Schede per adozione 2009
Schede per adozione 2009
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Qualora la risaia venga colonizzata da significative densità di stadi preimaginali di culicidi, o<br />
comunque da stadi preimaginali e/od adulti d’altri insetti, artropodi ed organismi diversi, vettori/attori<br />
anche solo potenziali di malattie, o molesti <strong>per</strong> uomo od animali, i risicoltori devono adottare a proprie<br />
spese, idonee misure di controllo e di lotta integrata - agronomiche, fisico-chimiche, biologiche,<br />
tendenti al contenimento di tali organismi, nel rigoroso rispetto della propria ed altrui sicurezza e della<br />
conservazione ambientale.<br />
Nei casi di cui sopra, fra i metodi di lotta integrata si dovrà:<br />
- provvedere <strong>per</strong>iodicamente alla pulizia completa degli argini da erbe infestanti, non facendo<br />
ricadere gli sfalci in acqua (se necessario saranno consentite applicazioni mirate di formulati<br />
diserbanti, registrati <strong>per</strong> il riso, lungo argini particolarmente infestati);<br />
- porre <strong>per</strong>iodicamente in manutenzione la rete di drenaggio delle acque degli impianti, onde evitare<br />
la formazione di ulteriori focolai larvali di culicidi;<br />
- evitare <strong>per</strong> quanto possibile la formazione di tappeti algali, e provvedere alla loro eliminazione,<br />
manualmente, o tramite irrogazioni mirati di prodotti alghicidi registrati <strong>per</strong> il riso, non tossici <strong>per</strong> la<br />
fauna ittica;<br />
- provvedere, a seconda dell’andamento stagionale, ed entro la fine del mese di giugno di ogni anno,<br />
all’emissione di Gambusia affinis (500-1000 esemplari/ha) nelle vasche risicole.<br />
A tale scopo, i nuovi impianti dovranno consentire il facile recu<strong>per</strong>o di buona parte delle gambusie.<br />
Per l’impescimento delle camere di risaia il risicultore potrà utilizzare «gambusie» provenienti da<br />
allevamenti aziendali e/o di soggetti terzi;<br />
- utilizzare solo quando ed ove indispensabile, nonché in modo mirato, formulazioni insetticide<br />
chimiche e/o biologiche registrate <strong>per</strong> il riso; tra queste, se contenenti i medesimi principi attivi,<br />
devono intendersi anche le formulazioni registrate come “presidi medico-chirurgici” definite dal V<br />
comma della L. 13.03.1986 n. 128, quali insetticidi, insetto-repellenti e disinfestanti, destinati a<br />
combattere organismi animali e vegetali nocivi all’ambiente; tali formulazioni potranno essere<br />
consigliate dal Dip. di Prevenzione dell’A.S.L. 9 Sez. di Zoologia Ambientale.<br />
Il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. competente <strong>per</strong> territorio, in accordo con i risicoltori dovrà<br />
indicare quali siano i principi attivi e formulati (erbicidi, disinfestanti, etc.) da utilizzare<br />
prioritariamente <strong>per</strong> le pratiche agronomiche e <strong>per</strong> il controllo dei culicidi.<br />
Terminato il raccolto del riso, l’impianto dovrà essere completamente prosciugato, onde evitare la<br />
formazione d’impaludamenti e possibili colonizzazioni o ricolonizzazioni da parte dei suindicati<br />
organismi infestanti.<br />
10. Il Sindaco, in caso d’inosservanza delle disposizioni di cui sopra, revocherà l’autorizzazione alla<br />
coltivazione dei fondi, quando le risaie siano attivate od estese in luoghi non consentiti.<br />
In mancanza di debita autorizzazione contro il divieto dell’autorità, il Sindaco ingiunge al<br />
contravventore il ripristino dello stato naturale dei luoghi entro quindici giorni, trascorso i quali ordina<br />
con suo provvedimento la distruzione delle risaie a spese del medesimo contravventore.<br />
11. Per l’esecuzione di controlli in risaia, i Comuni possono avvalersi del Dipartimento di Prevenzione<br />
dell’A.S.L. competente, nonché dietro apposita convenzione, della consulenza tecnico-specialistica<br />
della struttura regionale «U.O. Zoologia Ambientale», c/o l’A.S.L. n° 9 di Grosseto.<br />
I risicoltori dovranno consentire il libero accesso alle risaie, ai dipendenti - ed ai rispettivi mezzi – degli<br />
Enti Pubblici preposti ad eseguire i sopralluoghi ed i controlli.<br />
12. Il Sindaco sulla base di appropriati accertamenti tecnico-sanitari, può vietare la coltivazione del riso<br />
quando, nonostante il risicoltore abbia eseguito gli adempimenti a proprio carico, essa risulti comunque<br />
evidente fonte di rischio o di grave molestia <strong>per</strong> la salute pubblica e/o fortemente lesiva degli equilibri<br />
ambientali del comprensorio.<br />
13. Nell’eventualità che in ambito locale, si manifestino malattie trasmissibili, potenzialmente attribuibili<br />
ad organismi che si sviluppino in risaia, i medici incaricati della prevenzione, vigilanza e cura dei<br />
lavoratori, ne faranno denuncia al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L.<br />
competente <strong>per</strong> territorio, il quale le rimetterà ai Sindaci con proprie osservazioni.<br />
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