tutte, per lo meno<br />

tra quelle più recenti della Consulta in tema di diritti civili e di<br />

integrazione degli stranieri, resta la sentenza 245/2011 con<br />

cui i giudici della Corte hanno affrontato il problema della<br />

costituzionalità del nuovo articolo 116 del Codice civile, così<br />

come modificato dal c. d. “Pacchetto sicurezza” del 2009, per<br />

quanto concerne la possibilità per gli stranieri di contrarre<br />

matrimonio nel nostro Paese.<br />

La normativa era stata introdotta dal legislatore al fine di<br />

ridurre il fenomeno dei cosiddetti “matrimoni di comodo”,<br />

anche se la Corte ha avuto modo di precisare che i diritti<br />

inviolabili, di cui all’articolo 2 della Costituzione, spettano ai<br />

singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità<br />

politica, ma in quanto esseri umani. La Corte, pertanto, ha<br />

affermato che un divieto generale di celebrazione delle nozze,<br />

allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

17


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

18<br />

La giurisprudenza delle Corti apicali italiane sull'integrazione degli stranieri<br />

Le sentenze<br />

della<br />

Cassazione<br />

in materia di<br />

ampliamento<br />

del diritto<br />

all’istruzione<br />

dei minori<br />

stranieri<br />

e quelle<br />

riguardanti<br />

le norme<br />

penali<br />

introdotte<br />

dal “Pacchetto<br />

sicurezza”<br />

nel Testo<br />

unico sulla<br />

immigrazione<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

presente sul territorio italiano, rappresenta uno strumento non<br />

idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento<br />

dei diversi interessi coinvolti, oltre che una violazione<br />

dell’articolo <strong>12</strong> della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.<br />

2. Passando ad analizzare sinteticamente anche la più recente<br />

giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, bisogna<br />

rilevare come il più importante organo giurisdizionale italiano<br />

si sia mostrato molto attivo negli ultimi anni, sia sul versante<br />

dell’ampliamento del diritto all’istruzione dei minori stranieri,<br />

sia per quanto concerne le nuove disposizioni di carattere<br />

penale introdotte con il "Pacchetto sicurezza" nel Testo unico<br />

sull’immigrazione.<br />

Per quanto riguarda il primo tema di analisi, bisogna rilevare<br />

come in seno alla Suprema Corte, nel corso del 2010, si sia<br />

determinata una vera e propria frattura giurisprudenziale, per<br />

quanto concerne l’interpretazione dell’articolo 31 del Testo unico.<br />

Al riguardo, si segnala la sentenza 5856 della I sezione civile,<br />

datata 10 marzo 2010, avente ad oggetto l’opposizione a un<br />

decreto di espulsione da parte di un cittadino albanese che<br />

chiedeva di essere autorizzato a restare temporaneamente<br />

sul territorio italiano, al fine di garantire la propria presenza al<br />

fianco del figlio in età scolastica e, quindi, ancora minorenne.<br />

La Corte di cassazione, al riguardo, ha elaborato un’interpretazione<br />

restrittiva della norma in oggetto, stabilendo che le<br />

esigenze di tutela del minore che si trovi sul territorio italiano<br />

consentono al suo familiare la permanenza per un periodo di<br />

tempo determinato solo se i gravi motivi connessi con lo sviluppo<br />

psicofisico del minore concretino una situazione d’emergenza.<br />

Con questa decisione, la I sezione civile della Cassazione si<br />

è contrapposta a un diverso filone giurisprudenziale delle<br />

altre sezioni civili, che avevano ritenuto ipotizzabile una grave<br />

compromissione del diritto del minore a un percorso di crescita<br />

armonico e compiuto derivante dall’allontanamento dal territorio<br />

italiano di uno dei due genitori, di fatto svuotando di efficacia<br />

il sistema dell’espulsione in via amministrativa.<br />

Proprio di recente, a fronte di questo evidente contrasto<br />

giurisprudenziale, le Sezioni unite civili hanno preso parola<br />

sulla questione con un’importante sentenza – la 21799/2010 – e<br />

hanno formulato un’interpretazione dell’articolo 31 del Testo<br />

unico alla luce dei princìpi costituzionali. Ad avviso delle<br />

Sezioni unite, infatti, la soluzione più adeguata per risolvere<br />

questo tipo di questioni consiste nel subordinare l’autorizzazione<br />

alla permanenza del genitore (o del familiare) irregolare del


L’intreccio<br />

virtuoso<br />

tra Consulta<br />

e Cassazione<br />

su materie<br />

di alto profilo<br />

sociale:<br />

matrimoni<br />

anche con<br />

gli irregolari,<br />

assegni<br />

di invalidità,<br />

ricongiungimenti<br />

familiari<br />

La giurisprudenza delle Corti apicali italiane sull'integrazione degli stranieri<br />

minore straniero alla ricorrenza del requisito legale della “gravità<br />

dei motivi”, da intendersi questa formula come funzionalmente<br />

connessa allo sviluppo psico-fisico del minore.<br />

Per quanto concerne, invece, il secondo filone di analisi,<br />

quello cioè sulla valutazione dei nuovi profili penali introdotti<br />

dal legislatore con il “Pacchetto sicurezza” nel Testo unico,<br />

bisogna innanzitutto ricordare l’articolo <strong>12</strong>, comma 5-bis, che<br />

prevede la condanna alla reclusione da sei mesi a tre anni per<br />

chi ceda, anche in locazione, ovvero dia in alloggio a titolo<br />

oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità, a un cittadino<br />

straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato.<br />

La prima sezione penale della Corte di cassazione ha comunque<br />

avuto modo di pronunciarsi sulla fattispecie penale in questione,<br />

precisando, con la sentenza 19171/2009, che nonostante la<br />

non felice formulazione letterale della norma essa prevede<br />

un’unica ipotesi delittuosa che si concretizza nel momento in<br />

cui il giudice accerta la sussistenza del dolo specifico da parte<br />

dell’agente, ovvero il fine di trarre dalla locazione dell’immobile<br />

a uno straniero irregolare un ingiusto profitto.<br />

Si deve inoltre segnalare che con la recentissima sentenza<br />

4110/20<strong>12</strong>, depositata il 14 marzo scorso, la sesta sezione civile<br />

della Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da<br />

una cittadina extracomunitaria, poi divenuta italiana, cui la Corte<br />

di appello di Genova aveva riconosciuto il diritto all’ottenimento<br />

dell’assegno di invalidità civile di cui all’articolo 13 della<br />

legge 188/1971, solo per il periodo successivo alla data in cui<br />

la medesima aveva acquisito la cittadinanza italiana, negandolo<br />

per il periodo precedente.<br />

Al riguardo, la Suprema Corte si è rifatta esplicitamente alla<br />

giurisprudenza costituzionale intervenuta sull’articolo 80,<br />

comma 19 della legge 388/2000 (legge finanziaria per il 2001),<br />

che limitava ai soli titolari di carta di soggiorno (ora permesso<br />

di soggiorno CE per residenti di lungo periodo) l’accesso a<br />

una serie prestazioni sociali che l’articolo 41 del Testo unico<br />

sull’immigrazione riconosceva invece ai titolari di permesso di<br />

soggiorno di durata non inferiore a un anno. La Consulta, già<br />

con la sentenza 324/2006 – pur dichiarando inammissibile la<br />

questione – aveva salvaguardato il riconoscimento di queste<br />

prestazioni agli stranieri titolari del solo permesso di soggiorno.<br />

Invece, con la sentenza 306/2008, la Consulta aveva dichiarato<br />

incostituzionale la normativa in questione nella parte in cui<br />

negava l’indennità di accompagnamento agli stranieri che non<br />

disponessero dei requisiti reddituali stabiliti per la carta di<br />

soggiorno. Successivamente la sentenza 11/2009 è tornata<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

19


Primo Piano<br />

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20<br />

La giurisprudenza delle Corti apicali italiane sull'integrazione degli stranieri<br />

Significativi<br />

anche gli<br />

interventi<br />

del Consiglio<br />

di Stato<br />

in materia di<br />

immigrazione.<br />

Un profilo<br />

particolare<br />

ha riguardato<br />

l’emersione<br />

dal lavoro<br />

irregolare<br />

degli immigrati<br />

condannati<br />

per mancata<br />

ottemperanza<br />

all’ordine<br />

di rimpatrio<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

sulla disposizione citata e la Corte ha rilevato “l’intrinseca irragionevolezza”<br />

della disposizione la quale, da una parte, dispone<br />

l’attribuzione di tale pensione se il richiedente non supera un<br />

certo reddito e, dall’altra, per il solo richiedente straniero, esige<br />

il possesso di quel permesso CE il cui rilascio è subordinato alla<br />

dimostrazione di un certo livello di reddito.<br />

Con la sentenza n.187 del 28 maggio 2010, invece, la Corte<br />

costituzionale ha affermato che, dopo l’entrata in vigore della<br />

normativa in questione, sarebbe venuta meno l’equiparazione<br />

che originariamente preesisteva fra i cittadini italiani e gli<br />

stranieri extracomunitari in possesso di regolare permesso<br />

di soggiorno.<br />

Si segnala, infine, come proprio di recente, la sesta sezione<br />

civile della Corte di cassazione, in tema di diritto al ricongiungimento<br />

familiare, ha escluso, nella fattispecie concreta,<br />

il diritto al ricongiungimento del genitore, atteso che nel corso<br />

della procedura era sopravvenuta la nuova clausola ostativa<br />

di cui all'articolo 29, lettera d) del Testo unico, relativa al<br />

requisito della vivenza a carico dei genitori privi di altri figli o della<br />

impossibilità di detti altri figli, per gravi ragioni di salute, di<br />

provvedere al mantenimento dei genitori ultrasessantacinquenni.<br />

3. Infine, bisogna segnalare come di recente anche il Consiglio<br />

di Stato sia intervenuto in materia di immigrazione, interpretando<br />

in maniera estensiva la legge del 2009 che consentiva la sanatoria<br />

delle colf e delle badanti, già presenti sul territorio italiano e che<br />

lavoravano irregolarmente al servizio di molte famiglie italiane.<br />

È stata depositata il 25 febbraio 2011 l’ordinanza con cui<br />

l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha accolto, in via<br />

cautelare, le richieste di sospensione dei provvedimenti del<br />

ministero dell'Interno che impedivano l’emersione dal lavoro<br />

irregolare ai cittadini stranieri già condannati, per mancata ottemperanza<br />

dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale.<br />

La normativa in materia di emersione dal lavoro irregolare,<br />

infatti, non consentiva la regolarizzazione di quegli stranieri<br />

lavoratori che risultavano condannati, anche con sentenza non<br />

definitiva, compresa quella patteggiata per questo particolare<br />

reato. Al riguardo, l’adunanza plenaria prendeva atto della<br />

complessità della questione sottopostale e delle connesse<br />

difficoltà interpretative, ulteriormente accentuate dal rilievo<br />

che è andata assumendo nella giurisprudenza la Direttiva<br />

2008/115 dell’Unione Europea che, di fatto, abrogava il reato<br />

in questione.<br />

Il Collegio ha pertanto avuto modo di confermare il favorevole


Altri filoni<br />

d’attenzione<br />

del Consiglio<br />

di Stato<br />

sono quelli<br />

relativi<br />

al diritto<br />

all’istruzione,<br />

e per attivare<br />

un circuito<br />

virtuoso<br />

di ingresso<br />

legale<br />

nel Paese<br />

degli immigrati<br />

che hanno<br />

già usufruito<br />

di contratti<br />

di lavoro<br />

stagionali<br />

La giurisprudenza delle Corti apicali italiane sull'integrazione degli stranieri<br />

apprezzamento dei motivi addotti dall’appellante e, quindi, ha<br />

sospeso in via cautelare il diniego espresso dalla Pubblica<br />

Amministrazione alla sanatoria del richiedente.<br />

Sempre nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, inoltre, è<br />

possibile rintracciare un consolidato filone in tema di diritto<br />

all’istruzione: si pensi, per tutte, alla sentenza 1734/2007, avente<br />

ad oggetto il ricorso di una cittadina thailandese che, ammessa<br />

al quinto anno di un istituto tecnico per il turismo, vedeva rifiutarsi<br />

il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il<br />

Consiglio di Stato, nel dichiarare la fondatezza dell’appello,<br />

rilevava che l’interpretazione fornita dall’Amministrazione<br />

competente risultava assolutamente irragionevole, non solo<br />

perché il compimento della maggiore età avviene anche per i<br />

cittadini italiani prima del completamento degli studi superiori,<br />

ma anche perché in questo modo la questura avrebbe impedito<br />

a tutti i cittadini stranieri che, in futuro, avessero fatto richiesta<br />

di un permesso di soggiorno per motivi di studio, l’effettivo<br />

completamento degli studi superiori, per la sola ragione di<br />

essere diventati maggiorenni.<br />

Si segnala, infine, come di recente il Consiglio di Stato, con<br />

la sentenza 959/20<strong>12</strong>, si sia espresso sul caso di un cittadino<br />

albanese presente in Italia con regolare permesso di soggiorno<br />

per “lavoro subordinato stagionale” valido sino al 21 aprile 2006<br />

e che, alla scadenza del permesso, ne aveva chiesto il rinnovo<br />

modificandone il titolo in “lavoro subordinato” (non stagionale).<br />

A fronte di un rigetto da parte della questura competente, il<br />

lavoratore si era rivolto al Tar Lazio che gli aveva dato ragione,<br />

ma questa sentenza era stata poi impugnata davanti al Consiglio<br />

di Stato da parte del ministero dell’Interno.<br />

Partendo da un’interpretazione letterale dell’articolo 5,<br />

comma 5 del Testo unico, il Consiglio di Stato è giunto alla<br />

conclusione che la norma in questione sarebbe formulata in<br />

termini assolutamente generici: in buona sostanza, la sua funzione<br />

sarebbe soltanto quella di chiarire che i provvedimenti in<br />

materia debbono sempre basarsi sulla situazione di fatto e di<br />

diritto esistente nel momento in cui sono emanati.<br />

Pertanto, ad avviso del Consiglio di Stato, il lavoratore stagionale,<br />

rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del<br />

permesso di soggiorno, ha diritto di precedenza per il rientro<br />

in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,<br />

rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai<br />

fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

21


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<strong>libertàcivili</strong><br />

22<br />

La giurisprudenza delle Corti apicali italiane sull'integrazione degli stranieri<br />

Riferimenti Bibliografici<br />

A. Algostino, Espulsione dello straniero<br />

e tutela del diritto alla salute: spetta al<br />

giudice decidere caso per caso, in<br />

Giurisprudenza italiana, 2002, pp.909 ss.<br />

A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enciclopedia<br />

giuridica, Roma, 1989 vol. XI<br />

G. Bascherini, Immigrazione e Diritti<br />

fondamentali. L’esperienza italiana tra<br />

storia costituzionale e prospettive europee,<br />

Napoli, 2007<br />

F. Biondi Dal Monte, I diritti sociali<br />

degli stranieri tra frammentazione e non<br />

discriminazione. Alcune questioni problematiche,<br />

in Le istituzioni del federalismo,<br />

2008, pp. 557 ss.<br />

P. Bonetti e M. Pastore, L’assistenza<br />

sanitaria, in Diritto degli stranieri, a<br />

cura di B. Nascimbene, Milano, 2004,<br />

pp. 973 ss.<br />

L. Calafà, L’inclusione sociale degli<br />

stranieri e il modello regolativo nazionale.<br />

Le azioni positive soft, in Rivista<br />

critica di diritto del lavoro, 2008, pp.<br />

779 ss.<br />

W. Chiaromonte, Le prestazioni di<br />

assistenza sociale per i cittadini non<br />

comunitari ed il principio di non<br />

discriminazione. Una rassegna critica<br />

della giurisprudenza nazionale ed<br />

europea, in Diritto del lavoro e delle<br />

relazioni industriali, 2008, pp.137 ss.<br />

A. Guazzarotti, Lo straniero, i diritti, l’eguaglianza,<br />

in Questione giustizia, 2009,<br />

pp. 87 ss.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

G. Loy, Lavoratori extracomunitari.<br />

Disparità di trattamento e discriminazione,<br />

in Rivista giuridica del lavoro e della<br />

previdenza sociale, 2009, pp. 517 ss.<br />

M. Luciani, Cittadini e stranieri come<br />

titolari di diritti fondamentali. L’esperienza<br />

italiana, in Rivista critica del diritto<br />

privato, 1992, pp. 203 ss.<br />

V. Onida, Lo statuto costituzionale del<br />

non cittadino, in Diritto e società, 2009,<br />

pp. 537 ss.<br />

A. Pace, Dai diritti del cittadino ai diritti<br />

fondamentali dell’uomo, in Rassegna<br />

parlamentare, 2010, pp. 651 ss.<br />

B. Pezzini, Una questione che interroga<br />

l’uguaglianza: i diritti sociali del noncittadino,<br />

in Annuario 2009 - Lo statuto<br />

costituzionale del non cittadino - Atti del<br />

XXIV Convegno annuale Cagliari 16-17<br />

ottobre 2009, Napoli, 2010, pp.163 ss.<br />

C. Salazar, Leggi statali, leggi regionali<br />

e politiche per gli immigrati: i diritti dei<br />

“clandestini” e degli “irregolari” in due<br />

recenti decisioni della Corte costituzionale<br />

(sentt. n.134 e 269/2010), in Scritti in<br />

onore di Franco Modugno, Napoli, 2011,<br />

pp. 3143 ss.<br />

F. Scuto, Il diritto sociale alla salute,<br />

all’istruzione e all’abitazione degli stranieri<br />

“irregolari”: livelli di tutela, in Rassegna<br />

parlamentare, 2008, pp.381 ss.


Il complesso aspetto della<br />

incidenza della dimensione<br />

sovranazionale e internazionale<br />

nei processi di tutela dei diritti<br />

di inclusione sociale<br />

dei migranti nei singoli Stati<br />

L’integrazione sociale<br />

degli immigrati nella<br />

giurisprudenza europea<br />

Le sentenze della Corte di giustizia<br />

e della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno<br />

introdotto percorsi interpretativi originali,<br />

della normativa comunitaria, proponendo<br />

posizioni articolate, non sempre coincidenti<br />

di Andrea Romano<br />

Dottorando di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate<br />

1. L’analisi della giurisprudenza delle Corti europee in materia<br />

di integrazione degli immigrati rappresenta un’importante occasione<br />

per valutare l’incidenza della dimensione sovranazionale<br />

e internazionale nell’ambito dei processi di tutela dei diritti e<br />

di inclusione sociale che si sviluppano oltre lo Stato nazione.<br />

In quest’ambito, i limiti intrinseci del diritto dell’Unione Europea<br />

e del sistema Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)<br />

nell’avviare dinamiche di integrazione sociale,<br />

non hanno impedito alle Corti di Lussemburgo<br />

e di Strasburgo di intraprendere percorsi<br />

originali lungo terreni non sempre coincidenti.<br />

Poiché le sentenze della Corte di giustizia<br />

dell'UE e della Corte europea dei diritti<br />

dell’uomo offrono uno scenario piuttosto<br />

articolato e difficilmente inquadrabile secondo<br />

un’ottica sistematica, anche in considerazione<br />

delle differenze strutturali e finalistiche che intercorrono tra<br />

l’ordinamento comunitario e quello facente capo alla Cedu,<br />

sembra preferibile approcciarsi al tema indicando i principali<br />

filoni giurisprudenziali in base ai quali ci si possa interrogare<br />

riguardo al ruolo delle Corti sovranazionali nella promozione dei<br />

processi di integrazione degli immigrati nello spazio europeo.<br />

2. Un primo aspetto che si lega tradizionalmente all’integrazione<br />

degli individui nei tessuti della società riguarda la tutela dei<br />

diritti sociali i quali, pur essendo connessi strutturalmente alla<br />

dimensione statale, sembrano trovare respiro anche in alcuni<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

23


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

24<br />

La giurisprudenza europea sull'integrazione sociale degli immigrati<br />

Gli interventi della Corte<br />

europea dei diritti sul carattere<br />

discriminatorio rappresentato<br />

dalla esclusione dal godimento<br />

delle prestazioni sociali a<br />

causa della diversa nazionalità<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

filoni della giurisprudenza europea. La garanzia delle prestazioni<br />

sociali nei riguardi degli immigrati, per cominciare, ha avuto un<br />

interessante sviluppo nel sistema Cedu: infatti, pur in assenza<br />

di norme della Convenzione in quest’ambito, la Corte Edu,<br />

attraverso una lettura integrata dell’articolo 14 (principio di<br />

non discriminazione) con l’articolo 1 del Protocollo n.1 (tutela<br />

della proprietà), ha riconosciuto il carattere discriminatorio<br />

dell’esclusione dal godimento delle prestazioni sociali basata<br />

sulla nazionalità. I giudici di Strasburgo hanno così stabilito<br />

che le prestazioni sociali rientrano nell’ambito dei “diritti<br />

patrimoniali” tutelati dall’articolo 1 Prot.1 (Gaygusuz c. Austria,<br />

1996) e non possono essere precluse in ragione della nazionalità,<br />

a prescindere dal carattere non contributivo delle stesse;<br />

in particolare, il diritto alle prestazioni sociali è stato riconosciuto<br />

laddove era stato negato dalla Corte di giustizia (Koua Poirrez<br />

c. Francia, 2003).<br />

Sul fronte comunitario, viceversa, il tema della garanzia<br />

della sicurezza sociale si è dovuto confrontare con il fatto che<br />

il principio di non discriminazione in base alla nazionalità si è<br />

realizzato in chiave servente rispetto alla tutela della libertà di<br />

circolazione e agli sviluppi del mercato comune. Infatti,<br />

secondo il diritto dell’UE, il divieto di non<br />

discriminazione in base alla nazionalità si<br />

applica in occasione dell’esercizio della<br />

libertà di circolazione e non in relazione alle<br />

c.d. situazioni puramente interne. Con riferimento<br />

alla sicurezza sociale, la Corte di<br />

giustizia ha quindi escluso che la mancata<br />

erogazione di prestazioni sociali in favore di<br />

profughi e apolidi – pure ricompresi ratione<br />

personae nel campo di applicazione della normativa comunitaria<br />

sui lavoratori migranti (comunitari) in materia di sicurezza<br />

sociale (Reg. CE 1408/71) – costituisse una violazione del<br />

principio di non discriminazione, poiché essi si trovavano in<br />

uno Stato membro in quanto emigrati direttamente dal loro<br />

Paese di origine e non come conseguenza di uno spostamento<br />

da uno Stato membro a un altro all’interno dell’Unione Europea<br />

(Khalil, 2001). La stessa impostazione si ritrova, del resto, nel<br />

Regolamento CE n.859/2003 che ha esteso ai cittadini dei<br />

Paesi terzi regolarmente soggiornanti il principio di parità di<br />

trattamento nell’ambito del regime di sicurezza sociale.<br />

Per converso, un importante filone giurisprudenziale in<br />

materia di diritti sociali nei confronti dei cittadini non comunitari<br />

si è sviluppato sulla base degli accordi di associazione e coope-


In base agli accordi UE con<br />

Turchia e Paesi del Maghreb<br />

la Corte di giustizia ha stabilito<br />

la progressiva equiparazione<br />

tra lavoratori stranieri<br />

e cittadini comunitari<br />

La giurisprudenza europea sull'integrazione sociale degli immigrati<br />

razione stipulati dall’UE con la Turchia e con i Paesi dell’area<br />

maghrebina (Marocco, Tunisia, Algeria). Ne è sorta una giurisprudenza<br />

rilevante della Corte di giustizia che, stabilendo<br />

che il principio di non discriminazione in base alla nazionalità<br />

contenuto in tali accordi ha effetto diretto negli Stati membri<br />

(Kziber, 1991), ha riconosciuto l’estensione di una serie di diritti<br />

connessi alla condizione di lavoratore migrante, ricomprendendo<br />

in essa “tutto quanto si colleghi direttamente o indirettamente<br />

all’esercizio di un’attività di lavoro subordinato” (Wahlergruppe,<br />

2003). Questa giurisprudenza ha condotto verso una progressiva<br />

equiparazione dei lavoratori stranieri – cittadini dei Paesi con<br />

i quali l’UE aveva contratto tali accordi – ai<br />

cittadini comunitari: la Corte ha infatti riconosciuto<br />

il diritto alla parità di trattamento con<br />

riferimento all’istruzione (Gürol, 2005), alla<br />

sicurezza sociale (Sürül, 1999; Otzürk, 2004)<br />

e alla materia familiare (Ayaz, 2004); la Corte,<br />

inoltre, non ha mancato di offrire una tutela<br />

rafforzata nei confronti di questi lavoratori<br />

avverso le espulsioni (Nazli, 2000). Occorre<br />

precisare, tuttavia, che la tutela riservata ai cittadini di questi<br />

Paesi (in particolare della Turchia) risulta superiore a quella<br />

garantita ai cittadini di altri Paesi terzi – in particolare<br />

dell’Europa orientale – con cui l’Unione ha stipulato accordi.<br />

Ulteriori percorsi giurisprudenziali delle Corti europee in tema<br />

di diritti sociali hanno portato a episodiche forme di tutela in<br />

relazione al diritto alla salute, all’istruzione e all’abitazione.<br />

Il diritto alla salute degli immigrati ha trovato ingresso dinanzi<br />

alla Corte Edu nella misura in cui l’allontanamento dello straniero<br />

bisognoso di cure mediche avrebbe potuto costituire un trattamento<br />

inumano e degradante (articolo 3 Cedu): al riguardo,<br />

tuttavia, la violazione dell’articolo 3, sotto il profilo della tutela<br />

della salute, da parte di un provvedimento di espulsione è<br />

stata riconosciuta solo in considerazione delle circostanze<br />

eccezionali in un caso (D. c. Regno Unito, 1997) mentre è stata<br />

negata nelle altre occasioni (Aoulmi c. Francia, 2006; N. c. Regno<br />

Unito).<br />

Il diritto all’istruzione, è stato oggetto di considerazione da<br />

parte del giudice di Strasburgo soprattutto in relazione alle<br />

minoranze etniche (v. subito infra).<br />

In ambito comunitario, invece, meritano di essere segnalate<br />

due recenti pronunce “gemelle” della Corte di giustizia, in quanto<br />

riconoscono il diritto al soggiorno del cittadino europeo che in<br />

precedenza abbia lavorato nello Stato membro ospitante, e<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

25


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

26<br />

La giurisprudenza europea sull'integrazione sociale degli immigrati<br />

Lotta contro le discriminazioni<br />

razziali ed etniche come<br />

strumento per rimuovere<br />

le situazioni di esclusione<br />

sociale: le pronunce della Cedu<br />

e della Corte di Lussemburgo<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

del genitore (ancorché non europeo) che ne abbia l’effettivo<br />

affidamento, al fine di consentire ai figli di studiare nello stesso<br />

Paese, a prescindere dal fatto che essi non siano più lavoratori<br />

comunitari migranti e che non siano economicamente autosufficienti.<br />

Si tratta di sentenze rilevanti in quanto riconoscono<br />

il diritto al soggiorno dei genitori e dei loro figli sulla base del<br />

diritto di questi ultimi a proseguire gli studi così come previsto<br />

dal Regolamento CE 16<strong>12</strong>/68 e superando, dunque, il requisito<br />

dell’autosufficienza economica richiesto dalla direttiva 2004/38:<br />

secondo la Corte, infatti, il mancato diritto dei genitori di<br />

accompagnare il figlio comprometterebbe “l’obiettivo d’integrazione<br />

della famiglia del lavoratore migrante nella società<br />

dello Stato membro ospitante” (Ibrahim, 2010 e Teixeira, 2010).<br />

Quanto al diritto all’abitazione può essere qui rilevato un<br />

recente orientamento della Corte Edu che, in assenza di<br />

disposizioni convenzionali espresse, ha riconosciuto il carattere<br />

discriminatorio dell’esclusione di un alloggio residenziale a<br />

una famiglia di rifugiati, in relazione agli articoli 8 e 14 della<br />

Convenzione (Fawsie, Sadoun c. Greece, 2011).<br />

3. Un altro aspetto che non va sottovalutato rispetto alle<br />

dinamiche di integrazione riguarda la lotta contro le discriminazioni<br />

razziali ed etniche, nella misura in cui questa<br />

può rivelarsi un importante strumento nella rimozione delle<br />

situazioni di esclusione sociale. Sotto il profilo del diritto<br />

dell’UE, la direttiva 2000/43 contiene la<br />

disciplina relativa alle discriminazioni<br />

razziali ed etniche (con l’esclusione, tuttavia,<br />

delle discriminazioni basate sulla nazionalità).<br />

La Corte di Lussemburgo si è di recente<br />

pronunciata in quest’ambito, stabilendo che<br />

costituisce un comportamento discriminatorio<br />

sulla base della razza e dell’origine etnica la<br />

dichiarazione di un datore di lavoro di non<br />

assumere lavoratori di un determinato Paese (Feryn, 2008).<br />

In ambito Cedu, il divieto di discriminazione nei confronti<br />

degli immigrati ha una portata maggiore rispetto al diritto<br />

dell’Unione Europea, in quanto comprende le discriminazioni<br />

legate anche alla nazionalità – come segnalato in relazione<br />

alla giurisprudenza in materia di sicurezza sociale. Per quanto<br />

concerne il carattere discriminatorio in base alla razza e<br />

all’origine etnica questo è stato riconosciuto dalla Corte in<br />

diversi ambiti: in relazione all’esercizio dei diritti politici ex<br />

articolo 3 Protocollo n.1 (Aziz v. Cyprus, 2004 e Sejdic ´<br />

and


La giurisprudenza sviluppata<br />

sulla protezione dei diritti<br />

inerenti alla vita familiare:<br />

le sentenze della Corte di<br />

Strasburgo in base all’articolo 8<br />

della convenzione Edu<br />

La giurisprudenza europea sull'integrazione sociale degli immigrati<br />

Finci v. Bosnia and Herzegovina, 2009); con riferimento alla<br />

libertà di circolazione, articolo 2 Protocollo n. 4 (Timishev<br />

c. Russia, 2009); rispetto al diritto a un equo processo, ex<br />

articolo 6 Cedu (Remli c. Francia, 1996; Sanders c. Regno<br />

Unito, 2000; ma v. in senso difforme Gregory c. Regno Unito,<br />

1997); con riferimento al diritto all’istruzione per i bambini rom,<br />

ex articolo 2 Protocollo n. 1 (D. H. c. Rep. Ceca, 2007; Orsus<br />

c. Croazia, 2010).<br />

4. Nell’ottica della tutela e della promozione dei percorsi di<br />

integrazione degli stranieri va senza dubbio rimarcata l’importanza<br />

della giurisprudenza sviluppatasi intorno alla protezione<br />

dei diritti inerenti la vita familiare. Al riguardo è di particolare<br />

interesse la giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa<br />

all’articolo 8 (tutela della vita privata e familiare) per l’attenzione<br />

che essa riserva all’integrazione dell’immi-<br />

grato nel Paese ospitante. Infatti, secondo<br />

un indirizzo risalente, l’articolo 8 della<br />

Convenzione Edu è stato interpretato come<br />

idoneo a fondare un limite all’espulsione di<br />

immigrati, considerando prevalenti sulle<br />

ragioni dell’ordine pubblico la presenza di<br />

stabili relazioni di tipo familiare e sociale<br />

nel Paese di destinazione (Moustaquim c.<br />

Belgio, 2001). La Corte, pur seguendo un approccio caso<br />

per caso, ha elaborato dei principi che basandosi, da un lato,<br />

sul grado di integrazione dello straniero nel Paese ospitante<br />

e, per converso, sull’assenza di legami con il Paese di origine,<br />

la guidano nello stabilire se un provvedimento di espulsione<br />

costituisce una violazione dell’articolo 8 (Boultif c. Svizzera,<br />

2001). Di recente, superando una certa prudenza iniziale, la Corte<br />

ha riconosciuto la violazione dell’articolo 8 in riferimento alla<br />

sola vita privata, a prescindere quindi dal fatto che lo straniero<br />

avesse una famiglia nel Paese di immigrazione (Silvenko c.<br />

Lettonia, 2003 e più recentemente Maslov c. Austria, 2008).<br />

Successivamente a questo filone giurisprudenziale, la Corte Edu<br />

ha iniziato a interpretare l’articolo 8 nel senso che esso – pur<br />

non garantendo un diritto all’ingresso dello straniero (Abdulaziz<br />

et al c. Regno Unito, 1985) e avendo per lungo tempo considerato<br />

prevalenti le ragioni del controllo sull’immigrazione (Gül c.<br />

Svizzera, 1996) – possa essere invocato in determinate situazioni<br />

per consentire il ricongiungimento dei figli minorenni dello<br />

straniero (Sen c. Paesi Bassi, 2001; Tuquabo-Tekele c. Paesi<br />

Bassi, 2005). Tuttavia si tratta di un percorso accidentato in<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

27


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

28<br />

La giurisprudenza europea sull'integrazione sociale degli immigrati<br />

Le pronunce della Corte<br />

di giustizia in materia di vita<br />

familiare sembrano ruotare<br />

a loro volta intorno a un nuovo<br />

e più ampio concetto<br />

di cittadinanza europea<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

quanto la Corte non riconosce, in forza dell’articolo 8, un diritto<br />

al ricongiungimento familiare.<br />

Una giurisprudenza, quella della Corte Edu sull’articolo 8,<br />

a cui costantemente ormai si richiama la Corte di giustizia e che,<br />

probabilmente, segna l’ambito ove, in materia di immigrazione,<br />

il confronto tra le due Corti è emerso con maggiore evidenza<br />

(Carpenter, 2002).<br />

Peraltro se, come visto, la giurisprudenza Cedu si segnala<br />

in particolar modo per la tutela della vita<br />

familiare come limite all’espulsione, in<br />

ambito comunitario la giurisprudenza della<br />

Corte di giustizia assume particolare rilievo<br />

in relazione all’ingresso e al soggiorno del<br />

coniuge extracomunitario del cittadino<br />

comunitario che eserciti il diritto alla libertà<br />

di circolazione, sotto il profilo del diritto al<br />

ricongiungimento: in quest’ambito, infatti,<br />

l’interpretazione del diritto al ricongiungimento familiare,<br />

ancorché legato a un’ottica funzionale rispetto alla libertà di<br />

circolazione dei cittadini comunitari, determina un approfondimento<br />

della tutela della vita familiare per certi versi superiore<br />

all’ordinamento Cedu. In particolare la Corte, superando un<br />

suo precedente orientamento (Akrich, 2003), di recente ha<br />

riconosciuto il diritto all’ingresso e al soggiorno del cittadino<br />

di un Paese terzo, coniuge di un cittadino comunitario, nello<br />

Stato membro in cui quest’ultimo ha esercitato il diritto di libera<br />

circolazione, a prescindere dal previo soggiorno legale del<br />

coniuge extracomunitario in un altro Stato membro: in questo<br />

modo dunque la Corte ha consentito al familiare extracomunitario<br />

un diritto derivato di ingresso nell’Unione Europea. Altrimenti,<br />

afferma la Corte, “se i cittadini dell’Unione non fossero autorizzati<br />

a condurre una normale vita di famiglia nello Stato membro<br />

ospitante, sarebbe ostacolato l’esercizio delle libertà loro<br />

garantite dal trattato” (Metock, 2008).<br />

5. La giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in materia<br />

di vita familiare, a ben vedere, sembra ruotare intorno a un<br />

concetto di cittadinanza europea che progressivamente si sta<br />

rivestendo di nuove potenzialità sul terreno della protezione e<br />

dell’inclusione delle famiglie immigrate. Infatti, oltre alle già<br />

citate pronunce in tema di famiglia e istruzione (Ibrahim e<br />

Teixiera) si segnalano alcune recenti sentenze in cui il giudice<br />

comunitario ha riconosciuto che i diritti connessi allo status di<br />

cittadino dell’Unione di un minorenne comportano un diritto


Riferimenti Bibliografici<br />

A.Adinolfi, Il ricongiungimento familiare<br />

nel diritto dell’Unione europea, in<br />

R. Pisillo Mazzeschi- P. Pustorino-A.Viviani<br />

(a cura di), Diritti umani degli immigrati:<br />

tutela della famiglia e dei minori,<br />

Editoriale scientifica, Napoli, 2010<br />

G. Bascherini, Immigrazione e diritti<br />

fondamentali. L’esperienza italiana tra<br />

storia costituzionale e prospettive<br />

europee, Jovene, Napoli, 2007<br />

G. Bascherini-A.Ciervo, L’integrazione<br />

difficile: il diritto alla salute e all’istruzione<br />

degli stranieri nella crisi del welfare<br />

state, in Gli stranieri. Rassegna di studi<br />

e giurisprudenza, n.3/2011, pp.39 ss.<br />

W. Chiaromonte, Le prestazioni di<br />

assistenza sociale per i cittadini non<br />

comunitari ed il principio di non discriminazione.<br />

Una rassegna critica della<br />

giurisprudenza nazionale ed europea,<br />

in Diritto del lavoro e delle relazioni<br />

industriali, 2008, 137 ss.<br />

Corte europea dei diritti dell’uomo,<br />

Manuale di diritto europeo della non<br />

discriminazione, 2010, in www.echr.coe.int<br />

E. De Waele, EU Citizenship: Revisting<br />

its Meaning, Place and Potential, in<br />

European Journal of Migration and Law,<br />

<strong>12</strong>/20<strong>12</strong>, 319 ss.<br />

A.Di Martino, Territorio e immigrazione<br />

nello stato costituzionale, in F. Angelini-<br />

M. Benvenuti-A. Schillaci (a cura di), Le<br />

La giurisprudenza europea sull'integrazione sociale degli immigrati<br />

al soggiorno derivato e a un permesso di lavoro del genitore<br />

anche se questi è cittadino di un Paese terzo (Zambrano, 2011<br />

ma v. Chen, 2004 e Rottmann, 2010). Questa giurisprudenza<br />

sembra attribuire un significato inedito al concetto di cittadinanza<br />

europea in quanto essa, da un lato, mostra un affievolimento<br />

del legame tra la libertà di circolazione – e dunque la sfera<br />

dei rapporti economici – e lo status di cittadino europeo;<br />

dall’altro la stessa, nel declinare una serie di diritti civili e<br />

sociali a vantaggio delle famiglie immigrate, sia nei confronti<br />

di cittadini comunitari che dei loro familiari extracomunitari,<br />

potrebbe essere in grado di dischiudere significative prospettive<br />

di integrazione nei loro confronti.<br />

nuove frontiere del diritto dell’immigrazione:<br />

integrazione, diritti, sicurezza,<br />

Jovene, Napoli, 2011<br />

C. Favilli, Il principio di non discriminazione<br />

nell’Unione europea e l’applicazione<br />

ai cittadini dei paesi terzi, in D.Tega<br />

(a cura di) Le discriminazioni razziali ed<br />

etniche, Armando, Roma 2011<br />

E. Guild - P. Minderhoud (a cura di),<br />

The first decade of EU migration and<br />

asylum law, Nijhoff, Leiden, 20<strong>12</strong><br />

K. Hailbronner, Case C-34/09, Gerardo<br />

Ruiz Zambrano v. Office National de<br />

l’emploi (ONEm), in Common Market<br />

Law Review, 48/2011, <strong>12</strong>53 ss.<br />

D. Martin, The Privileged Treatment<br />

of Turkish Nationals, in E. Guild-P.<br />

Minderhoud cit.<br />

G.Turatto, Riflessioni su una concezione<br />

della cittadinanza che non rispetta<br />

i diritti fondamentali garantiti a ogni<br />

persona, in Rivista giuridica del lavoro<br />

e della previdenza sociale, n.4/2004,<br />

pp. 677 ss.<br />

F. Sudre, Droit européen et international<br />

des droits de l’homme, Paris 2011<br />

A. Wiesbrock, Granting Citizenshiprelated<br />

Rights to Third-Country Nationals:<br />

an Alternative to the Full Extension of<br />

European Union Citizenship, in European<br />

Journal of Migration and Law, n.14/20<strong>12</strong>,<br />

63 ss.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

29


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

30<br />

In questi<br />

eventi<br />

istituzionali<br />

vengono<br />

presentati<br />

dati e spunti<br />

di riflessione<br />

sui problemi<br />

del sistema<br />

e si discute<br />

di possibili<br />

soluzioni<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Il pianeta Giustizia<br />

e gli immigrati:<br />

numeri, fatti e opinioni<br />

Nella relazione annuale al Parlamento<br />

del Guardasigilli e nelle cerimonie di inaugurazione<br />

dell’anno giudiziario nelle Alte corti e nelle<br />

corti d’appello, emergono problemi comuni<br />

e specificità nel rapporto fra stranieri e giustizia<br />

di Alessandro Grilli<br />

Anche per il mondo della giustizia l’inizio dell’anno è tradizionalmente<br />

un momento dedicato ai bilanci e all’analisi delle<br />

prospettive future. Tra gli appuntamenti rituali più importanti<br />

si devono annoverare la relazione annuale del ministro della<br />

Giustizia al Parlamento e le cerimonie di inaugurazione dell’anno<br />

giudiziario che si tengono nelle Alte Corti giurisdizionali e nelle<br />

diverse sedi di corte d’appello.<br />

L’analisi che il primo piano di questo numero di <strong>libertàcivili</strong><br />

intende proporre – un’indagine sugli aspetti del pianeta giustizia<br />

che riguardano più da vicino gli immigrati – deve necessariamente<br />

tenere conto di quanto emerge da questi eventi istituzionali,<br />

in cui si offre un quadro dei dati e dei problemi sul tappeto<br />

e si discute di possibili evoluzioni e cambiamenti. Abbiamo<br />

dunque provato a rintracciare i riferimenti al mondo dell’immigrazione<br />

che sono stati proposti in tali occasioni. In particolare<br />

ci siamo soffermati sulla relazione orale e scritta al Parlamento<br />

del ministro della Giustizia, Paola Severino; sui discorsi inaugurali<br />

dei presidenti e procuratori generali della Corte di cassazione<br />

e dei due principali distretti sede di corte d'appello, Roma e<br />

Milano, nonché sulle corrispondenti relazioni scritte relative<br />

all'andamento della giustizia nel corso del 2011 presentate in<br />

occasione delle cerimonie di inaugurazione. Contestualmente,<br />

grazie anche ai dati resi noti, abbiamo anche provato a estrapolare<br />

qualche statistica, per fotografare coi numeri il rapporto<br />

fra immigrazione e pianeta Giustizia.<br />

Anticipando una conclusione sintetica, va rilevato come<br />

nei discorsi e nei documenti analizzati, oltre ai riferimenti


Processi lenti<br />

e arretrato<br />

sono<br />

un problema<br />

per tutti<br />

gli utenti,<br />

mentre<br />

la presenza<br />

straniera<br />

ha un riflesso<br />

specifico<br />

sulla situazione<br />

carceraria<br />

e sull’aggravio<br />

processuale<br />

dovuto<br />

al nuovo reato<br />

di permanenza<br />

illegale<br />

sul territorio<br />

italiano<br />

Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

specifici al mondo dell'immigrazione, il fatto evidente è che<br />

i cinque milioni di stranieri presenti in Italia finiscono con<br />

l’avere gli stessi problemi dei nostri connazionali come utenti<br />

di un sistema che ha molte “spine”, ben sintetizzate in particolare<br />

(ma non solo) nella relazione del ministro della Giustizia al<br />

Parlamento: la durata dei processi civili e penali, per i quali<br />

l’Italia ha collezionato il maggior numero di condanne della<br />

Corte di Strasburgo e vanta il record di estinzione dei procedimenti<br />

per prescrizione (circa 170mila l’anno); il deficit di<br />

efficienza degli uffici giudiziari rispetto a una domanda di<br />

giustizia nettamente sovradimensionata rispetto alle altre<br />

democrazie occidentali (l’Italia, nel settore civile, è al quarto<br />

posto in Europa per tasso di litigiosità, con 4.768 contenziosi<br />

ogni 100mila abitanti); l’enorme mole dell’arretrato penale e<br />

civile (9 milioni di processi pendenti, 5,5 milioni per il civile<br />

e 3,4 milioni per il penale, con tempi medi di definizione pari<br />

rispettivamente a sette anni e tre mesi e a quattro anni e nove<br />

mesi); le carenze tecnologiche e organizzative del sistema.<br />

Certamente, però, ci sono aspetti del mondo della giustizia in<br />

cui la presenza di tanti stranieri incide in maniera particolare.<br />

Basti pensare al significativo contributo che la componente<br />

immigrata dà al sovraffollamento delle carceri – a parere del<br />

ministro della Giustizia questo è il problema principale del<br />

sistema italiano – dove su una popolazione di oltre 66mila<br />

detenuti (di cui oltre il 40% in attesa di giudizio) circa il 36%<br />

sono immigrati; all’aggravio di lavoro per i tribunali legato<br />

all’introduzione dei reati connessi alla permanenza illegale<br />

dello straniero sul territorio italiano; alla criminalità internazionale<br />

e anche interna.<br />

Giustizia e immigrati i numeri<br />

Prima di scendere nel dettaglio, è opportuno provare a<br />

considerare dal punto di vista numerico il peso degli immigrati<br />

sul sistema della giustizia italiana. Da questo punto di vista<br />

vanno distinti tre aspetti: quello della denuncia (relativamente<br />

al settore penale), quello del processo civile o penale nelle aule<br />

giudiziarie e quello della pena carceraria.<br />

Per quel che concerne i delitti denunciati e i procedimenti<br />

penali in corso, grazie all’Istat, sappiamo quante sono state<br />

le persone denunciate che risultano “nate all’estero” – quindi<br />

non necessariamente tutti di cittadinanza straniera – e che<br />

sono state sottoposte ad azione penale (ovvero hanno ricevuto<br />

un’imputazione formale), rispetto al totale. Si tratta, per il 2009<br />

(ultimo anno disponibile), di circa 141mila persone su un totale<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

31


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

32<br />

Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

di 607mila, ovvero il 23,2%, uno su quattro; un dato rimasto<br />

pressoché stabile negli ultimi anni (vedi tabella 1).<br />

Tabella 1. Delitti secondo la modalità di definizione nelle procure della Repubblica e persone<br />

denunciate per le quali è iniziata l’azione penale (a) - Anno 2009<br />

Delitti denunciati Persone denunciate<br />

per le quali è iniziata<br />

l’azione penale<br />

Anni Di autore Di autore Di autore Totale Totale Di cui %<br />

noto per noto ignoto nati<br />

cui è archiviati all’estero<br />

iniziata<br />

l’azione<br />

penale<br />

2006 564.322 574.676 2.146.195 3.285.193 532.972 118.970 22,3<br />

2007 588.118 556.555 2.602.197 3.746.870 555.425 <strong>12</strong>7.331 22,9<br />

2008 607.490 559.665 2.196.164 3.363.319 567.791 133.983 23,5<br />

Anno 2009<br />

Nord 243.959 245.197 745.336 1.234.492 222.698 79.421 -<br />

Centro 142.254 109.710 527.197 779.161 134.200 37.331 -<br />

Mezzogiorno 261.693 252.044 691.610 1.205.347 250.021 24.295 -<br />

Italia 647.906 606.951 1.964.143 3.219.000 606.919 141.047 -<br />

Estero 605 621 10.371 11.597 682 <strong>12</strong>5 -<br />

Totale 648.511 607.572 1.974.514 3.230.597 607.601 141.172 23,2<br />

Fonte: elaborazioni su dati Istat, annuario statistico<br />

(a) La rilevazione è condotta sui reati che sono iscritti nel registro delle procure della Repubblica. I delitti relativi<br />

sono quelli previsti dal Codice penale e da altre leggi, denunciati alla magistratura ordinaria compresa quella per<br />

minorenni. Ai fini statistici, l’azione penale si considera iniziata sia nel caso di delitti di autori noti quando si<br />

provvede a imputazione formale della persona sottoposta a indagini preliminari, sia nel caso di delitti di autori ignoti<br />

quando si dà luogo alla rubricazione del reato nel “Registro ignoti”.<br />

Di segno leggermente diverso sono i dati che provengono<br />

dalle sole denunce e che prescindono, dunque, dall’effettivo<br />

inizio dell’azione penale. In questo caso i dati provengono<br />

dalla Polizia di stato e dal Dossier Caritas/Migrantes e riguardano<br />

le denunce verso autore noto, che nel 2010 sono state<br />

complessivamente 866.395, di cui il 31,6% (273.948) presentate<br />

contro stranieri (in diminuzione dal 2007 in poi, quando tale<br />

percentuale era pari al 35,2%). Il numero di denunce contro<br />

immigrati è pari a 6 ogni 100 stranieri residenti, anche questo<br />

dato in costante calo negli ultimi anni (il valore era 9,5 nel 2004).<br />

Sulla reale rilevanza descrittiva di questi numeri pesa,<br />

comunque, il limite rappresentato dalla grande mole di delitti<br />

di autore ignoto che, come si evince anche dalla tabella precedente,<br />

rappresentano ancora il 65% del totale e dunque rendono<br />

impossibili conclusioni generali.<br />

Per quello che riguarda l’aspetto del processo nell’aula


Fra i<br />

procedimenti<br />

definiti<br />

nel 2011<br />

in Corte<br />

di cassazione,<br />

quelli<br />

riguardanti<br />

materia<br />

connesse alla<br />

immigrazione<br />

sono l’1,2%<br />

nel civile<br />

e il 2,7%<br />

nel penale<br />

Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

giudiziaria, invece, è piuttosto difficile avere un quadro generale.<br />

Attualmente, nonostante i passi avanti fatti grazie alla collaborazione<br />

fra ministero della Giustizia e Istat, non sono disponibili<br />

dati su quanti procedimenti civili – in corso o conclusi – coinvolgano<br />

cittadini immigrati come parti, mentre per il settore<br />

penale sono rintracciabili dati riferiti a singole realtà – ad<br />

esempio la Corte di cassazione – ma non aggregati e comunque<br />

sempre relativi al reato perseguito e non alla persona coinvolta.<br />

Ad esempio, per quanto riguarda la Corte di cassazione,<br />

nel settore civile, relativamente all’anno 2011, l’1,2% dei<br />

procedimenti definiti (quindi conclusi) ha riguardato materie<br />

connesse all’immigrazione (espulsione dello straniero, soggiorno);<br />

in valori assoluti si tratta di 382 procedimenti su un<br />

totale di 32.948. Nel settore penale, sempre nel 2011, su<br />

49.836 procedimenti definiti, 1.357 hanno riguardato reati<br />

connessi all’immigrazione, con una incidenza del 2,7%. È<br />

interessante notare come, di questi 1.357 procedimenti, solo 71<br />

si siano conclusi con una decisione di annullamento con rinvio<br />

alle corti giudicanti; ben 818 sono stati provvedimenti di<br />

annullamento senza rinvio, mentre decisioni di inammissibilità<br />

e rigetto hanno riguardato rispettivamente 253 e 192 casi.<br />

Diverso è il discorso sulla popolazione presente nelle carceri,<br />

sulla quale il ministero della Giustizia mette a disposizione<br />

una grande mole di statistiche, sempre costantemente<br />

aggiornate. Per un approfondimento riguardo a queste ultime,<br />

al successivo articolo di Alberto Bordi.<br />

Il problema carceri e la depenalizzazione<br />

Il tema del sovraffollamento delle carceri, comunque, è<br />

stato uno dei più dibattuti sia nella relazione al Parlamento<br />

del ministro della Giustizia, sia nei discorsi tenuti nell’apertura<br />

dell’anno giudiziario in Cassazione e nei tribunali di<br />

Roma e Milano (con specifico riferimento alla realtà locale).<br />

Non a caso, il primo provvedimento in materia di giustizia<br />

del governo Monti è stato proprio il decreto 211/2011 (ora<br />

convertito in legge), ribattezzato forse frettolosamente<br />

“svuotacarceri”, che introduce alcune misure proprio per<br />

alleviare la pressione sui nostri istituti di pena, dove a fronte<br />

di una capienza di 45mila posti trovano spazio, come ricordato<br />

in precedenza, oltre 66mila detenuti. Fra le misure del decreto:<br />

la detenzione prioritaria in abitazione o nelle camere di sicurezza<br />

per gli arrestati in flagranza di reato (nel 2010 oltre 20mila<br />

persone sono rimaste in carcere per meno di tre giorni), il<br />

dimezzamento da 96 a 48 ore del termine entro il quale deve<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

