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Schede per adozione 2009

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14. Ai sensi dell’ art. 215 del T.U. delle Leggi Sanitarie e della Legge n. 69 del 17.10.1983, artt. 4 e 5,<br />

ferme restando le competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la vigilanza<br />

necessaria ad assicurare l’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, é esercitata<br />

dall’Amministrazione Comunale, tramite l’Azienda Sanitaria Locale, nonché dagli Ispettorati del<br />

Lavoro.<br />

15. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento ma attinente la materia ivi<br />

disciplinata, si richiamano in particolare il D.P.R. 19.03.1956 n. 303 e successive modifiche ed<br />

integrazioni, nonché tutte le disposizioni generali vigenti.<br />

16. Per ogni controversia circa le norme stabilite dal Regolamento, é competente il Presidente<br />

dell’Amministrazione Provinciale.<br />

17. Entro quattro anni dalla data di approvazione del presente Regolamento, i proprietari degli impianti<br />

risicoli realizzati con modalità diverse da quelle indicate all’art. 8, dovranno adeguarne la tipologia<br />

secondo quanto previsto.<br />

Trascorso tale <strong>per</strong>iodo, ed in mancanza dei previsti adeguamenti, l’autorizzazione alla coltivazione del<br />

riso sarà revocata dal Sindaco del Comune competente <strong>per</strong> territorio.<br />

Riguardo infine la prevista «tecnica integrata» <strong>per</strong> il controllo degli stadi preimaginali di culicidi nelle<br />

camere risicole, mediante l’impiego di Gambusia, questa potrà venire modificata e/o sostituita da altra<br />

metodica, visti i risultati, difficoltà ed evenienze al momento non prevedibili, e future innovazioni in<br />

merito.<br />

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