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Schede per adozione 2009

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– alla viabilità di servizio e alla forma dei campi, da organizzare secondo tracciati più aderenti alle<br />

forme del suolo, laddove queste non costituiscano ostacolo alla stabilità dei versanti o al regolare<br />

deflusso delle acque;<br />

– alle modalità di impianto colturale e di sistemazione agraria dei terreni che dovrà evitare<br />

orientamenti a ritto chino (come nel caso dei filari di vigneti specializzati e altre colture arboree da<br />

frutto), soprattutto da valutare in ragione della pendenza, all’esposizione, agli assetti idraulici di<br />

su<strong>per</strong>ficie. Non dovranno comunque essere consentiti le sistemazioni agrarie a ritto chino nei<br />

versanti con situazioni di dissesto attivo, quiescente o che manifestino livelli elevati di propensione<br />

al dissesto. Nei terreni a maggior pendenza dovrà essere prevista la progressiva introduzione<br />

dell’inerbimento dei suoli laddove non contrastante con l’esigenze di ordine tecnico-colturali;<br />

– contenere i rimodellamenti del suolo, anche tramite l'introduzione delle forme tradizionali dei<br />

terrazzi e dei muri a retta, e comunque evitando di modificare in modo sostanziale gli assetti<br />

morfologici e paesaggistici nonché gli equilibri idrogeologici caratterizzanti il contesto agrario<br />

locale;<br />

– a non creare, durante la realizzazione scavi e riporti di terreno, condizioni di rischio <strong>per</strong> il verificarsi<br />

di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi. Inoltre a provvedere all’immediato<br />

smaltimento e alla corretta regimazione delle acque piovane e su<strong>per</strong>ficiali evitando ristagni o<br />

erosioni del terreno <strong>per</strong> ruscellamento;<br />

– a lasciare salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo su<strong>per</strong>iore di sponde o scarpate stradali, dalla<br />

base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi;<br />

– alle aree di cui al comma 2, ultima alinea del presente articolo, facenti parte del quadro conoscitivo<br />

del P.T.C. e quelle di nuova individuazione. Di norma, tali aree non sono da destinarsi alla<br />

produzione agro-silvo-pastorale. L’eventuale recu<strong>per</strong>o produttivo dei terreni potrà avvenire sulla<br />

base di un’approfondita analisi dei fenomeni in atto e su una puntuale definizione progettuale<br />

che individui gli interventi e i provvedimenti finalizzati al recu<strong>per</strong>o degli equilibrio degli assetti<br />

idrogeologici.<br />

1. Interventi <strong>per</strong> la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale<br />

Ai sensi dell’art. 9, comma 8, lettere c) e d), del Regolamento di Attuazione del titolo IV, capo 3° della L.R.<br />

1/05, saranno considerati interventi <strong>per</strong> la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale quelli tesi a:<br />

– eliminare ogni forma di degrado architettonico, paesaggistico ed ambientale;<br />

– ripristinare o adeguare le infrastrutture esistenti;<br />

– introdurre o<strong>per</strong>e di difesa idrogeologica, di prevenzione degli incendi, di contenimento degli altri<br />

fattori di rischio;<br />

– ottenere una corretta regimazione idraulica e un efficace smaltimento dei reflui e dei rifiuti;<br />

– impiantare specie vegetali autoctone o naturalizzate e salvaguardare le strutture vegetazionali più<br />

rilevanti;<br />

– salvaguardare e ripristinare strutture storiche, architettoniche e significative del paesaggio agricolo;<br />

– ottimizzare l’inserimento dei manufatti in riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale<br />

esistente;<br />

– realizzare sistemazioni agrarie congruenti con quelle caratteristiche dell’intorno; in particolare saranno<br />

evidenziati quegli interventi di ripristino e manutenzione di sistemazioni agrarie tendenti a mantenere<br />

e/o migliorare la stabilità dei versanti e più in generale la regimazione idraulica, nonché alcune<br />

sistemazioni tipiche (lunettamenti, gradonamenti, terrazzamenti od altro);<br />

– migliorare le condizioni ambientali <strong>per</strong> la fauna selvatica, anche in relazione ad interventi entro le<br />

aziende faunistiche oppure concertati con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o con gli<br />

organismi di gestione delle zone a divieto di caccia (oasi, parchi, riserve naturali, zone di<br />

ripopolamento e cattura).<br />

2. Criteri specifici<br />

Evidenzieranno le eventuali sistemazioni idraulico-agrarie da mantenere e ripristinare ove degradate<br />

(cavalcapoggio, terrazzamenti, lunettamenti, ciglionamenti in collina; assetti della bonifica in pianura); la<br />

conservazione e tutela di queste sistemazioni costituisce elemento positivo <strong>per</strong> l’approvazione.<br />

3. Fabbisogni di manodo<strong>per</strong>a<br />

Ai fini della redazione e valutazione dei P.M.A.A. il fabbisogno di manodo<strong>per</strong>a <strong>per</strong> tipo di coltura agraria è<br />

definito nelle tabelle A, B e C di seguito riportate. Tale fabbisogno costituisce un riferimento orientativo che<br />

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