33


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

34<br />

Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

Il ministro<br />

della Giustizia<br />

Paola Severino:<br />

“un uso meglio<br />

calibrato<br />

della custodia<br />

cautelare<br />

sarebbe<br />

benefico<br />

per la amministrazione<br />

giudiziaria<br />

e il sistema<br />

carcerario”<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

avvenire l’udienza di convalida dell’arresto; l’estensione da<br />

<strong>12</strong> a 18 mesi della soglia di pena per l’accesso alla detenzione<br />

domiciliare.<br />

Un’emergenza, quella carceraria, che secondo il ministro<br />

Severino<br />

“rischia di travolgere il senso stesso della nostra civiltà<br />

giuridica, poiché il detenuto è privato delle libertà soltanto<br />

per scontare la sua pena e non può essergli negata la<br />

sua dignità di persona umana”.<br />

In particolare, il Guardasigilli ha sottolineato come<br />

“un uso meglio calibrato della custodia cautelare in carcere<br />

sarebbe sotto più aspetti benefico per l’amministrazione<br />

giudiziaria e per il sistema carcerario, senza alcuna<br />

controindicazione per la collettività, se è vero che le<br />

esigenze di sicurezza possono essere alternativamente<br />

garantite da un ventaglio davvero ricco di opzioni di cui<br />

oggi il giudice dispone”.<br />

E nel tentativo di delineare soluzioni ha precisato il suo<br />

pensiero:<br />

“solo un equilibrato insieme di misure, idonee a coniugare<br />

sicurezza sociale e trattamento umanitariamente adeguato<br />

del custodito o del condannato, potrà fornire un serio<br />

contributo alla soluzione del problema. Edificazione di<br />

nuove carceri, ma anche manutenzione e migliore utilizzo<br />

di quelle esistenti; misure alternative alla detenzione,<br />

ma anche lavoro carcerario; deflazione giudiziaria attraverso<br />

depenalizzazione di reati bagatellari e non punibilità<br />

per irrilevanza del fatto, ma anche effettività della pena”.<br />

Proprio in tema di possibile (e necessaria) depenalizzazione,<br />

troviamo un riferimento alle questioni connesse all’immigrazione<br />

nella relazione sull’amministrazione della giustizia dal procuratore<br />

generale della Corte di Cassazione, Vitaliano Esposito, il quale<br />

sottolinea come sia giunto il momento<br />

“di prevedere la trasformazione in illecito amministrativo<br />

dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, con esclusione<br />

di quelli in materia di edilizia e urbanistica, di ambiente,


Gli aspetti<br />

problematici<br />

delle misure<br />

alternative<br />

al carcere<br />

per gli stranieri<br />

privi di<br />

domicilio<br />

Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

territorio e paesaggio, di immigrazione, di salute e sicurezza<br />

nei luoghi di lavoro, di sicurezza pubblica e con esclusione<br />

altresì delle condotte di vilipendio comprese, nel codice,<br />

tra i delitti contro la personalità dello Stato”.<br />

Dunque, secondo Esposito, i reati connessi all’immigrazione<br />

non dovrebbero essere compresi fra quelli da depenalizzare.<br />

Un altro aspetto della questione carceri-immigrati è quello<br />

delle misure alternative, che presenta aspetti problematici<br />

nel caso dei cittadini stranieri, come emerge della relazione<br />

sull’amministrazione della giustizia nel distretto di corte d’appello<br />

di Milano del presidente Giovanni Canzio. Nel sottolineare<br />

positivamente l’azione del Governo – in particolare la norma<br />

che facilita la detenzione domiciliare – Canzio non ha mancato<br />

di notare come<br />

“si tratti di una misura alternativa che non riguarda una<br />

quota apprezzabile di detenuti (anche stranieri) privi di<br />

domicilio”.<br />

Sulla stessa linea la relazione del presidente della corte<br />

d’appello di Roma, Giorgio Santacroce, che evidenzia come<br />

“la nuova normativa conferma, nell’impianto e nel dettaglio,<br />

la legge 199/2010 e prevede l’intervento del Tribunale<br />

di sorveglianza, che dovrà assumersi la responsabilità<br />

di decidere, negando l’accesso al beneficio a chi si<br />

ritiene possa tornare nell’illegalità appena scarcerato<br />

ovvero (è il caso di molti detenuti stranieri) non sia in<br />

possesso di un domicilio idoneo a trascorrere la parte<br />

residua della pena inflitta”.<br />

Quindi l’effetto di parziale svuotamento delle carceri legato<br />

a questa disposizione non riguarderà, in gran parte, gli stranieri<br />

senza fissa dimora che si trovano in prigione.<br />

Si tratta di un problema particolarmente sentito nel distretto<br />

di Milano, nei cui istituti di pena, secondo quanto riportato<br />

anche dall’intervento del procuratore generale della locale<br />

corte d’appello, Manlio Minale, risultano presenti 7.389 detenuti<br />

(il 44% in attesa di giudizio) dei quali 3.087 cittadini stranieri,<br />

con una percentuale pari al 42% che in alcuni casi, Busto<br />

Arsizio e Milano San Vittore, supera il 60%.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

35


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

36<br />

Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

La giustizia minorile e gli stranieri<br />

Un aspetto particolare su cui si è soffermata il ministro<br />

Severino nella sua relazione è quello della giustizia minorile,<br />

sia con riferimento ai reati commessi sia riguardo alla situazione<br />

negli istituti di pena specializzati. In questo settore, che in<br />

passato ha visto la presenza prevalente di detenuti minorenni<br />

stranieri, qualcosa sta cambiando negli ultimi anni, come<br />

segnalato anche su questa rivista (vedi la scheda “I minori<br />

stranieri nelle carceri italiane”, <strong>libertàcivili</strong> n.1/2010). Come si<br />

evince dalle parole del Guardasigilli<br />

“con riguardo alla giustizia minorile, nel corso del 2011<br />

l’esame delle statistiche ha confermato l’aumento generale<br />

della presenza di minori di nazionalità italiana, già iniziato<br />

negli anni immediatamente precedenti, anche nei servizi<br />

residenziali, come i centri di prima accoglienza e gli<br />

istituti penali per i minorenni, che per molti anni avevano<br />

visto prevalere numericamente i minori stranieri. È un<br />

segnale, anche questo, sul quale devo richiamare l’attenzione<br />

di noi tutti.<br />

Attualmente la presenza straniera proviene prevalen-


Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

temente dall’Est europeo, principalmente dalla Romania,<br />

e dal Nord Africa, Marocco soprattutto. In generale, i reati<br />

contestati sono prevalentemente contro il patrimonio<br />

(60 per cento), pur se non sono trascurabili le violazioni<br />

delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti”.<br />

I dati sulle presenze negli Istituti penali per i minorenni in Italia<br />

sono riassunti nella tabella 2, che conferma un progressivo<br />

calo del peso della componente immigrata: i minori di 18 anni<br />

stranieri che scontano la pena o sono sottoposti a misure di<br />

custodia cautelare sono oggi 164 su 503, con una percentuale<br />

del 32,6%, un dato in progressivo calo dal 56,5% di cinque<br />

anni prima.<br />

Tabella 2. Istituti penali per i minorenni: presenze (per custodia cautelare o esecuzione di pena)<br />

secondo la nazionalità e il sesso - I semestre 2011<br />

Italiani Stranieri Totale<br />

M F Totale M F Totale M F Totale<br />

Presenti<br />

al 30.06.2011 333 6 339 146 18 164 479 24 503<br />

2010 - - 314 - - 134 430 18 448<br />

2009 - - 313 - - 217 482 48 530<br />

2008 - - 274 - - 196 438 32 470<br />

2007 - - 215 - - 231 386 60 446<br />

2006 - - 149 - - 194 309 34 343<br />

Fonte: elaborazioni su dati ministero della Giustizia - dipartimento per la Giustizia minorile, servizio statistica<br />

Ricordiamo, a questo proposito, che per un quadro completo<br />

è necessario considerare anche i Centri di prima accoglienza,<br />

che ospitano i minorenni in stato di fermo, arresto o accompagnamento<br />

fino all’udienza di convalida e le Comunità per<br />

l’esecuzione delle pene in alternativa alla detenzione. Nel<br />

primo semestre 2011, nei Centri di prima accoglienza della<br />

Penisola sono transitati 1.171 ragazzi (il 90% maschi), di cui<br />

409 stranieri (il 35%), e anche in questo caso prosegue il<br />

trend che vede diminuire la percentuale di immigrati. Per<br />

quanto riguarda le Comunità per i minori, sempre nel primo<br />

semestre 2011 si è registrato l’ingresso di 1.119 ragazzi,<br />

con una presenza media giornaliera di 900 persone, di cui<br />

248 (il 27,5%) stranieri.<br />

Sempre nella sua relazione al Parlamento il ministro Severino<br />

ha poi aggiunto:<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

37


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

38<br />

Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

Giustizia<br />

minorile: è in<br />

diminuzione<br />

già da qualche<br />

anno il numero<br />

di minori<br />

immigrati<br />

detenuti<br />

nelle carceri<br />

italiane;<br />

oggi sono<br />

uno su tre,<br />

erano più<br />

della metà<br />

appena cinque<br />

anni prima<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

“la giustizia minorile deve necessariamente privilegiare<br />

l'aspetto rieducativo della pena, tendendo al reinserimento<br />

sociale del giovane condannato attraverso istituti<br />

ampiamente sperimentati, come quello della messa alla<br />

prova. Si tratta, però, di istituti che richiedono un notevole<br />

impegno non solo dei servizi sociali, ma anche delle<br />

famiglie e delle comunità dei cittadini.<br />

Questi due ultimi contributi possono venir meno se il giovane<br />

condannato è uno straniero, la cui famiglia e la cui<br />

comunità sono lontani dall'Italia. Ecco perché ci accingiamo<br />

a varare un piano di contatti internazionali e di<br />

convenzioni bilaterali, volti ad incentivare il ritorno del<br />

minore nel proprio sistema culturale di origine, che<br />

potrebbe molto più adeguatamente confortarlo e accompagnarlo<br />

nel percorso di reinserimento sociale che egli<br />

deve realizzare senza sentirsi doppiamente sradicato<br />

dalle proprie abitudini socio-familiari”.<br />

Alla diminuzione del numero di minori immigrati detenuti<br />

nelle carceri, corrisponde un progressivo calo della percentuale<br />

di stranieri iscritti nel registro delle notizie di reato<br />

rispetto al totale. A Roma, ad esempio – come indicato nelle<br />

relazioni del presidente della corte d’appello, Giorgio<br />

Santacroce e del procuratore generale, Luigi Ciampoli – si è<br />

passati dal 55,3% del 2005/2006 al 34% attuale (pari a 1.611<br />

persone), anche se nell’ultimo anno c’è stato un nuovo<br />

aumento, pari all’8,1%, del numero dei minori stranieri indagati.<br />

La stessa relazione sottolinea anche come<br />

“resta da verificare se si sia in presenza di un andamento<br />

costante o solo di un fenomeno transitorio, imputabile<br />

agli intermittenti flussi di stranieri e di extracomunitari<br />

nel distretto di Roma, anche a seguito dei recenti eventi<br />

politici che hanno interessato alcuni Paesi del Mediterraneo”<br />

I reati di immigrazione<br />

Non poteva mancare, negli appuntamenti istituzionali di<br />

cui ci stiamo occupando, un riferimento a uno dei temi più<br />

caldi del dibattito sulla giustizia degli immigrati, quello dei<br />

reati connessi all’ingresso e alla permanenza illegale dello<br />

straniero sul territorio italiano. Si tratta di tutta quella serie di<br />

fattispecie che sono contenute nel Testo unico sull’immigrazione


Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

(D.Lgs 286/1998), successivamente modificato dalla legge<br />

189/2002 (la c.d. “Bossi-Fini”) e dalla legge 94/2009 (che ha<br />

introdotto il reato di “ingresso e soggiorno illegale nel territorio<br />

dello Stato”). In particolare il riferimento è a due articoli del<br />

D.Lgs 286/1998: l’articolo 13, (commi 13 e 13bis) che riguardano<br />

l’espulsione amministrativa, e l’articolo 14 (commi 5ter e 5quater)<br />

che riguardano l’esecuzione dell’espulsione.<br />

Tali fattispecie hanno costituito un significativo carico di<br />

lavoro per le procure della Repubblica e per gli uffici giudicanti,<br />

come si può evincere anche dai dati del ministero della<br />

Giustizia relativi al 2010 (gli ultimi disponibili) riportati nella<br />

tabelle 3 e 4.<br />

Nell’anno 2010 sono stati circa 19mila i procedimenti iscritti<br />

presso le procure per i quattro reati sopra indicati, dei quali<br />

circa l’80% ha riguardato il solo reato previsto dall’articolo 14<br />

comma 5ter (violazione dell’ordine di lasciare il territorio dello<br />

Stato). Si tratta di dato che, storicamente, ha avuto un andamento<br />

a parabola: in crescita fino all’anno 2006, quando ha<br />

fatto registrare un picco storico di 26mila procedimenti iscritti,<br />

Tabella 3. Procedimenti penali iscritti per alcuni reati previsti dalla Legge 30 luglio 2002, n.189<br />

e convalide - 2010<br />

Procedimenti penali<br />

iscritti in procura<br />

Numero<br />

procedimenti<br />

iscritti<br />

19.031<br />

Numero<br />

persone nei<br />

procedimenti<br />

iscritti<br />

20.203<br />

Procedimenti penali<br />

iscritti presso gli uffici<br />

giudicanti<br />

Numero<br />

procedimenti<br />

iscritti<br />

17.887<br />

Numero<br />

persone nei<br />

procedimenti<br />

iscritti<br />

18.739<br />

Convalide non convalide<br />

delle richieste del PM<br />

(persone destinatarie in %)<br />

Numero<br />

persone<br />

per le quali<br />

il giudice<br />

ha<br />

convalidato<br />

la richiesta<br />

del PM<br />

83,6%<br />

Numero<br />

persone<br />

per le quali<br />

il giudice<br />

non ha<br />

convalidato<br />

la richiesta<br />

del PM<br />

16,4%<br />

Totale<br />

100,0%<br />

Tabella 4. Procedimenti penali definiti (con assoluzione o condanna) per alcuni reati previsti<br />

dalla Legge 30 luglio 2002, n.189 - 2010<br />

Persone destinatarie di provvedimento definitorio (%)<br />

Numero persone<br />

condannate<br />

77,6%<br />

Numero persone<br />

assolte<br />

22,4%<br />

Totale<br />

100,0%<br />

Rapporto tra numero persone<br />

espulse a seguito di condanna<br />

e numero persone condannate<br />

46,1%<br />

Fonte: Dipartimento per gli Affari di giustizia - direzione generale della Giustizia penale - Ufficio I<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

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Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

40<br />

Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

Le statistiche<br />

relative<br />

ai procedimenti<br />

penali<br />

per i reati<br />

connessi<br />

all’ingresso<br />

e alla<br />

permanenza<br />

illegale<br />

sul territorio<br />

italiano<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

e poi decrescente negli anni successivi. In linea generale, il 65%<br />

dei procedimenti viene iscritto presso le procure del Nord Italia.<br />

Come evidenziato dallo stesso ministero della Giustizia, a<br />

livello indicativo si può dire che mediamente il pubblico<br />

ministero dispone, per 100 persone sottoposte a suoi provvedimenti,<br />

la richiesta di arresto in flagranza o di fermo in<br />

circa il 69% dei casi, la richiesta di una misura cautelare<br />

personale nell’8,6% dei casi e la liberazione immediata della<br />

persona nel 22,4% dei casi.<br />

Per ciò che riguarda invece gli uffici giudicanti, le statistiche<br />

sulle convalide del giudice e sui procedimenti definiti si sono<br />

mantenute costanti per tutti gli anni trascorsi dall’introduzione<br />

di questi reati (dal 2002): in media il giudice ha convalidato<br />

la richiesta di arresto/fermo e di misura cautelare personale<br />

del pubblico ministero in circa l’83,1% dei casi, mentre non<br />

l’ha convalidata nel restante 16,9% dei casi. Per quanto<br />

riguarda i procedimenti definiti si è avuta sentenza di condanna<br />

in circa il 76,5% dei casi, l’assoluzione nel restante 23,5%.<br />

Circa il 50% delle persone condannate viene contestualmente<br />

espulso dall’Italia.<br />

A proposito dei reati legati alla presenza irregolare dello<br />

straniero in Italia, nelle relazioni esaminate non sono mancati<br />

riferimenti a uno dei fatti più significativi verificatisi in<br />

quest’ambito, cioè la sentenza della Corte di giustizia UE sul<br />

caso El Dridi, che ha, in sostanza, bocciato l’articolo 14<br />

comma 5ter del D.Lgs 286/1998 (introdotta dalla legge<br />

“Bossi-Fini”) nella parte in cui prevedeva la pena detentiva<br />

per il reato di permanenza irregolare nel territorio italiano,<br />

senza giustificato motivo, in violazione di un ordine di allontanamento<br />

emesso dal questore.<br />

Nella “Rassegna di giurisprudenza penale” contenuta nella<br />

relazione del presidente della Corte di cassazione, Ernesto<br />

Lupo, uno specifico paragrafo è intitolato: “Fattispecie penali<br />

per violazione dell’ordine di allontanamento: le novelle<br />

legislative successive alla decisione della Corte di giustizia<br />

dell’Unione Europea (caso El Dridi)”. La vicenda vi è riassunta<br />

così:<br />

“indubbiamente uno dei più importanti interventi normativi<br />

in materia penale dell’anno appena concluso, anche per il<br />

rilevante impatto che comporta sulle pendenze degli uffici<br />

giudiziari, è quello relativo alla riforma della normativa<br />

in materia di espulsione degli immigrati irregolari. Come


La sentenza<br />

della Corte<br />

di giustizia<br />

dell’Unione<br />

Europea sul<br />

caso El Dridi:<br />

niente carcere<br />

per lo straniero<br />

che resta<br />

in italia,<br />

violando un<br />

ordine di<br />

allontanamento<br />

del questore<br />

Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

noto, all’entrata in vigore lo scorso 24 dicembre 2010<br />

della direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri)<br />

l’Italia non vi aveva ancora dato attuazione, circostanza<br />

che aveva suscitato serie perplessità sulla costante<br />

compatibilità di alcune disposizioni del D.Lgs n. 286 del<br />

1998 con la nuova normativa europea. E, infatti, numerosi<br />

giudici avevano ritenuto di dover disapplicare le disposizioni<br />

nazionali che sanzionavano l’inottemperanza ai<br />

provvedimenti di espulsione, mentre altri avevano preferito<br />

interpellare in via pregiudiziale sul punto la Corte di giustizia<br />

dell’Unione Europea.<br />

E proprio quest’ultima, con la sentenza 28 aprile 2011,<br />

El Dridi, nel decidere uno dei menzionati ricorsi, ha ritenuto<br />

la diretta applicabilità delle disposizioni contenute negli<br />

artt.15 e 16 della direttiva e ha considerato l’art.14,<br />

comma 5-ter del citato decreto legislativo incompatibile<br />

con le stesse e dunque da disapplicare.<br />

Il senso dell’intervento della Corte di giustizia è ben spiegato<br />

in un passaggio della relazione orale di Lupo:<br />

“la sentenza emessa il 28 aprile 2011 dalla Corte di<br />

giustizia El Dridi, ha stabilito che la direttiva 2008/115/CE<br />

del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni<br />

applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di<br />

paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (c.d. “direttiva<br />

rimpatri”), deve essere interpretata nel senso che essa<br />

osta ad una normativa interna che preveda l’irrogazione<br />

della pena della reclusione al cittadino extracomunitario<br />

per la semplice permanenza, senza giustificato motivo,<br />

nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di<br />

allontanamento adottato a suo carico.<br />

La Corte di Lussemburgo, in particolare, ha osservato<br />

che, pur non essendo stata trasposta nell’ordinamento<br />

giuridico italiano la “direttiva rimpatri” entro il termine<br />

prefissato, i singoli sono legittimati ad invocare, contro<br />

lo Stato inadempiente, le disposizioni dell’atto comunitario<br />

che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate<br />

e sufficientemente precise. È questo il caso degli<br />

artt. 15 e 16 della direttiva in esame, che delineano una<br />

procedura di allontanamento sensibilmente differente<br />

da quella disciplinata dalla legge italiana. La Corte ha<br />

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Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

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<strong>libertàcivili</strong><br />

42<br />

Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

Conseguenza<br />

della sentenza<br />

El Dridi<br />

è stata la<br />

disapplicazione<br />

delle<br />

disposizioni<br />

in materia<br />

contenute<br />

nel D.Lgs<br />

286/1998,<br />

in virtù della<br />

efficacia<br />

immediata<br />

e diretta<br />

della “Direttiva<br />

rimpatri”<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

affermato, pertanto, che gli Stati membri non possono<br />

introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure<br />

coercitive adottate per procedere all’allontanamento<br />

coattivo, una pena detentiva come quella prevista dall’art.14,<br />

comma 5-ter, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, solo<br />

perché un cittadino di un Paese terzo, una volta che gli<br />

è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale<br />

e dopo che il termine impartito con tale ordine è scaduto,<br />

permane in maniera irregolare in detto territorio.<br />

Siffatta pena detentiva, dunque, segnatamente in ragione<br />

delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia<br />

di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito<br />

dalla direttiva europea, ossia l’instaurazione di una politica<br />

efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di<br />

Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, nel rispetto<br />

però dei loro diritti fondamentali. Secondo la Corte, il<br />

giudice interno, incaricato di applicare le disposizioni<br />

del diritto dell’Unione e di assicurarne la piena efficacia,<br />

è tenuto quindi a disapplicare ogni disposizione nazionale<br />

contraria al risultato della direttiva (in particolare, la<br />

disposizione italiana che prevede la pena della reclusione<br />

da uno a quattro anni), tenendo conto del principio dell’applicazione<br />

retroattiva della pena più mite, quale<br />

canone rientrante nelle tradizioni costituzionali comuni<br />

agli Stati membri.<br />

A seguito di questo la Cassazione, prosegue Lupo,<br />

“ha quindi doverosamente provveduto alla disapplicazione<br />

della menzionata norma incriminatrice, nonché di quelle<br />

che analogamente evidenziavano gli stessi profili di<br />

incompatibilità individuati dal giudice sovranazionale.<br />

In tal senso alcune pronunzie hanno ad esempio affermato<br />

che l’efficacia diretta nell'ordinamento interno della<br />

direttiva rimpatri impone la disapplicazione dell’art.14,<br />

comma quinto ter e quinto quater, D.Lgs n. 286 del 1998<br />

con la stessa incompatibile, determinando la sostanziale<br />

abolitio dei delitti previsti dalle due disposizioni, come<br />

tale rilevabile anche dal giudice di legittimità ai fini<br />

dell’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna<br />

per non essere il fatto più previsto come reato”… […]<br />

Tale indirizzo ha conseguito il risultato di impedire


Per sanare<br />

la situazione<br />

il Governo<br />

è intervenuto<br />

con una nuova<br />

disciplina,<br />

contenuta<br />

nel Dl 89/2011,<br />

poi convertito<br />

in legge<br />

nell’agosto<br />

scorso<br />

Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

macroscopiche difformità di trattamento nei confronti<br />

dei soggetti condannati che si trovavano al momento<br />

della pronunzia della Corte di Lussemburgo in stato di<br />

detenzione per reati ritenuti incompatibili con l’ordinamento<br />

dell’Unione, perlo più sprovvisti di adeguati mezzi di<br />

difesa”.<br />

La relazione del presidente della Corte di cassazione ricorda<br />

anche come, a questo proposito, si sia registrata la pronta<br />

risposta del Legislatore italiano, che per sanare la situazione<br />

venutasi a creare è intervenuto con il decreto legge 23 giugno<br />

2011, n. 89, poi convertito nella legge 2 agosto 2011, n.<strong>12</strong>9.<br />

E ne trae le seguenti conclusioni:<br />

“la novella ha profondamente modificato la procedura<br />

di espulsione degli stranieri irregolarmente immigrati<br />

nel territorio nazionale cercando di renderla più aderente<br />

ai principi sanciti dalla direttiva di cui si è detto e,<br />

conseguentemente, ha completamente rivoluzionato il<br />

sistema delle incriminazioni penali, soprattutto – e sono<br />

questi i profili che più impattano l’attività degli uffici<br />

giudiziari e influiscono positivamente sul sovraffollamento<br />

carcerario – non prevedendo più sanzioni detentive<br />

e, quindi, la possibilità di applicare nei procedimenti<br />

relativi alle suddette violazioni misure cautelari, nonché<br />

attribuendo la cognizione dei nuovi illeciti alla competenza<br />

del giudice di pace. E la Corte ha già avuto modo<br />

di pronunziarsi anche sui rapporti tra le nuove fattispecie<br />

introdotte dalla novella in oggetto e quelle abrogate e<br />

risultate incompatibili con la normativa europea, stabilendo<br />

come tra le stesse sussista un rapporto di sostanziale<br />

discontinuità che attribuisce all’intervento normativo un<br />

effetto abolitivo delle previgenti incriminazioni e che<br />

consente di applicare le nuove esclusivamente ai fatti<br />

commessi dopo l’entrata in vigore della novella”.<br />

Al D.l 89/2011 fa riferimento anche un passaggio della<br />

relazione del presidente della corte d’appello di Milano:<br />

“il Legislatore ha modificato il severo apparato sanzionatorio<br />

stratificatosi negli ultimi anni, che aveva fra l’altro<br />

comportato un grave appesantimento delle strutture<br />

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Primo Piano<br />

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Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

Il focus<br />

delle relazioni<br />

inaugurali<br />

del distretto<br />

di corte<br />

d’appello<br />

di Roma sul<br />

terrorismo<br />

internazionale,<br />

in particolare<br />

quello<br />

islamico<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

investigative e giudiziarie sul terreno della mera repressione<br />

penale di un fenomeno di più ampia genesi e portata […].<br />

Il nuovo sistema di incriminazioni interessa tutti i passaggi<br />

della procedura di espulsione, ma prevede fattispecie<br />

punite solo con pena pecuniaria. La minaccia della sanzione<br />

pecuniaria difficilmente costituirà un deterrente per i<br />

cittadini extracomunitari, solitamente privi di risorse<br />

economiche, ma l’ampliamento delle ipotesi di espulsione,<br />

disposta dal giudice ai sensi dell’art.16 D.Lgs n.286/1998<br />

con accompagnamento coatto, anche ad alcune fattispecie<br />

punite con pena pecuniaria, pure prevista nella<br />

nuova normativa, potrebbe garantire meglio l’effettività<br />

del precetto penale.<br />

La criminalità e gli stranieri<br />

Altro tema toccato, soprattutto nelle relazioni scritte sull’andamento<br />

della giustizia nel 2011, è quello della criminalità. In<br />

particolare ampio spazio a questo argomento è riservato dalla<br />

relazione della corte d’appello di Roma, Giorgio Santacroce<br />

e da quella del procuratore generale, Luigi Ciampoli, con<br />

specifico riferimento sia al tema del terrorismo internazionale<br />

sia ai reati commessi da cittadini stranieri.<br />

In tema di terrorismo internazionale, le relazioni di Santacroce<br />

e Ciampoli auspicano innanzitutto una forte collaborazione<br />

fra i vari organi di indagine e fra gli Stati, in considerazione<br />

dell’evoluzione della minaccia terroristica. Una delle problematiche<br />

principali, è costituita dalla difficoltà di attribuire alle<br />

nuove formazioni terroristiche una stretta fondazione territoriale:<br />

“questa problematica è ancora più evidente in tema di<br />

terrorismo di matrice islamica, per il quale può parlarsi<br />

di una vera e propria "delocalizzazione" e rispetto al<br />

quale i risultati delle investigazioni indicano l'estrema<br />

difficoltà di individuare organizzazioni e gruppi territorialmente<br />

fondati”.<br />

Nelle stesse relazioni, proseguendo sul tema del terrorismo<br />

internazionale di matrice islamica:<br />

“per quel che riguarda il terrorismo di matrice internazionale<br />

in Italia non si sono verificati episodi di rilievo,


Numerosi<br />

i controlli<br />

svolti<br />

sul territorio<br />

verso cittadini<br />

stranieri noti<br />

per la<br />

contiguità<br />

con ambienti<br />

radicali.<br />

Le verifiche<br />

sui flussi<br />

finanziari<br />

e sui messaggi<br />

via internet<br />

Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

né sono state messe in luce progettualità eversive. […]<br />

Il terrorismo di matrice jihadista resta una minaccia di<br />

prima grandezza per la sicurezza degli interessi italiani<br />

sia all’estero che entro i confini nazionali. Infatti, insieme<br />

ad altri Paesi europei, l’Italia resta inclusa tra gli obiettivi<br />

del ‘jihadismo globale’, con un indice di rischio medio-alto,<br />

anche se dalle attività investigative e d’intelligence non<br />

sono emersi riscontri sul concreto sviluppo di operazioni<br />

offensive nel nostro territorio.<br />

E poi sugli strumenti di contrasto al terrorismo:<br />

“il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA)<br />

ha vagliato molteplici minacce riferibili al nostro Paese,<br />

provvedendo ad assumere le opportune iniziative preventive.<br />

Inoltre, esso ha pianificato attività di controllo nei<br />

confronti di cittadini stranieri noti per la loro contiguità<br />

con ambienti radicali, nonché di verifica dei flussi di<br />

finanziamento verso le organizzazioni terroristiche<br />

internazionali e di monitoraggio della rete internet, relativamente<br />

ai siti fondamentalisti islamici, per una tempestiva<br />

analisi dei profili di rischio connessi alla messaggistica<br />

jihadista. Internet resta, infatti, uno strumento importante<br />

nella strategia complessiva del movimento jihadista, che<br />

trova nel web uno spazio di espansione sempre più illimitato,<br />

come dimostra la moltiplicazione dei siti destinati<br />

alla diramazione dei comunicati dei gruppi dirigenti di<br />

Al Qaida e alla propalazione dei messaggi propagandistico-minatori.<br />

Un aspetto importante del fenomeno, secondo la relazione<br />

della procura romana, è la tradizionale “vocazione logistica”<br />

dei gruppi integralisti presenti sul territorio nazionale.<br />

“Le inchieste giudiziarie avviate nei confronti di cellule<br />

legate all’ex Gruppo Salafista per la Predicazione e il<br />

Combattimento algerino (GSPC) hanno confermato la<br />

rilevanza delle attività di supporto logistico, ideologico,<br />

assistenziale e finanziario che restano tuttora il tratto<br />

distintivo dei gruppi estremisti operanti in Italia.<br />

Insidiosa è l’attività di indottrinamento e di reclutamento<br />

che viene svolta nelle carceri da ‘veterani’ condannati per<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

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Primo Piano<br />

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Immigrati e giustizia: numeri, fatti e opinioni<br />

I reati<br />

commessi<br />

dagli<br />

immigrati:<br />

a Roma<br />

prevale la<br />

microcriminalità,<br />

a Milano<br />

la presenza di<br />

organizzazioni<br />

criminali<br />

straniere<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

appartenenza ad organizzazioni terroristiche nei confronti<br />

di connazionali detenuti per spaccio di droga o<br />

reati minori. Al riguardo va segnalato il coinvolgimento<br />

nel settore del narcotraffico di estremisti maghrebini,<br />

operanti sulla base della legittimazione religiosa che<br />

taluni ideologi radicali forniscono ad attività criminose,<br />

pur contrarie ai dettami coranici, a condizione che i relativi<br />

proventi siano in parte devoluti a sovvenzionare il Jihad”<br />

Per quanto riguarda i reati commessi da cittadini stranieri, la<br />

relazione della procura romana segnala, pur con riferimento<br />

alla situazione locale, come:<br />

“La notevole presenza nel territorio del distretto di cittadini<br />

stranieri, in particolare extracomunitari, si traduce non<br />

solo nella consumazione di un elevato numero di reati di<br />

media gravità (furti, spaccio di droga e rapine) ma anche<br />

nella commissione di reati più gravi, come i reati connessi<br />

al traffico di stupefacenti, i reati di riduzione e mantenimento<br />

in schiavitù o in servitù ex art. 600 c.p. relativi allo<br />

sfruttamento della prostituzione minorile. Di particolare rilevanza<br />

è stata l’attività delle Forze dell’ordine volta a<br />

reprimere i diffusi casi di presenza sul territorio di cittadini<br />

extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno,<br />

con conseguente adozione di provvedimenti di espulsione<br />

dei clandestini.<br />

A Milano, invece, come si legge nella relazione del procuratore<br />

generale della corte d’appello Minale, la preoccupazione<br />

riguarda soprattutto le organizzazioni criminali:<br />

“con riferimento all’andamento della criminalità va<br />

annotata una diffusa presenza di forme di criminalità<br />

organizzata comune, irrobustita dallo stabile inserimento<br />

di organizzazioni criminali straniere – presso la procura<br />

di Milano risultano iscritti nell’anno, ma il dato non è di<br />

agevole lettura, oltre 31.000 cittadini stranieri – e che,<br />

in larghe fasce del territorio, si affianca a forme di criminalità<br />

anche di stampo mafioso attiva nella prospettiva di<br />

una mafia imprenditrice”.


Oltre<br />

pregiudizi e<br />

luoghi comuni,<br />

la presenza<br />

di immigrati<br />

nelle nostre<br />

carceri - pari<br />

al 34,14%<br />

del totale<br />

dei detenuti -<br />

pone un serio<br />

discorso<br />

sulla frontiera<br />

più esposta<br />

del livello<br />

di civiltà<br />

di un Paese<br />

Il sogno finito<br />

dietro le sbarre<br />

L’identikit dello straniero recluso nelle prigioni<br />

italiane in base ai dati del dipartimento della<br />

Amministrazione penitenziaria. Prevalgono reati<br />

meno gravi ma reiterati più spesso, a conferma<br />

dell’alta percentuale di delittuosità “necessitata”<br />

di Alberto Bordi<br />

Viceprefetto - ministero dell’Interno<br />

Al 31 dicembre 2011, secondo i dati pubblicati dal dipartimento<br />

dell’Amministrazione penitenziaria del ministero della<br />

Giustizia, erano 24.174 gli stranieri presenti nelle carceri italiane,<br />

un numero non lontano da quello dell’anno precedente (24.954)<br />

e del 2009 (24.067), ma decisamente superiore ai primi anni<br />

Duemila e agli anni Novanta, che segnavano, nel 1995, una<br />

percentuale del 17,7%, a riprova di una avvenuta crescita del<br />

fenomeno, di recente stabilizzato.<br />

La consistente presenza di stranieri nelle nostre carceri, pari<br />

al 36,14% dell’intera popolazione carceraria (66.897), non<br />

può non condurre a una riapertura del dibattito sulla sicurezza<br />

e in particolare sulla significativa componente rappresentata<br />

dall’identikit dei frequentatori stabili delle nostre “patrie galere”.<br />

La nutrita compagine di stranieri “dietro le sbarre” porta inoltre<br />

a riaccendere i riflettori sul binomio “più immigrazione = più<br />

delinquenza”, ancorato su un vago e quanto mai risibile assioma<br />

del “virus delinquenziale” che sarebbe riscontrabile nel genoma<br />

di alcuni popoli.<br />

Prima di qualunque giudizio, che potrebbe risultare affrettato<br />

e superficiale, appare opportuno ampliare il quadro dei dati<br />

forniti e analizzarlo alla luce di taluni elementi, non trascurabili,<br />

che riguardano l’ordinamento giuridico italiano, non dimenticando,<br />

in via generale, come spesso l’ingresso in un penitenziario<br />

di un immigrato possa costituire il terminale di una deriva<br />

socio-economica di un intero popolo oltre che la conseguenza<br />

dell’estremo disagio esistenziale di singole persone, letteralmente<br />

annullate dalla mancanza totale di opportunità e di<br />

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Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

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<strong>libertàcivili</strong><br />

La fotografia della popolazione straniera nelle carceri italiane<br />

48 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

prospettive. Bandendo in limine sillogismi di lombrosiana<br />

memoria, in questa sede appare opportuno valutare quanto la<br />

massiccia presenza di persone della medesima etnia finite in<br />

carcere sia riconducibile alla estrema difficoltà di sopravvivenza,<br />

e quanto il correlato ricorso alla delinquenza, comunque<br />

deprecabile, costituisca l’unico strumento praticamente percorribile<br />

per il sostentamento di quanti arrivano nel nostro Paese<br />

con il sogno di una nuova vita. Sul punto è immediatamente<br />

utilizzabile un primo dato riguardante gli stranieri presenti<br />

nelle carceri italiane in rapporto al tipo di reato commesso, in<br />

modestissime quantità riconducibile a vere e proprie associazioni<br />

criminali (0,5%) e invece indirizzato, nella maggioranza dei casi,<br />

alle figure tipiche della delinquenza predatoria, da strada,<br />

Detenuti stranieri per tipologia di reato<br />

Al 31 dicembre 2011<br />

Tipologia di reato<br />

Associazione<br />

Donne Uomini Totale<br />

di stampo mafioso (416bis) 7 71 78<br />

Legge droga 495 11.526 <strong>12</strong>.021<br />

Legge armi 19 866 885<br />

Ordine pubblico 72 844 916<br />

Contro il patrimonio 416 8.881 9.297<br />

Prostituzione 147 7<strong>12</strong> 859<br />

Contro la Pubblica Amministrazione 42 3.116 3.158<br />

Incolumità pubblica 2 206 208<br />

Fede pubblica 61 1.675 1.736<br />

Moralità pubblica 1 61 62<br />

Contro la famiglia 16 423 439<br />

Contro la persona 304 7.151 7.455<br />

Contro la personalità dello Stato<br />

Contro l’amministrazione<br />

1 45 46<br />

della giustizia 70 822 892<br />

Economia pubblica 1 15 16<br />

Contravvenzioni 25 602 627<br />

Legge stranieri<br />

Contro il sent.to e la pietà<br />

99 2.230 2.329<br />

dei defunti <strong>12</strong> 96 108<br />

Altri reati 8 247 255<br />

Nota: la numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente<br />

al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui a un soggetto siano<br />

ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all’interno di<br />

ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a<br />

sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.<br />

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo<br />

e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica


La fotografia della popolazione straniera nelle carceri italiane<br />

da disperazione, fatta di furti, scippi, borseggi etc., ovviamente<br />

comunque intollerabile.<br />

Il reato più diffuso, in linea con il sentore popolare, è lo spaccio<br />

di sostanze stupefacenti, ascrivibile a metà degli inquilini<br />

stranieri delle nostre carceri; su livelli consistenti i delitti contro<br />

il patrimonio e quelli contro la persona; di media fascia i crimini<br />

contro la pubblica amministrazione; meno del previsto il numero<br />

dei casi connessi alla prostituzione, che in Italia, come noto,<br />

non costituisce in sé un reato ma crea un indotto malavitoso<br />

piuttosto ampio.<br />

A ben vedere, la strada che conduce l’immigrato a oltrepassare<br />

le soglie dei nostri penitenziari sembra iniziare da molto lontano,<br />

magari da un villaggio sperduto dell’Africa subsahariana, ove<br />

la vita di una persona vale molto poco. Non a caso il 50,41%<br />

degli stranieri detenuti in Italia proviene dall’Africa, in particolare<br />

dall’area maghrebina e dalla Nigeria. In dettaglio, al primo posto<br />

sono i cittadini marocchini con 4.895 detenuti, pari al 20,2% del<br />

totale degli immigrati in cattività; seguono rumeni (14,8%),<br />

tunisini (13,2%), albanesi (11,5%), nigeriani (4,8%), algerini (3%).<br />

L’Europa alimenta la popolazione carceraria nella misura del<br />

38,37% del contingente straniero, nel quale spicca la presenza di<br />

albanesi (11,5%) e di cittadini provenienti dalla ex Jugoslavia<br />

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<strong>libertàcivili</strong><br />

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Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

La fotografia della popolazione straniera nelle carceri italiane<br />

50 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

(4,11%); all’interno del dato riferito al Vecchio Continente, la<br />

provenienza UE è pari al 20,25% in gran parte ascrivibile ai<br />

rumeni, i quali vantano il triste primato della devianza in seno alla<br />

comunità europea. Se africani ed europei insieme raggiungono<br />

l’88,78% del totale degli immigrati privati della libertà in Italia,<br />

la restante quota di detenuti viene ripartita in misura equivalente<br />

tra asiatici (5,27%) e americani (5,86%), per lo più nativi del<br />

Sudamerica (4,24%). Poco rappresentati i cittadini del Nord<br />

America, solo lo 0,13%, e del Medio Oriente (1,15%). Non c’è<br />

traccia di finlandesi, danesi, svedesi e norvegesi.<br />

Detenuti stranieri presenti per area geografica - Anni 2007 - 2011<br />

Al 31 dicembre 2011<br />

Continente Area geografica 2007 2008 2009 2010 2011<br />

Europa<br />

Africa<br />

Asia<br />

Unione Europea 3.619 3.819 4.311 4.784 4.896<br />

Ex Jugoslavia 992 1.029 1.092 1.076 994<br />

Albania 2.235 2.610 2.819 2.880 2.770<br />

Altri Paesi Europa 515 558 646 656 615<br />

Totale Europa 7.361 8.016 8.868 9.396 9.275<br />

Tunisia 1.863 2.499 3.164 3.<strong>12</strong>6 3.189<br />

Marocco 3.804 4.714 5.181 5.279 4.895<br />

Algeria 1.048 1.109 1.008 900 729<br />

Nigeria 679 976 1.133 1.246 1.172<br />

Altri Paesi Africa 1.489 1.851 2.113 2.239 2.201<br />

Totale Africa 8.883 11.149 <strong>12</strong>.599 <strong>12</strong>.790 <strong>12</strong>.186<br />

Medio Oriente 313 329 336 330 279<br />

Altri Paesi Asia 623 776 881 941 995<br />

Totale Asia 936 1.105 1.217 1.271 1.274<br />

Nord 24 28 29 28 32<br />

Centro 228 279 307 332 360<br />

America Sud 786 967 1.029 1.117 1.025<br />

Totale America 1.038 1.274 1.365 1.477 1.417<br />

Altro Totale 34 18 18 20 22<br />

Totale detenuti stranieri 18.252 21.562 24.067 24.954 24.174<br />

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo<br />

automatizzato - sezione statistica<br />

A questa prima fotografia del campionario straniero che<br />

abita i nostri penitenziari, alla quale sembra fare da sfondo un<br />

altro binomio, quello “più disperazione = più delinquenza”, ne<br />

va affiancata subito un’altra, riguardante l’ubicazione delle<br />

case circondariali ove è maggiormente tangibile tale presenza<br />

straniera, sicuramente più marcata nel Centro e nel Nord Italia<br />

piuttosto che nel Meridione, ove prevale storicamente la delin-


Nella grande<br />

maggioranza<br />

dei casi i reati<br />

commessi<br />

sono di tipo<br />

predatorio<br />

e lo spaccio<br />

di stupefacenti.<br />

Insignificante<br />

l’aspetto della<br />

criminalità<br />

organizzata,<br />

pari allo 0,5<br />

per cento<br />

dei casi<br />

La fotografia della popolazione straniera nelle carceri italiane<br />

quenza nostrana. Nella struttura carceraria di Poggioreale a<br />

Napoli, ove la capienza è di 1.679 detenuti, a fronte di una<br />

presenza effettiva di 2.646 individui, gli stranieri sono solamente<br />

317, ossia l’11,98% del totale; a Palermo-Pagliarelli la<br />

capienza regolamentare è invece per 858 persone; la presenza<br />

effettiva al 31 dicembre 2011 è di 1.316 detenuti, con soli 320<br />

stranieri nelle celle, pari al 24,32% del totale. Di ben altra rilevanza<br />

la famiglia carceraria straniera nelle prigioni del Centro-Nord:<br />

in Lombardia complessivamente ci sono 4.080 reclusi, nel Lazio<br />

2.661, nel Piemonte 2.602 e in Toscana 2.130. Nel dettaglio, il<br />

più alto concentramento di detenuti stranieri si trova nel carcere<br />

milanese di San Vittore con 1.065 unità; seguono Torino con 802,<br />

Roma Rebibbia con 688, Bologna con 666, Firenze Sollicciano<br />

con 625. In talune case circondariali medio piccole del Nord<br />

la percentuale dei carcerati stranieri è particolarmente elevata:<br />

a Padova 171 dei 210 destinatari di provvedimento di reclusione<br />

sono stranieri con una percentuale pari all’81,43%; tutto il Veneto,<br />

in realtà, presenta situazioni similari: a Belluno la percentuale<br />

“straniera” è del 71,30%, a Vicenza del 62,20%, a Verona del<br />

63,65, a Venezia S.Maria Maggiore del 66,77%. Su valori analoghi<br />

Alessandria (64,04%), Imperia (69,23%), Reggio Emilia<br />

(65,38%), Parma (66,19%) e Modena (69,40%) mentre tali<br />

percentuali scendono vistosamente nelle prigioni del Sud: a<br />

Catania Bicocca gli stranieri sono il 2,96%, a S.Severo il 3,26%,<br />

a Taranto l’8,88%, a Messina il 9,35%, a Lauro il 2,13%, a<br />

Carinola G.B. Novelli il 2,21%. I cittadini provenienti dalla zona<br />

UE sono concentrati particolarmente nelle carceri del Lazio, i<br />

marocchini “albergano” prevalentemente nei penitenziari<br />

della Lombardia, del Piemonte e dell’Emilia-Romagna; i nigeriani<br />

sono distribuiti tra Piemonte, Veneto e Lazio.<br />

Questa panoramica etnico-logistica della situazione carceraria<br />

del nostro Paese riporta in evidenza, in tutta la sua gravità,<br />

l’atavico problema del sovraffollamento dei nostri istituti di pena,<br />

frequentati da una popolazione, che conta complessivamente<br />

66.897 “ospiti” (64.089 uomini e 2.808 donne), dei quali il<br />

36,14% stranieri, rispetto a una capienza regolamentare tarata<br />

per 46.700 reclusi tra uomini (43.141) e donne (2.559). Su tale<br />

questione si è pronunciata anche la Corte europea dei diritti<br />

dell’uomo, che ha accolto il ricorso presentato da un detenuto<br />

straniero, tale Sulejmanovic, che espiava le sue colpe insieme ad<br />

altri cinque “correi” in una cella romana di 16,20 metri quadrati,<br />

utilizzando uno spazio pro capite di appena 2,7 mq., molto<br />

lontano dal parametro dei 7 mq. ritenuto soglia minima per non<br />

incappare in “trattamenti inumani e degradanti”.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

51


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

La fotografia della popolazione straniera nelle carceri italiane<br />

I fattori<br />

di maggiore<br />

vulnerabilità<br />

sotto il profilo<br />

processuale<br />

sono<br />

il problema<br />

del patrocinio<br />

legale<br />

e quello della<br />

conoscenza<br />

della lingua<br />

italiana<br />

52 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Quindi un detenuto su tre ospitato nelle nostre case di pena<br />

