2 marzo 2013 - Rassegna Stampa

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15.06.2013 Views

pressunE t QINUTIOUNO ECIINUSLIED.1:11111011 11.11 POCO E UTI 9 Comuni, nuovi parametri di deficitarietà Con decreto del 18 febbraio 2013 il ministro dell'interno ha fissato i nuovi parametri obiettivi ai fini dell'individuazione della condizione di ente strutturalmente deficitario. Tali parametri si applicano al triennio decorrente dal 2013, per l'approvazione dei documenti con scadenza nell'anno e, pertanto, troveranno applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. Il Tuel prevede, all'articolo 242 così come modificato dal dl n. 174/2012, che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie sono quelli che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una tabella contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il decreto ministeriale ha confermato, in linea generale, la struttura dei parametri già previsti nel triennio precedente, con decreto del 2009, con l'introduzione di alcune modifiche, necessarie sia per tener conto delle novità legislative sia per dettagliare meglio alcuni parametri. Delle novità introdotte, la prima riguarda i parametri nn. 2 e 3, sul volume dei residui attivi provenienti, rispettivamente, dalla gestione di competenza e complessivi. Dal volume dei residui, del Titolo I e III, sono esclusi quelli provenienti dal fondo sperimentale di riequilibrio e, in futuro, dal fondo di solidarietà comunale; a differenza del precedente decreto sono considerati, invece, i residui attivi provenienti dall'addizionale all'Irpef. Questa novella determina sicuramente un peggioramento dei due parametri, che non possono superare il 42 e il 65% dell'accertamento delle entrate della gestione di competenza, relativa agli stessi Titoli I e III, con le suddette esclusioni. Il peggioramento è dovuto al fatto che il fondo sperimentale è QN11-#.11 incassato, per la quasi totalità, nell'esercizio di competenza, mentre invece l'addizione all'Irpef è trattenuta dal sostituto d'imposta l'anno successivo, rispetto a quello di riferimento. Il parametro sulla spese di personale è considerato deficitario allorquando è superiore al 40% delle entrate correnti per i comuni sotto i 5 mila abitanti, al 39 per i comuni fino a 30 mila abitanti e superiore al 38 per i restanti comuni. La novità del decreto in commento riguarda la consistenza delle spese di personale che debbono comprendere anche quelle sostenute per le società partecipate, gli uffici di supporto, i contratti di collaborazione e di somministrazione. Il valore deve essere calcolato al netto dei contributi finalizzati, con detrazione sia dal numeratore che dal denominatore. Modifiche più marginali si registrano anche per il parametro n. 5 e n. 10. Il primo è relativo all'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata che è considerato deficitario se è superiore allo 0,5% delle entrate correnti. La novità è data dal fatto che è necessario considerare tali procedimenti anche se non hanno prodotto vincoli sulla cassa. Il decimo e ultimo parametro è relativo al ripiano degli squilibri in sede di provvedimenti di salvaguardia ed è considerato deficitario quando le misure di alienazione dei beni o l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è superiore al 5% delle spese correnti. Il decreto chiarisce che è fatta salva la novella legislativa introdotta dal comma 445 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013, che dispone che i proventi dell'alienazione dei beni disponibili possono essere utilizzati soltanto Il decreto sui parametri di deficitarietà sul sito www.italiaoggi.it/ documenti per finanziare eventuali squilibri di parte capitale. Restano, invece, invariati rispetto al decreto ministeriale del 2009 i restanti parametri. Eugenio Piscino Direttore Responsabile: Pierluigi Magnaschi Pagina 126 di 128 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 02/03/2013 Periodicità: Quotidiano Tiratura: 127.349 Diffusione: 78.822 Pagina 26 Revisori locali doe Mira l: t 8,17,1 doppioni

pressunE t az OPOTIOLINO ECONOSOCO. CIL IIIIIHOD E POLITICO 9 Direttore Responsabile: Pierluigi Magnaschi Vale la dichiarazione Tarsu-Tia Denunce Tares senza doppioni DI SERGIO TROVATO Icontribuenti non sono tenuti a presentare la dichiarazione Tares se hanno già denunciato l'occupazio- ne degli immobili per Tarsu e Tia. Il silenzio equivale a conferma dei dati comunicati. La dichiarazione deve essere presentata direttamente agli uffici comunali oppure a mezzo del servizio postale o in via telematica. In quest'ultimo caso può essere trasmessa dal comune già compilata. L'interessato deve solo sottoscriverla. E però provvisoriamente valida anche la dichiarazione non sottoscritta. Sono queste le previsioni ministeriali contenute nel prototipo del regolamento Tares. Dunque, il ministero dell'economia e della finanze conferma la tesi che l'obbligo di presentare la dichiarazione non deve essere assolto se l'immobile è stato già denunciato per la Tarsu o la Tia, a meno che non intervengano variazioni. È demandato ai comuni il compito di fissare un termine per la denuncia delle occupa- zioni effettuate a partire dal 2013 e di approvare il nuovo modello. La dichiarazione va sottoscritta dal soggetto che occupa l'immobile. Se non sottoscritta è però provvisoriamente valida, ma non sono sospese le richieste di pagamento. Deve essere presentata direttamente agli uffici comunali oppure può essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o inviata in via telematica con posta certificata. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il comune provvede «a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto». Naturalmente, questo presuppone che gli uffici comunali siano già in possesso dei dati del contribuente, comunicati nel momento in cui fanno richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni. Del resto, già in presenza di queste istanze i comuni devono invitare i contribuenti a presentare la dichiarazione nel termine previsto. Nello schema di regolamento Tares viene specificato quale deve essere il contenuto della dichiarazione. Viene infatti posto in rilievo che la disciplina di legge non è esaustiva. Tuttavia, secondo il ministero, «è agevolmente desumibile dalla funzione dell'atto, diretto a comunicare al comune gli eventi rilevanti per l'applicazione del tributo al caso concreto». In particolare vanno dichiarati: le generalità del contribuente, i dati dell'utenza (ubicazione, superficie, utilizzo), la data di inizio dell'occupazione, la composizione del nucleo familiare, ma solo per le utenze domestiche dei non residenti, nonché eventuali cause che danno diritto ad agevolazioni fiscali, riduzioni tariffarie o esclusioni. Nelle dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie catastali A, B e C), inoltre, devono essere indicati obbligatoriamente: dati catastali, numero civico di ubicazione degli immobili e numero interno, se esistente. Lo prevede l'articolo 1, comma 387, della legge di stabilità (228/2012) che ha apportato delle modifiche al nuovo regime di prelievo sui rifiuti. In seguito a queste modifiche, anche per l'anno in corso la tassa va calcolata sulla superficie calpestabile e non più su quella catastale. Questo parametro, quindi, deve essere preso a base per tutti gli immobili a prescindere dalla loro destinazione, ordinaria o speciale. Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune. Pagina 127 di 128 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 02/03/2013 Periodicità: Quotidiano Tiratura: 127.349 Diffusione: 78.822 Pagina 26 lionriner +dura doppioni

