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Schede per adozione 2009

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3H. REGOLAMENTO SPECIALE PER LA<br />

COLTIVAZIONE DEL RISO IN SOMMERSIONE<br />

(approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 145 del 10.11.1997<br />

e dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 1.375 del 16.11.1998)<br />

1. La coltivazione del riso nella Provincia di Grosseto é disciplinata, oltre che dal testo unico delle leggi<br />

sanitarie, approvate con R.D. 27.07.1934 n° 1265, dal Regolamento Generale n° 157 del 29.03.1908,<br />

nonché dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro e dalle norme contenute nel presente<br />

Regolamento.<br />

2. Nella Provincia di Grosseto, la coltivazione del riso é <strong>per</strong>messa alle distanze minime seguenti:<br />

- m 1500 da centri abitati od aggregati di abitazioni con popolazione su<strong>per</strong>iore a 1000 abitanti,<br />

nonché da ospedali, case di cura e scuole<br />

- m 1000 da centri abitati od aggregati di abitazioni con popolazione inferiore a 1000 abitanti<br />

- m 300 da insediamenti produttivi diversi e da strutture di servizio; da cimiteri<br />

- m 100 da cascine e case sparse<br />

- m 30 da abitazioni al servizio delle aziende risicole ( previa verifica di compatibilità igienicosanitaria).<br />

Le predette distanze si misurano sulla retta virtuale che unisce i due punti più vicini, l’uno individuato<br />

sul <strong>per</strong>imetro dei centri abitati, aggregati di abitazioni, ospedali, case di cura, scuole, insediamenti<br />

produttivi, strutture di servizio, cimiteri e case isolate - esclusi sempre i cortili e gli annessi non<br />

abitabili - l’altro sul <strong>per</strong>imetro dei terreni coltivati a riso.<br />

Dalle strade e dagli argini, si osservano le distanze prescritte dai Regolamenti di Polizia stradale, di<br />

idraulica e di bonifica.<br />

3. Tenute presenti le distanze minime di cui all’articolo 2, maggiori distanze potranno essere determinate,<br />

caso <strong>per</strong> caso, in relazione all’altimetria, alla configurazione e natura dei terreni, in modo che i confini<br />

delle zone di rispetto, seguendo linee naturali e no (corsi d’acqua, depressioni o as<strong>per</strong>ità del terreno),<br />

includano aree omogenee.<br />

4. Delle variazioni di popolazione nei centri abitati ed aggregati di abitazioni, si terrà conto quando le<br />

stesse risultino dal censimento ufficiale, o nel caso che questo non offra gli elementi necessari, dal<br />

registro della popolazione comunale.<br />

L’applicazione degli artt.2 e 3, nonché di quanto sopra, determina a tutti gli effetti, <strong>per</strong> ogni impianto<br />

risicolo, una corrispondente zona di rispetto.<br />

5. Nella coltivazione del riso nella fascia costiera dovrà essere tenuto in considerazione il rischio di<br />

intrusione del cuneo salino, <strong>per</strong> tanto oltre alle distanze di rispetto si dovrà appurare la provenienza e la<br />

fruizione delle acque di irrigazione, nonché della compatibilità pedologica e topografica dei terreni<br />

coltivabili a risaia adottando il metodo della land classification elaborato dall’ufficio bonifiche degli<br />

Stati Uniti, modificata F.A.O., secondo la suitability adottata dalla Regione Toscana.<br />

6. I Comuni nel cui territorio si pratica la coltura del riso ed i Comuni che abbiano ricevuto richiesta di<br />

attivazione di nuove risaie o, interessati dalle zone di rispetto, devono provvedere al recepimento<br />

tramite variante urbanistica della stesura di apposito piano di compatibilità della coltivazione del riso in<br />

base alle indicazioni di cui al presente regolamento, e in particolare ai precedenti artt. 2,3,4 e 5,<br />

correlato da planimetria catastale in scala non maggiore di 1:5.000 e/o C.T.R. (o ortofotocarta) in scala<br />

1:10.000 .<br />

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