è straniero e una prima spiegazione, al di là delle difficoltà<br />

legate alla assenza di risorse e di professionalità, alla scarsa<br />

cultura, alla arretratezza di costumi e di comportamenti del<br />

popolo di appartenenza, va individuata proprio nello status di<br />

immigrato. Infatti, sotto il profilo prettamente penalistico tale<br />

connotazione pesa come un macigno, rendendo l’imputato<br />

straniero sicuramente più debole rispetto al cittadino italiano;<br />

basti pensare alla disciplina sanzionatoria correlata alla violazione<br />

delle leggi sull’immigrazione e alle norme sulla espulsione,<br />

fattispecie fisiologicamente estranee al cittadino italiano.<br />

Anche sotto il profilo processuale in senso stretto lo straniero<br />

appare decisamente più vulnerabile nell’ottica di una difesa<br />

efficace: per gli imputati non poter contare su un legale esperto<br />

e di fiducia è pressoché la regola; ci si affida unicamente alle<br />

parole del difensore d’ufficio perché anche il gratuito patrocinio,<br />

di cui all’art.98 Cpp, risulta difficilmente praticabile per chi<br />

non può dimostrare il livello di reddito a causa della condizione<br />

di “irregolare”.<br />

Altro fattore per nulla trascurabile è la scarsa conoscenza<br />

della lingua italiana che rende la difesa ancora più precaria<br />

oltre che marcatamente atecnica. In realtà il Regolamento<br />

sull’ordinamento penitenziario, Dpr 230/2000, all’articolo 35,<br />

in considerazione delle difficoltà linguistiche e delle differenze<br />

culturali dei detenuti stranieri, ha previsto l’intervento di operatori<br />

di mediazione culturale, che però non sempre sono presenti<br />

nei luoghi di detenzione.<br />

È evidente che la somma di tali appesantimenti a carico<br />

dello straniero conduce, per la maggioranza dei casi, a processi<br />

particolarmente brevi, indirizzati sovente alla soluzione residuale<br />

del patteggiamento di pena.<br />

Un ulteriore elemento di notevole svantaggio per l’immigrato<br />

è la mancanza di una abitazione, che preclude ogni possibilità<br />

di vedersi riconoscere la misura degli arresti domiciliari o<br />

l’applicazione di misure alternative alla detenzione con la correlata<br />

conseguenza del prolungamento dello stazionamento in<br />

carcere. Nella medesima direzione conduce l’atteggiamento<br />

dei magistrati di sorveglianza che incontrano obiettive difficoltà<br />

a individuare percorsi penali alternativi al carcere per i soggetti<br />

non italiani, come pure nella concessione di permessi premio.<br />

Ecco la spiegazione per cui gran parte dei detenuti stranieri<br />

risulta sostanzialmente in attesa di giudizio, destinataria di<br />

custodia cautelare.<br />

Il dato al 31 dicembre 2011 è lapidario: dei 24.174 rinchiusi


Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica<br />

Situazione al 31 dicembre 2011<br />

Regione<br />

di<br />

detenzione<br />

Attesa<br />

di primo<br />

giudizio<br />

La fotografia della popolazione straniera nelle carceri italiane<br />

AppellantiRicorrenti<br />

Misto<br />

(*)<br />

Totale<br />

imputati Condannati<br />

definitivi<br />

Detenuti stranieri<br />

Internati Da<br />

impostare<br />

(**)<br />

Totale<br />

Abruzzo 66 46 40 4 156 207 9 0 372<br />

Basilicata 3 2 4 0 9 46 0 0 55<br />

Calabria 138 43 46 3 230 373 0 1 604<br />

Campania 328 168 81 22 599 361 28 2 990<br />

Emilia<br />

Romagna 518 362 214 34 1.<strong>12</strong>8 884 53 0 2.065<br />

Friuli<br />

Venezia<br />

Giulia 104 39 47 10 200 318 0 0 518<br />

Lazio 725 662 206 28 1.621 1.033 0 7 2.661<br />

Liguria 296 153 <strong>12</strong>7 23 599 422 0 2 1.023<br />

Lombardia 998 648 539 67 2.252 1.794 32 2 4.080<br />

Marche 130 70 35 10 245 261 0 0 506<br />

Molise 4 7 <strong>12</strong> 0 23 42 0 0 65<br />

Piemonte 443 320 231 36 1.030 1.571 0 1 2.602<br />

Puglia 299 72 68 6 445 441 0 0 886<br />

Sardegna 57 34 90 2 183 766 5 0 954<br />

Sicilia 311 119 99 6 535 1.064 24 1 1.624<br />

Toscana 452 330 116 30 928 1.189 13 0 2.130<br />

Trentino<br />

Alto Adige 41 18 22 6 87 178 0 0 265<br />

Umbria 152 97 49 10 308 407 0 0 715<br />

Valle<br />

d’Aosta 5 20 43 3 71 132 0 0 203<br />

Veneto 444 224 109 24 801 1.055 0 0 1.856<br />

Totale<br />

detenuti<br />

stranieri 5.514 3.434 2.178 324 11.450 <strong>12</strong>.544 164 16 24.174<br />

(*) Nota: nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali<br />

con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.<br />

(**) Nota: la categoria “da impostare” si riferisce a una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti<br />

per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non<br />

sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.<br />

Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema<br />

informativo automatizzato - sezione statistica<br />

nelle nostre prigioni, circa il 20%, precisamente 5.514 persone,<br />

sono in attesa di primo giudizio; se a queste aggiungiamo<br />

appellanti, ricorrenti e detenuti imputati per più reati ma<br />

comunque in attesa di condanna definitiva, si arriva a un totale<br />

di 11.450 imputati, all’incirca pari alla metà degli stranieri<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

53


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

La fotografia della popolazione straniera nelle carceri italiane<br />

Oltre 20mila<br />

dei 24mila<br />

stranieri<br />

reclusi hanno<br />

un’età fra i 21<br />

e i 44 anni,<br />

con un picco<br />

fra i 30 e i 40.<br />

La metà<br />

risulta celibe.<br />

Il grado<br />

di istruzione<br />

non è rilevato<br />

in 14.574 casi<br />

54 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

rinchiusi, leggermente al di sotto del numero dei condannati<br />

definitivi.<br />

Anche la legge 199/2010, cosiddetta “svuota carceri”, che<br />

prevede l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive<br />

non superiori a dodici mesi, dall’entrata in vigore fino al 31<br />

dicembre 2011 ha avuto, per gli stranieri, una applicazione<br />

di molto ridotta (1.155 casi) rispetto agli italiani (3.149 casi). Al<br />

riguardo va pure evidenziato come gli stranieri, per la tipologia<br />

dei reati loro ascritti, in primis lo spaccio di stupefacenti, siano,<br />

più degli italiani, destinatari di imputazioni plurime, nelle quali<br />

a violazioni di norme penali stricto sensu si accompagnano<br />

violazioni delle citate leggi contemplate dall’ordinamento in<br />

tema di immigrazione. Oltre il 10% degli stranieri ha fatto<br />

ingresso in un carcere per violazione delle norme del Testo<br />

unico sull’immigrazione o della normativa sulla espulsione. I<br />

dati puntuali forniti dal dipartimento dell’Amministrazione<br />

penitenziaria ci permettono di conoscere più da vicino questa<br />

popolazione passata tragicamente da un inferno open air a un<br />

inferno within the walls.<br />

L’opinione diffusa di una popolazione carceraria sostanzialmente<br />

giovane trova riscontro nelle tabelle del DAP del ministero<br />

della Giustizia: oltre 20mila dei 24.174 reclusi hanno un’età<br />

compresa tra i 21 e i 44 anni, con un picco tra i 30 e i 40;<br />

pochi gli ultracinquantenni e modesta la presenza di giovani<br />

tra i 18 e i 20 anni, come pure degli ultrasessantenni. Anche lo<br />

stato civile offre uno spaccato interessante del popolo straniero<br />

dietro le sbarre: oltre la metà risulta celibe o nubile, un buon<br />

20% è coniugato; tra le categorie residue (vedovi, divorziati,<br />

separati e conviventi) spicca, per consistenza relativa,<br />

quest’ultimo connotato, ma il dato più significativo, paradossalmente,<br />

riguarda gli indefiniti, i non rilevati, un 20% che<br />

sembra polverizzare il valore dello stato civile rapportato a<br />

situazioni di vita così difficili. L’esistenza della prole talvolta può<br />

costituire una spinta ulteriore a procurarsi di che vivere a<br />

qualsiasi costo, compreso lo slancio predatorio o la pericolosa<br />

deriva criminale: dei 4.939 soggetti di cui è noto lo stato di<br />

paternità, circa la metà ha un figlio, più di un terzo ha due figli,<br />

in 64 hanno sei figli, in 88 oltre sei figli.<br />

Altro concetto massimamente diffuso è che l’immigrato<br />

approdato al reato sia fondamentalmente poco istruito, analfabeta<br />

o quasi; la realtà carceraria ci presenta, sui 24.174 reclusi<br />

considerati, pochi analfabeti (372), pochissimi laureati (195),<br />

moltissimi non rilevati (14.574) e un numero cospicuo (5.<strong>12</strong>8)<br />

in possesso di licenza di scuola media inferiore. A conferma


Alla fine<br />

del 2011,<br />

le detenute<br />

straniere<br />

erano 1.171,<br />

il 5% del totale,<br />

per lo più<br />

provenienti<br />

dall’Est<br />

europeo<br />

e dalla ex<br />

Jugoslavia.<br />

Nel loro<br />

insieme<br />

i detenuti<br />

stranieri sono<br />

destinatari<br />

di pene minori<br />

rispetto<br />

agli italiani<br />

La fotografia della popolazione straniera nelle carceri italiane<br />

del concetto che ignoranza fa rima con devianza indipendentemente<br />

dalla lingua che si parla.<br />

Un altro aspetto interessante riguarda la presenza straniera<br />

al femminile nelle nostre carceri, riconducibile per taluni<br />

aspetti ai profili socio-culturali delle nazionalità di appartenenza<br />

e al tipo di reato posto in essere. Degli oltre 24mila detenuti<br />

stranieri, 23.003 sono uomini e 1.171 sono donne, quindi poco<br />

più del 5% del totale. La componente femminile nel novero<br />

della delinquenza maghrebina reclusa risulta mediamente<br />

contenuta, addirittura inesistente se riferita agli egiziani,<br />

quasi a confermare un ruolo emarginato o defilato della donna<br />

nella cultura nordafricana, perfino nella dimensione criminogena.<br />

Di tutt’altro spessore invece tale componente tra la gente dell’Est<br />

europeo e della ex Jugoslavia, con i picchi più significativi<br />

per le donne della Bulgaria (20% rispetto agli uomini) e della<br />

Bosnia Erzegovina, che si attestano oltre il 26% rispetto al<br />

sesso forte. Nel caso delle donne albanesi e nigeriane la<br />

consistente percentuale di presenza “intra moenia” sembra<br />

riconducibile alla vocazione di tali popolazioni alla commissione<br />

di reati legati allo sfruttamento della prostituzione.<br />

Di assoluto rilievo, infine, il prospetto dei condannati per pena<br />

inflitta, che consente di mettere a confronto le condanne comminate<br />

a cittadini italiani e stranieri, ripartite in base agli anni da<br />

scontare. Dai dati emerge, con grande evidenza, come i detenuti<br />

stranieri siano destinatari complessivamente di pene minori<br />

rispetto agli italiani e che tale apertura di forbice aumenti con<br />

il crescere delle pene detentive prese in considerazione. Se fino<br />

ai due anni di reclusione il numero delle condanne definitive per<br />

italiani e stranieri è sostanzialmente analogo, negli indicatori<br />

oltre tale misura il rapporto cresce progressivamente: per le pene<br />

da 5 a10 anni i rei italiani sono più del doppio degli stranieri,<br />

per le misure detentive da 10 a 20 anni la compagine italiana<br />

diventa il triplo di quella straniera; oltre i 20 anni di pena<br />

siamo nell’ordine del decuplo; per l’ergastolo ci sono 1.528 casi<br />

“italiani” contro 62 “stranieri”.<br />

L’identikit dello straniero che delinque sembra condurre<br />

quindi a reati di minor gravità ma reiterati più frequentemente,<br />

a conferma dell’alta percentuale di delittuosità necessitata. Il<br />

quadro carcerario, riferito al prototipo “adulto straniero” è, a<br />

questo punto, tracciato nelle sue linee fondamentali anche se<br />

esso si presta a dinamiche che possono essere instaurate non<br />

solo dal mutare degli orientamenti giurisprudenziali interni,<br />

ma anche, con un peso sempre maggiore, dalla arrembante<br />

normativa europea, capace di indurre i legislatori nazionali<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

55


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

La fotografia della popolazione straniera nelle carceri italiane<br />

56 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

a modificare le discipline applicabili, e dalle decisioni dei giudici<br />

comunitari, notoriamente intransigenti nella valutazione dei<br />

parametri in vigore negli Stati membri.<br />

È il caso della decisione del 28 aprile 2011, con la quale la<br />

Corte di giustizia europea censurava e dichiarava inapplicabile<br />

non il reato di clandestinità introdotto nel nostro ordinamento<br />

con la legge 15 luglio 2009 n.94, ma la sanzione della reclusione,<br />

comminata allo straniero irregolare, per il reato di inottemperanza<br />

all’espulsione disposta con provvedimento questorile<br />

(cfr. anche l’articolo di Alessandro Grilli in questo numero di<br />

<strong>libertàcivili</strong>). La decisione dei giudici europei, fondata sul<br />

contrasto della disposizione italiana con la direttiva europea<br />

in materia, la quale privilegia il rimpatrio come soluzione allo<br />

status di straniero irregolare, ha prodotto, tra i tanti effetti, quello<br />

di portare ad assoluzione gli imputati rei di tale inadempienza<br />

perché il fatto non sussiste, con conseguenti scarcerazioni<br />

destinate a rimodulare flussi e presenze della popolazione<br />

straniera nelle nostre case di pena.


L’avevamo incontrato<br />

il giorno della consegna<br />

dei diplomi di terza media.<br />

Aveva preso ottimo,<br />

era il più emozionato,<br />

voleva continuare<br />

a frequentare la scuola<br />

La storia di Talib,<br />

quando il carcere<br />

non riabilita ma condanna<br />

I problemi del rapporto fra migranti e detenzione.<br />

Gli stranieri sono l’anello più debole del sistema<br />

penitenziario e soffrono per una legislazione<br />

che punisce come reato l’immigrazione clandestina<br />

di Luisa Prodi<br />

Presidente Seac (Coordinamento enti e associazioni di volontariato penitenziario)<br />

La storia di Talib<br />

Correggere i compiti è una delle incombenze meno attraenti<br />

che possano toccare in sorte a un’insegnante. L’unico aspetto<br />

positivo è che, in una gelida giornata di metà dicembre 2009,<br />

lo posso fare al calduccio di casa mia, controllando la posta<br />

elettronica fra un compito e l’altro. Una mail spedita da una<br />

giovane volontaria dell’associazione Seac ci informa che Helmi<br />

è ricoverato in neurologia per un attacco ischemico. Si hanno<br />

poche notizie: solo che la situazione è grave<br />

e si è salvato per un pelo.<br />

Fra l’altro, comunica la volontaria, non si<br />

chiama più Helmi, ma Talib: le successive<br />

permanenze in tre diversi Centri di identificazione<br />

ed espulsione (Cie) della Penisola<br />

(Ponte Galeria, Torino e Brindisi) hanno<br />

permesso di individuare il suo vero nome in<br />

mezzo a tanti alias che si era dato nella sua<br />

poco onorevole carriera di spacciatore e<br />

detenuto.<br />

Talib. Ci abitueremo a chiamarlo così, anche se il cambio di<br />

nome sembra stendere un velo sulla persona che avevamo<br />

conosciuto in carcere. L’avevamo incontrato il giorno della<br />

consegna dei diplomi di terza media, lui era forse il più emozionato<br />

di tutti, certamente uno fra i più bravi: prendere “ottimo”<br />

è una grande soddisfazione, soprattutto quando nella vita si è<br />

infilato uno sbaglio dopo l’altro.<br />

Quel giorno ci aveva chiesto di tenergli un posto alla scuola<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

57


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

La storia di Talib, paradigma dei problemi del carcere<br />

D’improvviso il trasferimento<br />

in un altro istituto.<br />

L’interruzione degli studi,<br />

di nuovo sulla strada<br />

a spacciare, poi all’ospedale<br />

per un malore<br />

58 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

superiore (scuola gestita dai volontari dell’associazione), e così<br />

è stato. Critico, attento, intelligente, a volte rompiballe, aveva<br />

stabilito con tutti i docenti un rapporto vivace, purtroppo interrotto<br />

improvvisamente dal suo trasferimento (“sfollamento” si dice in<br />

gergo), che lo ha portato in un altro istituto della Penisola.<br />

Peccato, perché due mesi dopo avrebbe potuto sostenere<br />

l’esame di qualifica per diventare operatore contabile, e con<br />

tutta probabilità l’avrebbe superato.<br />

Lo abbiamo perso di vista, fino a quando qualcuno di noi<br />

d’estate lo ha incontrato in una delle piazze del centro città,<br />

appoggiato a una colonna, in attesa di qualche cliente dei suoi<br />

loschi traffici. Qualche mese dopo la notizia che Helmi -Talib<br />

è all’ospedale.<br />

Dopo un rapido confronto via mail fra i volontari, si decide<br />

che andrò io a trovarlo all'ora del pasto. Dimagrito, parla a fatica,<br />

ma mi accoglie con un sorriso, sono la prima persona che lo<br />

visita da quando è ricoverato. I compagni<br />

di spaccio si sono ben guardati dal venire<br />

all’ospedale per sapere qualche notizia. I<br />

medici assicurano che in breve tempo Talib<br />

potrà essere dimesso e tornare alla normalità;<br />

dovrà solo condurre una vita tranquilla,<br />

regolare, curando di non fare sforzi eccessivi<br />

e di evitare comportamenti a rischio.<br />

Vita tranquilla, regolare, senza comportamenti<br />

a rischio: ci stanno prendendo in giro?<br />

Lo sanno che Talib è un ex detenuto, straniero<br />

irregolare, senza casa, perché da quando è malato i suoi<br />

soci in affari lo hanno scaricato, senza possibilità di lavoro,<br />

tossicodipendente?<br />

Ci alterniamo a visitare Talib in ospedale, cercando di<br />

confortarlo, ma più passa il tempo, più sentiamo montare l’ansia:<br />

che ne sarà di lui dopo? Riusciamo a ottenere dal primario una<br />

proroga di due giorni, ma alla fine non lo possono più trattenere<br />

e lo dimettono. Varchiamo l’uscita della clinica mentre sta<br />

per fare notte, accolti da folate di vento fredde come coltellate.<br />

Nei giorni del ricovero di Talib tutta l’associazione si è data<br />

da fare per cercare una soluzione alla catena di problemi che<br />

ci presentava questo caso: abbiamo chiesto un’accoglienza<br />

ai dormitori di mezza regione, ma erano pieni per l’emergenza<br />

freddo, abbiamo bussato alle porte di tutto il sociale della Asl,<br />

ma ogni ufficio ci ha inviato all’ufficio accanto, e alla fine<br />

abbiamo capito che un caso così, essendo troppo complicato,<br />

non veniva preso in carico da nessuno.


Una volta dimesso<br />

nessuno lo ha voluto,<br />

finché non lo ha accolto<br />

un signore di mezza età.<br />

L’ultima odissea ottenere<br />

i permessi per il rientro<br />

nel suo Paese d’origine<br />

La storia di Talib, paradigma dei problemi del carcere<br />

Così siamo rimasti con il cerino in mano. Talib ha dormito<br />

alla stazione per due notti, poi due notti nella nostra sede con<br />

stuoino e sacco a pelo. Tutte le nostre ricerche erano vane, il<br />

freddo continuava a mordere, l’umore di Talib e anche il nostro<br />

andava sotto la suola delle scarpe.<br />

Un po’ per disperazione, un po’ per rabbia verso un’organizzazione<br />

sociale così incapace di elasticità di fronte ai problemi,<br />

una volontaria dell'associazione ha scritto al giornale locale<br />

raccontando la storia di Talib. Come in tutti i racconti di Natale,<br />

la storia ha preso una piega insperata: un signore di mezza età,<br />

che per essere arrivato come un angelo potremo chiamare<br />

Gabriele, ha contattato l’associazione dichiarandosi disponibile<br />

ad accogliere Talib a casa sua fino al raggiungimento di una<br />

sistemazione migliore, o almeno alla fine dell’emergenza-freddo.<br />

Adesso Talib aveva un tetto sulla testa, e i volontari continuavano<br />

ad accompagnarlo nel suo percorso, del quale però non si<br />

vedeva lo sbocco. Lui non si rassegnava a<br />

tornare al suo Paese da “perdente”, noi cercavamo<br />

di fargli capire che qui ogni strada<br />

era sbarrata: non si poteva pensare né a una<br />

vita regolare, dal momento che le leggi vigenti<br />

non permettevano di sognare nemmeno da<br />

lontano un permesso di soggiorno, né a una<br />

vita da clandestino, a causa delle compromesse<br />

condizioni di salute.<br />

C’è voluto del tempo prima che Talib riuscisse<br />

a fare chiarezza sulla sua situazione<br />

e arrivasse a fare la scelta del ritorno a casa. A quel punto è<br />

iniziata la seconda parte dell’odissea: in che modo Talib<br />

avrebbe potuto varcare il confine senza un documento valido?<br />

Pensavamo che le autorità consolari del suo Paese in breve<br />

tempo avrebbero provveduto a fornire al giovane una carta<br />

che autorizzasse il passaggio del mare. Così non è stato,<br />

nonostante le tante telefonate ai consolati del Paese in questione:<br />

mille cavilli e mille impedimenti rendevano impossibile salire<br />

sulla nave che lo avrebbe riportato a casa. Abbiamo tentato la<br />

strada del rimpatrio assistito, ma la condizione di irregolarità<br />

di Talib la rendeva impraticabile.<br />

Talib era diventato trasparente. Eppure non lo era quando<br />

lo hanno per tre volte internato in un Cie: una volta identificato<br />

e stabilito che a termini di legge l'Italia non era il posto per<br />

lui, avrebbero dovuto provvedere al suo rimpatrio, che a Talib<br />

piacesse o no.<br />

I giorni passavano, il nostro senso di impotenza cresceva,<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

59


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

La storia di Talib, paradigma dei problemi del carcere<br />

Adesso ci troviamo<br />

ogni tanto su Facebook.<br />

Dice che Allah ha avuto<br />

misericordia di lui,<br />

anche se ancora è privo<br />

di un lavoro stabile<br />

60 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

fino a quando Gabriele ha deciso di forzare la mano: una mattina<br />

presto Talib ha preparato i suoi bagagli e insieme sono andati<br />

a Genova. Gabriele, angelo sì, ma non privo di energia, si è<br />

piazzato nel corridoio davanti alla porta dell’ufficio del console,<br />

deciso a non andarsene fino a quando la situazione non si<br />

fosse sbloccata. Dopo qualche ora, con un’autorizzazione scritta<br />

e firmata dal console, Gabriele e Talib si recavano al porto (il<br />

biglietto della nave pagato dall’associazione di volontariato).<br />

Ora con Talib ci vediamo qualche volta su Facebook: è stata<br />

dura per lui tornare, ma è stata la scelta giusta, forse l’unica<br />

possibile. Ci dice che Allah ha avuto misericordia di lui e che<br />

trova ogni tanto qualche lavoretto, niente di definitivo, ma la<br />

sua vita è ricominciata.<br />

Cosa non funziona nel rapporto fra stranieri e detenzione?<br />

Gli stranieri (e fra di essi i non regolari) sono l’anello più<br />

debole del sistema penitenziario italiano. Soffrono per una<br />

legislazione che punisce come reato l’immigrazione clandestina<br />

in Italia. Il pacchetto sicurezza del 2009 ha voluto vedere la<br />

permanenza illegale sul suolo italiano come un illecito penale,<br />

e non solo amministrativo, come sarebbe stato più ragionevole.<br />

Si tratta di un provvedimento iniquo, inefficiente e costoso,<br />

mirato a soddisfare la voglia di sicurezza dell’opinione pubblica,<br />

ma incapace di produrre un qualsiasi miglio-<br />

ramento a livello sociale.<br />

Solo l’intervento della Corte di giustizia<br />

europea, ritenendo alcuni aspetti di questa<br />

norma incoerenti con la legislazione europea,<br />

ha potuto porre un limite ai danni creati.<br />

Danni alle tante persone ingiustamente<br />

private della libertà, e anche un danno alla<br />

società, per i costi che ha comportato e per<br />

le inevitabili conseguenze: aver indirizzato<br />

persone che erano venute in Italia in cerca<br />

di lavoro onesto verso circuiti delinquenziali (il carcere in<br />

Italia è più palestra di delinquenza che di vita onesta).<br />

Una volta recluso, l’immigrato vive una difficile esperienza<br />

detentiva. Spesso la famiglia è lontana e non si ha il conforto<br />

del colloquio settimanale, con tutto ciò che questo può<br />

comportare anche in termini materiali (il pacco con qualche<br />

genere alimentare e i vestiti). Se anche può telefonare a casa,<br />

il detenuto straniero non sempre racconta di essere in carcere,<br />

per non preoccupare i familiari, ma soprattutto per evitarsi<br />

l’umiliazione di ammettere la propria disfatta, e questo aumenta


È la storia di Talib,<br />

rappresentazione dei tanti<br />

problemi da affrontare<br />

se vogliamo evitare che<br />

un errore iniziale diventi<br />

il punto di partenza<br />

del naufragio di una vita<br />

La storia di Talib, paradigma dei problemi del carcere<br />

il suo senso di solitudine e di straniamento. Comprendere la<br />

normativa italiana, seguire le proprie vicende giudiziarie, capire<br />

le consuetudini che regolano la vita del carcere e comunicare<br />

correttamente con i compagni di detenzione e con gli operatori<br />

è difficile a causa della scarsa conoscenza della lingua e della<br />

cultura italiane.<br />

Lo straniero irregolare non solo non può godere pienamente<br />

delle misure alternative alla carcerazione, perché non in possesso<br />

dei requisiti di lavoro esterno e domicilio, ma vede anche<br />

ridotto ai minimi termini il processo di cosiddetto “trattamento<br />

rieducativo”, cioè quell’insieme di azioni che l’amministrazione<br />

penitenziaria mette in moto, una volta che la pena sia definitiva,<br />

per favorire il reinserimento sociale del detenuto. Poiché nel<br />

caso dello straniero irregolare non è contemplato il reinserimento,<br />

di fatto spesso viene a decadere anche il trattamento.<br />

La reclusione diventa un susseguirsi di giorni senza obiettivi<br />

e senza speranza, che molte volte sfocia in gesti di autolesionismo<br />

o nel tentativo di darsi la morte.<br />

Tagliarsi, cucirsi la bocca, ingerire varechina<br />

diventa il solo modo per costringere qualcuno<br />

a prendersi cura di te. Quando la pena è<br />

finita, lo straniero si trova fuori dal carcere<br />

con il saccone nero dei suoi effetti personali<br />

e con l’orizzonte nero del suo futuro. Per lui<br />

non c’è reinserimento, non c’è welfare (se<br />

non in caso di malattia seria, come Talib, ma<br />

per la sola durata della fase acuta), non c’è<br />

possibilità di riabilitazione, non c’è nemmeno<br />

la solidarietà o l’appoggio delle proprie rappresentanze consolari<br />

e diplomatiche.<br />

Prendiamo il caso di Talib e moltiplichiamolo per cento, per<br />

mille, e non siamo ancora arrivati a descrivere la situazione<br />

così come essa è.<br />

Occorre un impegno perseverante e lungimirante per<br />

ridefinire la nostra società alla luce dei cambiamenti che l’inevitabile<br />

e per certi versi auspicabile migrazione dei popoli<br />

comporta. Per troppi anni legislatori e uomini di governo si<br />

sono esercitati a emettere proclami e provvedimenti per cercare<br />

di arginare un fenomeno inarrestabile. Sono state sprecate<br />

energie e risorse pubbliche per arrivare a un niente di fatto,<br />

anzi a un peggioramento della situazione per l’insorgere di<br />

norme criminogene.<br />

Un governo dell’immigrazione, anche nei suoi aspetti penali<br />

e penitenziari, sarà veramente efficace se sarà in grado di:<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

61


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

La storia di Talib, paradigma dei problemi del carcere<br />

Che cos’è il SEAC<br />

In Italia vi sono decine di gruppi di<br />

volontariato penitenziario che hanno<br />

come specificità non tanto quella di<br />

gestire progetti o attività all’interno<br />

delle carceri, quanto piuttosto di farsi<br />

compagni di strada delle persone<br />

recluse e delle loro famiglie durante<br />

il tempo difficile della detenzione. Il<br />

Coordinamento enti e associazioni di<br />

volontariato penitenziario (Seac) è la<br />

sigla che accomuna e coordina questi<br />

gruppi.<br />

La sua costituzione risale al 1967.<br />

In tutto questo tempo tante cose sono<br />

cambiate nel mondo penitenziario e<br />

anche nel mondo del volontariato. In<br />

carcere oggi il terzo settore è presente<br />

con molteplici iniziative professionali,<br />

sportive, culturali, di animazione.<br />

Continua a rendersi necessaria, tuttavia,<br />

62 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

superare ogni tipo di normativa che attribuisca allo status<br />

di immigrato (così come ad ogni altro status legato alla povertà)<br />

una caratterizzazione di illegalità<br />

garantire un’effettiva uguaglianza di trattamento fra italiani<br />

e stranieri nel corso dell’esperienza detentiva, colmando l’intrinseco<br />

svantaggio degli stranieri causato dalla più diffusa povertà<br />

e dalla minore conoscenza della lingua, della cultura e dei<br />

costumi italiani<br />

dare a tutti, italiani e stranieri, la possibilità di accedere al<br />

trattamento rieducativo, impegnando in questo la magistratura<br />

di sorveglianza, gli uffici di esecuzione penale esterna e gli enti<br />

locali territoriali<br />

estendere la possibilità di assistenza al reimpatrio anche a<br />

persone in situazione di irregolarità<br />

riqualificare gli operatori sociali, a tutti i livelli e in tutti i settori,<br />

mediante opportunità formative permanenti e ricorrenti, affinché<br />

siano in grado di fare fronte alle nuove e complesse questioni<br />

attinenti alla realtà dell’immigrazione<br />

offrire agli immigrati che nella loro esperienza hanno avuto<br />

a che fare con il reato e la pena una possibilità riabilitativa,<br />

una presenza personale attenta e<br />

discreta, che dia al detenuto, se lo<br />

richiede, la possibilità di sentirsi<br />

ascoltato e accompagnato. Il gruppo<br />

Seac si dà come obiettivo primario<br />

quello di essere pronto a rispondere<br />

a questo tipo di necessità, formando<br />

i propri volontari alla conoscenza del<br />

mondo penitenziario e all’acquisizione<br />

di adeguate capacità relazionali.<br />

L’incontro con il detenuto presenta<br />

al volontario e al gruppo di volontariato<br />

una serie di bisogni che anzitutto si<br />

cerca di comprendere e ai quali si cerca<br />

di dare risposta. Non si tratta solo delle<br />

necessità materiali, come spesso si<br />

pensa, ma anche di aiuto qualificato<br />

e competente in merito a problemi<br />

come la ricerca di lavoro e abitazione<br />

per ottenere alternative alla detenzione


o in vista della dimissione, riscossione<br />

di pensioni, bisogno di istruzione e<br />

formazione professionale, problemi legati<br />

alla tossicodipendenza o alcooldipendenza,<br />

difficoltà nella gestione dei<br />

contatti familiari, difficoltà a seguire<br />

le proprie vicende giuridiche.<br />

A livello locale ogni gruppo Seac ha<br />

una propria identità, legata alla sua<br />

storia e alle caratteristiche del territorio<br />

in cui opera. Tutti i gruppi, però, si<br />

caratterizzano per alcune iniziative e<br />

attività similari: corsi di formazione,<br />

attività di sensibilizzazione dell’opinione<br />

pubblica sui problemi del carcere,<br />

colloqui con i detenuti all’interno del<br />

carcere, costituzione di centri di ascolto<br />

sia in cella che all’esterno.<br />

Poiché in genere nella vita di un<br />

detenuto la reclusione non è l’unico<br />

La storia di Talib, paradigma dei problemi del carcere<br />

secondo percorsi da pensare in modo equilibrato e realistico,<br />

che tuttavia possano far intravedere al migrante la possibilità<br />

di rimanere in Italia una volta terminata la pena. Solo in questo<br />

modo si dà attuazione a un principio di uguaglianza effettiva<br />

dei cittadini di fronte alla legge e si offre una prospettiva<br />

di speranza al detenuto straniero, che corrisponde anche a un<br />

interesse per la collettività, diminuendo il tasso di irregolarità<br />

e di recidiva e, anzi, incrementando le buone prassi.<br />

In fondo non abbiamo molte alternative: anni di politiche<br />

securitarie e criminalizzanti verso il fenomeno dell’immigrazione<br />

irregolare ci hanno fatto trovare la carceri piene e le città<br />

insicure. Anziché far finta di non vedere Talib potremmo iniziare<br />

a riconoscerlo come uomo e a parlarci. Forse la situazione non<br />

diventerebbe peggiore di come è adesso.<br />

problema, il volontariato Seac lavora<br />

in rete con operatori sia pubblici che<br />

del privato sociale al fine di poter<br />

dare una risposta alle varie necessità<br />

che si presentano. La pratica quotidiana<br />

del carcere, con tutte le sue incongruenze<br />

e le sua ingiustizie, abilita il<br />

Seac a unirsi alla voce di coloro che<br />

chiedono scelte politiche e amministrative<br />

che rendano il sistema penale e<br />

penitenziario italiano degno di quanto è<br />

scritto nell’articolo 27 della Costituzione.<br />

Il Seac fa parte della Conferenza<br />

nazionale volontariato giustizia, e della<br />

Consulta delle associazioni laicali promossa<br />

dalla Conferenza episcopale<br />

italiana. Ulteriori notizie sul SEAC al<br />

seguente link:<br />

http://www.volontariatoseac.it/<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

63


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

64<br />

30 anni dopo<br />

“Processo<br />

per stupro”<br />

la violenza<br />

contro<br />

le donne<br />

continua<br />

a mietere<br />

vittime<br />

innocenti<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Le donne vittime della violenza,<br />

troppi i delitti<br />

troppo poche le pene<br />

Rashida Manjoo, Relatore speciale dell’Onu<br />

per la violenza contro le donne pone l’attenzione<br />

sul numero crescente di vittime di “femminicidio”.<br />

In Italia la violenza domestica è la forma di abuso<br />

più pervasivo contro il genere femminile<br />

di Claudia Svampa<br />

“Perché queste violenze siano sempre meno, e perché le<br />

donne che hanno il coraggio di rivolgersi alla giustizia siano<br />

sempre di più”. Così, durante la sua arringa conclusiva, motivò<br />

la richiesta di risarcimento di un’unica simbolica lira Tina<br />

Lagostena Bassi, nota nei tribunali italiani come uno dei principali<br />

e più agguerriti avvocati per la difesa dei diritti delle donne,<br />

nel corso del primo “Processo per stupro” trasmesso in televisione<br />

nel 1979 dalla Rai, devolvendo poi la somma ritenuta<br />

di giustizia per la vittima ai centri di violenza contro le donne.<br />

Oltre 30 anni dopo quella speranza resta ancora disattesa.<br />

Lo si capisce in modo sconcertante osservando le 44 immagini<br />

di giovani e giovanissime donne, per lo più immigrate, per lo<br />

più musulmane, che appaiono tutte sorridenti sul fondo nero<br />

della prima pagina del sito Memini (www.memini.co), un progetto<br />

voluto e realizzato dalla cantante Deeyah, un’icona della musica<br />

pop del mondo arabo come Madonna lo è per quello occidentale.<br />

Tra loro la più piccola è Alisha Begum, ha soltanto sei anni. Un<br />

sorriso di bambina che resterà congelato nel tempo. Perché<br />

Alisha, come tutte le altre, è stata uccisa dalla violenza contro<br />

le donne. Vittima dell’honour killing. Il sito Memini è nato per<br />

commemorarle e ricordarle. Deeyah, in associazione con amici,<br />

volontari e fan, ha voluto che questo luogo della memoria<br />

restasse l’incancellabile ricordo delle vittime delle loro storie.<br />

La popolare cantante, nata in Norvegia trentadue anni fa, è<br />

lei stessa figlia di immigrati: suo padre è un afghano-persiano,<br />

sua madre è un’indiana-pachistana. È stata fin da sempre nota<br />

per il suo attivismo nella tutela dei diritti delle donne, con parti-


Le vittime di<br />

“femminicidio”<br />

da parte<br />

di partner<br />

o ex partner<br />

sono passate<br />

da 101<br />

nel 2006<br />

a <strong>12</strong>7<br />

nel 2010<br />

La violenza sulle donne, fra troppi delitti e poche pene<br />

colare attenzione alla condizione femminile delle immigrate<br />

musulmane. È stata minacciata di morte dagli integralisti islamici<br />

per il video clip della canzone What will it be, nel quale auspica<br />

l’emancipazione delle donne musulmane, e mostra, proiettate<br />

sulla sua schiena nuda, le immagini delle ragazze uccise per<br />

delitti d’onore.<br />

Honour killing e violenza contro le donne non sono tuttavia<br />

temi distanti dal nostro territorio nazionale. Con dati statistici<br />

che vanno dal 70 all’87%, a seconda della fonte, la violenza<br />

domestica in Italia risulta essere la forma di abuso più pervasivo<br />

che continua a colpire il genere femminile in tutto il Paese. Le<br />

vittime di omicidio da parte di partner o ex partner sono passate<br />

da 101 nel 2006 a <strong>12</strong>7 nel 2010.<br />

A porre l’attenzione sul numero crescente delle vittime di<br />

“femminicidio” è stata il Relatore speciale dell’Onu per la<br />

violenza contro le donne, Rachida Manjoo, che nelle scorse<br />

settimane ha concluso una sua missione conoscitiva in Italia<br />

durata <strong>12</strong> giorni.<br />

“La mia visita è stata incentrata, sul tema della violenza<br />

contro le donne in quattro contesti – ha dichiarato la Manjoo<br />

in occasione dell’incontro con la stampa italiana – l’ambito<br />

domestico, la comunità, la violenza perpetrata o condonata<br />

dallo Stato e la violenza in un contesto transnazionale”. Nel<br />

corso della missione ha inoltre visitato centri antiviolenza per<br />

le donne, un campo autorizzato per la comunità rom e sinti,<br />

carceri e strutture detentive per donne, minori e per immigrati<br />

irregolari.<br />

“Purtroppo la violenza contro le donne resta un problema in<br />

Italia, similmente a quanto accade in molti altri Paesi del<br />

mondo – ha proseguito – e molti di questi atti non vengono<br />

neppure denunciati per il contesto, caratterizzato dalla società<br />

italiana patriarcale e incentrata sulla famiglia”.<br />

In quest’ottica le forme di abuso tra le mura domestiche<br />

non sempre vengono percepite come reati penali, e le donne,<br />

spesso anche costrette da condizioni di dipendenza economica,<br />

non sono disposte a parlare o a denunciare le violenze subite.<br />

“Tanto in ambito nazionale quanto nelle comunità di minoranza<br />

– ha aggiunto l’inviata dell’Onu – gli atti di violenza commessi<br />

contro le donne in contesti familiari vengono vissuti dalle persone<br />

coinvolte più come una condotta appartenente alla sfera della<br />

vita privata che non percepiti come veri reati. Queste donne<br />

non si rendono conto che invece si tratta di abusi che rientrano<br />

nella condotta penale e non vogliono avvalersi di un sistema<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

65


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

66<br />

La violenza sulle donne, fra troppi delitti e poche pene<br />

“Gli atti<br />

di violenza<br />

commessi<br />

contro<br />

le donne<br />

in contesti<br />

familiari<br />

vengono<br />

vissuti dalle<br />

persone<br />

coinvolte<br />

più come<br />

una condotta<br />

appartenente<br />

alla sfera<br />

della vita<br />

privata<br />

che non<br />

percepiti<br />

come<br />

veri reati”<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

statuale per agire giuridicamente a loro tutela, perché percepiscono<br />

ben più grave un reato commesso all’esterno del<br />

nucleo familiare rispetto a uno analogo in contesti privati.<br />

Ritengo sia molto importante quindi sensibilizzare queste vittime<br />

attraverso delle campagne informative in modo da spezzare<br />

questo silenzio”.<br />

Al relatore è stato chiesto inoltre se nel corso della visita<br />

avesse avuto incontri con alcune delle migliaia di donne giunte<br />

in Italia dall’Africa durante la crisi nei mesi dell’emergenza<br />

umanitaria. “Quando ho parlato con le donne del centro di<br />

identificazione ed espulsione, un centro che ho potuto visitare<br />

vicino a Roma – ha risposto – non si è fatta una distinzione tra<br />

le donne giunte da poco tempo e coloro che erano qui da<br />

diverso tempo. Posso dire però che la maggior parte delle<br />

persone che ho visto arrivavano dall’Est europeo. Ho potuto<br />

constatare che alcune immigrate si trovano nelle case di<br />

accoglienza, altre nei centri antiviolenza. Tra quelle incontrate<br />

vi erano donne in attesa dell’espletamento del proprio procedimento<br />

giudiziario, o della procedura prevista per i richiedenti<br />

asilo. Infine un’altra parte di queste immigrate collaborava<br />

con le autorità, soprattutto in materia di traffico di esseri umani.<br />

Ho potuto parlare con donne che sono state già condannate<br />

e che sono in attesa di una sentenza d’appello e con altre che<br />

invece sono in carcere e stanno scontando la pena che è stata<br />

comminata. Per quanto riguarda specificatamente le donne<br />

che provengono dall’Africa del nord a seguito della crisi politica<br />

non ho avuto modo di incontrarne e quindi mi chiedo dove si<br />

trovino ad oggi”.<br />

Rashida Manjoo ha successivamente parlato delle criticità<br />

e dei problemi che le donne migranti, indipendentemente dalla<br />

nazionalità di provenienza, si trovano ad affrontare una volta<br />

giunte nel nostro Paese. “So che ci sono molte donne provenienti<br />

dall’America latina, dall’Africa, da diversi Paesi dell’Asia, e le<br />

sfide che affrontano sono simili in termini di accesso ai servizi,<br />

di forme di discriminazione di cui sono vittime e di realtà socioeconomica.<br />

In Italia c’è un’enorme quota di badanti migranti –<br />

ha aggiunto – quindi straniere, che provengono da diverse<br />

parti del mondo e ritengo che queste donne, impegnate nel<br />

lavoro di cura della famiglia all’interno delle mura domestiche,<br />

svolgano un ruolo fondamentale in un Paese che affronta in<br />

questo momento il tema di una popolazione che invecchia.<br />

Credo però che queste lavoratrici siano, in alcuni casi, sottoposte<br />

a diverse forme di sfruttamento e discriminazione anche da


Uno dei<br />

problemi<br />

emersi sulle<br />

seconde<br />

generazioni<br />

è quello dei<br />

matrimoni<br />

forzati.<br />

Ci sono<br />

alcune etnie<br />

che non<br />

favoriscono<br />

l’integrazione<br />

delle figlie<br />

nella cultura<br />

prevalente<br />

della società<br />

perché la<br />

percepiscono<br />

come<br />

qualcosa<br />

che é altro<br />

rispetto a loro<br />

La violenza sulle donne, fra troppi delitti e poche pene<br />

parte dei fornitori di servizi tanto che questo tema specifico<br />

delle badanti in Italia sarà oggetto del mio rapporto finale che<br />

presenterò al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite<br />

nel giugno 20<strong>12</strong>”.<br />

Il Relatore Onu ha detto, in riferimento ai centri di detenzione,<br />

di aver visitato quattro strutture: due carceri femminili, a Napoli<br />

e a Roma, un istituto di pena minorile e un ospedale psichiatrico<br />

giudiziario. “Ho potuto constatare che, per quanto riguarda le<br />

carceri femminili, in una soprattutto, vi era un problema di<br />

sovraffollamento: in sostanza avevano un 50% in più di presenze<br />

rispetto alla capienza prevista dall’istituto – ha proseguito –<br />

inoltre sono stati evidenziati problemi da parte delle detenute,<br />

in modo particolare l’accesso all’istruzione scolastica e alle<br />

attività lavorative. Naturalmente con il taglio dei fondi disponibili<br />

le associazioni non sono più in grado di assistere questa<br />

popolazione come si riusciva a fare in passato. Quindi sono poche<br />

le attività lavorative disponibili, non sufficienti per accontentare<br />

tutta la popolazione carceraria, e i gruppi di minoranza sono<br />

quelli che lamentano maggiormente questa discriminazione<br />

perché pensano che a loro non venga assegnata alcuna attività<br />

lavorativa proprio in ragione della loro etnia”.<br />

E proprio in tema di violenza domestica e discriminazione<br />

etnica abbiamo domandato se, nel corso della visita, fossero<br />

emerse criticità specifiche per le adolescenti e le giovani<br />

donne di seconda generazione, costrette a dover far convivere<br />

nella propria formazione tradizioni culturali familiari spesso<br />

coercitive, e iter integrativi sociali e culturali a volte contrastanti<br />

con le aspettative delle famiglie di provenienza.<br />

“Uno dei problemi emersi sulle seconde generazioni – ha<br />

risposto la Manjoo – è certamente quello dei matrimoni forzati.<br />

Purtroppo devo dire che non ho a disposizione statistiche per<br />

poter valutare la portata del fenomeno, so però che esiste<br />

anche in Italia, e che ci sono dei servizi appositamente dedicati<br />

alle vittime di questo tipo di violenza. A Bologna in particolare<br />

c’è una casa di accoglienza che si occupa delle minorenni<br />

vittime della pratica dei matrimoni forzati. Circa il rapporto<br />

con le famiglie, e quanto queste rispettino la volontà delle<br />

figlie di far parte della società in cui vivono, ci sono certamente<br />

alcune etnie che non favoriscono l’integrazione delle<br />

figlie nella cultura prevalente della società. Il problema è che<br />

queste famiglie d’origine percepiscono la società esterna<br />

come qualcosa che è altro rispetto a loro, e qui entra in gioco<br />

la paura dell’altro, la paura del diverso”.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

67


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

68<br />

La violenza sulle donne, fra troppi delitti e poche pene<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Proprio a questa forma di paura ha fatto riferimento il<br />

Relatore speciale raccontando di un incontro con una madre<br />

rom nel corso di una visita in un campo nomadi. Incontro<br />

durante il quale la donna le avrebbe riferito della sua paura<br />

nel mandare la propria figlia a scuola. La paura del contatto<br />

con l’esterno, con le istituzioni, la paura addirittura che sua<br />

figlia rischiasse di essere maltrattata, picchiata, o perfino<br />

rapita al di fuori del campo rom.<br />

Una paura che induce a riflettere su quanta difficoltà ancora<br />

incontrino le istituzioni scolastiche, e non solo loro, nel riuscire<br />

a penetrare la diffidenza atavica che comunità come i rom e i sinti<br />

continuano a nutrire nei confronti del sistema Paese. Perché,<br />

invece, la paura istintiva che entra in gioco quando si pensa<br />

ai rischi che potrebbe correre una bambina rom al di fuori del suo<br />

campo, fa sì che il nostro pensiero vada non certo al banco e ai<br />

compagni di scuola, quanto piuttosto ai marciapiedi e alle strade<br />

metropolitane.


