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Schede per adozione 2009

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3F. INDIRIZZI<br />

PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE<br />

I presenti indirizzi sono finalizzati a tutelare quantità e qualità delle risorse idriche, limitando il prelievo<br />

delle acque su<strong>per</strong>ficiali e sotterranee, riducendo l’impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo<br />

il risparmio idrico mediante l’utilizzo multiplo delle acque reflue.<br />

Il riutilizzo avverrà in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed<br />

alle colture, nonché rischi igienico-sanitari <strong>per</strong> la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti<br />

disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola.<br />

Gli strumenti urbanistici comunali si riferiscano alla normativa emanata dalla Regione Toscana e alle misure<br />

regionali volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate <strong>per</strong> il conseguimento<br />

degli obiettivi di qualità, con particolare riferimento alle aree sensibili di cui all’art 91 del D.lgs. 152/06<br />

“Testo Unico in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di far fronte in<br />

modo strutturale a situazioni <strong>per</strong>manenti di scarsità della risorsa idrica.<br />

Sarà incentivato in particolare il riutilizzo delle acque reflue in tutte le aree di particolare pregio ambientale<br />

di istituzione provinciale, regionale o comunitaria.<br />

Le destinazioni d'uso delle acque reflue recu<strong>per</strong>ate sono le seguenti:<br />

a) irriguo: <strong>per</strong> l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti <strong>per</strong> il consumo umano ed<br />

animale sia a fini non alimentari, nonché <strong>per</strong> l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative<br />

o sportive;<br />

b) civile: <strong>per</strong> il lavaggio delle strade nei centri urbani; <strong>per</strong> l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o<br />

raffreddamento; <strong>per</strong> l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con<br />

esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di<br />

scarico nei servizi igienici;<br />

c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e <strong>per</strong> i cicli termici dei processi industriali,<br />

con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recu<strong>per</strong>ate e gli alimenti o i<br />

prodotti farmaceutici e cosmetici.<br />

Le acque reflue recu<strong>per</strong>ate destinate al riutilizzo irriguo o civile assumono, all’uscita dell’impianto di<br />

recu<strong>per</strong>o, requisiti di qualità chimico- fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella<br />

dell’allegato al D.M. 2 maggio 2006 “Norme tecniche <strong>per</strong> il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell’art. 99,<br />

c. 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152” e successive modifiche e integrazioni. In caso di riutilizzo <strong>per</strong><br />

destinazione d’uso industriale, le parti interessate concorderanno con l’Autorità amministrativa limiti<br />

specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque<br />

dei valori previsti <strong>per</strong> lo scarico in acque su<strong>per</strong>ficiali dalla tabella 3 dell’allegato 5 della Parte terza del<br />

D.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.<br />

L’autorità sanitaria potrà disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia<br />

territoriali alle attività di recu<strong>per</strong>o o di riutilizzo.<br />

L'impianto di recu<strong>per</strong>o delle acque reflue è soggetto al controllo da parte dell'Autorità competente, ai sensi<br />

dell'art. 128 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, <strong>per</strong> la verifica del rispetto delle<br />

prescrizioni contenute nell'autorizzazione prevista dal D.M. 2/05/2006. Il controllo, su disposizione<br />

dell'Autorità competente e sulla base del programma di controllo di cui all'art. 128 del D.lgs. 152/2006 potrà<br />

essere effettuato dal titolare dell'impianto di recu<strong>per</strong>o.<br />

Il titolare dell'impianto di recu<strong>per</strong>o assicura, in ogni caso, un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita<br />

dell'impianto di recu<strong>per</strong>o, comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale in rapporto<br />

alle specifiche utilizzazioni e, in ogni caso, con cadenza minima quindicennale. I risultati delle analisi<br />

saranno messi a disposizione delle autorità di controllo.<br />

Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata trattata, l'impianto di recu<strong>per</strong>o delle acque reflue<br />

prevede uno scarico alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo dovrà assicurare al corpo<br />

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