2 marzo 2013 - Rassegna Stampa
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t az<br />
OPOTIOLINO ECONOSOCO. CIL IIIIIHOD E POLITICO 9<br />
Direttore Responsabile: Pierluigi Magnaschi<br />
Vale la dichiarazione Tarsu-Tia<br />
Denunce Tares<br />
senza doppioni<br />
DI SERGIO TROVATO<br />
Icontribuenti non sono<br />
tenuti a presentare la dichiarazione<br />
Tares se hanno<br />
già denunciato l'occupazio-<br />
ne degli immobili per Tarsu<br />
e Tia. Il silenzio equivale a<br />
conferma dei dati comunicati.<br />
La dichiarazione deve essere<br />
presentata direttamente agli<br />
uffici comunali oppure a mezzo<br />
del servizio postale o in via telematica.<br />
In quest'ultimo caso<br />
può essere trasmessa dal comune<br />
già compilata. L'interessato<br />
deve solo sottoscriverla. E<br />
però provvisoriamente valida<br />
anche la dichiarazione non sottoscritta.<br />
Sono queste le previsioni<br />
ministeriali contenute<br />
nel prototipo del regolamento<br />
Tares. Dunque, il ministero<br />
dell'economia e della finanze<br />
conferma la tesi che l'obbligo<br />
di presentare la dichiarazione<br />
non deve essere assolto se l'immobile<br />
è stato già denunciato<br />
per la Tarsu o la Tia, a meno<br />
che non intervengano variazioni.<br />
È demandato ai comuni il<br />
compito di fissare un termine<br />
per la denuncia delle occupa-<br />
zioni effettuate a partire dal<br />
<strong>2013</strong> e di approvare il nuovo<br />
modello. La dichiarazione va<br />
sottoscritta dal soggetto che occupa<br />
l'immobile. Se non sottoscritta<br />
è però provvisoriamente<br />
valida, ma non sono sospese le<br />
richieste di pagamento. Deve<br />
essere presentata direttamente<br />
agli uffici comunali oppure<br />
può essere spedita per posta<br />
tramite raccomandata con<br />
avviso di ricevimento o inviata<br />
in via telematica con posta<br />
certificata. Qualora sia attivato<br />
un sistema di presentazione<br />
telematica il comune provvede<br />
«a far pervenire al contribuente<br />
il modello di dichiarazione<br />
compilato, da restituire sottoscritto».<br />
Naturalmente, questo<br />
presuppone che gli uffici comunali<br />
siano già in possesso dei<br />
dati del contribuente, comunicati<br />
nel momento in cui fanno<br />
richieste di residenza, rilascio<br />
di licenze, autorizzazioni o<br />
concessioni. Del resto, già in<br />
presenza di queste istanze i comuni<br />
devono invitare i contribuenti<br />
a presentare la dichiarazione<br />
nel termine previsto.<br />
Nello schema di regolamento<br />
Tares viene specificato quale<br />
deve essere il contenuto della<br />
dichiarazione. Viene infatti posto<br />
in rilievo che la disciplina<br />
di legge non è esaustiva. Tuttavia,<br />
secondo il ministero, «è<br />
agevolmente desumibile dalla<br />
funzione dell'atto, diretto a comunicare<br />
al comune gli eventi<br />
rilevanti per l'applicazione del<br />
tributo al caso concreto». In particolare<br />
vanno dichiarati: le generalità<br />
del contribuente, i dati<br />
dell'utenza (ubicazione, superficie,<br />
utilizzo), la data di inizio<br />
dell'occupazione, la composizione<br />
del nucleo familiare, ma<br />
solo per le utenze domestiche<br />
dei non residenti, nonché eventuali<br />
cause che danno diritto ad<br />
agevolazioni fiscali, riduzioni<br />
tariffarie o esclusioni. Nelle<br />
dichiarazioni degli immobili a<br />
destinazione ordinaria (classificati<br />
nelle categorie catastali<br />
A, B e C), inoltre, devono essere<br />
indicati obbligatoriamente:<br />
dati catastali, numero civico<br />
di ubicazione degli immobili e<br />
numero interno, se esistente.<br />
Lo prevede l'articolo 1, comma<br />
387, della legge di stabilità<br />
(228/2012) che ha apportato<br />
delle modifiche al nuovo regime<br />
di prelievo sui rifiuti. In seguito<br />
a queste modifiche, anche<br />
per l'anno in corso la tassa va<br />
calcolata sulla superficie calpestabile<br />
e non più su quella<br />
catastale. Questo parametro,<br />
quindi, deve essere preso a<br />
base per tutti gli immobili a<br />
prescindere dalla loro destinazione,<br />
ordinaria o speciale. Si<br />
passerà alla commisurazione<br />
del tributo sulla superficie catastale<br />
solo quando verranno<br />
allineati i dati degli immobili a<br />
destinazione ordinaria e quelli<br />
riguardanti la toponomastica e<br />
la numerazione civica, interna<br />
e esterna, di ciascun comune.<br />
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Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015<br />
02/03/<strong>2013</strong><br />
Periodicità: Quotidiano<br />
Tiratura: 127.349<br />
Diffusione: 78.822<br />
Pagina 26<br />
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