La produzione<br />

normativa<br />

di questi anni<br />

in tema<br />

di espulsioni e<br />

respingimenti<br />

è stata<br />

influenzata<br />

da fattori<br />

contingenti<br />

e dalle<br />

direttive UE<br />

Respingimenti:<br />

i casi e la normativa<br />

Un’analisi dettagliata degli strumenti previsti<br />

dalla legge per il contrasto all’immigrazione<br />

clandestina, spesso oggetto di equivoci<br />

sui loro presupposti, applicabilità e ratio.<br />

La sentenza della Cedu sul caso Hirsi Jamaa<br />

di Paolo Pomponio<br />

Primo dirigente della Polizia di Stato<br />

Il tema dei respingimenti evoca nell’opinione pubblica<br />

immagini spesso drammatiche, fatte di barche cariche di<br />

persone intercettate in alto mare durante i loro viaggi della<br />

speranza. A volte, però, la semplificazione tipica dei mass<br />

media genera equivoci su queste vicende; parole e definizioni<br />

si confondono, con il risultato di diffondere informazioni non<br />

corrette verso il grande pubblico e di fornire una visione<br />

distorta dei fatti e del quadro normativo di riferimento. La<br />

stessa definizione di “respingimento” indica diverse tipologie<br />

di procedure che si attivano in base a norme e presupposti<br />

diversi. È dunque opportuno – specialmente in una rivista<br />

come <strong>libertàcivili</strong> che ha come obiettivo quello di trattare i<br />

temi connessi all’immigrazione partendo dai dati di fatto<br />

obiettivi – fare chiarezza su alcuni istituti attualmente vigenti,<br />

sul loro utilizzo e sulle norme che li regolano.<br />

1. Le misure di contrasto all’immigrazione irregolare<br />

Una premessa è doverosa. La produzione normativa di<br />

questi ultimi anni in tema di immigrazione – e in particolare<br />

per ciò che riguarda le espulsioni – è stata influenzata da<br />

situazioni contingenti, nonché dalla necessità di recepire<br />

alcune direttive adottate dall’Unione Europea. Fino al 2002, la<br />

procedura di espulsione dello straniero illegalmente presente<br />

sul territorio italiano era basata sull’adempimento volontario<br />

del provvedimento di rimpatrio entro il termine di 15 giorni;<br />

dal 2002 al 2011, tale procedura è stata caratterizzata dal<br />

rimpatrio immediato dello straniero da espellere, a prescindere<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

69


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il tema dei respingimenti<br />

Il principio<br />

generale della<br />

legislazione<br />

comunitaria<br />

privilegia<br />

la partenza<br />

volontaria<br />

dello straniero<br />

espulso,<br />

rispetto<br />

al rimpatrio<br />

coatto,<br />

a meno che<br />

non vi siano<br />

situazioni<br />

particolari<br />

70 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

dalla sua volontà; dal 2011 si è ritornati – per attuare la<br />

Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri – all’espulsione basata in via<br />

prioritaria sull’adempimento volontario da parte dello straniero,<br />

che deve ottemperare entro un termine compreso tra sette e<br />

30 giorni.<br />

Il legislatore comunitario, infatti, ha inteso privilegiare la<br />

partenza volontaria dello straniero rispetto al suo rimpatrio<br />

coatto, a condizione che non vi sia motivo di ritenere che ciò<br />

possa compromettere la finalità della procedura di rimpatrio,<br />

ossia l’effettivo ritorno nel Paese di origine o in un altro Paese.<br />

Se si configura il pericolo che lo straniero possa rendersi<br />

irreperibile (“rischio di fuga”) o in presenza di altre specifiche<br />

situazioni 1, lo straniero può essere immediatamente rimpatriato<br />

con l’accompagnamento coatto alla frontiera, senza concedergli<br />

il termine per la partenza volontaria 2. Pertanto, non è corretto<br />

affermare che sia prioritaria la concessione di un termine per<br />

la partenza volontaria, in quanto per il legislatore è prevalente<br />

l’esigenza di escludere il rischio che l’interessato eluda il<br />

provvedimento di rimpatrio, la cui effettiva esecuzione rappresenta<br />

il fine che la Direttiva 115 intende perseguire.<br />

La legislazione italiana vigente prevede – in particolare nel<br />

Testo unico sull’immigrazione, D.Lgs 286/1998 – una serie di<br />

norme sull’ingresso e il soggiorno dello straniero in Italia, a<br />

cui conseguono una serie di misure e/o procedure di contrasto<br />

al fenomeno dell’immigrazione illegale. Vediamo alcuni di questi<br />

istituti, che spesso vengono confusi fra loro.<br />

Il respingimento. È respinto, e immediatamente rimpatriato,<br />

lo straniero che deve ancora entrare in Italia (respingimento<br />

alla frontiera) 3 o è stato rintracciato subito dopo l’ingresso<br />

(respingimento del questore) 4; quest’ultimo, ad esempio, è<br />

il caso di coloro che sbarcano a Lampedusa. Se lo straniero<br />

è già entrato sul territorio nazionale e non ha un documento di<br />

espatrio, viene trattenuto in un Centro di identificazione ed<br />

espulsione (Cie) oppure, se non vi è disponibilità di posti, gli<br />

viene notificato l’ordine a lasciare l’Italia entro sette giorni.<br />

1 Indicate dall’articolo 7, comma 4, Direttiva 2008/115/CE, che si configurano<br />

laddove lo straniero sia pericoloso per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza<br />

o la sicurezza nazionale, oppure abbia presentato una domanda di soggiorno<br />

rigettata in quanto manifestamente infondata o fraudolenta<br />

2 Articolo 7, comma 4, Direttiva 2008/115/CE<br />

3 Il provvedimento è adottato dal dirigente dell’ufficio di Polizia di frontiera interessato<br />

4 Il provvedimento è adottato dal questore competente


Normativa<br />

e presupposti<br />

del<br />

trattenimento<br />

di uno<br />

straniero in<br />

un Centro di<br />

identificazione<br />

ed espulsione<br />

Il tema dei respingimenti<br />

L’espulsione. La materia è regolata, principalmente, dagli<br />

articoli 13 e 14 del D.Lgs 286/1998. Viene espulso, previa<br />

valutazione del singolo caso, lo straniero già presente in Italia<br />

qualora non abbia titolo a soggiornare sul territorio nazionale.<br />

Il provvedimento è adottato dal prefetto della provincia ove si<br />

trova la persona. Come sottolineato in precedenza, in casi<br />

specifici si procede al suo accompagnamento immediato alla<br />

frontiera; quando sia socialmente pericoloso 5 o sia a rischio<br />

di fuga ovvero sia inottemperante al termine assegnato per la<br />

partenza volontaria oppure gli sia stata rigettata una domanda<br />

di soggiorno manifestamente infondata o fraudolenta. Nelle altre<br />

ipotesi, l’espulsione viene eseguita, a richiesta dell’interessato,<br />

con l’intimazione a lasciare volontariamente l’Italia entro un<br />

termine compreso tra i sette e i 30 giorni.<br />

Il trattenimento in un Centro di identificazione ed espulsione.<br />

Riguarda lo straniero, espulso o respinto, non immediatamente<br />

rimpatriabile in presenza di situazioni transitorie che ostacolano<br />

la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento,<br />

come l’assenza del documento di viaggio; l’indisponibilità del<br />

vettore; la necessità di acquisire la convalida del rimpatrio<br />

dal giudice di pace o il nulla osta dall’autorità giudiziaria, in<br />

pendenza di procedimento penale; la presentazione della<br />

domanda di asilo, finalizzata a evitare o ritardare il rimpatrio 6.<br />

Lo straniero, qualora non disponga del passaporto, è rimpatriabile<br />

solo se vige una specifica intesa con le autorità del<br />

suo Paese; è il caso, ad esempio, dell’Egitto e dell’Albania. In<br />

mancanza di tale intesa occorre un lasciapassare, che di norma<br />

non è concesso dalla competente rappresentanza diplomatica<br />

in tempi brevi. Per tale motivo, il legislatore ha elevato recentemente<br />

il termine massimo di permanenza nel Cie, portandolo<br />

da sei a 18 mesi, in piena aderenza alla Direttiva 115. Ci sono<br />

eccezioni positive: le autorità algerine, nigeriane, georgiane,<br />

egiziane e tunisine cooperano efficacemente nel contrastare<br />

le organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani,<br />

mediante il riconoscimento di propri cittadini illegalmente<br />

presenti in Italia.<br />

Non è attendibile analizzare i dati sulla permanenza media<br />

5 Se il provvedimento viene emesso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza<br />

dello Stato o di prevenzione del terrorismo, è adottato dal ministro dell’Interno;<br />

negli altri casi, invece, dal prefetto competente<br />

6 Articolo 21, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, e successive modificazioni<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

71


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il tema dei respingimenti<br />

L’ordine di<br />

allontanamento<br />

del questore<br />

deve essere<br />

eseguito<br />

dal cittadino<br />

immigrato<br />

entro<br />

sette giorni:<br />

l’inosservanza<br />

prima<br />

era punita<br />

con il carcere,<br />

oggi con<br />

una pena<br />

pecuniaria<br />

72 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

all’interno di un Cie, salvo che tale dato sia articolato per singoli<br />

Paesi di appartenenza degli stranieri trattenuti. Ad esempio,<br />

per un egiziano che non chieda asilo o per il cui rimpatrio non<br />

sia stato negato, transitoriamente, il nulla osta all’espulsione<br />

in pendenza di un procedimento penale, saranno sufficienti circa<br />

20 giorni di permanenza nel Centro per rimuovere gli ostacoli<br />

al suo effettivo allontanamento. Al contrario, per un cittadino<br />

del Marocco, della Cina o del Senegal potrebbero non essere<br />

sufficienti anche 18 mesi.<br />

L’ordine del questore. È notificato allo straniero che, alla<br />

scadenza dei termini massimi di trattenimento in un Cie, non<br />

può essere rimpatriato, o che non può essere collocato in tale<br />

Centro per l’indisponibilità di posti. L’interessato entro sette<br />

giorni deve lasciare l’Italia. L’inottemperanza alla misura era<br />

punita con la reclusione fino a quattro anni ma, a seguito del<br />

recepimento da parte dell’Italia della Direttiva 2008/115/CE,<br />

la pena detentiva è stata sostituita con quella pecuniaria da 6mila<br />

a 30mila euro, a seconda dell’ipotesi delittuosa configurata 7. Sul<br />

punto è intervenuta, prima del recepimento, la Corte di giustizia<br />

europea, con la decisione del 28 aprile 2011 sul caso El Dridi<br />

(vedi anche articolo di Alessandro Grilli in questo numero).<br />

La riammissione. È una procedura con cui lo straniero è rinviato<br />

verso il Paese di ultima provenienza, in applicazione di uno<br />

specifico accordo, di norma senza l’osservanza di particolari<br />

formalità.<br />

2. Le operazioni in alto mare: la riconsegna<br />

e il rinvio di stranieri<br />

Materia differente da quella delle espulsioni e dei respingimenti<br />

è quella delle operazioni in alto mare. Si tratta di quelle<br />

operazioni effettuate in acque internazionali, con cui le unità<br />

navali italiane rinviano gli stranieri intercettati a bordo di<br />

imbarcazioni prive di bandiera e sospettate di essere adibite<br />

al loro trasporto illegale, e li consegnano alle autorità del Paese<br />

dal quale l’imbarcazione è partita.<br />

Sono effettuate contemperando una duplice esigenza: Da<br />

un lato, prestare soccorso (search and rescue) alle persone<br />

intercettate in mare, qualora le stesse versino in situazione di<br />

7 Articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e<br />

successive modificazioni


Le operazioni<br />

in alto mare<br />

contemperano<br />

due esigenze<br />

diverse:<br />

l’obbligo<br />

di prestare<br />

soccorso<br />

a chi è<br />

in difficoltà<br />

in mare e la<br />

protezione<br />

dei confini<br />

marittimi<br />

di un Paese<br />

Il tema dei respingimenti<br />

difficoltà; un obbligo che nasce dalla Convenzione di Montego<br />

Bay del 1982 che è la fonte primaria del diritto internazionale<br />

in mare e da altre convenzioni in materia. Dall’altro preservare<br />

i confini marittimi (intervento di polizia). Tali operazioni possono<br />

avvenire purché il Paese dal quale è salpato il natante richieda<br />

la consegna delle persone che si trovano a bordo e queste<br />

ultime si siano sottratte volontariamente al controllo delle<br />

autorità di quello Stato.<br />

La materia è regolata da fonti diverse, in particolare la<br />

Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine<br />

organizzato transnazionale, firmati nel 2000 e ratificati<br />

dall’Italia nel 2006; il Protocollo addizionale per combattere il<br />

traffico di migranti via terra, via mare e via aria; gli accordi e<br />

le intese in vigore tra l’Italia e alcuni Paesi terzi (o partner),<br />

che possono individuare le misure opportune per contrastare<br />

il fenomeno. L’applicabilità di misure verso imbarcazioni<br />

sospette – tra le quali anche la consegna delle persone trovate<br />

a bordo alle autorità di un Paese terzo quando l’imbarcazione<br />

si trovi in alto mare e sia coinvolta nel traffico dei migranti – è<br />

prevista anche fra le regole che i Paesi membri devono osservare<br />

nel corso di operazioni coordinate da Frontex, finalizzate alla<br />

sorveglianza delle frontiere marittime esterne.<br />

L’attuazione della suddetta normativa fissa alcuni punti<br />

essenziali:<br />

l’unità navale di uno Stato può fermare un natante, privo di<br />

nazionalità e sospettato di essere utilizzato per il trasporto di<br />

migranti<br />

il suddetto Stato può rinviare gli stranieri verso un porto del<br />

Paese dal quale i medesimi sono partiti per riconsegnarli a<br />

quelle autorità, se tale misura è stata concordata tra i due<br />

Stati, in applicazione del principio di cooperazione tra Stati<br />

internazionalmente riconosciuto<br />

lo Stato in questione, di fronte a un natante privo di bandiera<br />

e coinvolto nel traffico di migranti, nel rispetto del diritto interno<br />

e internazionale, può scegliere liberamente le misure opportune<br />

da prendere d’intesa col Paese di partenza 8, sempre in<br />

conformità al diritto internazionale, mentre se il natante espone<br />

8 Articoli 7 e 8, comma 7, del citato Protocollo addizionale della Convenzione<br />

delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere<br />

il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, firmato a Palermo il<br />

<strong>12</strong> dicembre 2000<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

73


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il tema dei respingimenti<br />

È del<br />

febbraio 20<strong>12</strong><br />

la sentenza<br />

della Corte<br />

europea<br />

dei diritti<br />

dell’uomo<br />

sul caso<br />

del ricorso<br />

proposto<br />

da Hirsi Jamaa<br />

e altri<br />

23 cittadini<br />

somali<br />

ed eritrei,<br />

respinti verso<br />

la Libia<br />

nel 2009<br />

74 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

la bandiera di uno Stato, sono indicate alcune tra le misure<br />

che possono essere prese, comunque solo con l’autorizzazione<br />

del Paese in questione 9<br />

non possono essere ricondotti nel Paese di provenienza gli<br />

immigrati che manifestano la volontà di chiedere una qualsiasi<br />

forma di protezione o che necessitano di urgenti cure mediche<br />

l’Italia può concordare con un Paese terzo che, in caso di<br />

avvistamento e/o fermo di un natante con immigrati a bordo,<br />

siano impartite le direttive necessarie al rispettivo personale<br />

impegnato nel pattugliamento marittimo; tra le suddette direttive<br />

può essere compresa quella di poter disporre le operazioni di<br />

rinvio in questione, qualora la citata imbarcazione sia partita<br />

dalle coste di quel Paese terzo, nel rispetto della legislazione<br />

internazionale e di quella nazionale.<br />

3. La sentenza della Cedu sul caso Hirsi Jamaa<br />

La sentenza emessa il 23 febbraio scorso dalla Grande<br />

Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) sul<br />

caso di Hirsi Jamaa e altri 23 cittadini somali ed eritrei è<br />

emblematica sia dal punto di vista mediatico, sia dal punto di<br />

vista del diritto. Per quanto attiene al primo aspetto, i mass<br />

media hanno sostanzialmente raccontato la vicenda puntando<br />

sul tema della bocciatura della cosiddetta “politica dei<br />

respingimenti”, dandone dunque una lettura non “oggettiva”,<br />

che trascura molti elementi di diritto e la particolarità del caso<br />

di specie. Per quanto attiene al secondo aspetto, va sottolineato<br />

che, a parere di chi scrive, la Cedu ha adottato la decisione<br />

ricorrendo a un’interpretazione non condivisibile della legislazione<br />

nazionale e internazionale.<br />

I fatti. Il 6 maggio 2009 circa 200 persone, che si trovavano<br />

su tre barche dirette in Italia, venivano intercettate da motovedette<br />

italiane in acque internazionali all’interno della zona<br />

“SAR” (Search and Rescue) di responsabilità di Malta.<br />

Venivano soccorse e, per tale motivo, trasferite a bordo delle<br />

navi italiane e riportate in Libia, da dove erano partite, in<br />

conformità agli accordi bilaterali fra Italia e Tripoli, senza essere<br />

compiutamente identificate e senza informarle sulla loro reale<br />

9 Articolo 8, comma 2, lettera c), del citato Protocollo addizionale della<br />

Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale<br />

per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, firmato a Palermo<br />

il <strong>12</strong> dicembre 2000


La Corte ha<br />

condannato<br />

l’Italia<br />

per violazione<br />

degli<br />

articoli 3, 4<br />

Protocollo n.4<br />

e 13 della<br />

Convenzione<br />

europea<br />

sui diritti<br />

dell’uomo<br />

Il tema dei respingimenti<br />

destinazione. Una persona la cui reale identità rimane tuttora<br />

dubbia, poiché priva di documenti identificativi, che ha riferito<br />

di chiamarsi Hirsi Jamaa e di essere presente su una delle<br />

barche, insieme ad altri cittadini somali ed eritrei, anche loro privi<br />

di documenti e di incerta individuazione, ha proposto ricorso<br />

alla Cedu per violazione di alcune norme della Convenzione<br />

europea dei diritti dell’uomo. Dopo quasi tre anni la Cedu ha<br />

emesso un verdetto di condanna verso l’Italia per violazione<br />

degli articoli 3, 4 Protocollo n. 4, e 13 della Convenzione.<br />

Le motivazioni della Corte. La decisione della Cedu verte<br />

su alcuni punti essenziali che si richiamano qui in sintesi.<br />

La vicenda si sarebbe svolta sotto la giurisdizione italiana,<br />

su navi militari italiane, nonostante le barche si trovassero in<br />

acque internazionali. La Corte ha affermato che la responsabilità<br />

degli Stati, sebbene in circostanze eccezionali, non è limitata<br />

ai loro territori, ma può estendersi oltre, e che, laddove vi sia<br />

esercizio di autorità e controllo (quindi giurisdizione), allora<br />

dovrà aversi anche analoga responsabilità.<br />

L’Italia avrebbe violato l’articolo 3 Cedu per aver esposto i<br />

ricorrenti al rischio di trattamenti inumani o degradanti in Libia.<br />

Nonostante i ricorrenti non abbiano provato di essere stati<br />

maltrattati, né abbiano chiesto asilo e nonostante fosse in<br />

vigore un accordo bilaterale tra Italia e Libia – Paese a quel<br />

tempo ritenuto sicuro e firmatario di numerosi trattati internazionali<br />

sui diritti umani – la Corte ha ribadito che la proibizione<br />

prevista nell’articolo 3 Cedu (“Nessuno può essere sottoposto<br />

a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”) è<br />

assoluta. Per la Corte non possono esistere né accordi bilaterali,<br />

né circostanze eccezionali, che facciano venir meno le<br />

responsabilità degli Stati contraenti a questo riguardo. Nel<br />

valutare la situazione nello Stato di destinazione non ci si può<br />

fermare alla sottoscrizione di impegni internazionali o all’esistenza<br />

di leggi nazionali, ma occorre verificare la realtà sul<br />

campo. E nel farlo, la Corte ritiene di dover attribuire grande<br />

importanza ai report di organizzazioni non governative o<br />

internazionali.<br />

L’Italia avrebbe violato l’articolo 3 Cedu anche per aver<br />

esposto i ricorrenti al rischio di essere rinviati nei rispettivi<br />

Paesi di origine. La Corte ha ricordato infatti il principio generale<br />

sul c.d. “refoulement” indiretto: in caso di espulsione, uno Stato<br />

ha l’obbligo di assicurarsi che lo Stato dove viene rinviato un<br />

individuo offra garanzie sufficienti, in particolare assicurando<br />

che non procederà a un ulteriore rinvio di questi verso il suo<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

75


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il tema dei respingimenti<br />

Tra i rilievi<br />

mossi<br />

all’Italia<br />

quello di<br />

aver esposto<br />

gli immigrati<br />

al rischio<br />

di trattamenti<br />

degradanti<br />

e inumani<br />

in Libia<br />

e di aver<br />

proceduto<br />

a una<br />

“espulsione<br />

collettiva”<br />

vietata<br />

dalla Cedu<br />

76 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Paese di origine, senza una valutazione del rischio che ivi<br />

possa subire trattamenti proibiti. Da questo punto di vista,<br />

secondo la Corte, la situazione in Somalia ed Eritrea, Paesi di<br />

origine dei ricorrenti, era insicura e la Libia non offriva garanzie<br />

sul tema delle procedure di asilo e dei rimpatri di migranti,<br />

nonostante la presenza dell’Unhcr (Alto commissariato per i<br />

rifugiati delle Nazioni Unite) nel Paese.<br />

L’Italia avrebbe violato anche l’articolo 4, Protocollo 4 Cedu<br />

che vieta le “espulsioni collettive di stranieri”. La Corte è stata<br />

chiamata a decidere se il divieto di espulsioni collettive<br />

potesse essere applicato anche a casi di rinvio verso Paesi<br />

terzi (di origine o di transito) avvenuti al di fuori del territorio<br />

nazionale, come nel caso di natanti intercettati in mare. E ha<br />

stabilito che se l’interpretazione di questa disposizione si<br />

limitasse a casi di espulsione collettiva dal territorio di uno Stato,<br />

la sua tutela sarebbe inefficace verso un numero crescente di<br />

situazioni che compongono il quadro odierno delle migrazioni.<br />

Inoltre, nel caso specifico, l’intera operazione sarebbe stata<br />

svolta senza alcuna forma di esame delle situazioni individuali<br />

e senza procedure di identificazione.<br />

L’Italia sarebbe anche venuta meno all’obbligo di informazione<br />

verso gli stranieri rinviati. La Corte ha affermato che la<br />

mancanza di informazioni è un grave ostacolo per accedere<br />

effettivamente alle procedure di asilo e ha ribadito l’importanza<br />

di garantire alle persone interessate da un provvedimento di<br />

espulsione il diritto di ottenere informazioni sufficienti al fine<br />

di garantire un accesso effettivo a procedure idonee ad assicurare<br />

le loro istanze. Dalle circostanze del caso è emerso che nessuno<br />

dei ricorrenti avrebbe avuto modo di accedere a una via di ricorso<br />

interna effettiva per denunciare le violazioni degli articoli 3 e 4<br />

del Protocollo n. 4, e di ottenere un esame rigoroso delle loro<br />

domande prima che venissero applicate le misure di allontanamento.<br />

4. I rilievi alla decisione della Cedu<br />

Come detto in precedenza, l’interpretazione data dalla Cedu<br />

alla normativa italiana e internazionale non trova riscontro<br />

nelle parole utilizzate dal legislatore, in quanto le norme che<br />

disciplinano la materia sono estremamente lineari e non<br />

necessitano di una particolare attività esegetica.<br />

Innanzitutto va precisato che non si è trattato di un respingimento<br />

collettivo, bensì di un’operazione volta al rinvio di<br />

stranieri.


L’espulsione<br />

si applica<br />

solo<br />

allo straniero<br />

già presente<br />

sul territorio<br />

nazionale:<br />

non è questo<br />

il caso dello<br />

straniero<br />

intercettato<br />

in acque<br />

internazionali<br />

Il tema dei respingimenti<br />

Il rinvio si differenzia rispetto al respingimento e all’espulsione,<br />

in quanto il respingimento, come ricordato in precedenza, può<br />

essere effettuato nei confronti dello straniero che si presenti<br />

ai valichi di frontiera, senza soddisfare le condizioni per l’ingresso<br />

in Italia (es.: colui che è privo del visto d’ingresso) o che venga<br />

fermato subito dopo essere entrato nel territorio dello Stato<br />

(es.: colui che sbarca sulle coste italiane o che è già entrato<br />

nelle acque territoriali). In entrambi i casi non è una misura<br />

applicabile allo straniero salito a bordo di una nave italiana<br />

che navighi in acque internazionali poiché, da un lato, tale<br />

imbarcazione, pur essendo territorio nazionale, non costituisce<br />

un valico di frontiera, dall’altro, lo straniero è stato rintracciato<br />

precedentemente all’ingresso in Italia, che è avvenuto attraverso<br />

una condotta “passiva” (ossia il trasbordo sull’unità navale<br />

italiana), volta a prestare soccorso in mare, e non “attiva”.<br />

L’espulsione, invece, può essere disposta solo nei confronti<br />

dello straniero già presente sul territorio nazionale. Non è<br />

applicabile, pertanto, allo straniero intercettato in acque<br />

internazionali, anche se trasbordato sull’unità navale italiana;<br />

per configurarsi l’espulsione, infatti, l’ingresso del clandestino<br />

sul territorio nazionale (la nave in questo caso) deve scaturire<br />

da una condotta “attiva” (con accesso di propria iniziativa), e<br />

non “passiva”, come nel caso precedente.<br />

Il rinvio è legittimo qualora sia effettuato in conformità a<br />

quanto più volte sancito, all’epoca in cui fu portata a termine<br />

l’operazione, dalla Corte di cassazione in tema di non refoulement.<br />

Per la giurisprudenza della Suprema Corte 10, si configura<br />

la violazione di detto principio, recepito dalla legislazione<br />

nazionale 11, solo nell’ipotesi in cui vengano rimpatriati stranieri<br />

provenienti da determinate aree geografiche, nonostante in loro<br />

favore siano state disposte misure di protezione temporanea <strong>12</strong>,<br />

per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti,<br />

disastri naturali o altri eventi di particolare gravità.<br />

10 Cass. civ., sez. I, sentenza 25 febbraio 2004, n. 3732; Cass. civ., sez. I, sentenza 27<br />

dicembre 2005, n. 28775; Cass. civ., sez. I, sentenza 28 febbraio 2007, n. 4725<br />

11 Articolo 19, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni,<br />

per il quale “In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento<br />

verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi<br />

di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di<br />

condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un<br />

altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”<br />

<strong>12</strong> Articolo 20, decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

77


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il tema dei respingimenti<br />

L’Italia non<br />

ha violato,<br />

come<br />

sostenuto<br />

dalla Cedu,<br />

il principio<br />

di non<br />

refoulement<br />

perché<br />

non erano<br />

in vigore<br />

misure<br />

di protezione<br />

verso<br />

quei cittadini<br />

stranieri,<br />

che peraltro<br />

non hanno<br />

chiesto asilo<br />

78 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Un’operazione di rinvio non può dunque violare il principio<br />

del non refoulement se non sono in vigore misure di protezione<br />

temporanea, disposte dall’autorità competente (in questo caso<br />

la Presidenza del Consiglio dei ministri) con apposito decreto<br />

e se gli stranieri, intercettati in acque internazionali su un<br />

natante coinvolto nel traffico dei migranti che fa rotta verso<br />

le coste italiane, non abbiano titolo per entrare legalmente<br />

sul territorio nazionale.<br />

In determinati contesti operativi, il rinvio verso un porto del<br />

Paese dal quale sono partiti stranieri intercettati in acque internazionali<br />

costituisce un’attività dovuta, che contempera le esigenze<br />

di sicurezza e tutela delle frontiere con il doveroso rispetto<br />

dei diritti fondamentali delle persone. Infatti, non si configura<br />

un possibile scenario alternativo al rinvio, qualora gli stranieri<br />

intercettati:<br />

non abbiano manifestato l’intenzione di chiedere asilo o<br />

una qualsiasi altra forma di protezione (salvaguardia del diritto<br />

d’asilo). Nel caso contrario, infatti, essi vengono condotti in<br />

Italia e non rinviati<br />

siano stati visitati da un medico che non ne ha disposto il<br />

ricovero (salvaguardia del diritto alla salute). Nel caso, infatti,<br />

vi siano a bordo persone che non sono nelle condizioni di<br />

proseguire la navigazione verso un porto del Paese terzo dal<br />

quale sono partiti, le stesse vengono prontamente trasferite<br />

in Italia per le cure del caso<br />

possano essere condotti verso un Paese partner ritenuto<br />

affidabile in tema di tutela dei diritti umani, le cui autorità si<br />

sono rese disponibili ad accettarli sul proprio territorio, dal<br />

quale erano partiti (rispetto del principio di non refoulement) 13.<br />

Da quest’ultimo punto di vista le autorità della Libia, all’epoca<br />

dei fatti, erano ritenute dall’Italia un partner affidabile, anche<br />

per quanto concerne la tutela dei diritti degli stranieri rinviati.<br />

Le autorità di Tripoli avevano ratificato importanti convenzioni<br />

internazionali per la tutela dei diritti umani, quali quelle sul<br />

delitto di genocidio, sul divieto di discriminazione razziale e<br />

13 A questi requisiti si aggiunge il doveroso rispetto della dignità umana, per<br />

cui il rinvio avviene senza procedere al traino del natante su cui navigano gli<br />

stranieri; infatti, questi ultimi sono trasbordati sulle unità navali italiane, ove<br />

ricevono assistenza e cure, evitando di esporli agli evidenti rischi connessi ad<br />

un eventuale rimorchio dell’imbarcazione e la tutela della minore età, per cui<br />

nessun minorenne viene distaccato dal nucleo familiare o temporaneo di riferimento,<br />

poiché l’operazione di rinvio interessa tutti gli stranieri intercettati a bordo del<br />

natante


L’obbligo<br />

di sorvegliare<br />

le frontiere<br />

e di impedire<br />

che qualcuno<br />

le attraversi<br />

senza<br />

autorizzazione<br />

è imposto<br />

dal legislatore<br />

comunitario<br />

Il tema dei respingimenti<br />

contro la tortura, pur non avendo aderito alla Convenzione di<br />

Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato 14. Anche il Collegio per<br />

i reati ministeriali del tribunale di Roma 15 e la procura della<br />

Repubblica del citato tribunale 16, nell’archiviare un procedimento<br />

penale incentrato sulla stessa operazione di rinvio su cui<br />

si è espressa la Corte europea dei diritti dell’uomo, hanno<br />

riconosciuto che le autorità della Libia avevano ratificato<br />

importanti convenzioni internazionali per la tutela dei diritti<br />

umani.<br />

Peraltro si fa presente che la stessa Cedu, in occasione di<br />

un’altra decisione del 2010 sui ricorsi presentati da 84 stranieri<br />

sbarcati a Lampedusa nel 2005 e poi rimpatriati in Libia, che<br />

avevano prospettato il timore di essere sottoposti a trattamenti<br />

inumani o degradanti in caso di una loro espulsione verso tale<br />

Paese, ha archiviato il caso non muovendo alcuna censura<br />

all’Italia e riconoscendo che il ritorno degli stranieri in Libia<br />

non poteva configurare, di per sé, la violazione del divieto del<br />

non-refoulement.<br />

D’altra parte è lo stesso legislatore comunitario a imporre ai<br />

Paesi membri l’obbligo di sorvegliare le frontiere impedendone<br />

l’attraversamento non autorizzato, lottando contro la criminalità<br />

transfrontaliera, adottando misure contro le persone entrate<br />

illegalmente nei rispettivi territori 17. Se l’operazione di rinvio<br />

non venisse disposta in presenza delle richiamate condizioni,<br />

la competente autorità – ossia il dipartimento della Pubblica<br />

sicurezza, per il tramite della direzione centrale dell’Immigrazione<br />

e della Polizia delle frontiere – violerebbe la normativa<br />

nazionale che sancisce l’obbligo di contrastare l’attività delle<br />

organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani<br />

e di impedire la consumazione, da parte dei citati stranieri, del<br />

14 La Libia ha ratificato la Convenzione dell’Unione africana del 1969 sui rifugiati in<br />

Africa, nonché la maggior parte degli strumenti internazionali per la tutela dei<br />

diritti umani. Inoltre ha aderito, dal 2004, all’Organizzazione internazionale per<br />

le migrazioni (Oim), consentito all’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni<br />

Unite (Unhcr) di aprire un proprio ufficio a Tripoli per effettuare lo screening dei<br />

richiedenti asilo, e nel 2008 ha sottoscritto con l’Italia il Trattato di amicizia che,<br />

all’articolo 6, prevede che i due Paesi “agiscano conformemente … agli obiettivi<br />

ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale<br />

dei diritti dell’uomo”<br />

15 Con decreto del 10 novembre 2009, nell’ambito del procedimento penale n.32960/09<br />

16 Con richiesta del 7 luglio 2009, nell’ambito del procedimento penale n.32960/09<br />

17 Articolo <strong>12</strong>, Regolamento (CE) n. 562/2006, del Parlamento europeo e del<br />

Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al<br />

regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere<br />

Schengen)<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

79


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il tema dei respingimenti<br />

Non esiste<br />

alcun obbligo<br />

di fornire<br />

allo straniero<br />

intercettato<br />

in mare<br />

informazioni<br />

sulla<br />

possibilità<br />

di chiedere<br />

una forma<br />

di protezione;<br />

questo deve<br />

avvenire<br />

solo dopo<br />

che egli abbia<br />

manifestato<br />

la volontà<br />

di chiedere<br />

asilo<br />

80 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato 18, nonché gli<br />

obblighi derivanti dalla già richiamata legislazione europea in<br />

tema di sorveglianza delle frontiere esterne. In tale contesto,<br />

dunque, il rinvio si configura come un atto “dovuto”, privo di<br />

margini di discrezionalità, necessitato dalla piena osservanza<br />

dei doveri d’ufficio.<br />

Altro punto controverso è quello relativo alla presunta violazione<br />

degli obblighi di informazione sull’accesso alle procedure<br />

d’asilo. In tal senso va precisato che non è previsto dal legislatore<br />

alcun obbligo di fornire allo straniero informazioni sulla<br />

possibilità di chiedere una qualsiasi forma di protezione. Infatti,<br />

tale attività informativa deve essere assicurata solo dopo che<br />

lo straniero ha manifestato la volontà di chiedere asilo. Anche<br />

le informazioni da fornire allo straniero sui diritti e sugli obblighi<br />

connessi allo status di protezione richiesto presuppongono<br />

l’avvenuto riconoscimento di detto status 19 e, al massimo,<br />

l’attività informativa può essere anticipata al momento in cui il<br />

richiedente viene ascoltato dalla Commissione preposta 20.<br />

Peraltro sul punto la normativa europea è ancora più rigorosa<br />

rispetto a quella nazionale, poiché prevede espressamente<br />

che tali informazioni sui diritti e sui doveri siano fornite agli<br />

stranieri “…dopo avere riconosciuto loro lo status…” richiesto 21,<br />

per cui si deve attendere che la Commissione abbia già deciso<br />

sulla domanda di asilo, accogliendola. Solo all’atto della<br />

presentazione della domanda di asilo, che deve essere fatta<br />

personalmente dal richiedente, l’ufficio di polizia competente<br />

consegna allo straniero un opuscolo informativo ove sono indicati<br />

l’indirizzo e il recapito dell’Unhcr e delle principali organizzazioni<br />

di tutela dei richiedenti la protezione internazionale 22.<br />

18 Articolo 10-bis, decreto legislativo n.286 del 1998, e successive modificazioni<br />

19 Articolo 21, comma 1, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante<br />

“Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a<br />

cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti<br />

bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto<br />

della protezione riconosciuto”<br />

20 Articolo 21, comma 2, decreto legislativo n. 251 del 2007<br />

21 Articolo 22, Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, recante<br />

“Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica<br />

del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,<br />

nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuto”, recepita<br />

dall’Italia con il decreto legislativo n.251 del 2007.<br />

22 Articolo 10, commi 1 e 2, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, e successive<br />

modificazioni, recante “Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme<br />

minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento<br />

e della revoca dello status di rifugiato”


È necessario<br />

identificare<br />

lo straniero<br />

in mare solo<br />

per contestare<br />

un reato,<br />

notificare un<br />

provvedimento<br />

di espulsione<br />

o respingimento,<br />

applicare<br />

misure<br />

di protezione<br />

temporanea<br />

Il tema dei respingimenti<br />

Pertanto, la decisione delle Corte europea si basa su un’interpretazione<br />

della vigente normativa che non è conforme a<br />

quello che è il significato proprio delle parole utilizzate dal<br />

legislatore, la cui chiarezza e linearità sono fuori discussione.<br />

Infatti colui che ha diritto a un “accesso effettivo” alla procedura<br />

è solo ogni cittadino di Paese terzo o apolide, anche se minorenne,<br />

richiedente asilo (cioè che abbia presentato – o abbia<br />

manifestato la volontà di presentare – una domanda di asilo sulla<br />

quale non è stata ancora presa una decisione definitiva 23) o<br />

richiedente protezione internazionale 24. Anche l’assistenza<br />

dell’interprete, in tutte le fasi del procedimento connesse alla<br />

presentazione e all’esame della domanda, è garantita sempre<br />

e solo al “richiedente asilo”, cioè a colui che ha effettivamente<br />

presentato l’istanza o ha manifestato la volontà di farlo.<br />

Per quanto attiene il tema dell’identificazione dello straniero<br />

che si trova a bordo di natanti intercettati nelle acque internazionali,<br />

tale attività deve essere espletata soltanto qualora<br />

si debba procedere:<br />

a contestare un reato. Come abbiamo visto in precedenza,<br />

allo straniero che viaggia su di un natante adibito al traffico di<br />

clandestini va contestato il reato di ingresso illegale sul territorio<br />

dello Stato solo se egli viene fermato nelle acque territoriali<br />

italiane, ma tale fattispecie penale non si applica allo straniero<br />

intercettato in acque internazionali, anche se egli viene trasbordato<br />

sull’unità navale italiana che costituisce territorio dello<br />

Stato, in quanto il presupposto del reato è la condotta “attiva”<br />

dello straniero<br />

a notificare un provvedimento amministrativo di espulsione<br />

o di respingimento<br />

ad applicare, in favore di cittadini stranieri ovunque rintracciati,<br />

le misure di protezione temporanea adottate dall’autorità<br />

competente.<br />

Le suddette situazioni non si configurano qualora l’unità<br />

navale italiana si trovi in acque internazionali, in quanto lo<br />

straniero intercettato su di un natante di fortuna non commette<br />

di per sé alcun reato; non si trova in una situazione tale da<br />

23 Articolo 2, lettera c) della Direttiva 2005/85/CE “Norme minime per le procedure<br />

applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di<br />

rifugiato”recepita dall’Italia con il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive<br />

modificazioni<br />

24 Articolo 2, lettera c), del D.Lgs 25/2008, e successive modificazioni<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

81


Primo Piano<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il tema dei respingimenti<br />

In alto mare<br />

la nazionalità<br />

dello straniero<br />

è irrilevante,<br />

in assenza di<br />

provvedimenti<br />

emessi<br />

dalle autorità<br />

competenti<br />

in favore<br />

di determinate<br />

etnie<br />

82 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

integrare i presupposti per poter emettere, nei suoi confronti,<br />

un provvedimento di espulsione o di respingimento e il relativo<br />

decreto, qualora adottato, esporrebbe l’autorità che lo ha emesso<br />

al rischio di una grave censura, poiché suscettibile di annullamento<br />

a causa della mancanza di una base giuridica.<br />

Inoltre, nel caso specifico, lo straniero non ha potuto neanche<br />

usufruire della protezione temporanea, poiché non risultano<br />

essere stati emessi dalla competente autorità specifici provvedimenti<br />

in tale direzione.<br />

Si ritiene, pertanto, che in acque internazionali non vi siano<br />

specifici motivi per identificare compiutamente lo straniero,<br />

essendo irrilevante la sua nazionalità in assenza di specifici<br />

provvedimenti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri<br />

in favore di determinate etnie. Peraltro, l’assenza di qualsiasi<br />

attività identificativa caratterizza anche le operazioni di soccorso<br />

in mare, al cui termine nessuno straniero è soggetto alla<br />

procedura identificativa, anche laddove il Paese di sbarco sia<br />

differente rispetto a quello cui appartiene l’unità navale che<br />

ha soccorso e preso a bordo lo straniero.<br />

Infine, non è necessario prevedere la presenza di interpreti<br />

a bordo delle navi impegnate nell’attività di sorveglianza delle<br />

frontiere esterne. Infatti, non vi è alcuna disposizione di legge<br />

che lo imponga e a maggior ragione se la nazionalità dei<br />

migranti intercettati è irrilevante, come già illustrato. In ogni<br />

caso, le procedure adottate dagli equipaggi delle unità navali<br />

italiane sono sempre state conformi alla normativa interna e<br />

internazionale, in particolare per quanto attiene alla salvaguardia<br />

dei diritti fondamentali delle persone. A riprova di ciò<br />

vi sono quelle operazioni di rinvio che non sono state più<br />

effettuate per le particolari condizioni di salute degli interessati<br />

o per la loro richiesta di asilo.


Le Rubriche


La finestra sul mondo<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

84<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Boko Haram,<br />

il brand antioccidentale<br />

nella scalata ad Al-Qaida<br />

La svolta stragista con cui la setta si esprime<br />

negli ultimi tempi conferma un’evoluzione<br />

nella sua capacità offensiva e tende ad accreditare<br />

l’ipotesi di collegamenti strutturati con Al-Qaida<br />

nel Maghreb islamico e Al-Shabab in Somalia<br />

di Claudia Svampa<br />

Il nome della setta nigeriana<br />

Boko Haram è sempre più<br />

frequente nei rapporti<br />

di intelligence e nelle cronache<br />

degli attentati nell’Africa<br />

sub-sahariana, contro apparati<br />

dello Stato e civili cristiani<br />

Chi è e cosa si cela dietro a Boko Haram, il brand islamico<br />

antioccidentale, indicato già con molta insistenza come il<br />

successore in pectore di quell’Al-Qaida stragista ed esibizionista,<br />

leader indiscussa del terrorismo internazionale dopo gli attentati<br />

dell’11 settembre?<br />

Il nome della setta nigeriana Boko Haram è via via sempre<br />

più frequente nei rapporti di intelligence e nelle cronache degli<br />

attentati in regioni dell’Africa sub-sahariana<br />

contro gli apparati dello Stato e contro i civili,<br />

soprattutto cristiani.<br />

Un nome, o più correttamente un soprannome,<br />

che evoca – nella sua traduzione – un<br />

messaggio inquietante nel significato della<br />

traslitterazione dall’arabo: “L’educazione<br />

occidentale è peccato”. Ed è proprio il<br />

messaggio trasmesso a costituire un arpione<br />

mediatico eccellente per il neo-gruppo islamico<br />

(il cui vero nome è “Jama’atu Ahlis Lidda’awati<br />

Sunna wal-Jihad” che tradotto significa: “persone devote alla<br />

propagazione degli insegnamenti del Profeta e della guerra<br />

santa”) che tenta di aprirsi un varco di popolarità internazionale<br />

veicolando l’immagine di gruppo terroristico che persegue la<br />

conversione globale all’Islam radicale attraverso la violenza.<br />

La genesi religiosa de “L’educazione occidentale è peccato”<br />

La costituzione di Boko Haram ha inizio nel 2002 nel Nord<br />

della Nigeria, dove Muhammed Yusuf, un imam fortemente


Dal 2009 oltre <strong>12</strong>00 persone<br />

sono state uccise in Nigeria<br />

dai terroristi della setta: tra<br />

gli attentati più eclatanti quello<br />

alla Chiesa cattolica di Madalla,<br />

durante la messa di Natale<br />

dove morirono 40 fedeli<br />

Il fenomeno Boko Haram<br />

carismatico e ideologo islamico, ostile a ogni forma di processo<br />

democratico, fonda la setta con lo scopo di applicare la<br />

sharia – il complesso di norme religiose, giuridiche e sociali<br />

fondate sulla dottrina coranica – estendendola a tutto il Nord del<br />

Paese.<br />

Divenuto la guida spirituale del neo movimento, Yusuf<br />

spettacolarizza i suoi principi evocanti il radicalismo islamico<br />

fondamentalista soprattutto in ambito accademico, con<br />

dichiarazioni, come quella rilasciata nel 2009 in un’intervista<br />

alla BBC, in cui afferma che nozioni acquisite come la sfericità<br />

del globo terrestre, o l’origine della pioggia determinata<br />

dall’evaporazione e condensazione dell’acqua, sono teorie<br />

errate e contrarie ai precetti dell’Islam, come tutti gli insegnamenti<br />

derivati da modelli occidentali.<br />

Nel luglio 2009, dopo che Boko Haram ha già intrapreso la<br />

via della lotta armata, Yusuf viene arrestato insieme ad altri<br />

esponenti della setta dalla polizia nigeriana<br />

e muore in carcere pochi giorni dopo nel<br />

corso di un possibile tentativo di fuga.<br />

Dopo la sua scomparsa – anche a seguito<br />

di una sanguinosa operazione militare condotta<br />

dagli apparati governativi contro la<br />

moschea di Yusuf, headquarter della setta –<br />

l’azione violenta aumenta in maniera esponenziale<br />

contro obiettivi governativi e civili,<br />

tanto cristiani quanto musulmani moderati.<br />

Intanto il braccio armato dei militanti si adatta<br />

alla nuova leadership della setta: l’annunciato successore<br />

Mallam Sanni Umaru, l’ex braccio destro di Yusuf Mohammed<br />

Abubakar Shakau, i fedelissimi Abu Darda e Abu Zaid,<br />

quest’ultimo con funzioni di portavoce del gruppo, e infine<br />

Abul Qaqa.<br />

Dal 2009 oltre <strong>12</strong>00 persone sono state uccise in Nigeria<br />

dai terroristi di Boko Haram secondo i dati aggiornati forniti<br />

dal Capo di Stato maggiore, Oluseyi Petinrin. Dati che trovano<br />

altrettanto riscontro nel rapporto dell’organizzazione umanitaria<br />

Human Rights Watch (Hrw) che aggiorna a oltre 300 le vittime<br />

dall’inizio dell’anno a oggi. Tra gli attentati più eclatanti quello<br />

alla Chiesa cattolica di Madalla, alla periferia di Abuja, durante<br />

la messa di Natale nel dicembre scorso dove morirono 40 fedeli.<br />

Altrettanto sanguinosi sono stati gli attacchi nella capitale<br />

nigeriana alla sede delle Nazioni Unite, il 26 agosto 2011<br />

(25 vittime) e al quartier generale della polizia il 14 giugno 2011<br />

(10 vittime).<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

La finestra sul mondo<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

85


La finestra sul mondo<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

86<br />

Il fenomeno Boko Haram<br />

Alla base della recrudescenza<br />

del radicalismo islamico<br />

e della pretesa di applicare<br />

la sharia all’intero Paese può<br />

esserci la scarsa propensione<br />

di alcuni ambienti politici<br />

a contrastare il fenomeno<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Secondo alcune fonti non ufficiali Boko Haram, ad oggi,<br />

conterebbe un nucleo operativo centralizzato di circa 300<br />

fedelissimi e una rete di fiancheggiatori di oltre 30mila combattenti.<br />

La bilancia economica della presidenza alternata<br />

La minaccia sempre crescente di un sovradimensionamento<br />

del fenomeno Boko Haram non può non tener conto della<br />

peculiarità territoriale, economica e politica del Paese. La Nigeria,<br />

con i suoi quasi 160 milioni di abitanti e le<br />

circa 250 diverse etnie, comprende 36 Stati<br />

federati che, dal punto di vista religioso, si<br />

dividono per grosse linee a metà tra musulmani<br />

al Nord e cristiani al Sud, mentre il territorio<br />

della capitale federale Abuja è tendenzialmente<br />

neutrale dal punto di vista religioso.<br />

Il sistema di governo, fortemente centralizzato,<br />

attribuisce pieni poteri al Presidente<br />

della Repubblica anche nella gestione della<br />

principale risorsa economica del Paese che<br />

deriva dall’estrazione di greggio, essendo la Nigeria il sesto<br />

produttore di petrolio nel mondo.<br />

Va da sé che l’applicazione della norma consuetudinaria<br />

(ma non sancita dalla Costituzione) della presidenza alternata<br />

tra cristiani del Sud e musulmani del Nord, alla guida del<br />

Paese, rappresenti per le due identità cristiano-musulmane la<br />

garanzia di una più equa distribuzione delle risorse economiche<br />

gestite dal governo centralizzato. Principio di rotazione<br />

che è stato abbandonato con l’elezione dell’attuale presidente<br />

Goodluck Ebele Jonathan, cristiano del Sud.<br />

Ciò induce a considerare che, alla base di una forte<br />

recrudescenza del radicalismo islamico e della pretesa di<br />

applicare la sharia all’intero Paese da parte di Boko Haram,<br />

vi sia anche e soprattutto la scarsa propensione del Nord<br />

musulmano e dei suoi ambienti politici a contrastare il fenomeno<br />

in un’ottica di ribilanciamento del potere, percepito nella<br />

fattispecie fortemente sbilanciato a favore degli interessi<br />

dei cristiani nigeriani.<br />

Lungi dall’essere etichettabile come una zona i cui conflitti<br />

scaturiscono esclusivamente dalla matrice religiosa, l’area<br />

nella quale opera la setta presta comunque il fianco alla<br />

speculazione dell’eterno antagonismo cristiano-musulmano,<br />

pur non essendone la causa. Ciò non solo per l’oggettiva<br />

composizione a maggioranza islamica della popolazione del


La lunga crisi libica e la caduta<br />

di Gheddafi hanno giocato<br />

un ruolo significativo<br />

nell’ascesa di Boko Haram<br />

profilandosi come un canale<br />

di accesso privilegiato<br />

verso la vera Al-Qaida<br />

Il fenomeno Boko Haram<br />

Nord, ma anche perché, in un territorio in cui la povertà è diffusa<br />

in concorrenza con l’analfabetismo e la stragrande maggioranza<br />

della popolazione vive con meno di due dollari al giorno, per i<br />

giovani, i più colpiti dalla disoccupazione, l’aspirazione a entrare<br />

a far parte della rete terroristica si traduce nell’unico obiettivo<br />

possibile per il futuro.<br />

L’assalto alle armi libiche e il salto nella galassia del terrorismo<br />

internazionale<br />

Non sono soltanto le nuove generazioni, più istruite, tecnologiche,<br />

ricettive e molto rabbiose a venire in soccorso all’upgrading<br />

al quale mira la leadership di Boko Haram, ma gioca un suo ruolo<br />

senz’altro significativo la lunga crisi libica e la conseguente<br />

caduta del regime di Muammar Gheddafi. Ruolo che si profila<br />

come un canale di accesso privilegiato verso<br />

l’Al-Qaida vera, quella rimasta vacante,<br />

almeno nell’immaginario collettivo, dopo la<br />

cattura e l’uccisione in mondovisione del<br />

terrorista numero uno: Osama Bin Laden.<br />

Quella stessa Al-Qaida centrale e paramilitare<br />

dalla quale partono sei rami di collegamento<br />

verso le consorelle e l’affiliazione<br />

ad almeno altri 14 altri gruppi terroristici.<br />

Con i quali opera e collabora in circa 30 Paesi<br />

nel mondo secondo quanto riferito dall’Intel-<br />

Center, il centro di sicurezza americano che lavora con le<br />

agenzie di intelligence dal quartier generale di Alexandria,<br />

in Virginia.<br />

La multinazionale del terrore messa su dal ricco rampollo<br />

saudita mandante delle stragi dell’11 settembre e ideologo<br />

della guerra santa contro l’Occidente, resta ad oggi irrimediabilmente<br />

mutilata dalla scomparsa della figura carismatica<br />

del leader, pur mantenendo attiva la sua struttura con localizzazioni<br />

in tre continenti e ventidue Paesi, secondo lo schema<br />

seguente che indica gruppi terroristici differenziati per aree ma<br />

fedelmente accreditati alla casa madre.<br />

In Europa i Paesi maggiormente rappresentati dalle organizzazioni<br />

legate ad Al-Qaida sono la Spagna dove opera il gruppo<br />

Tehrik-i-Taliban, e la Germania con l’Islamic Jihad Union.<br />

Seguono in Africa: il Senegal, la Mauritania, il Mali, il Niger,<br />

l’Algeria, la Tunisia e la Libia dove opera Al-Qaida nel Maghreb<br />

islamico (Aqmi); l’Egitto con il movimento terroristico Al<br />

Gama’a al-Islamiya; l’Uganda e il Kenya che fanno capo ad<br />

Al-Shabab, e infine la Somalia dove il terrorismo è potenziato<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

