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Schede per adozione 2009

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Sono fatte salve dal piano di cui sopra le risaie già autorizzate.<br />

Detta planimetria verrà preventivamente trasmessa in doppio esemplare alla competente Azienda<br />

A.S.L., la quale dopo avere accertato l’osservanza dei limiti fissati dal Regolamento, dovrà rilasciare<br />

parere favorevole.<br />

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento detto atto comunale dovrà essere<br />

trasmesso alla Provincia.<br />

I Comuni sono inoltre tenuti a provvedere, secondo le suesposte procedure, alla rideterminazione delle<br />

zone di rispetto, anche conseguentemente allo sviluppo dei Piani Regolatori; dette rideterminazioni<br />

dovranno essere comunicate alla Provincia.<br />

7. La richiesta <strong>per</strong> l’impianto di nuove risaie, di cui all’art. 206 del T.U. delle Leggi Sanitarie, deve<br />

contenere le indicazioni necessarie all’identificazione del fondo.<br />

Tale richiesta s’intende corredata di un progetto tecnico ove siano indicati e raffigurati su scala<br />

conveniente e mediante apposite tavole tecniche:<br />

- l’estensione del fondo, l’altimetria dello stesso e dei terreni circostanti fino agli abitati più vicini -<br />

comprese le case isolate, gli ospedali e case di cura, le scuole, gli insediamenti produttivi, le<br />

strutture di servizio ed i cimiteri - dei quali dovrà essere indicata la rispettiva quota altimetrica;<br />

- la rete idrica naturale ed artificiale preesistente, pozzi compresi, nonché la provenienza ed il recapito<br />

finale delle acque di risaia;<br />

- le o<strong>per</strong>e che si rendono necessarie <strong>per</strong> la realizzazione ed attivazione, dell’impianto, quali:<br />

sbancamenti; livellamenti; canalizzazioni; arginature; strade; o<strong>per</strong>e idrauliche di derivazione,<br />

attingimento e scarico; e quanto altro occorra.<br />

Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata anche l’autorizzazione rilasciata dall’Organo<br />

competente <strong>per</strong> l’attingimento idrico, dalla quale risulti garantito, <strong>per</strong> quantità e qualità, l’adeguato<br />

approvvigionamento durante tutto il <strong>per</strong>iodo colturale.<br />

Entro il 30 novembre dell’anno precedente la semina, la richiesta <strong>per</strong> la realizzazione di nuovo<br />

impianto dovrà essere presentata ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali ne cureranno la<br />

pubblicazione <strong>per</strong> quindici giorni ai rispettivi Albi Comunali.<br />

8. Entro 15 giorni dall’avvenuta presentazione, la richiesta, se completa dell’allegata documentazione,<br />

sarà esaminata dai Sindaci e dai competenti Uffici Comunali, quindi trasmessa con le eventuali<br />

osservazioni al Direttore Generale dell’Azienda A.S.L. interessata, il quale disporrà affinché il<br />

Dipartimento di Prevenzione analizzi in dettaglio il progetto, ed esprima parere di merito, dopo avere<br />

effettuato sul campo le verifiche necessarie ad accertare l’osservanza delle disposizioni vigenti.<br />

La richiesta di impianto di nuove risaie viene pubblicata <strong>per</strong> otto giorni consecutivi all’albo pretorio del<br />

Comune interessato, verso tale istanza potranno essere presentate osservazioni da parte di chi ne abbia<br />

interesse, entro i 15 giorni successivi.<br />

Sulla base di detto parere, da rilasciare nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il Sindaco<br />

procederà quindi al rilascio o meno dell’autorizzazione alla coltivazione.<br />

La notifica del provvedimento deve avvenire non oltre il 10 febbraio, in caso di mancato accoglimento,<br />

dovrà indicarsene il motivo del diniego.<br />

9. Il Comune deve accertare, e i risicoltori devono curare, che le acque di irrigazione siano di idonea<br />

qualità ed in quantità sufficiente <strong>per</strong> ogni appezzamento di terreno, in modo che mediante la<br />

livellazione del suolo ed altre opportune o<strong>per</strong>e, rimanga assicurato, nei limiti consentiti dalla<br />

coltivazione del riso, il regolare deflusso delle acque, e sia evitata la formazione di ristagni <strong>per</strong> via<br />

diretta o <strong>per</strong> infiltrazione.<br />

E’ vietata ogni forma di coltivazione del riso a bacino chiuso <strong>per</strong>manente.<br />

Gli impianti di nuova costruzione, devono essere realizzati con camere risicole della su<strong>per</strong>ficie<br />

coltivata non su<strong>per</strong>iore a 8 ettari; inoltre le vasche dovranno essere provviste di idonee strade<br />

<strong>per</strong>imetrali, tenute pulite da erbe infestanti, così da consentire il libero transito degli automezzi <strong>per</strong><br />

motivi agronomici, nonché <strong>per</strong> l’esecuzione d’eventuali trattamenti insetticidi (larvicidi) o simili.<br />

I canali e fossi destinati ad addurre le acque d’irrigazione ed a drenare quelle di scolo, debbono avere<br />

portata sufficiente e dovranno essere mantenuti in modo da <strong>per</strong>mettere sempre il libero flusso delle<br />

acque.<br />

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