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2 marzo 2013 - Rassegna Stampa

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pressunE<br />

t az<br />

OPOTIOLINO ECONOSOCO. CIL IIIIIHOD E POLITICO 9<br />

Direttore Responsabile: Pierluigi Magnaschi<br />

Vale la dichiarazione Tarsu-Tia<br />

Denunce Tares<br />

senza doppioni<br />

DI SERGIO TROVATO<br />

Icontribuenti non sono<br />

tenuti a presentare la dichiarazione<br />

Tares se hanno<br />

già denunciato l'occupazio-<br />

ne degli immobili per Tarsu<br />

e Tia. Il silenzio equivale a<br />

conferma dei dati comunicati.<br />

La dichiarazione deve essere<br />

presentata direttamente agli<br />

uffici comunali oppure a mezzo<br />

del servizio postale o in via telematica.<br />

In quest'ultimo caso<br />

può essere trasmessa dal comune<br />

già compilata. L'interessato<br />

deve solo sottoscriverla. E<br />

però provvisoriamente valida<br />

anche la dichiarazione non sottoscritta.<br />

Sono queste le previsioni<br />

ministeriali contenute<br />

nel prototipo del regolamento<br />

Tares. Dunque, il ministero<br />

dell'economia e della finanze<br />

conferma la tesi che l'obbligo<br />

di presentare la dichiarazione<br />

non deve essere assolto se l'immobile<br />

è stato già denunciato<br />

per la Tarsu o la Tia, a meno<br />

che non intervengano variazioni.<br />

È demandato ai comuni il<br />

compito di fissare un termine<br />

per la denuncia delle occupa-<br />

zioni effettuate a partire dal<br />

<strong>2013</strong> e di approvare il nuovo<br />

modello. La dichiarazione va<br />

sottoscritta dal soggetto che occupa<br />

l'immobile. Se non sottoscritta<br />

è però provvisoriamente<br />

valida, ma non sono sospese le<br />

richieste di pagamento. Deve<br />

essere presentata direttamente<br />

agli uffici comunali oppure<br />

può essere spedita per posta<br />

tramite raccomandata con<br />

avviso di ricevimento o inviata<br />

in via telematica con posta<br />

certificata. Qualora sia attivato<br />

un sistema di presentazione<br />

telematica il comune provvede<br />

«a far pervenire al contribuente<br />

il modello di dichiarazione<br />

compilato, da restituire sottoscritto».<br />

Naturalmente, questo<br />

presuppone che gli uffici comunali<br />

siano già in possesso dei<br />

dati del contribuente, comunicati<br />

nel momento in cui fanno<br />

richieste di residenza, rilascio<br />

di licenze, autorizzazioni o<br />

concessioni. Del resto, già in<br />

presenza di queste istanze i comuni<br />

devono invitare i contribuenti<br />

a presentare la dichiarazione<br />

nel termine previsto.<br />

Nello schema di regolamento<br />

Tares viene specificato quale<br />

deve essere il contenuto della<br />

dichiarazione. Viene infatti posto<br />

in rilievo che la disciplina<br />

di legge non è esaustiva. Tuttavia,<br />

secondo il ministero, «è<br />

agevolmente desumibile dalla<br />

funzione dell'atto, diretto a comunicare<br />

al comune gli eventi<br />

rilevanti per l'applicazione del<br />

tributo al caso concreto». In particolare<br />

vanno dichiarati: le generalità<br />

del contribuente, i dati<br />

dell'utenza (ubicazione, superficie,<br />

utilizzo), la data di inizio<br />

dell'occupazione, la composizione<br />

del nucleo familiare, ma<br />

solo per le utenze domestiche<br />

dei non residenti, nonché eventuali<br />

cause che danno diritto ad<br />

agevolazioni fiscali, riduzioni<br />

tariffarie o esclusioni. Nelle<br />

dichiarazioni degli immobili a<br />

destinazione ordinaria (classificati<br />

nelle categorie catastali<br />

A, B e C), inoltre, devono essere<br />

indicati obbligatoriamente:<br />

dati catastali, numero civico<br />

di ubicazione degli immobili e<br />

numero interno, se esistente.<br />

Lo prevede l'articolo 1, comma<br />

387, della legge di stabilità<br />

(228/2012) che ha apportato<br />

delle modifiche al nuovo regime<br />

di prelievo sui rifiuti. In seguito<br />

a queste modifiche, anche<br />

per l'anno in corso la tassa va<br />

calcolata sulla superficie calpestabile<br />

e non più su quella<br />

catastale. Questo parametro,<br />

quindi, deve essere preso a<br />

base per tutti gli immobili a<br />

prescindere dalla loro destinazione,<br />

ordinaria o speciale. Si<br />

passerà alla commisurazione<br />

del tributo sulla superficie catastale<br />

solo quando verranno<br />

allineati i dati degli immobili a<br />

destinazione ordinaria e quelli<br />

riguardanti la toponomastica e<br />

la numerazione civica, interna<br />

e esterna, di ciascun comune.<br />

Pagina 127 di 128<br />

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015<br />

02/03/<strong>2013</strong><br />

Periodicità: Quotidiano<br />

Tiratura: 127.349<br />

Diffusione: 78.822<br />

Pagina 26<br />

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