La finestra sul mondo<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

87


La finestra sul mondo<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

88<br />

Il fenomeno Boko Haram<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

fra Al-Qaida nella Penisola araba, Al-Shabab e Al-Qaida nell’Africa<br />

dell’Est.<br />

Nel terzo continente, l’Asia, la galassia jihadista è così<br />

strutturata: in Turchia il Turkistan Islamic Party e Al-Qaida in<br />

Turchia; in Iraq Al-Qaida in Iraq; in Arabia Saudita Al-Qaida<br />

nella Penisola Araba; nello Yemen Jund-al-Yemen Brigades,<br />

Al-Qaida nella Penisola Araba e Al-Shabab; in Uzbekistan il<br />

Movimento islamico dell’Uzbekistan (Imu); in Afghanistan Al-<br />

Qaida, Tehrik-i-Taliban, Al-Qaida in Khorasan, Islamic Jihad<br />

Union, Movimento islamico in Uzbekistan, Taliban, Haqqani-<br />

Network e Lashkar e-Tayyiba; in Pakistan Al-Qaida, Tehrik<br />

i-Taliban, Al-Qaida in Pakistan, Islamic Jihad Union, Movimento<br />

islamico in Uzbekistan, Taliban, Turkistan Islamic Party,<br />

Haqqani-Network, e Lashkar e-Tayyiba; e infine in Cina il Turkistan<br />

Islamic Party.<br />

Tutto questo fiorire di fronti di combattimento attivi in favore<br />

della jihad islamica si interseca con la recente fine del regime<br />

libico, la caduta di Gheddafi e, soprattutto, la sparizione<br />

dell’arsenale saccheggiato dalle milizie ribelli, passato in mano


L’azione repressiva condotta<br />

sul territorio non è la strada<br />

più efficace per il contrasto<br />

alla setta; occorre un’attività<br />

preventiva di intelligence<br />

e l’apertura al dialogo con<br />

interlocutori interni all’ambiente<br />

Il fenomeno Boko Haram<br />

prima ai contrabbandieri e poi ai diversi afferenti ai gruppi<br />

combattenti dentro e fuori la Libia.<br />

Secondo le analisi di esperti militari rese note dai media<br />

internazionali mancherebbero anche all’appello <strong>12</strong>.500 missili<br />

Sam7 di fabbricazione sovietica che si ipotizza siano stati<br />

venduti a gruppi legati ad Al-Qaida nel Maghreb islamico<br />

secondo quanto affermato dal presidente del Ciad, Idriss Déby<br />

Into, in primis e poi confermato dall’americano Richard Ots,<br />

direttore dell’Ufficio internazionale delle migrazioni dell’Onu a<br />

Nouakchott, il quale ha anche aggiunto che l’Aqmi sarebbe<br />

entrata in possesso non solo dei Sam7 ma anche di missili<br />

americani tipo Stinger.<br />

Lo stesso gruppo di Al-Qaida nel Maghreb islamico, tenacemente<br />

ostacolato dall’anti-terrorismo algerino e internazionale<br />

durante tutto il 2010, ha iniziato una sua ritirata<br />

verso sud, approfittando della protezione di<br />

movimenti come Boko Haram strutturati nella<br />

logistica del territorio con basi e appoggi<br />

paramilitari.<br />

La svolta stragista e fondamentalista con<br />

cui Boko Haram si esprime nell’ultimo periodo<br />

conferma un’evoluzione nella capacità<br />

offensiva dell’organizzazione, e tende ad<br />

accreditare l’ipotesi di collegamenti ormai<br />

strutturati tanto con Al-Qaida nel Maghreb<br />

islamico, in grado di fornire solida esperienza paramilitare,<br />

quanto con Al-Shabab in Somalia, nei cui campi di addestramento<br />

era già stato formato il nigeriano Muammar Nur,<br />

l’ideatore dell’attentato all’Onu.<br />

Al di là della consapevolezza, maturata con riluttanza dalle<br />

autorità nigeriane, che l’azione repressiva sul territorio non è<br />

più la strada efficace per il contrasto a Boko Haram, ma<br />

occorre una più strutturata attività preventiva di intelligence e<br />

l’apertura al dialogo con interlocutori interni all’ambiente,<br />

resta il monito lanciato dalla stampa britannica sui possibili<br />

rischi di un radicamento in territorio nigeriano del terrorismo<br />

islamico con aspirazioni di internazionalizzazione in Occidente.<br />

Secondo i servizi segreti inglesi infatti Al-Qaida sarebbe<br />

determinata a fare della Nigeria la base operativa per sferrare<br />

attacchi terroristici anche in Europa. E Boko Haram raggiungerebbe<br />

l’agognata vetrina internazionale lasciata vacante<br />

dalla prima carta del mazzo: Osama Bin Laden.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

La finestra sul mondo<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

89


La finestra sul mondo<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

90<br />

Gli Stati Uniti<br />

sono stati<br />

la meta<br />

privilegiata<br />

dei filippini<br />

che hanno<br />

cercato lavoro<br />

e fortuna<br />

all’estero<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

I filippini all’estero:<br />

diaspora o fuga?<br />

Un’emigrazione di massa, cominciata fin dal 1800,<br />

che oggi riguarda 9,5 milioni di cittadini.<br />

La sfida è quella di rallentare il flusso<br />

degli espatri dal Paese e riavvicinare la comunità<br />

che vive all’estero alle istituzioni nazionali<br />

di Stefano Pelaggi<br />

Caporedattore de “L'italiano”<br />

Sin dal 1800 i filippini hanno lasciato il loro Paese per cercare<br />

fortuna all’estero in maniera sistematica. Secondo recenti<br />

ricerche circa nove milioni e cinquecentomila cittadini filippini<br />

lavorano fuori dai confini nazionali sia permanentemente che<br />

temporaneamente 1.<br />

Una importante ondata migratoria inizia nei primi anni del<br />

Novecento, diretta verso gli Stati Uniti, sotto l’evidente vincolo<br />

dell’influenza coloniale nordamericana nel Paese asiatico. Il<br />

secondo flusso migratorio che va dalla fine del secondo conflitto<br />

mondiale alla metà degli anni Sessanta, è sempre diretto verso<br />

gli Usa. Ma se il primo era composto prevalentemente da<br />

studenti filippini che si recavano nelle università statunitensi e<br />

che al ritorno in patria andranno a costituire l’élite del Paese,<br />

le dinamiche migratorie dopo il 1945 presentano delle caratteristiche<br />

opposte 2. Dopo il secondo conflitto mondiale il Paese<br />

inizia a perdere le migliori risorse umane che lasciano la<br />

madrepatria per trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti.<br />

Una tendenza che, anche in tempi recenti, il governo filippino<br />

non ha saputo arrestare. Nei primi anni Settanta il Presidente<br />

Marcos cerca di promuovere il movimento migratorio e di aprire<br />

1 Commission on Filipinos Oversesas, Stock estimate of overseas filipinos, December<br />

2010. http://www.cfo.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=1340:<br />

stock-estimate-of-overseas-filipinos&catid=134:statisticsstock-estimate&Itemid=814<br />

2 H. Brett Melendy, Filipinos in the United States, Pacific Historical Review University<br />

of California Press 43, n.4, 1974


Il dibattito<br />

sul ruolo<br />

del governo<br />

filippino,<br />

visto<br />

in alternativa<br />

come<br />

regolatore<br />

dei flussi<br />

migratori<br />

o come<br />

“esportatore”<br />

di uomini<br />

e donne;<br />

in realtà<br />

l’alto numero<br />

di espatriati<br />

senza<br />

documenti<br />

dimostra<br />

la limitata<br />

responsabilità<br />

dello Stato<br />

I filippini all’estero<br />

nuove destinazioni per i lavoratori filippini. La crisi petrolifera<br />

dei primi anni Settanta moltiplica il potere d'acquisto dei Paesi<br />

medio-orientali produttori di petrolio e crea le condizioni per<br />

importanti progetti di industrializzazione nelle maggiori capitali.<br />

I migranti filippini sono la forza lavoro che ha partecipato in<br />

misura maggiore a questo processo di costruzione. Fino all’inizio<br />

degli anni Ottanta il governo filippino predilige un rapporto<br />

interstatale delle politiche migratorie, cercando una serie di<br />

accordi con le varie nazioni e di fatto estromettendo le agenzie<br />

private dalla fase di selezione del personale 3. Le istituzioni<br />

interagiscono con altre entità statuali per dirigere, pianificare<br />

e ordinare i flussi migratori, cercando così di migliorare “la<br />

capacità adattativa del migrante: quel viluppo di caratteristiche<br />

biologiche, psicologiche e naturali che hanno permesso la<br />

dispersione della specie nei continenti” 4.<br />

Una seconda fase inizia nei primi anni Ottanta con il governo<br />

che permette il reinserimento nella gestione dei flussi migratori<br />

delle agenzie private di collocamento. In questo periodo le<br />

istituzioni dedicate alla politiche migratorie vengono modifcate:<br />

la Philippine Overseas Employement Administration prende<br />

il posto della Oedb e della Nsb nel 1982 mentre nel 1987 la<br />

Workers Welfare Administration sostituirà il Welfare Fund 5.<br />

Le dimensioni del fenomeno migratorio hanno alimentato<br />

infiniti dibattiti sul ruolo del governo visto come regolatore dei<br />

flussi o come vero e proprio esportatore di uomini e donne.<br />

Battistella, nei suoi saggi dedicati all’argomento, nota come il<br />

grande numero di filippini che espatriano senza documenti<br />

in regola dimostra la limitata responsabilità dello Stato nei<br />

confronti dell’esodo 6.<br />

Le crisi asiatiche degli anni Novanta hanno significativamente<br />

cambiato le destinazioni e i flussi dei cittadini filippini diretti<br />

all’estero. Ma la stessa crisi economica ha esacerbato i conflitti<br />

sociali ed economici, che hanno spinto tanti cittadini a lasciare<br />

il proprio Paese. Nel 1998 il Presidente Ramos invitava i filippini<br />

all’estero a rimanere nei Paesi di adozione e a scegliere le nuove<br />

destinazioni in basa alla continua richiesta di manodopera,<br />

3 Cfr.: G. Battistella, A. Paganoni, Philippine labor migration: impact and policy,<br />

Scalabrini Migration Center, 1992<br />

4 M. Livi Bacci, In cammino. Breve storia delle migrazioni. Il Mulino, Bologna 2010, p.8<br />

5 G. Battistella, Philippine migration Policy: Dilemmas of a crisis, in Sojourn. Journal<br />

of social issues in Southeast Asia, n.1, vol.14, 1999<br />

6 Cfr.: ivi<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

La finestra sul mondo<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

91


La finestra sul mondo<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

92<br />

I filippini all’estero<br />

All’incirca<br />

tremila filippini<br />

lasciano<br />

il Paese<br />

ogni giorno,<br />

mentre<br />

l’economia<br />

legata<br />

alle rimesse<br />

è diventata<br />

imprescindibile<br />

per il<br />

sostentamento<br />

della nazione<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

citando espressamente i Paesi emergenti del Medio Oriente 7.<br />

Le rimesse economiche degli Overseas Filipino Workers<br />

(OFW) hanno notevolmente ridotto la povertà nel Paese e hanno<br />

fortemente contribuito all'incremento della qualità della vita, in<br />

particolare nelle aree più depresse. Il direttore del Philippines<br />

Cultural Studies Center E. San Juan rifiuta l’etichetta di transnazionalismo<br />

e descrive i filippini nel mondo come “cittadini senza<br />

radici e dispersi” che potranno trovare una dimensione consona<br />

solo “in un radicale cambio sistemico nelle metropoli e, ancora<br />

più cruciale, una trasformazione popolare e democratica nelle<br />

Filippine” 8.<br />

All’incirca tremila filippini lasciano il Paese ogni giorno,<br />

mentre l’economia delle rimesse è diventata imprescindibile<br />

per il sostentamento della nazione. La classe politica si trova<br />

di fronte a un insanabile conflitto: la necessità di creare condizioni<br />

per formare e mantenere le élite all’interno del Paese e<br />

l’indispensabile apporto all'economia degli espatriati. Anche<br />

la sicurezza stessa dei cittadini filippini all’estero è stata, negli<br />

scorsi anni, considerata a rischio. Migliaia di lavoratori sono<br />

prigionieri in Arabia Saudita, Emirati Arabi e nelle altre nazioni del<br />

Golfo; moltissimi cittadini filippini si trovano senza documenti<br />

dopo una causa con i datori di lavoro e sono impossibilitati a<br />

tornare nella madrepatria.<br />

I casi di violenza domestica contro i lavoratori filippini in<br />

questi Paesi sono molto frequenti ma raramente gli immigrati<br />

possono disporre di una adeguata protezione consolare.<br />

Quando Angelo De La Cruz, un camionista in una nazione<br />

pericolosa, fu rapito a Fallujah nel 2004 in Iraq e gli insorti<br />

chiesero il ritiro delle truppe filippine le reazioni furono molto forti.<br />

Gran parte della popolazione criticò la decisione di proibire i<br />

viaggi in Iraq, come a dimostrare che “tanti avrebbero preferito<br />

andare in Iraq per lavorare e rischiare di essere uccisi velocemente,<br />

piuttosto che morire lentamente nella loro amata patria” 9.<br />

Un indicatore della centralità dell’emigrazione per l’economia<br />

nazionale è la pressante richiesta dei media filippini per l’abolizione<br />

del divieto governativo sull’entrata dei cittadini in Iraq 10.<br />

7 Cfr.: The Straits Times, 8 gennaio 1998. cit. in ivi<br />

8 E. San Juan, Migrant Heritage Commission for their Program Honoring the Filipino<br />

Migrants, 10 giugno 2006<br />

9 Cfr.: ivi<br />

10 R. Talampas, Angelo dela Cruz: It’s time to lift the Iraq ban, Philippine Daily Inquirer,<br />

7 Giugno 2011


I filippini all’estero<br />

Con la legge del 13 febbraio 2003 i cittadini filippini residenti<br />

all’estero possono votare per eleggere i propri rappresentanti<br />

istituzionali. Come per le elezioni in patria è necessaria la<br />

registrazione presso uffici appositamente designati. Durante<br />

le due elezioni la partecipazione la voto non è stata numerosa,<br />

in parte a causa del breve periodo per la registrazione all’anagrafe<br />

degli elettori per i filippini all'estero rispetto ai residenti<br />

in patria. Ma anche per un evidente distanza tra i residenti<br />

all’estero e gli obiettivi della politica filippina. Nel 2009 solo<br />

590mila cittadini residenti all’estero sui nove milioni di filippini<br />

espatriati si sono registrati per partecipare alle elezioni nazionali,<br />

un segno della scarto tra coloro che vivono al di fuori dei confini<br />

nazionali e la politica filippina.<br />

La vera sfida di questo decennio consiste, oltre che nella<br />

ricerca delle condizioni per rallentare il flusso degli espatri dal<br />

Paese, in una serie di azioni volte a un riavvicinamento tra la<br />

comunità filippina all'estero e le istituzioni del Paese. Perché<br />

oggi, come negli anni Settanta, la scelta dell’espatrio sembra<br />

dettata da una fuga: nei decenni passati da un regime autoritario<br />

e oppressivo; nei nostri giorni si fugge da una struttura sociale<br />

chiusa che non consente un avanzamento professionale o un<br />

miglioramento delle condizioni di vita.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

La finestra sul mondo<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

93


Europa<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

94<br />

Mentre è in continuo aumento<br />

il numero dei ricorsi e delle<br />

sentenze, la giurisprudenza<br />

della Corte sta contribuendo<br />

in modo sempre più rilevante<br />

alla universalizzazione dei diritti<br />

dell’uomo in ambito europeo<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

La giurisprudenza della Cedu<br />

sulla libertà religiosa<br />

individuale e collettiva<br />

La Corte europea dei diritti dell’uomo,<br />

con le sue sentenze, sta fissando in modo<br />

sempre più deciso limiti alle scelte statali<br />

sui comportamenti religiosi dei singoli<br />

e sul trattamento delle diverse confessioni<br />

di Natascia Marchei<br />

Università degli Studi di Milano - La Bicocca<br />

La Corte europea dei diritti dell’uomo, istituita nell’ambito<br />

del Consiglio d’Europa 1, è l’organo deputato al controllo del<br />

rispetto della Convenzione europea dei diritti<br />

dell’uomo, sottoscritta a Roma il 4 novembre<br />

del 1950 e ratificata dai 47 Stati europei<br />

membri del Consiglio d’Europa. La legittimazione<br />

ad adire la Corte, dopo l’entrata<br />

in vigore del protocollo modificativo XI (1°<br />

novembre 1998), è riconosciuta in modo<br />

particolarmente ampio: essa infatti spetta<br />

a tutte le persone fisiche, organizzazioni<br />

non governative o gruppi di privati che si<br />

ritengano lesi in uno o più dei diritti garantiti<br />

dalla Convenzione a opera di uno Stato parte 2.<br />

Non stupisce, dunque, che il numero dei ricorsi e delle<br />

pronunce della Corte sia aumentato in modo significativo nell’ultimo<br />

decennio e che la sua giurisprudenza abbia contribuito<br />

e contribuisca in misura sempre più rilevante al processo di<br />

1 Il Consiglio d’Europa è stato istituito il 5 maggio 1949 da 10 Stati fondatori.<br />

Oggi raggruppa 47 Stati europei e ha come obiettivo quello di promuovere la<br />

creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa<br />

2 Articolo 34 della Convenzione. Ricorsi individuali: “La Corte può essere investita<br />

di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un<br />

gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una<br />

delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi<br />

protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna<br />

misura l’esercizio effettivo di tale diritto”


Il diritto alla libertà di pensiero,<br />

coscienza e religione è previsto<br />

dall’art. 9 della Convenzione.<br />

La Corte si riserva di verificare<br />

come esso venga regolamentato<br />

nel concreto dai singoli Stati<br />

dell’Unione Europea<br />

La giurisprudenza della Cedu sulla libertà religiosa<br />

universalizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo in ambito<br />

europeo.<br />

Tra i diritti riconosciuti dalla Convenzione un ruolo centrale<br />

riveste il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione,<br />

previsto dall’articolo 9. La disposizione è suddivisa in due<br />

parti. La prima contiene una precisa elencazione di tutte le<br />

facoltà garantite: la libertà di cambiare religione o credo, di<br />

manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente<br />

o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,<br />

l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.<br />

La seconda consente, a certe condizioni, agli Stati parti di<br />

prevedere limiti alla (sola) manifestazione della religione o del<br />

credo: più precisamente, questa non può essere oggetto “di<br />

restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e<br />

costituiscono misure necessarie, in una società democratica,<br />

per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute<br />

o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della<br />

libertà altrui”.<br />

L’elencazione degli obiettivi a cui devono tendere le leggi<br />

degli Stati, per poter legittimamente restringere la libertà religiosa,<br />

è molto ampia e soprattutto la clausola di<br />

chiusura “la protezione dei diritti e della<br />

libertà altrui” è talmente generica da poter<br />

comprendere, in pratica, qualsiasi restrizione.<br />

Questo, però, non significa che gli Stati<br />

parti possano arbitrariamente limitare le<br />

manifestazioni della libertà di pensiero,<br />

coscienza e religione attraverso qualsiasi<br />

misura purché prevista da una legge e tesa<br />

a realizzare uno dei tanti “scopi legittimi”<br />

elencato nell’articolo 9.2 della Convenzione<br />

(c.d. “margine di apprezzamento degli Stati”): la Corte si riserva,<br />

in realtà, la facoltà di giudicare su come lo Stato abbia utilizzato,<br />

nel caso concreto, il proprio margine di apprezzamento e sulla<br />

necessità della misura restrittiva “in una società democratica”.<br />

La Corte, infatti, può decidere che la misura restrittiva,<br />

benché prevista dalla legge e tesa alla protezione di uno<br />

scopo legittimo, non sia necessaria in una società democratica<br />

e, dunque, sia sproporzionata e lesiva del diritto di libertà<br />

protetto dalla Convenzione.<br />

È molto frequente che la decisione della Corte di dichiarare<br />

o meno la violazione, da parte dello Stato, del diritto tutelato<br />

giunga all’esito di un (complesso) giudizio di bilanciamento tra<br />

il margine di apprezzamento, più o meno ampio, dello Stato<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Europa<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

95


Europa<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

96<br />

La giurisprudenza della Cedu sulla libertà religiosa<br />

Nel corso degli anni la Corte<br />

si è mostrata sempre<br />

più incisiva nell’intervenire<br />

per il rispetto dell’articolo 9<br />

in collegamento con gli altri<br />

diritti fondamentali che sono<br />

riconosciuti dalla Convenzione<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

parte nel limitare l’ambito di operatività del diritto e la necessità<br />

della misura restrittiva in una società democratica. In alcune<br />

materie, particolarmente sensibili all’identità storico-culturale<br />

degli Stati parti, il margine di apprezzamento di questi nel porre<br />

limiti ai diritti di libertà è riconosciuto dalla Corte in misura<br />

particolarmente ampia.<br />

La disciplina del fenomeno religioso rientra a pieno titolo<br />

nel novero di queste materie poiché, a dire<br />

della Corte, non esiste in Europa una concezione<br />

comune del ruolo che deve ricoprire<br />

la religione nella società civile, ma questa<br />

varia da un Paese all’altro, in funzione delle<br />

tradizioni nazionali e delle esigenze imposte<br />

dalla protezione dei diritti, delle libertà altrui<br />

e dalla tutela dell'ordine pubblico 3.<br />

Di conseguenza, sempre a dire della Corte,<br />

la regolamentazione del fenomeno religioso<br />

dovrebbe, per forza di cose, essere – entro<br />

una certa misura – lasciata allo Stato interessato che potrebbe,<br />

ad esempio, legittimamente scegliere di porre dei limiti alla<br />

libertà di espressione anche artistica (garantita dall’articolo 10<br />

della Convenzione) punendo penalmente le offese, i vilipendi<br />

e le bestemmie a una o più religioni 4.<br />

La dichiarata ampiezza del margine di apprezzamento in<br />

materia non deve, però, essere interpretata come totale assenza<br />

di controllo da parte della Corte che, al contrario, nel corso degli<br />

anni ha progressivamente ristretto gli spazi di discrezionalità<br />

lasciati agli Stati e si è mostrata sempre più incisiva nel dichiarare<br />

l’intervenuta violazione dell’articolo 9 da solo o in combinato<br />

disposto con altri articoli della Convenzione che tutelano diritti<br />

strettamente collegati alla libertà religiosa (articolo 8, diritto al<br />

rispetto della vita privata e familiare; articolo 10, libertà di<br />

espressione; articolo 11, libertà di riunione e di associazione;<br />

articolo 14, divieto di discriminazione; articolo 2 del protocollo<br />

addizionale, diritto all’istruzione).<br />

Le aperture riguardano sia le facoltà riconosciute ai singoli<br />

3 Si vedano, tra i molti, i casi Otto Preminger contro Austria (1994); Dahlab<br />

contro Svizzera (2001), Sahin contro Turchia (2005)<br />

4 Si vedano i casi Otto Preminger contro Austria (1994) e Wingrove contro Regno<br />

Unito (1996), entrambi relativi a rappresentazioni cinematografiche ritenute blasfeme<br />

e gravemente offensive del sentimento religioso della maggioranza


Le libertà protette dall’articolo 9<br />

e in particolare quella religiosa<br />

sono considerate basi<br />

irrinunciabili di una società<br />

democratica: un bene<br />

considerato prezioso anche<br />

per gli atei e gli indifferenti<br />

La giurisprudenza della Cedu sulla libertà religiosa<br />

sia il trattamento riservato dagli Stati ai gruppi religiosi, anche<br />

se il riconoscimento della libertà religiosa come diritto collettivo<br />

direttamente riferibile alle confessioni non è dato per scontato<br />

e la Corte tende a sottolineare il rapporto di strumentalità che<br />

lega la libertà (collettiva) delle confessioni alla libertà individuale<br />

dei singoli aderenti.<br />

In relazione al primo aspetto la giurisprudenza riconosce<br />

che la libertà di pensiero, di coscienza e di<br />

religione, protetta dall’articolo 9, è una<br />

delle basi irrinunciabili di una “società<br />

democratica” 5; che la dimensione religiosa,<br />

pur essendo uno degli elementi essenziali<br />

dell’identità di chi crede, è un bene prezioso<br />

anche per gli atei, gli agnostici, gli scettici<br />

e gli indifferenti 6; e che, peraltro, come è<br />

indubbio, l’articolo 9 non protegge qualsiasi<br />

atto motivato da un convincimento religioso,<br />

ma consente le limitazioni necessarie a<br />

conciliare questo diritto con altri interessi (scopi legittimi) di pari<br />

importanza 7.<br />

Alla libertà di professare la propria religione o il proprio<br />

credo (o di non professarne alcuno) e di cambiare, anche<br />

ripetutamente, il proprio orientamento in materia non è consentito<br />

agli Stati parti porre alcuna restrizione. La purezza della scelta<br />

è, anzi, protetta dai tentativi di “indottrinamento” perpetrati<br />

dagli Stati stessi attraverso l’esposizione di simboli religiosi negli<br />

spazi pubblici 8 o la previsione di corsi obbligatori a contenuto<br />

religioso nei programmi scolastici 9, o dai singoli, attraverso<br />

5 Si veda, tra le molte, la sentenza Kokkinakis contro Grecia (1993)<br />

6 Sahin contro Turchia (2005)<br />

7 Tra le molte Sahin contro Turchia (2005).<br />

8 Sentenza Lautsi contro Italia (2009) modificata dalla Grande Camera nel 2011.<br />

Con la prima sentenza la Corte ha dichiarato la violazione da parte dell’Italia degli<br />

art. 2 del Protocollo (diritto all’istruzione) in combinato disposto con l’art. 9, in<br />

ragione dell’obbligo di apposizione del crocefisso nelle aule scolastiche previsto<br />

dalla normativa italiana, obbligo interpretato come un illegittimo “indottrinamento”<br />

da parte dello Stato in violazione del diritto dei genitori di assicurare i figli<br />

un’educazione conforme alle loro convinzioni. La sentenza è stata ribaltata dalla<br />

Grande Camera nel 2011 che ha ridimensionato la valenza simbolica del crocefisso<br />

e ha ritenuto non superato il margine di apprezzamento da parte dell’Italia<br />

9 Sentenza Folgero contro Norvegia. La pronuncia riguarda soprattutto l’art. 2 del<br />

Protocollo, diritto all’istruzione, che recita: “il diritto all'istruzione non può essere<br />

rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo<br />

dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di<br />

assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni<br />

religiose e filosofiche”. La sentenza è chiara nel dire che lo Stato può evitare<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Europa<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

97


Europa<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

98<br />

La giurisprudenza della Cedu sulla libertà religiosa<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

il ricorso a forme di proselitismo abusivo realizzate attraverso<br />

lo sfruttamento di una qualsiasi posizione dominante 10.<br />

Nella stessa ottica è illegittimo che gli Stati parti impongano<br />

qualsiasi comportamento a specifico contenuto religioso 11,<br />

non prevedano il diritto all’obiezione di coscienza al servizio<br />

militare obbligatorio <strong>12</strong> o prevedano un obbligo a dichiarare il<br />

proprio orientamento religioso 13.<br />

La Corte, a maggiore garanzia della libertà di coscienza,<br />

sottolinea il ruolo dello Stato come organizzatore neutrale e<br />

imparziale della convivenza delle diverse religioni, culti e credenze,<br />

evidenzia come questo ruolo contribuisca a garantire<br />

l'ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in una<br />

società democratica e conclude che tale dovere di neutralità è<br />

incompatibile con la possibilità di esprimere giudizi di valore<br />

sulle credenze e sulle modalità di espressione delle stesse 14.<br />

La manifestazione della propria appartenenza religiosa<br />

attraverso azioni od omissioni sorrette da motivazioni religiose<br />

può, invece, come si è visto, essere sottoposta a restrizioni<br />

legislative nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 9.2 della<br />

Convenzione. Un caso emblematico più volte sottoposto alla<br />

Commissione e alla Corte attiene alle limitazioni, previste dalle<br />

legislazioni interne 15, alla libertà di abbigliamento che possono,<br />

nei casi in cui la scelta del vestiario sia religiosamente orientata,<br />

risolversi in restrizioni alla libertà religiosa.<br />

In materia esiste un nutrito numero di pronunce, relative<br />

nella maggior parte (ma non nella totalità) dei casi all’utilizzo<br />

del velo da parte di donne musulmane, nelle quali è stato ritenuto<br />

l’indottrinamento o prevedendo nelle scuole corsi obbligatori a contenuto non<br />

specificamente religioso o corsi religiosi che siano, però, facoltativi<br />

10 Sentenze Kokkinakis contro Grecia (1993) e Larissis contro Grecia (1996).<br />

Entrambe le pronunce riguardano la Grecia la cui legislazione nazionale prevede<br />

il reato di proselitismo<br />

11 Sentenza Buscarini contro San Marino (1999) che riguarda il caso di alcuni<br />

parlamentari eletti nella repubblica di San Marino obbligati a giurare sul Vangelo<br />

prima di accedere alla loro carica<br />

<strong>12</strong> Bayatyan contro Armenia (2011)<br />

13 Sentenza Alexandridis contro Grecia (2007) che riguarda il caso di un<br />

Avvocato greco obbligato a rivelare la propria non appartenenza alla religione<br />

greca ortodossa per evitare il giuramento avanti al Tribunale<br />

14 Tra le molte Sahin contro Turchia (2005)<br />

15 Si veda la legge francese del 15 marzo del 2004 che vieta il porto del velo e di<br />

altri simboli aventi carattere ostenta trio dell’appartenenza religiosa nelle scuole<br />

pubbliche


Un tema specifico è quello che<br />

riguarda la libertà<br />

di abbigliamento in relazione<br />

a determinati credo religiosi.<br />

Il punto controverso resta<br />

quello degli indumenti che<br />

coprono totalmente il volto<br />

La giurisprudenza della Cedu sulla libertà religiosa<br />

non superato, da parte degli Stati, l’ampio margine di apprezzamento<br />

e, dunque, di fatto, legittimato il limite imposto dalle<br />

legislazioni nazionali a tutela dell’ordine pubblico, della salute,<br />

delle libertà degli altri e, più in generale, della neutralità dello<br />

spazio pubblico 16.<br />

Di recente la Corte ha, però, voluto precisare che anche in<br />

questo caso il margine di apprezzamento, benché ampio, non<br />

è illimitato e la libertà religiosa dei singoli deve prevalere sugli<br />

altri interessi nei casi in cui l’abbigliamento<br />

religiosamente orientato (nel caso di specie<br />

si trattava di uomini abbigliati con tunica e<br />

turbante e non di donne velate) sia indossato<br />

da semplici cittadini (che non rivestono una<br />

pubblica funzione) che si trovano non in edifici<br />

pubblici ma in pubbliche vie o piazze 17. La<br />

Corte, dunque, sembra ritenere che gli Stati<br />

parti debbano lasciare integra la libertà di<br />

abbigliamento (anche religiosamente<br />

orientato) quantomeno negli spazi pubblici<br />

aperti: resta irrisolto l’interrogativo, a cui la Corte con ogni<br />

probabilità non tarderà a fornire risposta, se la conclusione<br />

riguardi anche gli abiti che coprono esclusivamente o quasi<br />

esclusivamente il volto, il cui utilizzo è vietato in alcuni Stati<br />

parti 18.<br />

Altro limite alla libertà religiosa (e/o alla vita privata) del<br />

singolo può discendere dal rapporto di dipendenza che<br />

eventualmente lo leghi a un’organizzazione di tendenza. In<br />

questi casi, di norma, il datore di lavoro pone precisi divieti in<br />

relazione a scelte di vita eterodosse o impone una specifica<br />

adesione confessionale. La Corte ha ritenuto che la necessità<br />

di garantire l’autonomia delle organizzazioni debba prevalere<br />

sui diritti del singolo tutte le volte in cui questo svolga compiti di<br />

rappresentanza e diffusione del credo all’interno del gruppo 19.<br />

In relazione al diverso aspetto dei diritti di libertà collettivi<br />

e, più precisamente, allo status delle confessioni religiose,<br />

16 Si vedano, tra le altre, le sentenze Dahlab contro Svizzera (2001), Sahin contro<br />

Turchia (2005), Dogru contro Francia (2008), Kervanci contro Francia (2008)<br />

17 Sentenza Arslan e altri contro Turchia (2010)<br />

18 Si ricorda legge francese “interdisant la dissimulation du visage dans l’espace<br />

public” 14 settembre 2010<br />

19 Casi Schuth e Obst contro Germania (2010) e Siebenhaar contro Germania (2011)<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Europa<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

99


Europa<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

100<br />

La giurisprudenza della Cedu sulla libertà religiosa<br />

La giurisprudenza della Corte<br />

è orientata a richiedere<br />

una sostanziale equidistanza<br />

e imparzialità dello Stato<br />

nei confronti delle confessioni,<br />

senza discriminazioni e giudizi<br />

di valore sulle varie credenze<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

la giurisprudenza ha in più occasioni ritenuto compatibile<br />

con la Convenzione, in astratto, qualsiasi regolamentazione<br />

dei rapporti Stato-chiese e anche, eventualmente, la previsione<br />

di una Chiesa di Stato 20.<br />

L’affermazione, però, non ha impedito alla Corte di dichiarare<br />

l’intervenuta violazione dell’articolo 9, anche in combinato<br />

disposto con l’articolo 14 (divieto di discriminazione) 21, nei<br />

casi in cui dal diverso trattamento di una o più confessioni<br />

fossero derivate discriminazioni o lesioni nel<br />

godimento delle facoltà inerenti il diritto di<br />

libertà religiosa in capo ai singoli appartenenti,<br />

come nel caso in cui la disciplina statale<br />

sull’apertura degli edifici di culto rendesse<br />

troppo difficoltoso per i fedeli appartenenti<br />

ad alcune confessioni il diritto alla disponibilità<br />

di un luogo ove esercitare il culto 22 e, da<br />

ultimo, addirittura nei casi in cui le legislazioni<br />

statali, senza motivazioni oggettive e ragionevoli,<br />

prevedessero uno status giuridico<br />

particolarmente favorevole accessibile solo ad alcune confessioni<br />

a detrimento di altre 23.<br />

Questo importante punto d’arrivo sconfessa, nella sostanza,<br />

l’asserita compatibilità con la Convenzione di qualsiasi sistema<br />

di rapporti tra Stato e chiese e mostra di richiedere una<br />

sostanziale equidistanza e imparzialità dello Stato nei confronti<br />

delle confessioni. L’assunto è confermato dal già evidenziato<br />

divieto per lo Stato di formulare giudizi di valore sulle credenze<br />

di fede 24 e di ingerenza nell’organizzazione delle confessioni<br />

religiose 25.<br />

La veloce disamina rivela il progressivo restringimento del<br />

margine di apprezzamento degli Stati e il coraggio della Corte<br />

nel dichiarare violazioni dell’articolo 9 con sempre maggiore<br />

20 È precluso, però, allo Stato parte di prevedere l’appartenenza forzata alla<br />

religione di Stato (Darby contro Svezia, 1990)<br />

21 “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione<br />

deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle<br />

fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche<br />

o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza<br />

nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”<br />

22 Manoussakis contro Grecia (1996)<br />

23 Testimoni di Geova contro Austria (2008); Testimoni di Geova contro Russia (2010);<br />

Testimoni di Geova contro Francia (2011)<br />

24 Testimoni di Geova contro Francia (2011)<br />

25 Santo Sinodo c. Bulgaria (2009) e Parafiya c. Ucraina (2007)


Il rilievo della sentenza<br />

della Grande Camera del 2011<br />

che, ribaltando la pronuncia<br />

del 2009, nel caso italiano<br />

non ha ritenuto la presenza<br />

dei crocefissi nelle scuole<br />

una forma di “indottrinamento”<br />

La giurisprudenza della Cedu sulla libertà religiosa<br />

ampiezza. La riduzione dell’autonomia statale riguarda fondamentalmente<br />

la fissazione dei confini – sia verso il basso sia<br />

verso l’alto – della neutralità dello Stato. Questo è sempre<br />

meno autonomo nel riempire di contenuto la propria “neutralità”<br />

nei confronti del fenomeno religioso.<br />

La Corte, in modo sempre più deciso, fissa dei limiti alle<br />

scelte statali sia in relazione ai comportamenti dei singoli<br />

aventi una chiara connotazione religiosa (lo Stato non può<br />

dare giudizi di valore su una o più credenze, fare attività di<br />

indottrinamento, con qualunque mezzo, a<br />

favore di una o più confessioni né imporre<br />

un comportamento a contenuto religioso o<br />

una dichiarazione di appartenenza o non<br />

appartenenza religiosa ma, di contro, non<br />

può neppure impedire, sempre e comunque,<br />

ai singoli di esprimere con l’abbigliamento la<br />

propria appartenenza religiosa) sia in relazione<br />

al trattamento delle confessioni religiose (lo<br />

Stato non è obbligato a regolare i rapporti con<br />

le confessioni attraverso un sistema prefissato,<br />

ma non può prevedere discipline che rendano troppo gravoso<br />

l’esercizio di una o più facoltà inerenti al diritto di libertà religiosa<br />

o che siano irragionevoli o meramente privilegianti nei confronti<br />

di alcune confessioni).<br />

Una eccezione a questa tendenza sembra rinvenibile nella<br />

sentenza della Grande Camera Lautzi contro Italia (2011) che<br />

ha ribaltato, negli esiti, la precedente pronuncia del 2009.<br />

La sentenza non ha ritenuto lesivo dell’articolo 2 del Protocollo<br />

e dell’articolo 9 della Convenzione l’obbligo di apposizione del<br />

crocefisso nelle aule scolastiche previsto dalla legislazione<br />

italiana. La Grande Camera ha concluso che la presenza del<br />

simbolo religioso sulle pareti dell’aula non fosse sufficiente a<br />

integrare quell’“indottrinamento” da parte dello Stato più volte<br />

ritenuto illecito e in contrasto con la Convenzione.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Europa<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

101


Europa<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

102<br />

Il calo<br />

demografico<br />

europeo<br />

troverà<br />

sempre più<br />

il suo<br />

compenso<br />

nella<br />

immigrazione:<br />

per questo è<br />

indispensabile<br />

renderla<br />

sempre<br />

più regolata,<br />

strutturata<br />

e integrata<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Lavoro è integrazione.<br />

Orientamenti dall’Europa<br />

e programmazione<br />

dall’Italia<br />

Il Programma annuale 2011 del Fondo europeo<br />

per l’integrazione ha introdotto un’azione<br />

specifica finalizzata a promuovere l’occupabilità<br />

al lavoro di cittadini di Paesi terzi vulnerabili<br />

o in condizione di disagio occupazionale<br />

di Andrea Fama<br />

Ernst & Young - Financial and Business Advisor per il servizio di assistenza<br />

tecnica del Fei<br />

Il lavoro è una delle componenti imprescindibili della dignità<br />

e dell’integrazione dell’uomo nel tessuto sociale in cui vive.<br />

Ciò è particolarmente rilevante nel caso dei cittadini immigrati,<br />

il cui processo di integrazione deve poter coniugare l’inserimento<br />

lavorativo con la conoscenza degli elementi civico-linguistici<br />

propri di un determinato Paese.<br />

L’Europa, infatti, sta attraversando significativi cambiamenti<br />

demografici, tra cui l’invecchiamento dei suoi cittadini, l’aumento<br />

dell’aspettativa di vita e il declino della popolazione in età<br />

lavorativa. L’immigrazione regolare – come riportato anche<br />

nell’Agenda europea per l’integrazione dei cittadini di Paesi<br />

terzi – rappresenta un importante contributo nell’affrontare tali<br />

tematiche, così come nell’ottimizzare l’utilizzo della forza lavoro<br />

e delle sue competenze al fine di incrementare la produttività<br />

dell’economia europea.<br />

A tale proposito, la Strategia Europa 2020 e il Programma di<br />

Stoccolma riconoscono il potenziale della popolazione migrante<br />

per un’economia competitiva e sostenibile, e fissano l’obiettivo<br />

politico di un’effettiva integrazione dei migranti regolari, sostenuta<br />

dal rispetto e dalla promozione dei diritti umani. Anche gli Stati<br />

membri hanno confermato il proprio impegno per promuovere<br />

ulteriormente l’integrazione quale volano per lo sviluppo economico<br />

e la coesione sociale, al fine di accrescere il contributo<br />

dei migranti alla crescita economica e al patrimonio culturale<br />

dei Paesi ospitanti. Il quadro comunitario di riferimento per la<br />

cooperazione in materia è stabilito dai Principi fondamentali<br />

comuni per la politica di integrazione nell’UE.


La migliore<br />

base di<br />

integrazione<br />

consiste<br />

nell’accesso<br />

degli immigrati<br />

alle istituzioni<br />

e ai beni<br />

e servizi<br />

pubblici<br />

e privati<br />

su un piede<br />

di parità<br />

con i cittadini<br />

I progetti Fei per il lavoro e l’integrazione<br />

In Italia, la programmazione per il 2011 del Fondo europeo<br />

per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi (Fei) in materia<br />

di orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità intercetta<br />

i seguenti principi fondamentali:<br />

“L’occupazione è una componente fondamentale del processo<br />

d’integrazione ed è essenziale per la partecipazione degli<br />

immigrati, per il loro contributo alla società ospite e per la<br />

visibilità di tale contributo”<br />

“L’accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e<br />

servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini<br />

nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base<br />

essenziale di una migliore integrazione”.<br />

Il Programma annuale 2011 (in corso di attuazione) intende<br />

dare attuazione agli obiettivi strategici indicati dal “Piano per<br />

l’integrazione nella sicurezza: Identità e incontro", che individua<br />

le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine<br />

di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone<br />

immigrate. Il Piano si basa su cinque principi basilari di integrazione:<br />

Educazione e apprendimento; Lavoro; Alloggio e governo<br />

del territorio; Accesso ai servizi essenziali; Minori e seconde<br />

generazioni.<br />

Alla luce di tali obiettivi strategici, nonché del processo di<br />

consultazione alla base della programmazione e dell’attuale<br />

congiuntura economica e occupazionale, il Programma introduce<br />

l’azione specifica di intervento “Orientamento al lavoro e<br />

promozione dell’occupabilità”, elaborata in modo da non<br />

sovrapporsi con gli obiettivi di inserimento lavorativo propri<br />

del Fondo sociale europeo (Fse).<br />

In particolare, l’azione è finalizzata a promuovere l’occupabilità<br />

al lavoro di cittadini di Paesi terzi vulnerabili – così come definiti<br />

dalla decisione della Commissione 3926 del 21 agosto 2007 –<br />

o in condizione di disagio occupazionale, tramite servizi di<br />

informazione, orientamento al lavoro e valorizzazione delle competenze<br />

informali, attraverso l’attivazione di servizi individuali<br />

personalizzati mirati e finalizzati alla promozione dell’occupazione<br />

anche attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione.<br />

Gli interventi finanziati dall’azione “Orientamento al lavoro<br />

e promozione dell’occupabilità” avranno carattere innovativo e<br />

permetteranno di assicurare la piena conciliazione tra percorsi<br />

di formazione e apprendimento con lo svolgimento delle quotidiane<br />

attività lavorative o di studio dei cittadini di Paesi terzi,<br />

con particolare riferimento alla flessibilità e alla modularità dei<br />

percorsi formativi, tramite calendari didattici adeguati, corsi<br />

part-time e corsi serali.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Europa<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

103


Europa<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

104<br />

I progetti Fei per il lavoro e l’integrazione<br />

Focus progetti<br />

Sostegno all’autoimprenditoralità dei giovani cittadini di Paesi terzi nel settore agricolo<br />

Partner - Autorità nazionale<br />

competente<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Ministero Politiche agricole e forestali<br />

Obiettivi Promuovere l’imprenditorialità nel settore agricolo attraverso<br />

la costituzione di realtà agroindustriali di piccole e medie<br />

dimensioni<br />

Attività progettuali Attività di informazione, orientamento, valorizzazione delle<br />

competenze professionali e sostegno per la costituzione<br />

di imprese agricole<br />

Destinatari Lavoratori e lavoratrici extracomunitari impiegati nel settore<br />

agricolo a tempo determinato e/o stagionali<br />

Giustificazione<br />

della modalità di esecuzione<br />

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 della decisione<br />

2008/457/CE: “l’Autorità Responsabile può attuare i<br />

progetti in Organo esecutivo in associazione con<br />

un’autorità nazionale competente in ragione della sua<br />

perizia tecnica, dell’alto grado di specializzazione o<br />

dei poteri amministrativi di cui dispone”.<br />

Il ministero delle Politiche agricole e forestali, è titolare<br />

di competenze specifiche nel settore di riferimento e<br />

componente del Gruppo tecnico di lavoro di cui all’articolo<br />

2-bis del T.U. Immigrazione, D.Lgs 286/98


I progetti Fei per il lavoro e l’integrazione<br />

Formazione all’estero nei Paesi di origine dei flussi migratori verso l’Italia<br />

Partner - Autorità nazionale<br />

competente<br />

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali<br />

DG Immigrazione<br />

Obiettivi L’obiettivo progettuale consiste nel facilitare l’inserimento<br />

di cittadini extracomunitari, tramite adeguata formazione,<br />

all’interno sia della società italiana che del mercato del<br />

lavoro locale<br />

Attività progettuali La proposta progettuale ha per oggetto la realizzazione nei<br />

Paesi di origine dei flussi migratori verso l’Italia di corsi di<br />

formazione rivolti a cittadini extracomunitari, che soddisfano<br />

le misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste<br />

dall’ordinamento giuridico italiano.<br />

In particolare, le azioni saranno indirizzate ai soggetti aventi<br />

titolo a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ai sensi<br />

degli artt. 23 e 27 del T.U. sull’immigrazione.<br />

Le attività formative di base riguarderanno i seguenti ambiti:<br />

a) lingua italiana<br />

b) educazione civica<br />

c) sicurezza sul lavoro<br />

d) formazione professionale, che riguarderà i settori nei<br />

quali è individuabile una previa offerta del mercato del<br />

lavoro italiano. In particolare saranno tenuti in conto i<br />

settori della cura e assistenza alla persona assieme a<br />

quello turistico-alberghiero, per i quali la domanda<br />

presenta un trend costante da tempo.<br />

Le azioni si svilupperanno in Paesi previamente individuati,<br />

con previsione di svolgimento e realizzazione di 40 corsi<br />

complessivi di formazione. In parallelo all’implementazione<br />

della negoziazione degli accordi in materia di regolamentazione<br />

dei flussi migratori, le azioni saranno realizzate<br />

nei Paesi extra UE con i quali sono stati sottoscritti, o sono<br />

in via di conclusione, i relativi accordi<br />

Destinatari Destinatari diretti sono i cittadini dei Paesi citati che<br />

aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro.<br />

Il totale di candidati partecipanti è stimabile intorno ai<br />

1.000 allievi<br />

Giustificazione<br />

della modalità di esecuzione<br />

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 della decisione<br />

2008/457/CE: “l’Autorità Responsabile può attuare i<br />

progetti in Organo esecutivo in associazione con<br />

un’autorità nazionale competente in ragione della sua<br />

perizia tecnica, dell’alto grado di specializzazione o<br />

dei poteri amministrativi di cui dispone”.<br />

Il ministero del Lavoro è titolare di competenze esclusive<br />

nella programmazione e validazione dei progetti di<br />

formazione all’estero ai sensi dell’articolo 23 D.Lgs<br />

286/98<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Europa<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

105


Labor<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

106<br />

Un errore<br />

pensare<br />

che si tratti<br />

di un settore<br />

sinonimo<br />

di solo<br />

abusivismo.<br />

Il commercio<br />

ambulante<br />

vanta oltre<br />

200mila<br />

imprese<br />

regolari<br />

e per il 20<br />

per cento<br />

è costituito<br />

da operatori<br />

extracomunitari<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

I protagonisti<br />

dei mercati di quartiere<br />

tra regolari<br />

e “vendi e fuggi”<br />

Un’inchiesta condotta sul campo per analizzare<br />

il fenomeno del commercio ambulante straniero<br />

in Italia: incontri ravvicinati che danno voce,<br />

oltre che ai venditori autorizzati,<br />

anche a un esercito silenzioso d’irregolari<br />

di Daniele Pellegrino<br />

Giornalista<br />

Come tanti sanno e altrettanti ignorano, la vendita ambulante<br />

ha costituito da sempre l’ossatura stessa del commercio riuscendo<br />

non solo a sopravvivere, ma spesso a tenere in vita il mercato<br />

italiano, che tanto ha puntato, soprattutto dal dopoguerra in<br />

poi, su questo tipo di vendita. Veicolanti di notizie e di usanze,<br />

gli ambulanti sono stati da sempre una categoria preziosa per<br />

la conoscenza di culture diverse e quali fonti di idee che hanno<br />

condotto a importanti forme di intrattenimento popolare come<br />

il circo e il lunapark.<br />

Oggi però alla vendita ambulante si dà spesso un’accezione<br />

prevalentemente negativa, in particolare se rapportata esclusivamente<br />

all’idea del ragazzo di colore che propina insistentemente<br />

calzini, accendini e fazzoletti. Ma il commercio su aree pubbliche,<br />

più comunemente chiamato appunto vendita ambulante, oggi<br />

vanta più di 200mila imprese registrate regolarmente, e di queste<br />

ben il 20% è costituito da operatori di origine extracomunitaria,<br />

a riprova di un diffuso talento economico. Per questo sarebbe<br />

un grave errore pensare all’ambulante solo come a un povero<br />

disgraziato, abusivo e invadente nei modi di proporre la propria<br />

merce.<br />

A permettere una tale distorsione del mercato sono stati<br />

diversi fattori: dall’inversione degli spostamenti, per cui prima<br />

l’Italia ha visto partire tante famiglie per poi ritrovarsi Paese di<br />

destinazione per tante etnie, alla liberalizzazione del mercato<br />

che ha introdotto tecniche di concorrenza fin troppo spietata;<br />

dall’esaurimento degli strumenti regolari di vendita alla crisi<br />

che sta dilaniando ogni settore commerciale permettendo di


Una<br />

particolare<br />

articolazione<br />

è quella<br />

di un mercato<br />

di merci di<br />

bassa qualità<br />

costituito<br />

da extracomunitari<br />

per clienti<br />

extracomunitari<br />

Il commercio ambulante straniero in Italia<br />

sopravvivere solo a chi ha attuato un abbassamento della qualità<br />

dei prodotti.<br />

Proprio in merito a questo, è importante aggiungere come<br />

l’arrivo dei commercianti cinesi abbia creato un’ulteriore novità<br />

nel mercato. La concorrenza dei negozi orientali ha innalzato<br />

i prezzi di gestione delle vecchie attività ambulanti, impoverendo<br />

qualitativamente i nuovi mercati. Il problema è che gli<br />

“storici” proprietari delle licenze di vendita, vedendosi arrivare<br />

tanti asiatici con proposte immediate di liquidità dentro valigette<br />

stracolme di banconote, hanno preferito affittare o a volte<br />

vendere loro l’attività. Questo ha permesso al nuovo commercio<br />

d’incanalarsi verso un mercato fatto da extracomunitari per<br />

clienti extracomunitari vista la bassa qualità merceologica offerta.<br />

Questa serie di eventi ha condizionato il modo di lavorare<br />

sia degli italiani che di quanti hanno provato a dare loro<br />

un’alternativa, visto che è difficile proiettare il commercio<br />

ambulante straniero in un ambito mercantile più prezioso e risulta<br />

attualmente inverosimile anche la sola possibilità di vedere<br />

venditori ambulanti intenti a vendere merce d’antiquariato e<br />

articoli di pregiato collezionismo. Avvicinarsi a questo mondo<br />

è un modo per saggiare anche la capacità dei nostri ospiti<br />

stranieri di fidarsi dell’italiano, che non si limita a comprare ma<br />

tenta un dialogo; avvicinarsi a questo mondo è un modo per<br />

conoscere chi ha scelto il nostro Paese per usare il proprio<br />

tempo, il denaro, i sogni e, a volte, la propria disperazione.<br />

Da qui è nata l'idea di un approccio ravvicinato, personale,<br />

quasi confidenziale con i tanti protagonisti del commercio<br />

ambulante straniero, un’indagine sul campo. Per comprendere<br />

tali fenomeni, è stato fondamentale stare a contatto tanto con<br />

l’immigrato neofita del mestiere, quanto con l’esperto venditore<br />

di oggetti per la casa arrivato in Italia da rifugiato politico;<br />

dall’artista di strada stanco degli eccessivi controlli municipali,<br />

al sindacalista che da una vita cerca di combattere gli abusivi;<br />

nessun soggetto che entrava nelle dinamiche di questa forma<br />

di attività commerciale è stato tralasciato.<br />

Come spartiacque del cambiamento gli interlocutori più<br />

giovani hanno posto l’accento sul periodo di crisi, i più vecchi<br />

invece sulla riforma del ’98 che ha dato il via alla liberalizzazione<br />

commerciale. Fino a quel momento infatti esistevano le tabelle<br />

merceologiche, settorializzazioni dei prodotti in base a dei<br />

canoni riconosciuti su scala nazionale, secondo i quali all’avvio<br />

dell’attività ogni venditore doveva precisare quali fossero le<br />

merci che avrebbe proposto alla sua clientela. L’eliminazione<br />

della tabella è stata necessaria per semplificare l’avvio di<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Labor<br />

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108<br />

Il commercio ambulante straniero in Italia<br />

Lo scarso<br />

successo<br />

del mercato<br />

dei prodotti<br />

“etno”.<br />

Nei casi<br />

di abusivi,<br />

la tecnica<br />

per sfuggire<br />

ai controlli<br />

di polizia<br />

è sempre<br />

la stessa,<br />

imperniata<br />

su un “palo”<br />

che avvista<br />

e dà l’allarme<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

un’attività commerciale e permettere controlli municipali più<br />

rapidi. Obiettivo principale era in realtà quello di aumentare la<br />

concorrenza per proporre una maggiore scelta al consumatore.<br />

La riduzione a due soli settori (alimentare e non alimentare),<br />

da una parte, ha permesso ai venditori improvvisati di propinare<br />

merce di bassa qualità accanto ai pochi “artigiani di strada”<br />

rimasti, grazie alla possibilità di richiedere una semplice licenza<br />

da itinerante. Dall’altra ha favorito coloro i quali avevano già<br />

un banco o un camioncino, ma che prima dovevano limitarsi a<br />

proposte dichiarate antecedentemente: grazie alla nuova delibera,<br />

hanno potuto esporre qualsiasi tipo di genere alimentare nello<br />

stesso punto vendita affittandolo a prezzi stellari.<br />

Ecco allora alcuni flash dell’inchiesta da me intrapresa,<br />

tesa a dare voce, oltre che a venditori autorizzati, anche a un<br />

esercito silenzioso d’irregolari che, sia per evitare di allinearsi<br />

con i connazionali nella vendita di prodotti illegali, sia per una<br />

maggiore integrazione culturale, nel tempo hanno anche provato<br />

a propinare prodotti della propria terra, ma con scarsi risultati.<br />

A questo è bene aggiungere come resti difficile riuscire a ipotizzare<br />

un quadro rassicurante per loro, visto che regolarizzarsi<br />

consiste nel poter mostrare una licenza da venditori itineranti<br />

ormai dal 2005, non più fruibile al comune; per questo tanti<br />

hanno dovuto scegliere di rimanere abusivi. La procedura,<br />

all’avvistamento della polizia, è sempre la stessa: il “palo” dà<br />

il segnale al venditore di turno che raccoglie in pochi attimi la<br />

merce e scappa via, lasciando sul posto solo chi è in possesso<br />

di licenza. Gli ambulanti abusivi lavorano così. Superfluo per<br />

diversi aspetti aggiungere che la stragrande maggioranza di<br />

questi non sia nata in Italia.<br />

Johill<br />

Vendi e fuggi<br />

Viale Mazzini. Accampato<br />

su una doppia pila orizzontale<br />

di cassette per la frutta riciclate<br />

per l’occasione e ricoperte<br />

dal classico telo bianco,<br />

m’imbatto in uno<br />

degli innumerevoli bengalesi<br />

improvvisati commercianti,<br />

rigorosamente abusivo.<br />

Johill, 36 anni, sospettoso<br />

per il fatto che gli possa chiedere<br />

qualcosa in più rispetto<br />

alla semplice contrattazione<br />

sugli adesivi fluorescenti che<br />

vende tutti i giorni nei mercati<br />

più disparati della Capitale,<br />

riesce a confidarmi la totale<br />

irregolarità nella quale latita<br />

da diversi mesi, cioè da quando<br />

gli è scaduto il permesso<br />

di soggiorno che ha richiesto<br />

già da settembre 2009. Questo


Il caso<br />

di Khalid,<br />

un ragazzo<br />

di colore<br />

che vende libri<br />

a Roma.<br />

Dopo dieci<br />

anni è riuscito<br />

ad avere<br />

il permesso<br />

di soggiorno,<br />

ma quello<br />

di venditore<br />

ambulante<br />

ancora no<br />

handicap nella documentazione<br />

lo costringe a vivere di “vendi<br />

e fuggi” quotidiani al primo<br />

avvistamento di una volante<br />

che, come minima sanzione,<br />

ha il dovere di confiscargli<br />

la merce. Mi racconta come un<br />

mese prima sia stato sottoposto<br />

a un verbale di 5.164 euro<br />

che ovviamente ora non ha<br />

la possibilità di pagare,<br />

ma sta lavorando duro anche<br />

Il commercio ambulante straniero in Italia<br />

per sanare i suoi conti con la<br />

giustizia nonostante non sia tra<br />

le sue priorità quella di affittare<br />

una licenza di vendita.<br />

Ma ecco che sento una sirena,<br />

Johill fa un cenno, arriva un<br />

altro ragazzo bengalese che lo<br />

aiuta a riporre le cassette vicino<br />

ai cassonetti della spazzatura,<br />

mentre lui raccoglie il telo<br />

in un batter d’occhio e mi saluta<br />

col sacco sulle spalle.<br />

Sono a piazza Esedra. Sull’uscio di una libreria, m’imbatto<br />

in Khalid, un ragazzo di colore che mi propina dei libri. Gli<br />

propongo di acquistarne uno a patto che mi racconti qualcosa<br />

a proposito dell’attività che sta svolgendo. Senza permesso di<br />

soggiorno per dieci anni, è riuscito da due mesi a ottenere<br />

almeno quello. Dell’autorizzazione amministrativa (volgarmente<br />

chiamata licenza di vendita) non se ne parla dato che non è<br />

l’ambizione della sua vita vendere libri sull’Africa e spedire il<br />

guadagno alla ditta tenendosi due euro e 50 centesimi a testo.<br />

Già, il suo modo di reperire la merce è ciò che lo ha reso regolare<br />

in modo ufficioso dinanzi alle autorità di controllo: lavorando<br />

per una associazione editoriale di solidarietà, si fa spedire i<br />

testi direttamente a casa e rispedisce al mittente l’80% del<br />

guadagno tramite posta. Mostrando l’accordo cartaceo alla<br />

municipale, per ben dieci anni è riuscito a non incorrere mai<br />

in alcun tipo di sanzione. Mi rivela in aggiunta che, quando i<br />

poliziotti sono in borghese, comprano spesso libri da lui,<br />

cosa mai successa invece quando sono nelle ore di servizio.<br />

Comunque una soddisfazione.<br />

È stato interessante notare come, in tanti mercati storici della<br />

Capitale, alcuni venditori immigrati abbiano assunto comportamenti<br />

simili ai commercianti italiani, declamando qualità e<br />

convenienza della propria merce; altri invece, come dimostra<br />

Oumar, hanno conservato approcci di vendita più composti e<br />

tradizioni inalterate come il cous-cous a colazione!<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

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Il commercio ambulante straniero in Italia<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Oumar<br />

Dopo vent’anni ancora cous-cous a colazione<br />

Sessantadue anni … riesce<br />

a nasconderli ad ogni mia<br />

domanda dietro un immancabile<br />

sorriso, che certo non cela<br />

né la mancanza di alcuni denti<br />

e neppure la serenità d’animo<br />

che gli deriva dalla consapevolezza<br />

di non dover correre ogni mattina<br />

più veloce del leone. Già, perché<br />

nello “spot” di vita in questione,<br />

il personaggio del “re della<br />

giungla”, è interpretato dalla<br />

Municipale, e tra le gazzelle<br />

non c’è più il nome di Oumar,<br />

ma quello di tanti altri senegalesi<br />

che ogni mattina sanno di dover<br />

correre più veloci della polizia<br />

per non essere portati al patibolo<br />

della questura.<br />

Da diciannove anni e sei mesi<br />

nulla si è scordato ma tanto<br />

sembra esser cambiato. Il viso<br />

scurissimo in cui sono incastonati<br />

occhi dalle tonalità cristalline,<br />

rimanda a quell’icona di contrasto<br />

che rappresenta il suo Paese,<br />

tanto povero quanto affascinante.<br />

Paradosso palpabile ad ogni<br />

sguardo dei passanti, possibili<br />

compratori della merce<br />

che reperisce a Piazza Vittorio.<br />

Mi spiega come,<br />

“fino al ’95 non ci fosse mai<br />

stata alternativa al mercato<br />

di Napoli – che offriva merce<br />

all’ingrosso senza la ben che<br />

minima concorrenza. Si partiva<br />

la mattina con la macchina;<br />

il tempo della contrattazione<br />

e di un caffé, poi si tornava<br />

a Roma; bastava farlo una volta<br />

a settimana – oggi forse<br />

ne basterebbe una al mese,<br />

vista la pochezza nelle vendite –<br />

per arrivare a fine mensilità<br />

senza acqua alla gola<br />

e con un gruzzoletto da spedire<br />

in Senegal per i miei fratelli.<br />

Da quando però sono arrivati<br />

i cinesi, è venuta meno la necessità<br />

di ‘imbarcarsi’ per comprare<br />

la merce in altre città”.<br />

Piazza Vittorio, nuovo centro<br />

nevralgico del commercio low<br />

cost, ha permesso agli ambulanti<br />

di evitare traversate e pagare<br />

ancor meno i prodotti anche se<br />

a scapito della qualità.<br />

Essendo i primi anni sprovvisto<br />

di permesso di soggiorno,<br />

Oumar ha pensato bene<br />

di ottimizzare il tempo svolgendo<br />

un doppio lavoro: la mattina<br />

vendeva i giornali per strada;<br />

il pomeriggio faceva l’ambulante<br />

abusivo. Fino al 2001, quando<br />

con il permesso di soggiorno<br />

e l’autorizzazione amministrativa<br />

per vendite a rotazione,<br />

si è potuto dedicare al commercio<br />

in proprio, abbandonando<br />

il ruolo di “gazzella” che lo<br />

aveva contraddistinto nei primi<br />

dieci anni di clandestinità.<br />

In quel periodo, molto spesso<br />

le forze dell’ordine hanno<br />

sequestrato la sua merce –<br />

portafogli, cinture, borse a tracolla<br />

e portachiavi – ma mai si sono<br />

trattenute per redigere verbali<br />

visto che il danno più ingente<br />

era confiscargli gli oggetti<br />

per la vendita.


Salim, un altro<br />

ambulante<br />

per le vie<br />

di Roma<br />

“affitta”<br />

una licenza<br />

di vendita<br />

per 1300 euro<br />

al mese<br />

Andando avanti con gli anni,<br />

mi racconta come abbia “battuto”<br />

tutti i mercati di Roma<br />

e sia conosciuto ormai da ogni<br />

distretto, che non gli chiede<br />

più documentazione da diversi<br />

mesi.<br />

La mattina, quando Oumar<br />

si sveglia, mangia ancora<br />

Il commercio ambulante straniero in Italia<br />

cous-cous a colazione<br />

in compagnia dei coinquilini<br />

senegalesi, conducendo una vita<br />

apparentemente simile a quella<br />

di un lavoratore italiano vicino<br />

alla pensione, con la differenza<br />

che lui, sfuggito al “leone”<br />

e senza un fondo per il futuro,<br />

sorride, l’italiano meno.<br />

Lungo una delle vie d’accesso della città universitaria si sono<br />

da tempo stabiliti diversi banchi. Alcuni regolari. Altri no. Selim<br />

affitta una licenza di vendita pagandola 1.300 euro al mese,<br />

operando su via De Lollis solo una volta al mese. Mi spiega di<br />

fare pochi soldi oggi, in primis perché gli studenti non sono<br />

una categoria nota per le spese folli e secondo perché da<br />

quando è arrivata la crisi tre anni fa, anche quando è di turno<br />

in mercati più redditizi, riesce ad arrivare a malapena alla<br />

metà del guadagno giornaliero del periodo precedente alla<br />

crisi. Babu – originario del Bangladesh – sostiene come non<br />

importa vendere mulinelli o cianfrusaglie, l’ambulante è il<br />

mestiere più semplice e accessibile sbarcando in Italia e per<br />

tanti resta l’unico lavoro possibile. Nonostante, infatti, la maggior<br />

parte degli immigrati ambulanti si qualifichino con titoli di studio<br />

e con ambizioni diverse rispetto a quella di vendere borse o<br />

adesivi per la strada, la dimostrazione lampante della tesi<br />

sostenuta da Babu è data dal caso di Ben, senegalese. In<br />

patria era professore di francese, in Italia ormai da dieci anni, si<br />

è trasformato in commerciante ambulante di cd e dvd copiati.<br />

Selim e Hassan<br />

In possesso del permesso<br />

di soggiorno dal 2002, Selim,<br />

32 anni, in Italia da nove,<br />

all’inizio ha lavorato<br />

in un negozio d’abbigliamento<br />

a piazza di Spagna di proprietà<br />

d’indiani. Poi, nostalgico<br />

della libera professione<br />

del commerciante autore<br />

del proprio destino,<br />

ha ricominciato ad affittare<br />

la licenza di vendita riuscendo,<br />

fino allo scoppio della crisi,<br />

a puntare su ottimi guadagni.<br />

Mi rivela che si aggiravano<br />

sul centinaio di euro al giorno,<br />

soldi sufficienti a condurre una<br />

vita più che dignitosa e mandare<br />

una cinquantina d’euro al mese<br />

ai genitori in Bangladesh.<br />

Lavora solo, ma oggi è venuto<br />

un suo amico per aiutarlo<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

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1<strong>12</strong><br />

Il commercio ambulante straniero in Italia<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

ad aprire e chiudere l’ombrellone:<br />

non riesce a trovare lavoro<br />

anche perché parla poco<br />

l’italiano, così a volte chiama<br />

l’amico e gli dà qualcosa. Selim<br />

seguita il colloquio<br />

confermandomi la teoria sui<br />

connazionali che s’improvvisano<br />

“ombrellai”, ritraendoli costretti<br />

a trovare disperatamente una<br />

qualsiasi forma di attività mentre<br />

aspettano un rinnovo del visto<br />

che non potrà mai essere<br />

effettuato perché il precedente,<br />

ormai scaduto, aveva un limite<br />

di stagionalità.<br />

“La polizia non dice niente<br />

perché qui a San Lorenzo<br />

andrebbe incontro a un numero<br />

sterminato d’irregolari<br />

impossibilitati a pagare sanzioni,<br />

e proprio per questo evita<br />

di redigere verbali. I controlli<br />

sono comunque quotidiani<br />

nonostante seguano una prassi<br />

poco rigida; prima viene fatto<br />

un sondaggio dalla municipale<br />

sui non autorizzati della zona<br />

che saranno soggetti per un po’<br />

a sguardi d’avvertimento.<br />

Dopodiché si passa prima<br />

per l’ammenda verbale, minacce<br />

di multa e, reiterando<br />

nell’abusività, si va incontro<br />

alla sanzione di 5.164 euro”.<br />

Proprio sentendoci parlare<br />

di questo, interviene nel dialogo<br />

un secondo bengalese, Hassan,<br />

34 anni, privo di autorizzazione<br />

amministrativa perché troppo<br />

cara, ma ugualmente presente<br />

con il suo banchetto, sopra il<br />

quale espone una trafila<br />

di orecchini colorati di bassa<br />

qualità, in vendita al prezzo<br />

di due euro al paio.<br />

“Quando mi hanno fatto<br />

la multa di cinquemila euro,<br />

non sono riuscito a pagarla,<br />

finché, recatomi al comune<br />

per rinnovare il permesso<br />

di soggiorno, mi hanno<br />

comunicato come fosse stata<br />

bloccata la pratica a causa<br />

della pesante sanzione<br />

che da anni gravava su di me.<br />

Attraverso un sindacato,<br />

sono andato da un avvocato che,<br />

dopo avermi chiesto una parcella<br />

di 1.200 euro totali, ha scritto<br />

una lettera al comune facendomi<br />

prima vincere la causa<br />

e poi dando il via libera<br />

al rilascio del visto”.<br />

Le rughe che segnano il viso<br />

stanco confermano la voglia,<br />

annunciatami fin da subito<br />

di tornare quanto prima in<br />

patria senza mai più far ritorno<br />

neanche in vacanza in Italia,<br />

Paese in cui lavora da <strong>12</strong> anni<br />

dalle 8 alle 10 ore al giorno.<br />

In effetti, dalle storie che ho<br />

ripetutamente ascoltato, posso<br />

affermare che questa è la media<br />

lavorativa degli appartenenti<br />

a questa comunità; i bengalesi<br />

riescono a sostenere ritmi<br />

davvero massacranti. Inoltre<br />

il loro credo esclude la possibilità<br />

di chiedere l’elemosina.<br />

“Per quello, ci sono tutti<br />

gli altri”, conclude Hassan.


Accanto<br />

alla presenza<br />

storica<br />

dei marocchini<br />

c’è quella<br />

dei pakistani,<br />

specialisti<br />

nella vendita<br />

di oggetti<br />

d’argento<br />

dei quali si<br />

riforniscono<br />

nel loro Paese.<br />

Ogni etnia<br />

di ambulanti<br />

ha una sua<br />

specializzazione<br />

diversa<br />

dalle altre<br />

Il commercio ambulante straniero in Italia<br />

Le etnie di commercianti ambulanti non autoctoni più diffuse<br />

nel nostro Paese sono marocchini, senegalesi, bangladesi (detti<br />

anche bengalesi), pakistani e, in misura minore, ivoriani.<br />

I senegalesi e gli ivoriani trattano solo borse, cinte e sempre<br />

più raramente oggetti in legno e cd, non essendo interessati a<br />

trattenersi a lungo in Italia, ma usando il nostro Paese come tappa<br />

per arrivare in Francia: vendono abusivamente aspettando il<br />

momento propizio per passare il confine.<br />

I pakistani si vedono perlopiù in spiaggia, sempre pronti a far<br />

gola ai bagnanti con i propri argenti che portano dalla vicina<br />

(per loro) India: dalle collane agli orecchini, dalle spille ai<br />

bracciali. Sono gli unici a non comprare i propri prodotti in Italia.<br />

I marocchini sono coloro che da più tempo abitano la nostra<br />

penisola e si prestano molto spesso come aiutanti dei venditori<br />

italiani, possessori dei banchi nei mercati: da frutta e verdura<br />

all’abbigliamento possiamo notare la loro presenza in tanti<br />

mercati storici della Capitale. Quando non sono chiamati a<br />

lavorare dagli italiani o si limitano alla vendita di asciugamani<br />

e sciarpe, oppure s’improvvisano venditori di qualsiasi cianfrusaglia<br />

ai bordi dei banchi regolari, suscitando le ire di chi paga<br />

per vendere regolarmente con le dovute limitazioni. Infine i<br />

bengalesi – che rappresentano il numero più importante di<br />

venditori ambulanti stranieri – sono riusciti grazie alla loro perseveranza<br />

e serietà a conquistarsi il monopolio di foulard,<br />

cappelli, orecchini, portafogli, ombrelli e oggettistica per la casa.<br />

Tanti bengalesi in attesa di una regolarizzazione li vediamo<br />

vagare per le vie del quartiere romano di San Lorenzo a qualsiasi<br />

ora del giorno e della notte proponendo prodotti kitch di bassa<br />

qualità ma dall’aspetto simpatico e accattivante. L’alternativa<br />

sarebbe quella di far fronte a spese dai 300 (per un banco di<br />

frutta al mercato) ai cinquemila euro al mese (per la gestione<br />

di un camioncino di bibite). Per quanto concerne le vendite,<br />

invece, i prezzi partono dai 300mila euro in su. Sostenere costi<br />

simili rappresenta un’impresa titanica per chi è nato in Italia, figurarsi<br />

per chi ci è arrivato. Tutti i venditori operanti nelle strade<br />

della città eterna – a prescindere dall’etnia – comprano la<br />

merce a piazza Vittorio, ormai in mano per l’80% alla comunità<br />

cinese, la quale punta su merci di pessima qualità a prezzi<br />

irragionevolmente bassi per la concorrenza. Uno degli<br />

incontri più interessanti nei quali mi sono imbattuto ha come<br />

protagonista un ragazzo del Bangladesh al quale ho chiesto<br />

delucidazioni sull’attività dei connazionali che riescono a proporre<br />

ombrelli lungo le vie della Capitale appena comincia a<br />

piovere. La spiegazione è laconica: questi ragazzi sono<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Labor<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

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Labor<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

114<br />

Il commercio ambulante straniero in Italia<br />

I loro<br />

telefonini<br />

sono muniti di<br />

abbonamento<br />

al servizio<br />

meteo.<br />

Ecco perché<br />

al primo<br />

apparire<br />

della pioggia<br />

sono già<br />

per strada<br />

a vendere<br />

ombrelli<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

sprovvisti del permesso di soggiorno ma sono tutti muniti di<br />

servizi di abbonamento sul telefonino mobile sulle previsioni del<br />

tempo giornaliero. Comprando uno stock di ombrelli a piazza<br />

Vittorio, risultano pronti allo smercio ben prima che vengano<br />

giù le prime gocce d’acqua, riempiendo le sacche di merce<br />

sin dalla mattina così da poter vendere in maniera itinerante<br />

anche senza autorizzazioni, grazie alle ridotte quantità da<br />

nascondere all’arrivo della polizia municipale. Fino a qualche<br />

anno prima c’era un capo che riforniva i venditori, i quali si<br />

dividevano lo smercio nelle strade durante le giornate di pioggia;<br />

poi con l’introduzione della legge sui permessi stagionali di sei<br />

mesi i bangladesi sono aumentati a vista d’occhio, illudendosi<br />

di potersi mettere in proprio per cercare di guadagnare qualche<br />

soldo in più, senza però ottenere regolarizzazioni.<br />

Le autorizzazioni a posto fisso, rilasciate dal municipio di<br />

competenza, non avendo un numero massimo, possono variare<br />

sensibilmente di anno in anno. Attualmente ci sono ancora<br />

duemila posti liberi all’interno dei mercati, ma con la crisi in<br />

atto nessuno se la sente di occuparli: il problema non è ottenere<br />

la licenza ma mantenere un guadagno costante nel tempo<br />

vendendo sullo stesso punto.<br />

Ahmed<br />

“Loro neanche mi ascoltavano, prendevano qualcosa e se ne andavano”<br />

Sono in un Centro d’accoglienza lo affascina a tal punto da non<br />

rifugiati; è qui che riesco voler migrare per altri lidi<br />

a intrattenere una chiacchierata della Penisola, ma poi si convince<br />

con Ahmed, somalo<br />

grazie a un amico che gli propone<br />

ventiquattrenne di un metro un lavoro da venditore<br />

e novanta dalla risata contagiosa. ambulante a Tor Sapienza,<br />

Arriva in Italia il 21 giugno 2008 periferia est della Capitale.<br />

dopo un viaggio cominciato Riesce a ottenere subito<br />

a gennaio dello stesso anno, lo status di rifugiato politico<br />

avendo attraversato con tutti a causa del moto perpetuo che<br />

i mezzi possibili (escluso contraddistingue la guerra civile<br />

l’aereo!) il Kenya, l’Uganda, in Somalia. Oggi sta seguendo<br />

il Sudan e la Libia. Lavora uno stage in un albergo<br />

a Tripoli per due mesi come con frequenza quotidiana<br />

facchino ma viene retribuito obbligatoria, motivo per il quale<br />

per una sola mensilità perché ha dovuto abbandonare, dopo<br />

immigrato irregolare. In seguito un paio di mesi d’attività,<br />

a questo, decide d’imbarcarsi l’occupazione commerciale.<br />

per l’Italia: Lampedusa<br />

Mi racconta di aver lavorato


quattro giorni a settimana preso<br />

il banco dell’amico, rivenditore<br />

autorizzato di magliette<br />

con licenza a rotazione. La merce<br />

che vendeva veniva tutta<br />

da Napoli attraverso il loro<br />

rifornitore ufficiale, un senegalese<br />

sulla quarantina d’anni che ogni<br />

mattina scaricava i capi<br />

d’abbigliamento comprati i giorni<br />

precedenti in Campania.<br />

Mi confida come non abbia mai<br />

avuto problemi con la polizia,<br />

nonostante fosse sprovvisto<br />

di un contratto di lavoro<br />

subordinato; bastava dire loro<br />

come si trovasse sul posto solo<br />

per dare una mano all’amico<br />

venditore: “loro neanche mi<br />

ascoltavano, prendevano qualcosa<br />

dal banco e se ne andavano”.<br />

La paga giornaliera variava<br />

in base alle vendite ma si attestava<br />

sui 30 e i 70 euro, di cui una<br />

parte spedita regolarmente<br />

Il commercio ambulante straniero in Italia<br />

in Kenya per le cure mediche<br />

a cui continua ad essere<br />

sottoposta la madre, assistita<br />

dai sei fratelli di Ahmed.<br />

Da quando è in Italia, è riuscito<br />

ad essere stipendiato anche<br />

da una catena di negozi<br />

specializzati in prodotti per la<br />

casa, dove svolgeva la mansione<br />

di “anti-tacchinaggio”,<br />

e dal “Sei Nazioni” nella sicurezza<br />

allo stadio Flaminio durante<br />

il match di rugby tra Italia<br />

e Scozia.<br />

Le cinque lingue parlate (swahili,<br />

arabo, somalo, inglese e italiano),<br />

le spalle larghe e l’energia<br />

positiva, probabilmente<br />

lo aiuteranno a trovare<br />

un’occupazione in Italia,<br />

preferibilmente che non abbia<br />

niente a che fare con la vendita<br />

diretta: troppi controlli gli hanno<br />

già fatto passare la voglia.<br />

Un ambulante ha così commentato le attuali difficoltà economiche<br />

dovute agli scarsi guadagni del periodo di crisi: “Un<br />

sistema capitalista riesce sempre a produrre profitto perché<br />

quando non ottiene i risultati economici sperati nei settori leciti<br />

usa puntare su quelli illeciti, soprattutto oggi nell’era dell’abusivismo.<br />

È assurdo accanirsi contro i senegalesi sapendo che<br />

non sono loro che devono essere puniti in primis ma coloro<br />

che producono borse e cinte perché le mettono in commercio<br />

illegalmente”.<br />

Ciò che è certo è che, fin quando ci sarà qualcuno a fabbricarle,<br />

la procedura all’avvistamento della polizia sarà sempre la stessa: il<br />

palo dà il segnale al venditore di turno che raccoglie in pochi<br />

attimi la merce e scappa via …<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Labor<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

115


Cittadinanza<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Numerosi progetti di legge<br />

presentati in Parlamento,<br />

anche se fra loro eterogenei,<br />

mirano a modificare<br />

l’attuale normativa, specie<br />

per le seconde generazioni<br />

116 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Seconde generazioni<br />

e cittadinanza:<br />

la disciplina attuale<br />

e le esigenze di riforma<br />

Gli aspetti critici e le possibili soluzioni<br />

per alcuni profili di inadeguatezza<br />

evidenziati dalla legge 91/1992 in materia<br />

di concessione della cittadinanza ai figli<br />

di genitori stranieri o apolidi nati in Italia<br />

di Paolo Morozzo della Rocca<br />

Università Carlo Bo di Urbino e condirettore della rivista “Gli Stranieri”<br />

Le norme in materia di acquisto della cittadinanza<br />

nell’attuale disciplina<br />

I numerosi progetti di legge presentati in Parlamento, pur<br />

nella loro eterogeneità, testimoniano di un crescente disagio<br />

nei riguardi dell’attuale disciplina in materia di cittadinanza<br />

(legge 5 febbraio 1992 n.91) che non pare<br />

più adeguata a raccogliere il bisogno di<br />

cittadinanza (in senso giuridico) delle<br />

seconde generazioni, intendendo con questa<br />

espressione i giovani stranieri figli di immigrati<br />

ma non essi stessi immigrati, in quanto nati<br />

o comunque vissuti in Italia nell’intero<br />

periodo della loro formazione linguistica e<br />

culturale in età evolutiva.<br />

Alcuni riferimenti alla normativa vigente varranno a illustrare<br />

in modo analitico le ragioni di questa grave inadeguatezza.<br />

1.Ai sensi dell’articolo 3 della legge sulla cittadinanza, il minore<br />

straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.<br />

Rimangono però esclusi da questa modalità di acquisto della<br />

cittadinanza tutti i minori stranieri dichiarati in stato di abbandono<br />

– e dunque adottabili – dal giudice minorile italiano, ma<br />

poi non adottati. Ciò riguarda, in particolar modo, i minori<br />

affetti da patologie significative, invalidità o disabilità; non più<br />

in tenera età; già restituiti da una coppia che li aveva precedentemente<br />

presi in affidamento preadottivo; etc.


Seconde generazioni e cittadinanza: disciplina attuale e possibili riforme<br />

Il caso di Fatima<br />

Circa 20 anni fa Fatima, una bambina di origine africana,<br />

veniva dichiarata in stato di abbandono dal tribunale di Roma,<br />

ma non adottata (perché già grandina, di colore e molto<br />

legata alla sorella minore). Oggi Fatima è una donna di 28<br />

anni madre di due bambini. Sia lei che i due figli sono<br />

attualmente privi di cittadinanza. Di Fatima non si conosce<br />

la cittadinanza perché non è mai stato accertato con sicurezza<br />

se la madre, resasi irreperibile 22 anni fa, fosse somala,<br />

keniota o sudanese. Il tribunale civile sta comunque<br />

accertando (da diversi anni) se possa assumere una qualche<br />

cittadinanza africana. In caso negativo ne dichiarerà lo<br />

status di apolide. Intanto, anche i figli sono in attesa di<br />

conoscere la loro cittadinanza, che deriverà da quella<br />

della madre. Nel frattempo non sono né italiani né apolidi<br />

de iure, né cittadini di un altro Paese. L’intero nucleo familiare<br />

soggiorna da anni in Italia con autorizzazioni al soggiorno<br />

provvisorie rinnovate di anno in anno.<br />

La soluzione: sarebbe opportuno, de iure condendo,<br />

che l’accertamento giudiziale dello stato di abbandono<br />

del minore – per orfananza o per l’inidoneità educativa dei<br />

genitori – comportasse l’acquisto della cittadinanza del<br />

Paese il cui ordinamento così radicalmente è intervenuto<br />

sulle sue relazioni familiari e parentali.<br />

2. Ai sensi dell’articolo 1, lett. b), un altro modo di acquisto<br />

della cittadinanza è dato dalla nascita in Italia da genitori<br />

apolidi o che comunque non trasmettano al figlio alcuna cittadinanza.<br />

Si tratta ovviamente di casi molto residuali, resi ancor<br />

più rari dalle difficoltà incontrate dai genitori a fare accertare<br />

la loro condizione di apolidia. Accertamento che spesso<br />

interviene molti anni dopo la nascita del bambino. Emblematico,<br />

anche a questo proposito, il caso di Fatima!<br />

3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, i ragazzi stranieri nati in Italia<br />

possono chiedere la cittadinanza al compimento del diciottesimo<br />

anno, ma non più tardi del diciannovesimo compleanno, purché<br />

dimostrino il possesso continuativo sia del permesso di soggiorno<br />

che della residenza anagrafica sin dalla nascita.<br />

La regola funziona poco e male. Le poche proiezioni disponibili<br />

ci dicono infatti che su 100 ragazzi nati in Italia e qui<br />

ancora residenti al compimento dei diciotto anni, dodici sono<br />

già diventati italiani da minorenni per effetto della naturalizzazione<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Cittadinanza<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

117


Cittadinanza<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

118<br />

Seconde generazioni e cittadinanza: disciplina attuale e possibili riforme<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

del padre, 46 esercitano positivamente l’opzione di cittadinanza,<br />

ma ben 42 rimangono stranieri anche dopo la maggiore<br />

età e nonostante l’intera vita trascorsa in Italia; o perché non<br />

hanno, tutta intatta, la continuità di residenza anagrafica e di<br />

soggiorno per tutti e 18 gli anni, oppure perché i loro genitori<br />

non erano ancora regolarmente soggiornanti al momento<br />

della nascita. Così, ad ogni anno che passa, in progressione<br />

accelerata, se non geometrica, diverse migliaia di diciottenni<br />

nati e vissuti in Italia rimarranno “stranieri a casa loro”.<br />

Il caso di Azzurra<br />

Una ragazza cinese dal nome sportivamente italiano,<br />

oggi studentessa/lavoratrice per non perdere il permesso<br />

di soggiorno, è nata venti anni fa in una cittadina del Lazio<br />

da genitori regolarmente soggiornanti. Non ha potuto<br />

eleggere la cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 4,<br />

comma 2, perché ha involontariamente interrotto la continuità<br />

di residenza anagrafica quando, a quindici anni, la sua<br />

famiglia si è trasferita da quel comune di provincia a<br />

Roma, impiegando più di dodici mesi a trovare un proprietario<br />

disposto a registrare il contratto di affitto della<br />

nuova abitazione. Solo dietro esibizione del contratto di<br />

affitto gli uffici di anagrafe hanno infatti accettato di ricevere<br />

la dichiarazione di dimora abituale. Nel frattempo il comune<br />

di provenienza cancellava l’intera famiglia perché trasferitasi<br />

altrove, creando un vuoto anagrafico di alcuni mesi.<br />

La soluzione: modificare l’articolo 1 del regolamento di<br />

esecuzione, emanato con Dpr <strong>12</strong> dicembre 1993 n. 572, il<br />

quale, impropriamente, considera “legalmente residente”<br />

solo chi, oltre ad essere in regola con le norme sull’autorizzazione<br />

al soggiorno, risulti anche iscritto all’anagrafe<br />

comunale. La nozione di residenza legale dovrebbe invece<br />

essere intesa come presenza effettiva in Italia, comunque<br />

dimostrata dall’interessato, unitamente alla regolarità del<br />

soggiorno.<br />

Il caso di Artan<br />

Giunto in Italia all’età di tre anni dall’Albania, non parla<br />

nessun’altra lingua oltre l’italiano ed è sempre vissuto in<br />

Italia dove ha frequentato tutte le scuole (elementari,<br />

medie e scuola media superiore). Non si è mai pensato<br />

altro che italiano. Di conseguenza, al compimento della


Seconde generazioni e cittadinanza: disciplina attuale e possibili riforme<br />

maggiore età chiede di eleggere la cittadinanza italiana,<br />

ma l’ufficiale di stato civile gli risponde che manca il<br />

requisito del soggiorno e della residenza dalla nascita.<br />

La soluzione: prevedere che non solo lo straniero nato<br />

in Italia, ma anche quello che vi è giunto entro il quinto<br />

anno di età e che vi abbia risieduto legalmente fino al<br />

raggiungimento della maggiore età, divenga cittadino se<br />

dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro<br />

il compimento del diciannovesimo anno di età.<br />

Il caso di Natalya<br />

Natalya è nata in Italia diciotto anni fa, ma ha ricevuto il<br />

permesso di soggiorno solo tre anni dopo, quando la madre<br />

è riuscita a regolarizzare la sua presenza in Italia come<br />

badante. È sempre vissuta in Italia senza interruzioni,<br />

mantenendo costantemente la regolarità del soggiorno e<br />

l’iscrizione all’anagrafe in un comune piemontese. La sua<br />

dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana è<br />

stata però rifiutata dall’ufficiale di stato civile perché non<br />

risulta regolarmente soggiornante (e residente) dalla<br />

nascita, pur risultando nata e vissuta in Italia.<br />

La soluzione: prevedere che chi è nato in Italia, una volta<br />

dimostrata la presenza ininterrotta in Italia, possa chiedere<br />

la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno di età.<br />

4. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), gli stranieri nati in<br />

Italia, ma privi della continuità anagrafica per tutti e diciotto<br />

gli anni della minore età, possono chiedere la concessione<br />

della cittadinanza dopo tre anni di residenza legale.<br />

Il problema: poiché si tratta di un procedimento concessorio,<br />

ampiamente discrezionale – e non di una regola di attribuzione<br />

sulla base dei requisiti di legge – questo percorso di acquisto<br />

della cittadinanza è scarsamente praticabile: serve, infatti,<br />

al richiedente un buon reddito e la benevola disposizione<br />

dell’amministrazione.<br />

La soluzione: modificare la natura concessoria dell’attuale<br />

disposizione, stabilendo che l’acquisto della cittadinanza<br />

avvenga per attribuzione di legge al nato in Italia che vi<br />

risieda legalmente da almeno tre anni dopo la maggiore età.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Cittadinanza<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

119


Cittadinanza<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

<strong>12</strong>0<br />

Seconde generazioni e cittadinanza: disciplina attuale e possibili riforme<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

5. Ai sensi dell’articolo 14, acquistano la cittadinanza italiana<br />

i figli minori di età conviventi con il genitore che acquisti la<br />

cittadinanza italiana.<br />

I problemi: accade che il genitore naturalizzatosi italiano si<br />

separi dal coniuge/partner col quale ha avuto il figlio e che<br />

quest’ultimo conviva con l’altro genitore, con o senza un<br />

provvedimento di affidamento congiunto. Se il ragazzo è<br />

sfortunato, la coabitazione con il genitore “sbagliato”, anche<br />

se individuato dal giudice della separazione, potrebbe<br />

implicare il mancato acquisto della cittadinanza.<br />

Inoltre, il fatto che la legge subordini l’efficacia dell’acquisto<br />

della cittadinanza da parte del genitore al giuramento<br />

induce l’amministrazione a riferire al momento in cui avviene<br />

quest’ultimo la verifica della necessaria convivenza e a<br />

escludere un acquisto della cittadinanza da parte del figlio<br />

se quest’ultimo diviene maggiorenne dopo il decreto di<br />

concessione, ma prima del giuramento.<br />

Le soluzioni:<br />

A. Sostituire il requisito della convivenza con quello, più<br />

opportuno, di affidamento, anche se congiunto.<br />

B. Precisare per regolamento, o modificando la norma di<br />

legge, che ciò a cui si deve fare riferimento non è la data del<br />

giuramento come cittadino da parte del genitore, ma la data<br />

della domanda che poi ha trovato accoglimento.<br />

Altre proposte che potrebbero rendere adeguata<br />

alle necessità dei tempi la disciplina della cittadinanza<br />

delle seconde generazioni<br />

1. La cittadinanza per ius culturae. Con l’attuale normativa,<br />

anche quei ragazzi che oggi riescono a diventare cittadini italiani,<br />

lo diventano spesso dopo un vissuto troppo lungo da<br />

“stranieri di diritto /italiani di fatto”. Ciò non è privo di gravi<br />

conseguenze. Al compimento dei diciotto anni, infatti, ha già<br />

avuto ampio sviluppo quel processo di “separazione” cui la<br />

diversità di status giuridico, rispetto ai coetanei italiani a tutti<br />

gli effetti, potrebbe ormai avere inevitabilmente condotto il<br />

ragazzo di origine straniera.<br />

Sarebbe dunque opportuno prevedere meccanismi di<br />

acquisto della cittadinanza italiana, già durante la minore età,<br />

che siano connessi alla legale ed effettiva presenza del minore


Seconde generazioni e cittadinanza: disciplina attuale e possibili riforme<br />

sul territorio italiano. In particolare potrebbe essere introdotta<br />

una modalità di acquisto della cittadinanza iure culturae a profitto<br />

del minore, figlio di genitori stranieri, che abbia frequentato con<br />

successo un intero ciclo di istruzione primaria o secondaria di<br />

primo grado, ovvero secondaria superiore, presso istituti scolastici<br />

appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un<br />

percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al<br />

conseguimento di una qualifica professionale.<br />

2. La cittadinanza iure soli. Sebbene ristretto a ipotesi particolari,<br />

anche l’acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio<br />

della Repubblica (ius soli) dovrebbe contemplare alcune<br />

situazioni, oggi non previste dalla legge, nelle quali la famiglia<br />

straniera dimostri un legame non occasionale con il nostro Paese<br />

e possieda alcuni indici di integrazione sociale particolarmente<br />

significativi. In particolare, la cittadinanza potrebbe essere<br />

attribuita:<br />

a) al minore, nato nel territorio della Repubblica da genitori<br />

stranieri, di cui almeno uno sia già legalmente soggiornante<br />

in Italia da un periodo di tempo sufficientemente significativo<br />

(ad esempio, nei tre anni precedenti la nascita del figlio)<br />

b) al figlio, nato in Italia da genitore a sua volta nato in Italia,<br />

purché al momento della nascita detto genitore vi risieda<br />

legalmente.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Cittadinanza<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

<strong>12</strong>1


Minimum media<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

<strong>12</strong>2<br />

La storia<br />

della rivista<br />

prende l’avvio<br />

ai tempi<br />

della legge<br />

Martelli, che<br />

rappresentava<br />

una prima<br />

risposta<br />

al nuovo<br />

fenomeno<br />

della<br />

immigrazione<br />

nel Paese<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

“Gli Stranieri”,<br />

dalla carta al web<br />

con la stessa missione<br />

Compie diciotto anni la prima rivista italiana<br />

interdisciplinare dedicata all’approfondimento<br />

dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale<br />

relativa all’immigrazione. Dal 1994 al 20<strong>12</strong><br />

sono stati pubblicati oltre 500 articoli<br />

di Raffaele Miele<br />

Direttore responsabile della rivista “Gli Stranieri”<br />

La legge Martelli del 1990 (legge 28 febbraio 1990, n. 39,<br />

di conversione del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416), pur<br />

avendo avuto il merito di superare la visione esclusivamente<br />

securitaria della questione stranieri, all’epoca ancora gestita<br />

con gli strumenti del Testo unico di pubblica sicurezza, aveva<br />

mostrato già in fase di prima applicazione numerose lacune<br />

tra le quali – probabilmente la più vistosa – un’incompleta<br />

disciplina delle condizioni di soggiorno, l’assenza delle misure<br />

per l’integrazione e l’inadeguatezza delle norme per il contrasto<br />

dell’immigrazione clandestina.<br />

A quest’ultima si era tentato di rimediare con tre decreti<br />

legge varati a cavallo tra la X e l’XI legislatura tra febbraio<br />

e luglio del 1992 (nn.193, 272 e 323) e nell’aprile del 1993<br />

(n.107), recanti ora la previsione dell’accompagnamento<br />

immediato alla frontiera ora l’arresto degli stranieri in stato di<br />

clandestinità, ma tutti non convertiti; poi, nel giugno dello<br />

stesso anno, con il decreto legge n.187, convertito con legge<br />

n. 296, concernente l’espulsione giudiziaria nei confronti di<br />

condannati o imputati a loro richiesta e l’introduzione dei reati<br />

di distruzione del passaporto e di “mancata collaborazione”<br />

ai fini del rilascio del documento di espatrio.<br />

Invece, per gli aspetti relativi alla gestione dei permessi di<br />

soggiorno, all’assenza di una puntuale regolamentazione<br />

aveva sopperito il costante e massiccio ricorso alle circolari<br />

ministeriali, in particolare del Servizio stranieri, al tempo<br />

incardinato nella direzione centrale per gli Affari generali del<br />

dipartimento della Pubblica sicurezza. Attività encomiabile


L’obiettivo<br />

era quello<br />

di sprovincializzare<br />

la nostra<br />

cultura<br />

facendo<br />

conoscere<br />

in particolare<br />

i dettati<br />

europei<br />

in materia<br />

La rivista “Gli Stranieri”: 1994/20<strong>12</strong><br />

quella del Viminale, come quella degli omologhi servizi del<br />

ministero degli Affari esteri e del ministero del Lavoro e della<br />

Previdenza sociale, ma spesso travalicante il limite giuridico<br />

della mera interpretazione dei testi legislativi e di contributo<br />

alla risoluzione di aspetti pratici in quanto, in assenza di fonti<br />

primarie, di fatto e per necessità le circolari ne assumevano il<br />

rango, con imposizione di regole, obblighi e talvolta anche<br />

sanzioni.<br />

Condizione dunque difficile per gli amministrati (i cittadini<br />

stranieri) ma anche per gli stessi amministratori (in particolare<br />

gli “uffici stranieri” delle questure) non sempre in grado di operare<br />

secondo “circolare” e al tempo stesso nel rispetto dei limiti<br />

imposti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e<br />

dagli orientamenti della giurisprudenza. Situazione resa tanto<br />

più complessa dal disorientamento generale della classe<br />

politica investita, tra il 1992 e il 1994, dalle inchieste di “Mani<br />

pulite” e dal rapido avvicendarsi di quattro governi, da Andreotti<br />

ad Amato, da Ciampi a Berlusconi.<br />

In questo contesto, nella primavera del 1994 nasce il progetto<br />

editoriale “Gli Stranieri - Rassegna di studi, giurisprudenza e<br />

legislazione”, periodico quadrimestrale con l’obiettivo di<br />

garantire a tutti gli operatori del diritto un puntuale aggiornamento<br />

dell’evoluzione normativa e, soprattutto, di fornire un<br />

quadro delle convenzioni internazionali, in particolare della<br />

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e della relativa<br />

giurisprudenza della Corte, all’epoca pressoché sconosciuta<br />

all’interno delle amministrazioni e non solo.<br />

L’iniziativa editoriale, mossa anche dall’ambizione di contribuire<br />

all’individuazione di nuove soluzioni legislative più<br />

coerenti con le esigenze imposte da un fenomeno in crescita,<br />

è del tutto privata (editore Union Printing di Viterbo) e si<br />

avvale di un comitato di redazione inizialmente composto da<br />

funzionari della pubblica amministrazione e magistrati, uniti<br />

da vincoli di colleganza, amicizia, interesse per la materia e<br />

dalla convinzione di partecipare a un progetto culturale libero<br />

e fondamentalmente utile 1.<br />

“Certamente gli obiettivi sono ambiziosi” si legge nella<br />

1 Umberto De Augustinis e Giacomo Fumu, magistrati; Giorgio Baroncelli, ministro<br />

plenipotenziario del ministero degli Affari esteri, Massimo De Pascalis, direttore<br />

penitenziario; Enzo Bilardo, ispettore del lavoro; Maria Letizia Tomaselli, Salvatore<br />

La Fata e Raffaele Miele, funzionari della Polizia di Stato<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Minimum media<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

<strong>12</strong>3


Minimum media<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

<strong>12</strong>4<br />

La rivista “Gli Stranieri”: 1994/20<strong>12</strong><br />

L’introduzione<br />

del primo<br />

fascicolo<br />

fu scritta<br />

dal capo<br />

della polizia<br />

Vincenzo<br />

Parisi:<br />

“si apre<br />

un problema<br />

nuovo<br />

e dobbiamo<br />

essere capaci<br />

di affrontarlo”<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

presentazione della rivista “perché la materia oggetto della<br />

ricerca non è inquadrabile in una branca giuridica ben definita<br />

ma è la risultante di una complessa opera di estrapolazione<br />

interdisciplinare il cui denominatore comune è individuato nella<br />

specifica condizione di ‘estraneità’ o ‘di non appartenenza<br />

all’ordinamento dello Stato’ in cui versa il cittadino straniero.<br />

Inoltre l’ampiezza dei temi trattati può suscitare qualche<br />

perplessità in ordine ad una apparente disarmonia della materia<br />

ma, a ben riflettere, una visione del trattamento riservato allo<br />

straniero faciliterà la comprensione dei singoli problemi che<br />

ogni operatore del diritto affronta nella specificità delle proprie<br />

competenze.”<br />

A cogliere l’importanza del progetto è il capo della Polizia<br />

di allora, Vincenzo Parisi, peraltro profondo conoscitore della<br />

materia e autore di alcune pubblicazioni sulla condizione dello<br />

straniero, che scrive sul primo fascicolo:<br />

“Le prospettive epocali dischiuse dalle dinamiche planetarie<br />

catalizzano la sensibilità di quanti attivi nel sociale, colgono i<br />

fermenti correlati, per un verso, alla emergente realtà europea e,<br />

per altro verso, all'attenzione dei tantissimi che, fuori della<br />

Comunità, guardano ad essa con interesse, considerazione,<br />

attrazione crescenti.<br />

Il nostro Paese, in particolare, registra, al di là della massa<br />

di stranieri mossi da motivi turistici, altri consistenti flussi<br />

migratori, che riguardano presenze con motivazioni diverse,<br />

tutte degne d'attenzione perché significative delle positività che,<br />

oltre i confini nazionali, sono riconosciute all’Italia, soprattutto<br />

in termini di democrazia e di libertà.<br />

Le problematiche promananti dall'immigrazione e dalla<br />

presenza sul territorio di stranieri provenienti da Paesi e culture<br />

diversissimi, lungi dal poter essere ricondotte ad un approccio<br />

esclusivamente di polizia, esprimono quindi la complessità di<br />

un mondo composito, dove linee interagenti, costituite da spinte<br />

e controspinte, convivono e premono per un riconoscimento<br />

che, molte volte, supera il mero dato economico nella ricerca,<br />

talvolta struggente, della propria umanità.<br />

È proprio su tale radicato convincimento che riposa il favore<br />

col quale guardo al qualificato progetto editoriale in argomento,<br />

più che mai idoneo – nel concorso di tante, diversificate<br />

professionalità – a dischiudere spazi di riflessione il più possibile<br />

ampi, che coinvolgano, su tematica così delicata, il contributo<br />

delle varie realtà istituzionali, sociali, del volontariato. Sono certo<br />

che la rivista saprà affermarsi quale momento di riflessione


La rivista “Gli Stranieri”: 1994/20<strong>12</strong><br />

e di compendio per gli “addetti ai lavori” e, al contempo, quale<br />

agile strumento per la consultazione dei profili sia normativi<br />

sia giurisprudenziali afferenti alla specifica disciplina, in una<br />

prospettiva di approfondimento teorico ed applicativo, volto<br />

a superare ogni vacuo pregiudizio.<br />

Al Direttore, al Comitato Scientifico, ai redattori, a tutti i collaboratori<br />

della rivista "Gli stranieri", giunga il mio personale,<br />

sentito augurio di buon lavoro.”<br />

Da subito la rivista entra nelle questure, negli studi legali,<br />

nei tribunali e nelle biblioteche, e contribuisce fattivamente<br />

alla circolazione dell’informazione giuridica interdisciplinare,<br />

con particolare attenzione all’ambito comunitario/internazionale.<br />

Infatti, sui primi tredici articoli del 1994, ben cinque appartengono<br />

a quest’area: Espulsione di cittadini dell’Unione<br />

Europea al termine di una pena, di Daniele Rampazzo; Sulla<br />

reciprocità, di Antonio Caruso; Libera circolazione delle persone<br />

e diritto di stabilimento nell’UE, dalla undicesima relazione<br />

annuale della Commissione al Parlamento europeo sul controllo<br />

dell’applicazione del diritto comunitario 1993; La libera circolazione<br />

delle persone, di Serenella Bellucci; America nazione<br />

di immigrati, di Benedict J. Ferro.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Minimum media<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

<strong>12</strong>5


Minimum media<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

<strong>12</strong>6<br />

La rivista “Gli Stranieri”: 1994/20<strong>12</strong><br />

Il convegno<br />

internazionale<br />

del 1995<br />

per legare<br />

il tema della<br />

sicurezza<br />

dei Paesi<br />

europei<br />

a quello<br />

della libera<br />

circolazione<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Non ci sono solo gli approfondimenti e la rassegna della<br />

legislazione e della giurisprudenza: in ogni fascicolo l’editoriale<br />

riassume i principali fatti del quadrimestre, spesso accompagnati<br />

da riflessioni, anche critiche, per offrire al lettore spunti di<br />

riflessione sugli orientamenti politici, sull’evoluzione legislativa<br />

a livello nazionale ed europeo, sulle prassi amministrative. Un<br />

vero e proprio percorso storico che, a distanza di tanti anni,<br />

costituisce un punto di riferimento essenziale per chi desidera<br />

approfondire l’evoluzione delle politiche e della normativa<br />

sulla condizione giuridica dello straniero e sull’immigrazione.<br />

Per richiamare l’attenzione degli operatori giuridici sulla<br />

rilevanza delle politiche europee, all’epoca governate dal<br />

meccanismo della cooperazione intergovernativa, nel settembre<br />

1995 la rivista organizza per conto dell’Ufficio italiano del<br />

Parlamento europeo il convegno “Libera circolazione delle<br />

persone e tutela della sicurezza nei Paesi dell’Unione Europea:<br />

problemi e prospettive in vista della Conferenza intergovernativa<br />

del 1996”, individuando nel binomio “circolazione-sicurezza”<br />

il momento nodale per un’analisi delle problematiche attuali e<br />

delle prospettive future della cooperazione europea in materia<br />

di affari interni e giustizia (il terzo pilastro). Dai contributi dei<br />

relatori (tra i quali Luigi Ferraro Bravo, all’epoca giudice della<br />

Corte internazionale di giustizia, il prefetto Vincenzo Grimaldi,<br />

Commissario straordinario del Governo per l’Immigrazione dai<br />

Paesi extracomunitari e il compianto monsignor Luigi di Liegro,<br />

fondatore della Caritas), pubblicati in un supplemento della<br />

rivista, viene l’auspicio di una comunitarizzazione della materia<br />

come un traguardo utile, se non indispensabile, per ricomporre<br />

un quadro politico e normativo in quel momento fortemente<br />

deficitario.<br />

A partire dal 1996 e per i sei anni successivi la rivista stringe<br />

una collaborazione con l’Unione dei consoli onorari in Italia, e<br />

in particolare con il segretario nazionale Adriano Aureli, che si<br />

concretizza nella pubblicazione di numerosi articoli particolarmente<br />

utili a far conoscere il ruolo e gli orientamenti di questa<br />

importante componente nell’ambito dell’assistenza allo straniero<br />

in Italia. Il primo contributo è quello di Maria Novella Berti su<br />

Le immunità giurisdizionali dei Consoli e, a seguire, per citarne<br />

solo alcuni: L’Unione dei Consoli Onorari in Italia ed il suo ruolo<br />

per una sempre più adeguata assistenza dello “straniero”; Prime<br />

riflessioni “consolari” sulla nuova legge sugli stranieri; La<br />

questione immigrazione; L’informazione ai consolati esteri<br />

prevista dall’art. 2 co. 7 del testo unico sull’immigrazione.


A partire<br />

dal 1998<br />

la rivista<br />

inizia<br />

a pubblicare<br />

i suoi<br />

Quaderni<br />

di approfondimento.<br />

Il primo<br />

è dedicato<br />

alla legge<br />

Turco-<br />

Napolitano<br />

La rivista “Gli Stranieri”: 1994/20<strong>12</strong><br />

Il 1998 è l’anno in cui il Parlamento finalmente riesce a<br />

dotare il Paese di una legge organica in materia di immigrazione<br />

e la rivista coglie tutta l’importanza del momento operando<br />

alcune scelte strategiche. In primo luogo il Comitato scientifico 2<br />

è ampliato e arricchito con nuovi membri che ne accentuano<br />

il carattere interdisciplinare.<br />

Allo stesso tempo la rivista pubblica i suoi primi due<br />

Quaderni: “La nuova legislazione sugli stranieri”, di Raffaele<br />

Miele, Vaifra Palanca, Vanna Palumbo e Maria Letizia Tomaselli<br />

e “I limiti derivanti dal diritto internazionale all’espulsione<br />

dello straniero” di Chiara Favilli. Il primo volume esce a pochi<br />

giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 6<br />

marzo 1998, n. 40, ed è il primo testo di commento della legge<br />

Turco/Napolitano. Il secondo volume è l’esito tangibile del<br />

concorso bandito dalla rivista con la collaborazione della<br />

rappresentanza in Italia della Commissione europea diretto a<br />

premiare una tesi di laurea in materia di immigrazione, asilo,<br />

cittadinanza e circolazione delle persone nell’UE.<br />

Il 1998 è anche l’anno della definitiva affermazione del<br />

periodico come strumento di analisi del fenomeno migratorio<br />

a tutto campo, anche per meglio corrispondere alle scelte del<br />

Legislatore che per la prima volta definisce un quadro normativo<br />

in tema di integrazione. Ciò grazie alle due prestigiose collaborazioni<br />

fornite dal Censis e dall’Istat che accreditano ulteriormente<br />

il periodico con articoli, ricerche e dati statistici, tra i quali, per<br />

citarne alcuni: Anna Italia (Censis), con “Immigrazione in una<br />

terra di passaggio”, “Immigrati: minaccia o risorsa”, “Quanti sono<br />

gli stranieri che vivono in Italia? Tra percezione e realtà dei fatti”;<br />

Ionathan Chaloff (Censis) “Gli indicatori di insediamento dell’immigrazione<br />

familiare” e “Impatto dell’allargamento dell’Unione<br />

europea sulla composizione della popolazione straniera in<br />

Italia”; Rosario Sapienza (Censis) “Le problematiche degli<br />

stranieri in area OCSE: le tendenze emergenti”; Elisa Manna<br />

(Censis) “Tratta e sfruttamento sessuale: l’indagine presso gli<br />

operatori in Italia” e “La rappresentazione degli immigrati nei<br />

media”; Domenico Gabrielli e Costanza Giovannelli (Istat)<br />

“L’iscrizione in anagrafe dei neonati stranieri: problemi e possibili<br />

soluzioni”; Vincenza Regine e Costanza Giovannelli (Istat)<br />

2 Riccardo Compagnucci e Vanna Palumbo dell’Amministrazione civile<br />

dell’Interno; Bruno Nascimbene e Augusto Sinagra docenti universitari; Sané<br />

Secundi della Commissione europea; Giovanni Pinto e Silvana Siracusano della<br />

Polizia di Stato; Vaifra Palanca esperto del ministro per la Solidarietà sociale;<br />

Luigi Pelliccia del ministero del Lavoro; Giuseppe Severini magistrato<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Minimum media<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

<strong>12</strong>7


Minimum media<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

<strong>12</strong>8<br />

La rivista “Gli Stranieri”: 1994/20<strong>12</strong><br />

Dal 2001<br />

la nuova<br />

edizione della<br />

rivista<br />

comprende<br />

due rubriche<br />

dedicate<br />

alla attività<br />

parlamentare<br />

e di governo<br />

e alla politica<br />

europea di<br />

immigrazione<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

“La nuzialità degli stranieri in Italia negli anni 1992-1998”.<br />

Nel novembre 1999 viene pubblicata la seconda edizione<br />

de “La nuova legislazione sugli stranieri”, ampliata e integrata<br />

con la giurisprudenza che nel frattempo si era formata sul Testo<br />

unico (D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, e il relativo regolamento<br />

di attuazione) e il volume fin dal suo esordio nelle librerie<br />

diventa lo strumento di lavoro più diffuso tra gli operatori del<br />

diritto.<br />

Nel febbraio 2001 esce la nuova edizione della rivista che<br />

assume periodicità bimestrale e, per meglio fronteggiare i<br />

nuovi impegni, costituisce un Comitato di redazione 3, integra<br />

il Comitato scientifico con Salvatore Geraci della Caritas<br />

diocesana di Roma, e apre le due nuove rubriche “Attività<br />

parlamentare e di governo” e “Osservatorio sulla politica europea<br />

di immigrazione ed asilo”.<br />

Con queste parole, il prefetto Emilio del Mese, direttore<br />

generale dei Servizi civili del ministero dell’Interno, presenta<br />

la nuova edizione:<br />

“L’immigrazione rappresenta ormai un argomento oggetto di<br />

vivaci dibattiti e discussioni, molto spesso rivolti ad accentuare<br />

i profili irrazionali da utilizzare per finalità non immuni da<br />

pregiudizi ideologici.<br />

Così accade frequentemente che le esigenze di riflessione,<br />

di studio e di analisi di un fenomeno, sempre più rilevante per<br />

il nostro Paese e per l’Europa, vengano trascurate, se non<br />

sacrificate, a favore di una forzata “spettacolarizzazione” tipica<br />

della società attuale.<br />

Non è senza significato, quindi, a distanza di sette anni,<br />

ricordare le parole con le quali il Prefetto Vincenzo Parisi<br />

aveva salutato l’uscita del primo numero di questa rivista,<br />

auspicando per il progetto editoriale la sua affermazione<br />

come ‘momento di riflessione e di compendio’ e come ‘agile<br />

strumento per la consultazione dei profili sia normativi sia<br />

giurisprudenziali, in una prospettiva di approfondimento teorico<br />

ed applicativo, volto a superare ogni vacuo pregiudizio’.<br />

La forza di questo richiamo alla ragione più che all’emotività,<br />

ancora oggi a distanza di tempo, conserva intatta la sua<br />

contemporaneità proprio con spiccato riferimento ai profili di<br />

‘struggente umanità’ del mondo composito dell’immigrazione.<br />

3 Giandonato Caggiano di Roma Tre, Barbara Faedda, antropologo, Angelo Carbone,<br />

Belinda Boccia e Sergio Ferraiolo dell’Amministrazione civile dell’Interno


Nel 2005<br />

per rendere<br />

disponibile<br />

il patrimonio<br />

di documenti<br />

pubblicati<br />

a partire<br />

dal 1994<br />

viene fondata<br />

la nuova<br />

versione<br />

quindicinale<br />

telematica<br />

della rivista<br />

La rivista “Gli Stranieri”: 1994/20<strong>12</strong><br />

Ed allora in qualche modo dobbiamo ringraziare l’Editore, il<br />

Direttore e tutti coloro chiamati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi<br />

contributo, a partecipare all’iniziativa, non solo per il lavoro già<br />

fatto negli anni trascorsi che a corrisposto a così importante<br />

auspicio ma anche per quello di maggiore impegno che si<br />

accingono ad intraprendere.<br />

In questo modo continueranno ad offrirci la più opportuna e<br />

tempestiva sede di approfondimento scientifico di un fenomeno<br />

che ci coinvolge non solo per l’attività professionale che<br />

siamo chiamati a svolgere ma anche per il nostro interesse di<br />

semplici cittadini.<br />

L’intenzione perseguita di offrire uno strumento di informazione<br />

dei diversi e molteplici settori in cui si caratterizza l’interdisciplinarietà<br />

dell’immigrazione con la più tempestiva pubblicazione<br />

è indubbiamente una convinta risposta alla pseudo comunicazione<br />

talvolta più gridata che pensata.<br />

Sono grato, infine, alla rivista ‘Gli Stranieri’ per avermi offerto<br />

la possibilità anche di rievocare un grande Prefetto ed un affettuoso<br />

Maestro”.<br />

Anche i sei fascicoli pubblicati ogni anno ben presto si rivelano<br />

insufficienti ad accogliere la mole crescente di materiali ritenuti<br />

di interesse primario per gli scopi della rivista; al tempo stesso<br />

si avverte l’esigenza di catalogare e rendere disponibile su<br />

internet il patrimonio di documenti pubblicati dal 1994, con<br />

particolare riguardo alla giurisprudenza raccolta nei primi<br />

dieci anni di attività. Inizia perciò un paziente lavoro di digitalizzazione<br />

che nel 2005 consentirà a Studio immigrazione<br />

(società proprietaria della testata “Gli Stranieri”) di fondare la<br />

nuova rivista telematica Immigrazione.it nell’omonimo sito<br />

www.immigrazione.it, “sorella” web de “Gli Stranieri”, con la<br />

quale condivide la direzione e la redazione.<br />

La rivista telematica è un quindicinale e quindi riesce a<br />

pubblicare articoli, normativa e giurisprudenza con maggiore<br />

tempestività rispetto all’edizione cartacea. Al tempo stesso<br />

permette di divulgare una quantità di documenti inimmaginabile<br />

per il supporto tradizionale, di creare una banca dati della<br />

giurisprudenza costantemente alimentata dalle nuove decisioni<br />

e di mettere a disposizione dei lettori tutti i fascicoli de “Gli<br />

Stranieri” pubblicati dal 1994 al 2005, in formato pdf.<br />

Nel giro di un paio di anni la nuova testata, che all’inizio si<br />

è timidamente affiancata al tradizionale prodotto cartaceo, in<br />

breve tempo si afferma come strumento di lavoro preferito per<br />

la maggiore tempestività dell’informazione e per le opportunità<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Minimum media<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

<strong>12</strong>9


Minimum media<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

130<br />

La rivista “Gli Stranieri”: 1994/20<strong>12</strong><br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

di ricerca all’interno delle banche dati della giurisprudenza<br />

e della normativa, ogni anno sempre più ricche di contenuti.<br />

Da ultimo, nel 2008, viene introdotta un’ulteriore risorsa: il Codice<br />

dell’immigrazione in formato html, una raccolta organica della<br />

legislazione di settore, costantemente aggiornata e ricca di<br />

collegamenti ipertestuali, organizzata in sette parti:<br />

I-Immigrazione e stranieri; II - Cittadini dell’Unione Europea<br />

e loro familiari; III - Rifugiati e persone bisognose di protezione<br />

internazionale; IV - Cittadinanza; V - Discriminazione; VI - Tratta<br />

delle persone e mutilazione genitali femminili; VII -Appendice.<br />

La versione elettronica è particolarmente apprezzata anche<br />

a livello istituzionale tanto da invogliare il dipartimento della<br />

Pubblica sicurezza e il dipartimento delle Libertà civili e<br />

l’Immigrazione ad adottarla come strumento di lavoro, di ricerca<br />

e di aggiornamento professionale degli uffici immigrazione<br />

delle questure e degli sportelli unici delle prefetture-Utg.<br />

L’incremento della domanda del prodotto telematico determina<br />

però una vistosa diminuzione degli abbonamenti al cartaceo,<br />

al punto tale da indurre l’editore Sinnos (subentrata negli ultimi<br />

anni a Union Printing) e il proprietario alla decisione di interrompere<br />

la pubblicazione nel dicembre 2009.<br />

Per non abbandonare definitivamente la testata, che per


Oggi un punto<br />

di sintesi<br />

del lavoro<br />

quasi<br />

ventennale<br />

è l’edizione<br />

cartacea<br />

del Codice<br />

della<br />

immigrazione<br />

annotato<br />

e commentato<br />

con la<br />

giurisprudenza<br />

La rivista “Gli Stranieri”: 1994/20<strong>12</strong><br />

sedici anni ha costituito un punto di riferimento degli operatori<br />

della materia e nel tentativo di conciliare la convivenza di una<br />

edizione cartacea con quella telematica, a gennaio 2010 la<br />

direzione elabora un progetto di revisione radicale che si concretizza<br />

nella nuova edizione quadrimestrale, caratterizzata<br />

dalla centralità degli approfondimenti dottrinari a carattere<br />

interdisciplinare, da una selezione della giurisprudenza più<br />

innovativa, annotata e commentata, e da un nuovo Comitato<br />

scientifico 4, lasciando alla “sorella” telematica il ruolo più<br />

tecnico-operativo della raccolta e divulgazione della giurisprudenza<br />

integrale, anche non commentata, della normativa<br />

e della documentazione di maggiore interesse, primi tra tutti<br />

gli atti parlamentari.<br />

Alla nuova rivista è dedicato l’omonimo sito www.glistranieri.it<br />

che contiene gli estratti dei contributi pubblicati nei primi sei<br />

fascicoli della nuova edizione e l’indice di tutti gli articoli della<br />

serie storica a partire dal 1994.<br />

Punto di sintesi di questa produzione quasi ventennale è<br />

l’edizione cartacea del Codice dell’immigrazione, annotato<br />

e commentato con la giurisprudenza, arrivato nelle librerie<br />

nell’ottobre 2011: la prefazione “Dalla storia alla cronaca.<br />

Politiche e normative nazionali in materia di immigrazione,<br />

asilo e cittadinanza dagli anni ’70 ad oggi” recupera importanti<br />

pezzi di storia dagli editoriali de “Gli Stranieri”, mentre la legislazione<br />

corrente e la giurisprudenza a commento viene estratta<br />

dalle banche dati di Immigrazione.it.<br />

Oggi le due riviste, nonostante le difficoltà economiche che<br />

periodicamente ne mettono in discussione la sopravvivenza<br />

(entrambe non beneficiano di alcun finanziamento pubblico o<br />

privato ma si sostengono solo sul provento degli abbonamenti<br />

e sulla gratuità della maggior parte dei contributi scientifici) e<br />

senza voler togliere meriti alle tante nuove iniziative editoriali<br />

che egregiamente concorrono agli obiettivi di informazione, costituiscono<br />

un punto di riferimento essenziale per gli studiosi e<br />

soprattutto per gli operatori pubblici e privati il cui ruolo è oggi più<br />

che mai determinante alla costruzione di una società multietnica.<br />

4 Comitato scientifico: Paolo Benvenuti, università Roma Tre; Luciano Eusebi,<br />

università cattolica del Sacro Cuore di Milano; Gilda Ferrando, università di Genova;<br />

Adriano Giovannelli, università di Genova; Horatia Muir Watt, Sciences-Po Law<br />

School, Paris; Bruno Nascimbene, università di Milano; Sandro Staino, università<br />

di Napoli; Ugo Villani, università Luiss di Roma. Direzione: Giandonato Caggiano<br />

università Roma Tre, Aristide Canepa, università di Genova; Paolo Morozzo<br />

della Rocca, università di Urbino. Fondatore e direttore responsabile è Raffaele<br />

Miele<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Minimum media<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

131


Imaginarium<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

132<br />

Annie Lennox:<br />

“la violenza<br />

contro<br />

le donne<br />

colpisce<br />

una donna<br />

su tre<br />

e minaccia<br />

la vita<br />

più del cancro,<br />

della malaria<br />

o della guerra”<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Dieci star antiviolenza<br />

Numerosi artisti di fama mondiale hanno aderito<br />

al “Pixel Project” 20<strong>12</strong>, un’organizzazione<br />

internazionale no profit incentrata sulla difesa<br />

dei diritti delle donne<br />

The Pixel Project è un’organizzazione internazionale no profit<br />

che utilizza i social media e la rete globale per realizzare progetti<br />

volti a fermare la violenza contro le donne attraverso campagne<br />

di sensibilizzazione e partecipazione collettiva.<br />

Al Pixel Project 20<strong>12</strong> aderiscono 10 artisti di fama mondiale<br />

quali testimonial della campagna anti violenza contro le donne.<br />

Annie Lennox - Popolarissima cantante britannica fondatrice<br />

e membro degli Eurythmics. Negli anni d’oro della sua carriera<br />

si diceva fosse amata dalle ragazze inglesi più della stessa<br />

regina Elisabetta. L’artista è sempre stata un’appassionata<br />

attivista nelle campagne a tutela dei diritti delle donne. Nel<br />

2010 si rivolse con una lettera pubblica al governo del Regno<br />

Unito chiedendo di sottoscrivere un impegno globale che<br />

ponesse fine alla violenza contro il genere femminile nel mondo<br />

ea fare di ciò una priorità della politica estera. Nel 2008 dopo<br />

aver documentato una serie di rapporti sulla violenza perpetrata<br />

contro le ragazze africane dichiarò che “la violenza contro<br />

le donne minaccia la vita più del cancro, della malaria o della<br />

guerra. Colpisce una donna su tre e lascia le vittime psicologicamente<br />

segnate per sempre. Di solito è inflitta da un membro<br />

della famiglia”.<br />

Christina Aguilera - Cantautrice, produttrice discografica e<br />

attrice statunitense. Ha venduto circa 50 milioni di album e<br />

altrettanti singoli. Ha sperimentato sulla propria pelle durante<br />

l’infanzia la violenza familiare. Figlia di una pianista e violinista


Debi Nova:<br />

“sono uscita<br />

da una<br />

relazione<br />

sentimentale<br />

violenta<br />

perché<br />

per fortuna<br />

sono stata<br />

supportata<br />

dalla mia<br />

famiglia<br />

Dieci star antiviolenza<br />

di origine irlandese e di un militare ecuadoriano, Christina<br />

Aguilera è stata vittima di violenza da parte del padre che<br />

ripetutamente picchiava la moglie e le figlie. La cantante ha<br />

parlato pubblicamente di questi abusi subiti all’interno della<br />

famiglia e in una delle sue canzoni “I’m Okay” racconta di una<br />

ragazzina “che vive all’interno di una guerra chiamata casa”. Il<br />

suo attivismo contro la violenza domestica l’ha vista impegnata<br />

a raccogliere fondi a sostegno di centri e organizzazioni per la<br />

lotta a questa forma di violenza.<br />

Debi Nova - Cantante, compositrice, polistrumentista e ballerina,<br />

Debi Nova è una grande star nella sua nativa Costa Rica. È una<br />

forte sostenitrice di campagne volte a porre fine alla violenza<br />

contro le donne. Ha dichiarato pubblicamente di aver avuto<br />

“una relazione sentimentale violenta. Mi ci sono voluti circa<br />

due anni per parlarne. Ne sono uscita perché per fortuna sono<br />

stata supportata dalla mia famiglia, molte persone non hanno<br />

questo tipo di sostegno. Volevo far sapere loro che non sono<br />

soli... Il primo passo è quello di parlare e parlare. Desidero<br />

incoraggiare tutte le donne e le ragazze che subiscono violenza<br />

a parlarne con un amico, un genitore, un insegnante o qualcuno<br />

di cui si fidano”.<br />

Deeyah - Icona della musica pop del mondo arabo, cantante,<br />

produttrice musicale, regista, acclamata dalla critica e premiata<br />

attivista dei diritti umani. È nata in Norvegia da genitori immigrati<br />

di origine pashtun e punjabi, ed è noto il suo sostegno esplicito<br />

a favore dei diritti delle donne, della libertà di espressione e<br />

della pace. Ha iniziato la sua carriera musicale come cantante,<br />

subendo pressioni e minacce per aver intrapreso una battaglia<br />

a favore dell’emancipazione delle donne musulmane immigrate.<br />

Attualmente sta producendo Killing In The Name Of un documentario<br />

sui “crimini d’onore” che sollecita l’Europa ad affrontare<br />

l’importante sfida a sostegno delle donne immigrate e dell’integrazione<br />

delle loro comunità etniche di provenienza. Nel<br />

2011 ha fondato una Ong per potenziare e amplificare le voci<br />

femminili facendo luce sulle violazioni dei diritti umani contro<br />

le donne.<br />

Martina McBride - Cantautrice statunitense di genere countrypop.<br />

È attualmente portavoce della National Domestic Violence<br />

Hotline, del National Network to End Domestic Violence e del<br />

Tulsa Domestic Violence and Intervention Services. L’artista<br />

ritiene fondamentale la prevenzione e la conoscenza del<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Imaginarium<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

133


Imaginarium<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

134<br />

Dieci star antiviolenza<br />

Michael Bolton<br />

ha istituito<br />

nel 1993<br />

la Michael<br />

Bolton<br />

Foundation,<br />

una<br />

organizzazione<br />

che assiste<br />

donne<br />

e bambini<br />

a rischio<br />

di povertà<br />

e di abusi<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

fenomeno violenza fin dai primi anni di crescita, sottolineando<br />

che l’educazione delle ragazze contro la violenza domestica è un<br />

progetto che inizia in casa con le proprie figlie. “Molte ragazze<br />

adolescenti nei primi incontri con soggetti violenti spesso<br />

pensano: ‘Oh, non vuole farmi vedere i miei amici, mi vuole tutta<br />

per sé. Non è una cosa carina?’. Poi tutto ciò si trasforma in<br />

qualcosa d’altro, fuori controllo, e loro non se ne rendono<br />

conto fin quando non è ormai tardi”. Martina McBride ha anche<br />

collaborato con “Loveisrespect” la help line nazionale di sostegno<br />

agli abusi perpetrati su teenager attraverso un nuovo programma<br />

chiamato “My Time to Shine”.<br />

Michael Bolton - Interprete e cantautore statunitense. Ha<br />

duettato con moltissimi artisti fra cui una giovanissima Cèline Dion<br />

che, all’epoca, apriva i suoi concerti americani. Nel 1993, anno<br />

in cui ha vinto i Grammy Award, ha istituito la Michael Bolton<br />

Foundation (ora Michael Charities Bolton), organizzazione<br />

deputata ad assistere donne e bambini a rischio di povertà e<br />

di abusi. La fondazione ha raccolto oltre 3,7 milioni di dollari<br />

da enti e organizzazioni benefiche locali e nazionali. Nel 2003,<br />

insieme, tra gli altri, a Lifetime Television e Verizon Wireless,<br />

è stato promotore della National Coalition Against Domestic<br />

Violence, chiedendo una legislazione in grado di fornire maggiore<br />

assistenza alle vittime di violenza domestica, con aiuti specifici<br />

come ad esempio alloggi alternativi a prezzi accessibili e<br />

realmente alla portata delle vittime stesse.<br />

Sister Fa - Artista senegalese, interprete dell’hip hop e urban<br />

soul, ha legato la sua immagine artistica alla lotta contro le<br />

mutilazioni genitali femminili che, drammaticamente, ha lei stessa<br />

subito nell’infanzia. Il desiderio di sensibilizzare la popolazione<br />

del suo Paese d’origine, il Senegal, ad abbandonare la diffusa<br />

pratica di infibulazione è stata il motore trainante del suo tour<br />

“Education sans Excision”. Tour che la stessa cantante ha<br />

replicato nel 2010 per tre settimane, conseguendo il risultato,<br />

in collaborazione con l’Ong Tostan, che gli abitanti del suo<br />

villaggio natale oggi hanno ufficialmente abbandonato la pratica<br />

delle mutilazioni genitali alle bambine. Ha ricevuto numerosi<br />

riconoscimenti per aver contribuito a migliorare la condizione<br />

delle donne e delle bambine nella sua terra d’origine attraverso<br />

l’instancabile impegno sociale che accompagna la sua attività<br />

artistica.<br />

Tim McGraw - Cantante e attore statunitense, non è soltanto


Tina Turner<br />

ha scritto<br />

una<br />

autobiografia<br />

che ripercorre,<br />

puntualmente<br />

e senza sconti,<br />

tutte<br />

le violenze<br />

subite<br />

dal marito<br />

durante<br />

gli anni vissuti<br />

insieme<br />

Dieci star antiviolenza<br />

una star della musica country, ma un artista fortemente impegnato<br />

a porre fine alla violenza contro le donne. Sposato con la collega<br />

e cantante Faith Hill ha contribuito a raccogliere decine di<br />

migliaia di dollari per la costruzione di alloggi destinati alle<br />

donne maltrattate in Tennessee. Nel 2010 è stato premiato per<br />

il suo impegno contro la violenza femminile.<br />

Tina Turner - Cantante e attrice statunitense è tra i nomi più<br />

famosi del panorama R&B internazionale. È, tra le celebrità<br />

internazionali, forse una delle star maggiormente coinvolte dal<br />

dramma degli abusi domestici. Ha subito abusi fisici, mentali<br />

e sessuali ad opera del marito Ike Turner fino al giorno in cui,<br />

dopo l’ennesimo episodio di violenza a Dallas, in Texas, decise<br />

di lasciarlo, rimanendo con soli 36 centesimi in tasca e una<br />

battaglia legale per poter utilizzare il cognome coniugale Turner<br />

quale nome d’arte anche dopo il divorzio. La cantante, pur non<br />

essendo mai stata un’attivista nelle battaglie contro la violenza<br />

sulle donne, ha scritto un’autobiografia che ripercorre, puntualmente<br />

e senza sconti, tutte le violenze subite dal marito durante<br />

gli anni vissuti insieme. Dal libro, pubblicato nel 1986 con il<br />

titolo “I, Tina” è stato tratto nel 1993 il film What’s love got to<br />

do with it interpretato da Angela Bassett, nel ruolo di Tina, e<br />

Laurence Fishburne in quello di Ike. La pellicola, acclamata<br />

dalla critica, e che è valsa ai due attori la nomination agli<br />

Academy Awards, è ancora oggi considerata uno dei migliori<br />

manifesti cinematografici contro la violenza domestica.<br />

Tori Amos - È una cantautrice, pianista e produttrice discografica<br />

statunitense, considerata dalla critica e dal pubblico<br />

una delle più importanti figure femminili del rock degli anni<br />

Novanta. La “dea del rock”, come affettuosamente viene chiamata<br />

dai suoi fan, è anche una sopravvissuta allo stupro. Accadde<br />

a Los Angeles, dove da poco era arrivata per perseguire la strada<br />

del successo e dove invece, dopo un suo concerto, fu vittima<br />

di una violenza sessuale che la segnò profondamente. A seguito<br />

di ciò, nel 1994 ha co-fondato il servizio di numero verde anti<br />

violenza Rainn (The Rape Abuse and Incest National Network)<br />

che lavora in diretto collegamento con le unità di crisi antistupro<br />

operanti nel Paese. La sua canzone Unlock the Silence è stata<br />

per un anno la colonna sonora della campagna contro la violenza<br />

di Rainn, che il magazine “Worth” ha inserito fra le 100 migliori<br />

Charities degli Stati Uniti.<br />

(Cla.Sva.)<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Imaginarium<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

135


Documentazione<br />

eStatistiche<br />

a cura di Stefania Nasso


Al via l’Accordo<br />

di integrazione<br />

fra lo straniero e lo Stato<br />

di Enrico Melis<br />

Consulente del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione<br />

del ministero dell’Interno<br />

È entrato in vigore lo scorso 10 marzo il “Regolamento concernente<br />

la disciplina dell’Accordo di integrazione tra lo straniero<br />

e lo Stato”, emanato con Dpr 14 settembre 2011, n.179. Da<br />

tale data, pertanto, gli stranieri, di età superiore ai 16 anni,<br />

che faranno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta<br />

e richiedano un permesso di soggiorno di durata non inferiore<br />

a un anno, dovranno sottoscrivere l’accordo presso le prefetture<br />

o le questure.<br />

Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno, Annamaria<br />

Cancellieri e per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione,<br />

Andrea Riccardi indirizzata a tutti i prefetti d’Italia (il cui testo è<br />

riportato di seguito), sono state indicate le linee d’indirizzo per<br />

la corretta applicazione a livello locale delle procedure e delle<br />

misure introdotte dalla nuova normativa.<br />

L’Accordo ha durata biennale, prorogabile di un altro anno.<br />

Lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di<br />

conoscenza della lingua italiana, dei principi fondamentali<br />

della Costituzione, del funzionamento delle istituzioni pubbliche<br />

e della vita civile in Italia, a garantire l’adempimento dell’obbligo<br />

di istruzione da parte dei figli minori, dichiara di aderire alla<br />

Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione (decreto<br />

del ministro dell’Interno del 23 aprile 2007, Gazzetta Ufficiale<br />

n.137 del 15 giugno 2007) e si impegna a rispettarne i principi.<br />

Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione<br />

dello straniero in raccordo con regioni e enti locali e, nell’immediato,<br />

assicura una sessione di formazione civica e informazione<br />

sulla vita in Italia. Il Programma annuale 2011 del Fondo europeo<br />

per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi finanzierà, per<br />

un importo di 16 milioni di euro, progetti finalizzati a garantire<br />

l’integrazione sociale degli stranieri mediante servizi di<br />

orientamento, corsi di formazione linguistica, educazione civica,<br />

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.<br />

Il regolamento disciplina l’articolazione per crediti, le modalità<br />

e gli esiti delle verifiche cui l’accordo è soggetto, l’istituzione<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

137


Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Al via l’Accordo di integrazione<br />

138 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione<br />

e i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria<br />

la sottoscrizione dell’accordo. Al momento della sottoscrizione<br />

l’accordo viene redatto in duplice originale, di cui uno è<br />

consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Se ciò non<br />

fosse possibile il documento sarà tradotto in lingua inglese,<br />

francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina,<br />

secondo la preferenza indicata dall’interessato. Per lo Stato,<br />

l’accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.<br />

L’Accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga<br />

la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio<br />

italiano. All’atto della sottoscrizione, allo straniero sono assegnati<br />

sedici crediti che potranno essere incrementati mediante<br />

l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura<br />

civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate<br />

attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli<br />

di studio, iscrizione al Servizio sanitario nazionale, stipula di un<br />

contratto di locazione o di acquisto di una abitazione). I crediti<br />

saranno decurtati in relazione a sentenze penali, gravi violazioni<br />

della legge, sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi e<br />

tributari non inferiori a 10mila euro, per mancata partecipazione<br />

alla sessione di formazione civica. L’inadempimento dell’obbligo<br />

scolastico dei minori determina la risoluzione dell’Accordo per<br />

inadempimento. Contestualmente alla firma dell’Accordo verrà<br />

fissato l’appuntamento per partecipare alla sessione di informazione<br />

civica che sarà erogata a cura delle prefetture.<br />

Un mese prima della scadenza si procede alla verifica dell’adempimento.<br />

Qualora lo Sportello unico accerti la mancata<br />

partecipazione alla sessione di formazione, procede alla<br />

decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore<br />

determinazione all’esito della verifica dell’adempimento dell’accordo<br />

mediante la presentazione della documentazione<br />

necessaria a ottenere il riconoscimento dei crediti e della certificazione<br />

relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli<br />

minori. I crediti relativi alla conoscenza della lingua, della cultura<br />

e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito<br />

di un apposito test effettuato a cura dello Sportello unico.<br />

La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali.<br />

Se questi sono pari o superiori a 30 si determina l’estinzione<br />

dell’Accordo per adempimento e viene rilasciato il relativo<br />

attestato; se i crediti sono superiori allo zero e inferiori a trenta<br />

l’Accordo è prorogato di un anno e, qualora alla scadenza della<br />

proroga la situazione rimanga invariata, il prefetto decreta<br />

l’inadempimento parziale, di cui terrà conto l’autorità competente


Al via l’Accordo di integrazione<br />

nell’adozione dei provvedimenti discrezionali previsti dal Testo<br />

unico; qualora il numero dei crediti sia pari o inferiore a zero<br />

è decretata la risoluzione per inadempimento, che determina<br />

la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero,<br />

ad eccezione dei titolari di permesso di soggiorno per asilo,<br />

richiesta asilo, protezione sussidiaria, motivi familiari, per<br />

soggiornanti di lungo periodo, di titolari di carta di soggiorno<br />

per familiare straniero del cittadino dell’Unione e del titolare<br />

di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al<br />

ricongiungimento familiare. Nei casi sopra elencati, per ragioni<br />

di semplificazione e di economicità amministrativa, non si<br />

procederà alla verifica dell’adempimento dell’Accordo.<br />

Il testo dell’Accordo, i relativi allegati e la modulistica, come<br />

pure un vademecum dedicato (vedi box successivo), sono<br />

disponibili sul sito del ministero dell’Interno tradotti in 19 lingue:<br />

albanese, arabo, bangla, cinese, mandarino, francese, hindi,<br />

urdu, inglese, cingalese, russo, spagnolo, tagalog-filippino,<br />

wolof, yoruba, tigrino, portoghese, serbo-croato, afro pidgin.<br />

Per gestire operativamente le attività previste, tra cui l’agenda<br />

delle prenotazioni per la frequenza ai corsi, la registrazione<br />

dei crediti e dei debiti accumulati nel biennio e la verifica<br />

degli stessi, il dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione<br />

ha realizzato un sistema informatico a utilizzo delle prefetture<br />

e un portale di accesso diretto al sistema, raggiungibile dal<br />

sito http://accordointegrazione.dlci.interno.it, tramite il quale<br />

lo straniero potrà verificare la propria situazione aggiornata.<br />

(s.n.)<br />

I contenuti del Vademecum<br />

Che cos’è l’Accordo di integrazione<br />

L’Accordo è uno strumento per facilitare l’integrazione<br />

del cittadino straniero.<br />

Con la stipula dell’Accordo lo straniero si impegna a<br />

raggiungere specifici obiettivi di integrazione da conseguire<br />

nel periodo di validità del permesso di soggiorno:<br />

acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua<br />

italiana<br />

acquisire una sufficiente conoscenza e cultura civica<br />

garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli<br />

minori.<br />

Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione<br />

dello straniero.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

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Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Al via l’Accordo di integrazione<br />

140 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Chi sottoscrive l’Accordo<br />

Lo straniero che:<br />

1. fa il primo ingresso nel territorio italiano<br />

2. presenta una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno<br />

di durata non inferiore a un anno<br />

3. ha età superiore a 16 anni. Per i minori di età compresa<br />

tra 16 e 18 anni l’accordo è sottoscritto dai genitori o da chi<br />

esercita la potestà genitoriale.<br />

Chi non deve sottoscrivere l’Accordo<br />

Gli stranieri:<br />

affetti da patologie o disabilità tali da limitare gravemente<br />

l’autosufficienza o l’apprendimento linguistico e culturale<br />

minori non accompagnati<br />

vittime della tratta di persone, di violenza o di grave<br />

sfruttamento<br />

minori di 16 anni.<br />

Dove si sottoscrive<br />

L’Accordo viene sottoscritto presso la prefettura - Sportello<br />

unico dell’immigrazione dagli stranieri che entrano in Italia<br />

per motivi di lavoro o per il ricongiungimento con un familiare<br />

oppure presso la questura nel caso di ingresso per altri motivi.<br />

Cosa accade dopo la sottoscrizione<br />

All’atto della sottoscrizione vengono assegnati 16 crediti.<br />

Entro tre mesi dalla firma dell’Accordo, lo straniero viene<br />

convocato per partecipare a una sessione di formazione<br />

civica e di informazione sulla vita in Italia. La mancata partecipazione<br />

comporta la perdita di 15 crediti.<br />

Sospensione o proroga dell’Accordo a domanda<br />

L’Accordo può essere sospeso o prorogato a domanda<br />

dello straniero, presentando idonea documentazione, per:<br />

gravi motivi di salute o di famiglia<br />

motivi di lavoro<br />

frequenza corso o tirocinio di formazione, aggiornamento<br />

od orientamento professionale<br />

frequenza tirocinio di formazione<br />

frequenza aggiornamento od orientamento professionale<br />

studio all’estero.


Al via l’Accordo di integrazione<br />

Verifica dell’Accordo<br />

Un mese prima della scadenza dell’Accordo, lo Sportello<br />

unico verifica il grado d’integrazione raggiunto invitando lo<br />

straniero a presentare la documentazione per ottenere il<br />

riconoscimento di ulteriori crediti. Allo straniero residente<br />

nella provincia di Bolzano sono riconosciuti crediti anche<br />

per i test sostenuti in lingua tedesca. Nel caso non abbia<br />

idonea documentazione, lo straniero può richiedere di partecipare<br />

a un test per dimostrare il grado di conoscenza della<br />

lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia<br />

necessario per l’adempimento dell’Accordo.<br />

L’esito della verifica è:<br />

estinzione dell’Accordo: lo straniero ha raggiunto un grado<br />

adeguato di integrazione (crediti pari a 30 o maggiori di 30)<br />

proroga dell’Accordo di un anno: lo straniero non ha<br />

raggiunto un numero di crediti sufficiente all’estinzione<br />

(crediti compresi tra 1 e 29)<br />

risoluzione dell’Accordo: lo straniero non ha raggiunto<br />

un grado sufficiente d’integrazione; gli viene revocato il<br />

permesso di soggiorno e viene espulso dal territorio nazionale<br />

(crediti uguale a 0 o minori di 0).<br />

Consultazione on-line dello stato dell’Accordo<br />

Lo straniero potrà consultare via Internet, all’indirizzo<br />

http://accordointegrazione.dlci.interno.it, nel periodo di<br />

validità dell’Accordo:<br />

i crediti maturati<br />

le date di convocazione per lo svolgimento del test.<br />

A tal fine, al momento della sottoscrizione dell’accordo,<br />

verranno fornite allo straniero le istruzioni per l’accesso alle<br />

funzioni on-line.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

141


Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Al via l’Accordo di integrazione<br />

142 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Linee d’indirizzo per l’applicazione del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179<br />

- Accordo di integrazione, del ministro dell’Interno,<br />

Annamaria Cancellieri, e del ministro per la Cooperazione<br />

internazionale e l’Integrazione, Andrea Riccardi<br />

Il 10 marzo è entrato in vigore il “Regolamento concernente<br />

la disciplina dell’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo<br />

Stato, a norma dell’articolo 4 bis, comma 2, del Testo unico<br />

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione<br />

e norme sulla condizione giuridica dello straniero di cui al<br />

decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286”, adottato con decreto<br />

del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179.<br />

Con tale disciplina anche nel nostro Paese si è voluta<br />

perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare<br />

un patto con il cittadino non appartenente all’Unione Europea<br />

regolarmente soggiornante con un reciproco impegno a fornire,<br />

da parte dello Stato, gli strumenti di acquisizione della lingua,<br />

della cultura e dei principi generali della Costituzione italiana<br />

e da parte del cittadino straniero presente sul territorio nazionale,<br />

l’impegno al rispetto delle regole della società civile al fine<br />

di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di<br />

integrazione.<br />

Negli Stati europei in cui è stato introdotto l’accordo in<br />

questione, questo si configura come un sostanziale strumento<br />

di integrazione assumendo la fattispecie di contratto a prestazioni<br />

corrispettive: lo straniero assume l’obbligo di integrarsi nello<br />

Stato in cui dimora, attraverso la conoscenza della lingua<br />

nazionale, dei principi fondamentali della Costituzione e dell’organizzazione<br />

e funzionamento delle istituzioni pubbliche e<br />

con la frequenza di corsi di formazione e altro, mentre lo Stato<br />

assume l’obbligo di fornirgli a titolo gratuito o a condizioni<br />

particolarmente agevolate corsi di formazione linguistica e<br />

culturale e servizi di orientamento.<br />

L’Accordo nel nostro Paese ha l’obiettivo primario di concorrere<br />

all’integrazione, intesa come processo dinamico e<br />

bilaterale per promuovere la convivenza dei cittadini italiani e<br />

di quelli stranieri, nel rispetto anche dei valori sanciti dalla<br />

Costituzione italiana.<br />

Con la sottoscrizione dell’Accordo, lo straniero, che farà<br />

ingresso per la prima volta nel territorio nazionale per rimanervi<br />

almeno un anno, si impegna al raggiungimento di specifici<br />

obiettivi di integrazione e, nello stesso tempo, lo Stato assume<br />

l’impegno di sostenere il suo processo di integrazione<br />

attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo


Al via l’Accordo di integrazione<br />

con le regioni e gli enti locali, i centri per l’istruzione degli<br />

adulti, nonché con le organizzazioni sia del terzo settore, sia<br />

dei datori di lavoro che dei lavoratori.<br />

Per rendere l’Accordo di integrazione un efficace strumento<br />

a garanzia di un partecipato processo di inclusione sociale degli<br />

stranieri sono state realizzate una serie di attività.<br />

Preliminarmente, al fine di garantire una partecipazione<br />

consapevole degli stranieri al raggiungimento degli obiettivi<br />

dell’Accordo, si è ritenuto di assicurare l’effettiva comprensione<br />

del testo dell’Accordo e dei documenti ad esso allegati<br />

effettuando la traduzione di tali testi in 19 lingue, numero di<br />

gran lunga superiore alle 8 previste dal regolamento.<br />

I materiali tradotti saranno disponibili, dall’entrata in vigore<br />

della nuova normativa, sul sito del ministero dell’Interno,<br />

unitamente a un vademecum, anch’esso tradotto nelle medesime<br />

lingue, riepilogativo del contenuto della nuova procedura. Per<br />

un’efficace fruizione della documentazione tradotta è stata<br />

pianificata una mirata azione di comunicazione, anche attraverso<br />

i Consigli territoriali per l’immigrazione, per promuoverne una<br />

capillare informazione su tutto il territorio nazionale.<br />

Inoltre, nella consapevolezza che una reale inclusione sociale<br />

si realizza attraverso la conoscenza dei principi fondamentali<br />

dell’ordinamento dello Stato ospitante, dei valori espressi dalla<br />

Costituzione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche, è<br />

prevista dalla nuova normativa una sessione di formazione<br />

civica, a cura degli Sportelli unici per l’immigrazione delle<br />

prefetture, alla quale lo straniero è tenuto a partecipare entro<br />

tre mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo. In tale ambito si<br />

inserisce la predisposizione di un pacchetto formativo multimediale<br />

di educazione civica, strutturato in cinque moduli di<br />

apprendimento di un’ora, tradotti nelle medesime lingue<br />

dell’Accordo.<br />

Le prefetture, per realizzare le sessioni formative, potranno<br />

concludere accordi (art.10 Regolamento) diretti a realizzare, nei<br />

limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili<br />

a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo Sportello<br />

unico e la struttura territorialmente competente dell’ufficio<br />

scolastico regionale, i centri provinciali per l’istruzione degli<br />

adulti, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello<br />

provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni e istituzioni<br />

statali, comprese le università.<br />

Con le risorse del “Fondo europeo per l’integrazione di cittadini<br />

di Paesi terzi”, sono stati poi realizzati interventi di “Formazione<br />

linguistica ed educazione civica”, finalizzati alla predisposizione<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

143


Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Al via l’Accordo di integrazione<br />

144 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

di piani regionali e locali, che potranno assicurare un sistema<br />

integrato di erogazione di servizi di formazione linguistica,<br />

educazione civica e orientamento, e potranno promuovere<br />

l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua italiana.<br />

Inoltre sono stati già accreditati alle singole prefetture, in<br />

quota parte, fondi accantonati nell’esercizio finanziario 2011<br />

per sostenere le spese di prima attuazione dell’Accordo di<br />

integrazione.<br />

Nel quadro del rinnovato impegno assunto dal Governo<br />

per la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative<br />

sono state anche adottate specifiche misure operative<br />

per la gestione dell’Accordo e la realizzazione della base dati<br />

anagrafica dei sottoscrittori degli Accordi.<br />

È stato, infatti, predisposto un apposito sistema informatico<br />

che sarà utilizzato dalle prefetture e che gestirà l’agenda<br />

delle prenotazioni per la frequenza del corso di formazione<br />

civica, la registrazione da parte degli operatori di prefettura<br />

dei crediti accumulati dallo straniero nel biennio di durata<br />

dell’accordo, le funzioni di sospensione-proroga e di decadenza,<br />

nonché la verifica dei crediti entro la scadenza dei termini.<br />

Per consentire allo straniero informazioni aggiornate sulla<br />

sua posizione è stato, altresì, predisposto un portale di accesso<br />

e consultazione diretta al sistema, previo rilascio di credenziali<br />

da parte dello Sportello unico.<br />

L’attività delle prefetture, dunque, per il corrente e il successivo<br />

anno sarà prevalentemente indirizzata alla sottoscrizione<br />

dell’Accordo e alla organizzazione e somministrazione della<br />

sessione di formazione civica.<br />

La verifica degli accordi sarà avviata, invece, a partire dal<br />

2014. Per quanto concerne la conoscenza della lingua italiana<br />

e della cultura civica, in assenza di idonea attestazione, lo<br />

straniero potrà far accertare il proprio livello di conoscenza<br />

della lingua italiana e di cultura civica attraverso un apposito<br />

test svolto gratuitamente a cura dello Sportello unico, utilizzando<br />

le medesime procedure già in uso per lo svolgimento<br />

del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il<br />

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.<br />

A tal fine, il ministero dell’Interno, d’intesa con gli uffici del<br />

ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione,<br />

sta provvedendo ad aggiornare l’Accordo-quadro stipulato<br />

con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca<br />

per estendere le intese raggiunte in tema di svolgimento del test<br />

di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il<br />

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo


Al via l’Accordo di integrazione<br />

anche ai test che dovranno essere svolti, a partire dall’anno<br />

2014, in occasione della verifica dell’Accordo.<br />

In relazione alla gestione dei crediti, sarà cura degli Sportelli<br />

unici attivare gli accertamenti presso il casellario giudiziale e<br />

il casellario dei carichi pendenti per quanto attiene ai provvedimenti<br />

giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personale,<br />

nonché acquisire la documentazione presso le Autorità<br />

competenti per gli accertamenti relativi alle sanzioni pecuniarie<br />

connesse a illeciti amministrativi e tributari.<br />

In tale fase gli Sportelli unici valuteranno attentamente,<br />

anche al fine di evitare contenziosi particolarmente onerosi,<br />

tutti i profili dei comportamenti sanzionabili considerando<br />

anche la sopravvivenza di eventuali esiti favorevoli all’interessato<br />

nelle procedure di ricorso avverso le condanne penali e<br />

illeciti amministrativi.<br />

Il ministero dell’Interno ha già avviato intese con il ministero<br />

della Giustizia atte a realizzare l’interconnessione informatica<br />

con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti,<br />

al completamento della quale sarà data tempestiva comunicazione<br />

alle SS.LL.<br />

Va inoltre precisato che l’articolo 4 bis del Testo unico sull’immigrazione,<br />

nel prevedere la revoca del permesso di soggiorno<br />

e l’espulsione come sanzione per la perdita dei crediti in caso<br />

di inadempimento dell’Accordo da parte dello straniero, esclude<br />

che la medesima sanzione possa essere applicata nei confronti<br />

dello “straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo,<br />

per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi<br />

umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE<br />

per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per<br />

familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché<br />

dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha<br />

esercitato il diritto al ricongiungimento familiare”.<br />

Nei confronti, quindi, degli stranieri che firmatari dell’Accordo<br />

di integrazione risultino – al momento di effettuare la verifica<br />

dell’Accordo – titolari di una delle tipologie sopraindicate di<br />

permessi di soggiorno ovvero che abbiano comunque esercitato<br />

il diritto al ricongiungimento familiare non si potrà nell’ipotesi<br />

di inadempimento dell’Accordo, in applicazione della norma<br />

primaria, disporre la revoca o il diniego al rinnovo del permesso<br />

con la conseguente espulsione.<br />

Ciò premesso, nei casi elencati gli Sportelli unici non procederanno,<br />

per ragioni di semplificazione e di economicità<br />

amministrativa, alla verifica dell’adempimento dell’Accordo.<br />

A una valutazione poi del contenuto dell’Accordo di integra-<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

145


Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Al via l’Accordo di integrazione<br />

146 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

zione, con particolare riferimento al sistema dei crediti e dei<br />

debiti, si potrà procedere al termine del biennio di prima<br />

applicazione del Regolamento al fine di adottare quei correttivi<br />

che possano rendere effettiva l’integrazione.<br />

A tali fini le SS.LL., anche utilizzando le risultanze del monitoraggio<br />

dei Consigli territoriali per l’immigrazione, potranno fornire<br />

ogni utile indicazione per adottare misure migliorative del<br />

nuovo istituto. I Consigli territoriali inoltre potranno indicare<br />

strumenti e modalità ancora più diffuse dell’offerta per i cittadini<br />

stranieri e rappresentare come l’istituto è accolto e percepito<br />

nelle realtà locali.<br />

La complessa procedura di attuazione dell’Accordo richiede,<br />

infatti, oltre che un forte impegno degli operatori interessati,<br />

anche la consapevolezza della particolare importanza di<br />

un cammino che investe rilevanti profili sociali e umanitari<br />

nell’ambito del quadro di diritti e obblighi dei cittadini stranieri,<br />

in un percorso di integrazione da consolidare all’interno del<br />

tessuto sociale.<br />

Il dipartimento per le Libertà civili – direzione centrale per<br />

le Politiche dell’immigrazione e dell’Asilo del ministero<br />

dell’Interno – fornirà alle SS.LL. assistenza nelle fasi di attuazione<br />

dell’Accordo fornendo le necessarie indicazioni operative<br />

e ogni chiarimento richiesto.<br />

Nel ringraziare, si confida nella consueta collaborazione<br />

delle SS. LL. per una piena realizzazione degli obiettivi<br />

dell’Accordo.


Il fenomeno<br />

della<br />

irregolarità,<br />

che oggi<br />

riguarda circa<br />

500mila<br />

stranieri,<br />

continua<br />

a verificarsi<br />

non tanto<br />

in ingresso<br />

quanto dopo<br />

la scadenza<br />

del primo<br />

visto<br />

Il IV rapporto<br />

European Migration Network:<br />

in calo l’immigrazione<br />

irregolare in Italia<br />

di Vincenzo Cesareo<br />

Segretario generale della fondazione Ismu<br />

È stato recentemente presentato il IV Rapporto dell’European<br />

Migration Network (Emn), punto di contatto nazionale per l’Italia<br />

su “Canali migratori. Visti e flussi irregolari”. Il Rapporto comprende<br />

i risultati dei due studi monografici realizzati nel corso del 2011:<br />

Le politiche dei visti come canale migratorio e Risposte pratiche<br />

all’immigrazione irregolare. Ciascuna parte è preceduta da annotazioni<br />

metodologiche e analizza diverse fonti di tipo politicoistituzionale,<br />

statistico e scientifico. L’ampia documentazione<br />

statistica riporta una serie di dati inediti, contestualizzati<br />

anche a livello di singoli Paesi, messi a disposizione da<br />

Eurostat e, in Italia, dal ministero degli Affari esteri e dal ministero<br />

dell’Interno. Per quel che concerne le definizioni terminologiche,<br />

il Rapporto fa ampio riferimento al Glossario migrazione e<br />

asilo, uno strumento di lavoro curato dalla rete EMN per favorire<br />

una comunicazione corretta sulla migrazione e l’asilo, presentato<br />

nella versione italiana nel giugno 2011 (vedi <strong>libertàcivili</strong><br />

n.3/2011).<br />

Tra i dati principali che emergono dal Rapporto – alla cui<br />

presentazione hanno partecipato il sottosegretario all’Interno,<br />

Saverio Ruperto e il capo del dipartimento per le Libertà civili<br />

e l’Immigrazione del ministero dell’Interno, Angela Pria – si<br />

evidenzia una relazione inversamente proporzionale tra l’andamento<br />

dei visti nazionali, cioè di validità superiore ai 3 mesi,<br />

rilasciati dall’Italia, in aumento del 17% dal 2001 al 2010, e i<br />

dati sull’immigrazione irregolare che invece risultano in calo<br />

progressivo. Le presenze irregolari possono ritenersi attualmente<br />

dimezzate rispetto alla stima di poco meno di 1 milione di<br />

irregolari presenti in Italia all’inizio degli anni 2000. Al 1° gennaio<br />

2011 la percentuale di irregolari era intorno al 10% sui quasi<br />

5 milioni di cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia.<br />

C’è da ricordare che il fenomeno dell’irregolarità continua a<br />

verificarsi non tanto in ingresso quanto nella fase successiva<br />

alla scadenza del primo visto.<br />

La politica dei visti d’ingresso è in effetti, secondo il rapporto,<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

147


Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il quarto Rapporto EMN Italia<br />

La “leva”<br />

della politica<br />

dei visti<br />

quale<br />

strumento<br />

di equilibrio<br />

fra domanda<br />

e offerta di<br />

manodopera<br />

148 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

EMN: conoscere meglio per intervenire in maniera<br />

più adeguata<br />

L’EMN (European Migration Network), operativa dal 2003,<br />

è una rete comunitaria, istituita dalla Commissione europea<br />

nei 27 Stati membri per rispondere alle esigenze di informazione<br />

delle istituzioni UE e delle autorità degli Stati<br />

membri, ma anche per informare l’opinione pubblica con<br />

notizie e dati affidabili, indicando possibili piste operative.<br />

I temi degli approfondimenti vengono decisi a livello<br />

comunitario e di essi tiene conto la Commissione nelle<br />

relazioni da presentare al Consiglio e al Parlamento. Le<br />

sintesi degli studi sono diffuse a livello europeo ma messe<br />

anche a disposizione, in loco, dei funzionari, degli operatori<br />

sociali e dei media, al fine di rendere le questioni migratorie<br />

meglio conosciute e sempre ispirate al duplice – difficile<br />

ma necessario – riferimento di rigore e solidarietà. Il IV<br />

Rapporto EMN rientra, quindi, all’interno di questo lavoro.<br />

un fattore importante nelle politiche migratorie, soprattutto dopo<br />

l’entrata in vigore del codice dei visti di Schengen, nell’aprile<br />

2011, finalizzato a favorire i canali dell’ingresso regolare. Si<br />

tratta, insomma, di una “leva” che, insieme ad altri strumenti<br />

come il contrasto, ma anche gli accordi bilaterali con i Paesi<br />

di provenienza e l’incentivazione dei progetti di sviluppo,<br />

aiuta a equilibrare il bisogno di collocare manodopera dei<br />

Paesi di provenienza e quello del Paese che accoglie di<br />

rispettare la propria programmazione.<br />

Un’esigenza evidenziata dal capo dipartimento Pria nella<br />

sua relazione introduttiva, dove ha affermato che “le leggi e le<br />

politiche sulle migrazioni tengono conto della propensione a<br />

emigrare e la regolamentano con disposizioni che raccordano<br />

le esigenze di chi parte con quelle del Paese che accoglie”.<br />

L’approccio è condiviso anche dal sottosegretario Ruperto<br />

che ha annunciato un’evoluzione della politica migratoria italiana<br />

nel prossimo futuro “nella consapevolezza che l’Italia si trova<br />

nel mondo e il mondo non può avere confini”. Ruperto ha invitato<br />

infatti a “non falsare il rapporto spazio-uomo: gli altri non sono<br />

diversi solo perché il caso li ha collocati su una terra diversa<br />

dalla nostra”.<br />

Oltre un milione e mezzo di visti l’anno rilasciati dall’Italia<br />

Venendo ai contenuti del rapporto, secondo i risultati dell’indagine<br />

campionaria sul turismo internazionale condotta dalla


Nel 2010<br />

l’Italia<br />

ha rilasciato<br />

oltre<br />

un milione<br />

e mezzo<br />

di visti<br />

di ingresso,<br />

il 10% in più<br />

rispetto<br />

all’anno prima<br />

e il 63%<br />

del 2001.<br />

Ogni giorno<br />

nel Paese<br />

entrano<br />

in media<br />

200mila<br />

stranieri,<br />

per lo più<br />

turisti<br />

Il quarto Rapporto EMN Italia<br />

Banca d’Italia (dati riferiti al 2009), in media, ogni giorno, entrano<br />

in Italia circa 200mila cittadini stranieri, per lo più turisti. In<br />

questa fase di crisi economica questi flussi costituiscono una<br />

fondamentale risorsa per il Paese, tanto che nell’aprile 2011<br />

il ministero degli Affari esteri e l’Enit – Agenzia nazionale del<br />

turismo – hanno siglato un accordo di collaborazione per<br />

rafforzare il flusso turistico estero verso l’Italia e potenziare le<br />

opportunità per l’imprenditoria italiana nell’ambito di una strategia<br />

volta a valorizzare il “Sistema Italia”. Tra le sedi prioritarie<br />

figurano le ambasciate d’Italia a Mosca, Pechino e Nuova Delhi,<br />

così come i consolati generali d’Italia a Mosca, San Pietroburgo,<br />

Canton, Shangai e Mumbai.<br />

In questo mondo in movimento si inseriscono anche gli<br />

immigrati, che si spostano per motivi di lavoro e di famiglia<br />

nella forma più stabile, ma anche per studio, motivi religiosi,<br />

cura, residenza elettiva e altre ragioni: di essi si occupa il<br />

Rapporto EMN. Nel loro caso è necessario il visto, un’autorizzazione<br />

di competenza consolare molto ambita, poiché consente<br />

di spostarsi senza temere i controlli di frontiera, e per questo<br />

frequentemente contraffatta, non solo nel caso italiano, da<br />

parte di organizzazioni malavitose che, come accertato dalle<br />

indagini giudiziarie e di polizia, dispiegano la massima fantasia<br />

per lucrare indebitamente sui candidati all’espatrio e contro le<br />

quali si sta sperimentando come rimedio efficace la snellezza<br />

delle procedure (convocazione per sms, tempi di definizione<br />

abbreviati, accuratezza nella scelta delle strutture da convenzionare).<br />

L’Italia può avvalersi di una rete diplomatico-consolare<br />

molto ramificata (190 sedi), sviluppatasi nel corso di 150 anni<br />

di storia unitaria a sostegno delle molteplici relazioni del Paese<br />

con l’estero, ma anche delle esigenze connesse all’emigrazione<br />

italiana, che conta oggi 4 milioni di residenti all’estero e<br />

oltre 70 milioni di discendenti e, dall’Unità d’Italia a oggi, ha<br />

visto emigrare quasi 30 milioni di persone. Nel 2010 sono stati<br />

rilasciati complessivamente dall’Italia 1.543.408 visti di ingresso,<br />

circa il 10% in più rispetto all’anno precedente e oltre il 63%<br />

in più in confronto al 2001. Analizzando la serie storica, dopo<br />

un lieve calo nell’andamento dei rilasci relativo al biennio<br />

2002-2003, si è riscontrato un aumento progressivo, seppur<br />

non sempre costante, del volume dei visti emessi. Per quanto<br />

riguarda il rapporto tra istanze presentate e domande effettivamente<br />

accolte, il tasso di esito positivo nel corso dell’anno 2010<br />

ha raggiunto il 96,1%, con un incremento di circa 10 punti<br />

percentuali rispetto a quanto registrato all’inizio del decennio.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

149


Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il quarto Rapporto EMN Italia<br />

150 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Per quel che concerne l’andamento dei visti nazionali (validi<br />

per soggiorni superiori ai 3 mesi), l’entità è cresciuta da<br />

186.167 unità nel 2001 a 218.318 nel 2010 (+32.151 visti, pari<br />

a un incremento del 17%). Anche in questo caso, la crescita<br />

non è stata sempre costante e, per i primi quattro anni, il volume<br />

si è attestato al di sotto delle 200mila unità. Tale soglia è stata<br />

superata per la prima volta nel 2005 (224.080), fino a raggiungere<br />

l’apice nel 2007, anno in cui si è provveduto all’emissione di<br />

363.277 visti nazionali. A partire da questo momento è prevalsa<br />

la tendenza inversa, che ha portato a una forte contrazione,<br />

tanto che nel 2010 si è conosciuto un calo, rispetto al 2007,<br />

di 144.959 unità (-66%).<br />

Italia. Visti nazionali rilasciati: incidenza delle motivazioni (serie storica 2001-2010)<br />

Totale Var. % Studio % Lavoro % Famiglia % Altro %<br />

2001 186.167 - 14,4 29,9 37,8 17,9<br />

2002 153.830 -17,4 20,1 26,1 42,9 10,9<br />

2003 178.532 16,1 18,0 33,1 38,9 10,0<br />

2004 196.825 10,2 15,7 30,4 44,1 9,8<br />

2005 224.080 13,8 14,1 35,6 40,7 9,6<br />

2006 217.875 2,8 15,1 38,1 36,8 10,0<br />

2007 363.277 66,7 9,6 59,4 25,8 5,2<br />

2008 318.872 -<strong>12</strong>,2 11,7 41,3 40,5 6,6<br />

2009 301.561 -5,4 11,4 43,8 37,1 7,7<br />

2010 218.318 -27,6 16,9 31,6 41,8 9,7<br />

Fonte: EMN Italy. Elaborazione su dati Annuario MAE (2001-2002); Council of Europe/MAE (2003-2010)<br />

Quanto alle motivazioni sottostanti al rilascio dei visti<br />

nazionali per le varie annualità, va osservato in generale che<br />

le tipologie preponderanti sono quelle connesse a motivazioni<br />

familiari e lavorative. Per i ricongiungimenti familiari è determinante<br />

la volontà del migrante già presente in Italia nonché<br />

la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite dalla legge<br />

(reddito, condizione abitativa, legame parentale) e tutto lascia<br />

intendere che gli arrivi saranno consistenti anche nel futuro.<br />

La variazione del numero dei visti per lavoro è, invece, collegata<br />

ai decreti flussi annuali, fatta eccezione per le categorie di lavoratori<br />

ad alta professionalità (gli infermieri, ad esempio) che<br />

non abbisognano di essere contemplati nelle quote annuali.<br />

Dalla serie storica dei visti concessi nell’ultimo decennio si<br />

evince una prevalenza di quelli per motivi familiari, che si<br />

attestano costantemente tra il 37% e il 44%, con un picco<br />

massimo raggiunto nel 2004 e l’eccezione del 2007, anno in


Il quarto Rapporto EMN Italia<br />

cui l’incidenza è stata pari al 25,7%. Tuttavia, è interessante<br />

segnalare la preponderanza dei visti per motivi di lavoro nel<br />

periodo compreso tra il 2007 e il 2009; in particolare, nel 2008,<br />

quando ben il 59,3% dei visti è stato rilasciato per motivi<br />

riconducibili a ragioni professionali e solo il 25,7% per ragioni<br />

familiari; queste sono invece prevalse nel 2010 (un anno di crisi<br />

occupazionale) e probabilmente anche nell’anno successivo.<br />

I visti per studio, invece, hanno inciso nel 2010 per un sesto<br />

(circa 37mila) e mostrano che l’Italia è, con il suo sistema universitario,<br />

un polo di attrazione nei confronti di diversi Paesi,<br />

seppure non nella misura di Gran Bretagna, Germania e Francia.<br />

Italia. Prime 10 sedi consolari per rilascio di visti nazionali: motivo del visto (2008-2010)<br />

Anno/Sede Visti % rilasci Studio % Lavoro % Famiglia % Altro %<br />

consolare nazionali su totale<br />

v.a. sul totale<br />

2008<br />

Casablanca 36.052 11,3 0,7 35,6 62,6 1,0<br />

Kiev 19.890 6,2 0,9 71,7 22,2 5,2<br />

New Delhi 17.573 5,5 1,2 62,1 35,7 1,1<br />

Tirana 17.028 5,3 3,3 24,5 70,1 2,1<br />

Bucarest 15.756 4,9 0,6 51,2 43,5 4,7<br />

Shangai <strong>12</strong>.435 3,9 9,0 42,4 48,2 0,4<br />

Manila 11.424 3,6 0,7 66,4 30,0 2,9<br />

Dacca 10.690 3,4 1,2 58,9 39,5 0,4<br />

Lima 9.372 2,9 1,0 56,4 36,1 6,5<br />

Tunisi 7.729 2,4 6,3 44,4 44,9 4,4<br />

2009<br />

Shangai 24.132 8,0 4,0 70,0 25,6 0,4<br />

Casablanca 22.400 7,4 1,4 38,2 57,4 3,0<br />

New Delhi 18.929 6,3 1,3 80,5 17,1 1,2<br />

Chisinau 16.294 5,4 1,0 43,4 54,2 1,4<br />

Islamabad 16.246 5,4 1,4 33,2 64,8 0,6<br />

Kiev 14.951 5,0 1,0 63,1 28,8 7,0<br />

Tirana 11.756 3,9 4,8 28,2 64,0 2,9<br />

Lima 10.779 3,6 0,5 59,8 31,9 7,8<br />

Manila 9.988 3,3 0,7 59,3 36,4 3,6<br />

Dacca 8.933 3,0 1,3 57,3 40,8 0,5<br />

2010<br />

Casablanca 18.793 8,6 1,6 38,5 57,6 2,2<br />

Chisinau 11.935 5,5 0,7 35,5 60,5 3,3<br />

New Delhi 11.098 5,1 2,0 83,6 <strong>12</strong>,6 1,8<br />

Dacca 9.839 4,5 1,1 63,7 34,3 0,9<br />

Shangai 9.335 4,3 2,9 18,9 67,5 10,6<br />

Tirana 8.533 3,9 4,9 27,6 62,9 4,6<br />

Manila 8.442 3,9 0,9 46,4 48,5 4,2<br />

Islamabad 7.402 3,4 3,8 43,7 51,5 1,1<br />

Kiev 6.401 2,9 3,2 27,5 57,9 11,5<br />

Lima 5.897 2,7 1,8 31,6 57,9 8,6<br />

Fonte: EMN Italy. Elaborazione su dati Annuario MAE (2001-2002); Council of Europe / MAE (2003-2010)<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

151


Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il quarto Rapporto EMN Italia<br />

Oltre<br />

agli aspetti<br />

generali<br />

il Rapporto<br />

esamina<br />

tre casi<br />

di studio<br />

interessanti<br />

in materia<br />

di visti:<br />

Albania,<br />

Moldavia,<br />

Senegal<br />

152 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Il Rapporto EMN analizza questa complessa materia sia in<br />

generale sia per in riferimento a tre specifici Paesi di provenienza<br />

(Albania, Moldavia e Senegal) e ne trae delle fruttuose<br />

indicazioni. Considerando il carattere emergenziale dei flussi<br />

intervenuti negli anni Novanta e le buone prassi di cooperazione<br />

bilaterale instauratesi nel corso degli anni, tanto più alla luce<br />

della recente abolizione dell’obbligo di visto per soggiorno al<br />

di sotto dei tre mesi, quello degli albanesi in Italia rappresenta<br />

un caso studio particolarmente interessante per i policy maker<br />

europei.<br />

Dalla forte pressione migratoria, anche di natura irregolare,<br />

esercitata nel corso degli anni 2000, trae giustificazione la<br />

scelta della Repubblica di Moldavia come secondo caso studio,<br />

rappresentando l’Italia il primo Paese comunitario per numero<br />

di soggiornanti moldavi. I dati sui visti evidenziano che i flussi<br />

dei moldavi verso l’Italia sono andati incanalandosi sempre<br />

più attraverso le vie della regolarità e anche il loro inserimento<br />

nel Paese si è caratterizzato positivamente, anche per il proficuo<br />

lavoro svolto dalle loro associazioni e dalla rappresentanza<br />

diplomatico-consolare.<br />

La scelta del Senegal tra i casi esaminati ha origine, in primo<br />

luogo, dalla forte presenza della diaspora senegalese in Italia,<br />

e in secondo luogo da un interesse sempre più marcato, sia<br />

da parte dell’Italia che dell’Unione Europea, a stipulare con<br />

questo Paese africano accordi in materia migratoria.<br />

La politica dei visti deve essere, senz’altro, considerata<br />

una leva di intervento importante nel settore della mobilità, sia<br />

quando viene regolata in maniera efficace nei confronti di chi deve<br />

munirsi di tale autorizzazione all’ingresso, sia nel momento in<br />

cui la sua obbligatorietà viene superata nell’ottica dell’ampliamento<br />

della libera circolazione delle persone, una delle realizzazioni<br />

più significative dell’UE. Attraverso controlli efficaci, ma<br />

non vessatori, è possibile scoraggiare gli interessi economici<br />

di chi pratica il traffico dei migranti, senza andare a intaccare<br />

il diritto alla mobilità di coloro che, nel rispetto delle norme<br />

stabilite, desiderano fare ingresso nel territorio nazionale.<br />

Ogni Stato membro è tenuto a osservare il nuovo codice dei<br />

visti Schengen (Regolamento CE n.810/2009), in vigore a partire<br />

dal 5 aprile 2010 nell’UE, che ha ampliato le disposizioni<br />

comuni in tutto il territorio europeo entrando nel merito di<br />

aspetti molto concreti quali il costo della pratica, il tempo di<br />

definizione, i ricorsi, la segnalazione nel casellario Schengen.<br />

La nuova normativa ha favorito la collaborazione più o meno<br />

strutturata tra le sedi diplomatico-consolari degli Stati membri,


Il quarto Rapporto EMN Italia<br />

anche attraverso incontri periodici, allo scopo di concordare<br />

un comportamento omogeneo e verificare, quando ne emerge<br />

l’ipotesi, la volontà di ritorno nei casi di Paesi a forte pressione<br />

migratoria irregolare, attraverso l’implementazione di strategie<br />

ad hoc per la valutazione del cosiddetto risk assessment in sede<br />

di intervista con il richiedente il visto.<br />

Questa normativa europea è finalizzata a rendere più agevoli<br />

i canali della regolarità, salva restando la competenza dei singoli<br />

Stati membri per quanto riguarda la programmazione dei flussi,<br />

e a tutelare la sicurezza nazionale contrastando l’irregolarità.<br />

Non bisogna però dimenticare che funzionale a questo obiettivo<br />

è il dialogo con i Paesi dell’Africa e del Mediterraneo, ritenendo<br />

di fondamentale importanza lo sviluppo e il rafforzamento<br />

della cooperazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi<br />

di immigrazione, anche rispetto alle politiche dei visti. Tra l’altro,<br />

dopo averne verificati i presupposti, si è giunti anche all’estensione<br />

del regime di liberalizzazione dei visti al di sotto dei tre<br />

mesi a favore della Serbia, del Montenegro e dell’Albania.<br />

Resta vero, però, che il regolare ottenimento dei visti non<br />

preserva dal rischio della irregolarità perché la presenza irregolare<br />

è dovuta, nella maggior parte dei casi, non all’ingresso in<br />

Italia senza autorizzazione bensì alla permanenza che si protrae<br />

oltre il dovuto (overstaying). Di questo aspetto si occupa la<br />

seconda parte del Rapporto EMN.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

153


Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il quarto Rapporto EMN Italia<br />

154 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

L’immigrazione irregolare: il caso italiano<br />

È intuitivo che in un Paese come l’Italia la pressione alle<br />

frontiere possa essere consistente. Tuttavia, tra il 2002 e il 2010,<br />

la pressione dai Paesi a forte spinta migratoria è andata<br />

decrescendo, come si rileva da questi fattori:<br />

diminuzione delle persone respinte alla frontiera (da 30.287<br />

nel 2001 a 4.215 nel 2010);<br />

diminuzione delle persone espulse (da 90.160 nel 2001<br />

a 46.955 nel 2010).<br />

Italia. Respingimenti alle frontiere esterne (2001-2010)<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Totale 30.287 37.183 24.003 24.003 19.336 20.267 9.394 6.405 3.700 4.215<br />

Italia. Cittadini di Paesi terzi intercettati in condizione irregolare e sottoposti ad espulsione<br />

(2001-2010)<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Totale 90.160 92.823 59.535 61.024 83.809 92.029 54.140 68.175 53.440 46.955<br />

Italia. Cittadini di Paesi terzi intercettati rimpatriati a seguito di un ordine di espulsione<br />

(2001-2010)<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Totale 32.000 33.413 31.013 27.402 24.001 16.597 8.771 7.140 5.315 4.890<br />

Fonte: EMN Italy. Elaborazione su dati ministero dell’Interno (2001-2007) ed Eurostat (2008-2010)<br />

Inoltre, bisogna ricordare non solo l’abbassamento del<br />

livello della irregolarità a seguito della regolarizzazione del 2002<br />

(703mila domande presentate, per lo più accolte) ma anche<br />

l’effetto di svuotamento esercitato dalla regolarizzazione del 2009,<br />

che ha riguardato il settore dell’assistenza alla famiglia e alle<br />

persone (295mila domande pervenute).<br />

Occorre anche considerare le quote annuali degli ingressi<br />

per lavoro che sono state pari a 520mila nel 2006, 170mila<br />

nel 2007, 150mila nel 2008, nessuna nel 2009 (carenza in<br />

parte supplita dalla regolarizzazione, prima richiamata, varata<br />

nel settore familiare). Nel 2010 non vi è stata operativamente<br />

alcuna quota, poiché quella di 98.080 ingressi decisa nel mese<br />

di dicembre di quell’anno è stata attuata nell’anno successivo.<br />

Pertanto, se nei primi anni del 2000 la stima di poco meno<br />

di 1 milione di irregolari, accreditata in ambito sociale e non<br />

lontana da quella degli studiosi del settore, poteva essere<br />

accettata come vicina alla realtà, come ha poi confermato a


Il quarto Rapporto EMN Italia<br />

posteriori la regolarizzazione del 2002, attualmente tale presenza<br />

può essere ritenuta dimezzata. L’immigrazione irregolare, per<br />

il concomitante effetto delle più recenti modifiche normative e per<br />

l’impatto della crisi, verosimilmente si è ridotta, sia quantitativamente<br />

sia quanto alla sua incidenza sulla presenza regolare,<br />

e al 1° gennaio 2011 è stimabile, come sottolineato in precedenza,<br />

attorno al 10% dei quasi 5 milioni di cittadini stranieri regolarmente<br />

presenti in Italia. Resta, tuttavia, da approfondire il<br />

passaggio dalla regolarità all’irregolarità e, in particolare, in<br />

quale misura i titolari degli oltre 600mila permessi per lavoro<br />

e per famiglia, validi al 31 dicembre 2009 e non più rinnovati<br />

a distanza di un anno a causa dell’attuale crisi economica, si<br />

siano trattenuti irregolarmente in Italia anziché rimpatriare.<br />

Un’area di irregolarità si riscontra in tutti i Paesi europei e<br />

così avviene anche in Italia, Paese per il quale i numeri riportati<br />

ridimensionano le stime fantasiose, che altro non fanno se non<br />

alimentare la paura nella popolazione, allontanandosi dalla<br />

realtà.<br />

Italia. Respingimenti alle frontiere esterne. Primi 10 Paesi (2008-2010)<br />

2008 2009 2010<br />

Posizione Paese Totale Paese Totale Paese Totale<br />

1° Iraq 385 Albania 435 Albania 575<br />

2° Albania 355 Marocco 265 Sconosciuto 500<br />

3° Serbia 330 Sconosciuto 235 FYR 215<br />

of Macedonia<br />

4° Marocco 325 Iraq 205 Serbia 205<br />

5° Afghanistan 310 Afghanistan 175 Marocco 190<br />

6° Turchia 275 Turchia 155 Brasile 190<br />

7° Brasile 270 Brasile 150 Turchia 150<br />

8° Nigeria 220 Nigeria 145 Cina<br />

(incl. Hong Kong) 150<br />

9° Cina 200 Cina 135 Afghanistan 130<br />

(incl. Hong Kong) (incl. Hong Kong)<br />

10° Paraguay 195 Senegal 115 Algeria 115<br />

Fonte: EMN Italia. Elaborazione su dati Eurostat<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

155


Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il quarto Rapporto EMN Italia<br />

Italia. Cittadini di Paesi terzi intercettati in condizione irregolare e sottoposti<br />

ad espulsione (2001-2010)<br />

156 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

2008 2009 2010<br />

Posizione Paese Totale Paese Totale Paese Totale<br />

1° Marocco 11.520 Marocco 9.450 Marocco 7.900<br />

2° Tunisia 7.860 Tunisia 8.175 Tunisia 5.160<br />

3° Egitto 4.245 Senegal 3.800 Nigeria 3.965<br />

4° Senegal 4.190 Cina 3.460 Senegal 3.250<br />

(incl. Hong Kong)<br />

5° Cina 4.150 Nigeria 3.370 Cina 2.965<br />

(incl. Hong Kong) (incl. Hong Kong)<br />

6° Nigeria 4.045 Egitto 3.170 Albania 2.820<br />

7° Albania 3.635 Albania 2.875 Egitto 2.720<br />

8° India 2.570 Bangladesh 1.600 Ucraina 1.460<br />

9° Moldavia 2.230 Moldavia 1.485 Algeria 1.420<br />

10° Ucraina 2.090 India 1.480 India 1.260<br />

Italia. Cittadini di Paesi terzi intercettati rimpatriati a seguito di un ordine<br />

di espulsione (2001-2010)<br />

Fonte: EMN Italia. Elaborazione su dati Eurostat<br />

2008 2009 2010<br />

Posizione Paese Totale Paese Totale Paese Totale<br />

1° Albania 1.215 Albania 1.085 Albania 1.000<br />

2° Marocco 1.075 Marocco 830 Marocco 745<br />

3° Tunisia 660 Tunisia 540 Egitto 450<br />

4° Egitto 555 Moldavia 395 Tunisia 385<br />

5° Moldavia 545 Ucraina 355 Ucraina 330<br />

6° Palestina 535 Egitto 225 Moldavia 240<br />

7° Ucraina 430 Nigeria 190 Nigeria 195<br />

8° Serbia 270 Serbia 180 Algeria 165<br />

9° Algeria 225 Algeria 170 Serbia 155<br />

10° Iraq 165 Senegal 145 Brasile 155<br />

Merita un maggiore apprezzamento, come è stato raccomandato<br />

dalla Commissione UE ai punti di contatto nazionali<br />

dello European Migration Network, la riflessione sul quadro<br />

analitico degli approcci esistenti, dei meccanismi e delle<br />

misure implementate a livello nazionale per limitare l’immigrazione<br />

irregolare. Accanto alle politiche di pre-ingresso e di soggiorno<br />

rivestono, infatti, un ruolo fondamentale anche le misure di<br />

controllo e contrasto dell’immigrazione irregolare. Ai fini dell’analisi,<br />

le risposte pratiche sono state suddivise in quattro<br />

categorie: le misure precedenti all’ingresso, i controlli alla


Il quarto Rapporto EMN Italia<br />

frontiera, l’attività di contrasto effettuata all’interno del territorio<br />

nazionale e, infine, le strategie di uscita dall’irregolarità una volta<br />

constatata la presenza non autorizzata del cittadino straniero.<br />

È fondamentale tenere presente il forte nesso tra immigrazione<br />

irregolare ed economia sommersa, che incrementa l’evasione<br />

sia fiscale che contributiva, sfalsa una leale concorrenza,<br />

pregiudica i livelli di tutela e sottopone gli immigrati sprovvisti<br />

di permesso (e non solo loro) a un deprecabile sfruttamento,<br />

da contrastare con fermezza.<br />

Nel Rapporto si parla del pattugliamento delle coste, dei<br />

respingimenti, delle espulsioni e degli accordi bilaterali finalizzati<br />

al ritorno, alcuni dei quali hanno suscitato un ampio<br />

dibattito in seno all’opinione pubblica su una materia complessa<br />

e di difficile gestione. Ma oltre all’attività di contrasto vengono<br />

esaminate anche interessanti misure preventive, quali le<br />

campagne di sensibilizzazione e i progetti informativi implementati<br />

nei Paesi terzi per prevenire l’immigrazione irregolare<br />

nelle aree a forte pressione migratoria, mettendo in guardia i<br />

potenziali migranti sulle conseguenze dell’irregolarità. Si tratta,<br />

infatti, di ricercare l’equilibrio fra il bisogno estremo di diversi<br />

Paesi di collocare la manodopera eccedente, l’interesse del<br />

Paese di accoglienza a rispettare la programmazione dei flussi<br />

concordata con le varie istanze interessate, il contrasto dei<br />

trafficanti di manodopera e di quanti altri sfruttano i migranti<br />

e l’impegno per l’integrazione degli immigrati già insediati sul<br />

posto, perché “straniero” non deve essere mai considerato<br />

sinonimo di “estraneo”.<br />

La realtà migratoria, che coinvolge nel mondo oltre 200<br />

milioni di persone, va anche inquadrata in un contesto più ampio<br />

di dialogo e di cooperazione internazionale allo sviluppo verso<br />

i Paesi di origine, favorendo i progetti in loco e intensificando<br />

i benefici di ritorno che possono assicurare gli immigrati.<br />

Protagonisti fondamentali sono anche i Paesi terzi, con i quali<br />

l’Italia ha sottoscritto diversi accordi bilaterali, sia per contrastare<br />

i flussi irregolari e consentire le riammissioni, sia per inserire<br />

i candidati all’espatrio nelle quote programmate, come anche per<br />

favorire la cooperazione della polizia di frontiera e l’assistenza<br />

tecnica; in particolare, gli accordi bilaterali in materia di lavoro,<br />

sottoscritti finora con Marocco, Egitto, Moldavia e Albania,<br />

sono finalizzati a rafforzare i canali regolari di inserimento nel<br />

mercato occupazionale attraverso lo scambio di informazioni,<br />

la condivisione di strumenti tecnici, la redazione di liste di<br />

lavoratori del Paese di origine e le occasioni di formazione<br />

professionale in loco.<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

157


Documentazione e Statistiche<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

Il quarto Rapporto EMN Italia<br />

158 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Si perviene così alla conclusione che l’immigrazione irregolare,<br />

consistente ma spesso enfatizzata oltre le sue effettive dimensioni,<br />

è un fenomeno complesso (perché coinvolge l’Italia e i Paesi<br />

di origine), in parte inevitabile (perché il mondo è caratterizzato<br />

da diversi stadi di sviluppo che alimentano strutturalmente la<br />

pressione migratoria) e in parte controllabile attraverso le<br />

politiche migratorie, che, da una parte, non possono fare a meno<br />

di prevedere misure di contenimento anche coattive e, dall’altra,<br />

sono chiamate a insistere maggiormente sulle misure incentivanti<br />

(che tra l’altro possono risultare anche meno costose). Quello<br />

dei costi è un aspetto sul quale va imperniato un discorso più<br />

stringente in questo periodo di crisi finanziaria, insistendo<br />

anche sulle leve positive, come già si è iniziato a fare.


<strong>libertàcivili</strong> 1/10<br />

Gian Carlo Blangiardo<br />

Enzo Cheli<br />

Luigi De Andreis<br />

Guerino Di Tora<br />

Renato Franceschelli<br />

Daniela Ghio<br />

Mario Giro<br />

Antonio Golini<br />

Nunzia Marciano<br />

Mario Morcone<br />

Vinicio Ongini<br />

Nadan Petrovic<br />

Stefano Rolando<br />

Giulio M.Salerno<br />

Volker Türk<br />

Antonio Maria Vegliò<br />

Le interviste<br />

Gianni Amelio<br />

Zygmunt Bauman<br />

Maria Stella Gelmini<br />

Roberto Maroni<br />

<strong>libertàcivili</strong> 2/10<br />

Carlo Borgomeo<br />

Vincenzo Cesareo<br />

Federico Cingano<br />

Giuseppe De Rita<br />

Renato Franceschelli<br />

Antonio Golini<br />

Cristiano Marini<br />

Alessio Menonna<br />

Mario Morcone<br />

Maria Assunta Rosa<br />

Alfonso Rosolia<br />

Peter Schatzer<br />

Le interviste<br />

Isabella Bertolini<br />

Alberto Bombassei<br />

Gianclaudio Bressa<br />

Michel Camdessus<br />

Domenico Lucano<br />

Morena Piccinini<br />

Consuelo Rumi<br />

Maurizio Sacconi<br />

Fouad Twal<br />

<strong>libertàcivili</strong> 3/10<br />

Rita Bichi<br />

Arianna Caporali<br />

Enrico Cesarini<br />

Antonella Dinacci<br />

Andrea Fama<br />

Paolo Garimberti<br />

Daniela Ghio<br />

Chiara Giaccardi<br />

Giovanna Gianturco<br />

Guia Gilardoni<br />

Giampiero Gramaglia<br />

Roberto Natale<br />

Viorica Nechifor<br />

Mario Morcelini<br />

Mario Morcone<br />

Angela Oriti<br />

Nando Pagnocelli<br />

Antonello Petrillo<br />

Lorenzo Prencipe<br />

Mariavittoria Pisani<br />

Serenella Ravioli<br />

Alessandra M.Straniero<br />

Le interviste<br />

Fedele Confalonieri<br />

Sergio Zavoli<br />

<strong>libertàcivili</strong> 4/10<br />

Foad Aodi<br />

Carlo Cardia<br />

Anna Di Bartolomeo<br />

Ester Dini<br />

Antonio Golini<br />

Pina Lalli<br />

Agostino Marchetto<br />

Bruno Mazzara<br />

Enrico Melis<br />

Mario Morcone<br />

Carlo Nicolais<br />

Maruan Oussaifi<br />

Anna Prouse<br />

Francesca Rinaldo<br />

Maria Virginia Rizzo<br />

Maria Assunta Rosa<br />

Le interviste<br />

Elisabetta Belloni<br />

Carolina Lussana<br />

Cecilia Malmström<br />

<strong>libertàcivili</strong> 5/10<br />

Alfredo Alietti<br />

Alfredo Agustoni<br />

Alberto Bordi<br />

Vasco Errani<br />

Andrea Fama<br />

Giovanna Gianturco<br />

Antonio Golini<br />

Maurizio Guaitoli<br />

Anna Italia<br />

Valeria Lai<br />

Hanno collaborato a <strong>libertàcivili</strong><br />

Francesca Locatelli<br />

Cristiano Marini<br />

Enrico Melis<br />

Mario Morcone<br />

Marco Omizzolo<br />

Luca Pacini<br />

Giuseppe Roma<br />

Stefano Sampaolo<br />

Augusto Venanzetti<br />

Le interviste<br />

Sergio Chiamparino<br />

Flavio Tosi<br />

<strong>libertàcivili</strong> 6/10<br />

Alberto Bordi<br />

Piero Alberto Capotosti<br />

Klodiana ¸uka<br />

Andrea De Martino<br />

Antonio Golini<br />

Marco Lombardi<br />

Manuela Lo Prejato<br />

Antonio Marzano<br />

Massimiliano Monnanni<br />

Mario Morcone<br />

Gabriele Natalizia<br />

Piero Raimondi<br />

Giovanni Giulio Valtolina<br />

Marco Villani<br />

Le interviste<br />

Marou Amadou<br />

Howard Duncan<br />

Franco Frattini<br />

Demetrios<br />

Papademetriou<br />

2010 C<br />

20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

159


<strong>libertàcivili</strong><br />

Hanno collaborato a <strong>libertàcivili</strong><br />

<strong>libertàcivili</strong> 1/11<br />

Maurizio Ambrosini<br />

Elena Besozzi<br />

Gian Carlo Blangiardo<br />

Guia Gilardoni<br />

Graziella Giovannini<br />

Antonio Golini<br />

Gaia Peruzzi<br />

Angela Pria<br />

Stefania Rimoldi<br />

Maria Virginia Rizzo<br />

Maria Assunta Rosa<br />

Mariagrazia Santagati<br />

Milena Santerini<br />

Mohamed A.Tailmoun<br />

Giovanni Giulio Valtolina<br />

Le interviste<br />

Erri De Luca<br />

<strong>libertàcivili</strong> 2/11<br />

Paula Baudet Vivanco<br />

Marinella Belluati<br />

Alberto Bordi<br />

Emanuela Casti<br />

Andrea Fama<br />

Guia Gilardoni<br />

Anna Italia<br />

Marcello Maneri<br />

Anna Meli<br />

Mario Morcellini<br />

Angela Pria<br />

Enrico Pugliese<br />

Serenella Ravioli<br />

160 20<strong>12</strong> gennaio-febbraio<br />

Laura Zanfrini<br />

Le interviste<br />

Luca Artesi<br />

Antonello Folco Biagini<br />

Carmelo M. Bonnici<br />

Natale Forlani<br />

Andrea Segre<br />

<strong>libertàcivili</strong> 3/11<br />

Vincenzo Cesareo<br />

Enrico Cesarini<br />

Enzo Cheli<br />

Ennio Codini<br />

Andrea Fama<br />

Monia Gangarossa<br />

Antonio Golini<br />

Nelly Ippolito Macrina<br />

Angelo Malandrino<br />

Massimo Montanari<br />

Lara Olivetti<br />

Marco Omizzolo<br />

Nadan Petrovic<br />

Maria Vittoria Pisani<br />

Angela Pria<br />

Gianfranco Ravasi<br />

Giuseppe Roma<br />

Le interviste<br />

Sonia Viale<br />

<strong>libertàcivili</strong> 4/11<br />

Attilio Balestrieri<br />

Corrado Beguinot<br />

Alberto Bordi<br />

Raffaele Bracalenti<br />

Alessia Damonte<br />

Andrea Fama<br />

Massimiliano Fiorucci<br />

Chiara Giaccardi<br />

Mario Giro<br />

Alfonso Molina<br />

Roberto Mongardini<br />

Ban Ki Moon<br />

Maria Paola Nanni<br />

Marco Omizzolo<br />

Franco Pittau<br />

Angela Pria<br />

Enzo Rossi<br />

Vincenzo Scotti<br />

Francesco Vecchio<br />

Luca Vitali<br />

Berna Yilmaz<br />

Le interviste<br />

Graziano Delrio<br />

<strong>libertàcivili</strong> 5/11<br />

Miguel Angel Ayuso<br />

Guixot<br />

Valeria Benvenuti<br />

Maria Bombardieri<br />

Alberto Bordi<br />

Marco Bruno<br />

Paolo Cavana<br />

Andrea Fama<br />

Alessandro Ferrari<br />

Silvio Ferrari<br />

Stefania Fragapane<br />

Antonio Golini<br />

Alessandro Iovino<br />

Giovanni la Manna<br />

Roberto Mazzola<br />

Enrico Melis<br />

Cesare Mirabelli<br />

Mario Morcellini<br />

Vincenzo Paglia<br />

Angela Pria<br />

Veronica Riniolo<br />

Annavittoria Sarli<br />

Sandra Sarti<br />

Claudio Siniscalchi<br />

Le interviste<br />

Riccardo Di Segni<br />

Adnane Mokrani<br />

<strong>libertàcivili</strong> 6/11<br />

Valeria Benvenuti<br />

Vincenzo Cesareo<br />

Ennio Codini<br />

Giuseppe Del Ninno<br />

Andrea Fama<br />

Antonio Golini<br />

Roberto Leone<br />

Maria Paola Nanni<br />

Stefano Pelaggi<br />

Franco Pittau<br />

Maria Vittoria Pontieri<br />

Angela Pria<br />

Enrico Quintavalle<br />

Giuseppe Roma<br />

Francesca Serva<br />

Laura Zanfrini<br />

Le interviste<br />

Gregorio Arena<br />

Otto Bitjoka<br />

Stefano Zamagni<br />

2011


“Non esistono le razze, il cervello degli uomini è lo stesso.<br />

Esistono i razzisti. Bisogna vincerli con le armi<br />

della sapienza”<br />

NEL PROSSIMO NUMERO<br />

I colori del welfare<br />

Rita Levi-Montalcini<br />

2008<br />

Realizzato con il contributo del Fondo Europeo per l’Integrazione<br />

dei cittadini di Paesi terzi<br />

<strong>libertàcivili</strong><br />

BIMESTRALE<br />

DI STUDI<br />

E DOCUMENTAZIONE<br />

SUI TEMI<br />

DELL’IMMIGRAZIONE

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