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QINUTIOUNO ECIINUSLIED.1:11111011 11.11 POCO E UTI 9<br />

Comuni, nuovi parametri di deficitarietà<br />

Con decreto del 18 febbraio <strong>2013</strong> il ministro<br />

dell'interno ha fissato i nuovi parametri<br />

obiettivi ai fini dell'individuazione<br />

della condizione di ente strutturalmente<br />

deficitario. Tali parametri si applicano<br />

al triennio decorrente dal <strong>2013</strong>, per l'approvazione<br />

dei documenti con scadenza<br />

nell'anno e, pertanto, troveranno applicazione<br />

a partire dagli adempimenti relativi<br />

al rendiconto 2012 e al bilancio di<br />

previsione dell'esercizio finanziario 2014.<br />

Il Tuel prevede, all'articolo 242 così come<br />

modificato dal dl n. 174/2012, che gli enti<br />

locali in condizioni strutturalmente deficitarie<br />

sono quelli che presentano gravi e<br />

incontrovertibili condizioni di squilibrio,<br />

rilevabili da una tabella contenente parametri<br />

obiettivi, dei quali almeno la metà<br />

presentino valori deficitari. Il decreto ministeriale<br />

ha confermato, in linea generale,<br />

la struttura dei parametri già previsti nel<br />

triennio precedente, con decreto del 2009,<br />

con l'introduzione di alcune modifiche, necessarie<br />

sia per tener conto delle novità<br />

legislative sia per dettagliare meglio alcuni<br />

parametri. Delle novità introdotte, la prima<br />

riguarda i parametri nn. 2 e 3, sul volume<br />

dei residui attivi provenienti, rispettivamente,<br />

dalla gestione di competenza e<br />

complessivi. Dal volume dei residui, del Titolo<br />

I e III, sono esclusi quelli provenienti<br />

dal fondo sperimentale di riequilibrio e, in<br />

futuro, dal fondo di solidarietà comunale;<br />

a differenza del precedente decreto sono<br />

considerati, invece, i residui attivi provenienti<br />

dall'addizionale all'Irpef.<br />

Questa novella determina sicuramente<br />

un peggioramento dei due parametri, che<br />

non possono superare il 42<br />

e il 65% dell'accertamento<br />

delle entrate della gestione<br />

di competenza, relativa agli<br />

stessi Titoli I e III, con le<br />

suddette esclusioni. Il peggioramento<br />

è dovuto al fatto<br />

che il fondo sperimentale è<br />

QN11-#.11<br />

incassato, per la quasi totalità, nell'esercizio<br />

di competenza, mentre invece l'addizione<br />

all'Irpef è trattenuta dal sostituto d'imposta<br />

l'anno successivo, rispetto a quello<br />

di riferimento. Il parametro sulla spese di<br />

personale è considerato deficitario allorquando<br />

è superiore al 40% delle entrate<br />

correnti per i comuni sotto i 5 mila abitanti,<br />

al 39 per i comuni fino a 30 mila abitanti<br />

e superiore al 38 per i restanti comuni. La<br />

novità del decreto in commento riguarda<br />

la consistenza delle spese di personale che<br />

debbono comprendere anche quelle sostenute<br />

per le società partecipate, gli uffici<br />

di supporto, i contratti di collaborazione e<br />

di somministrazione. Il valore deve essere<br />

calcolato al netto dei contributi finalizzati,<br />

con detrazione sia dal numeratore che<br />

dal denominatore. Modifiche più marginali<br />

si registrano anche per il parametro n. 5<br />

e n. 10. Il primo è relativo all'esistenza di<br />

procedimenti di esecuzione forzata che è<br />

considerato deficitario se è superiore allo<br />

0,5% delle entrate correnti. La novità è<br />

data dal fatto che è necessario considerare<br />

tali procedimenti anche se non hanno<br />

prodotto vincoli sulla cassa. Il decimo e<br />

ultimo parametro è relativo al ripiano degli<br />

squilibri in sede di provvedimenti di<br />

salvaguardia ed è considerato deficitario<br />

quando le misure di alienazione dei beni<br />

o l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione<br />

è superiore al 5% delle spese correnti. Il<br />

decreto chiarisce che è fatta salva la novella<br />

legislativa introdotta dal comma 445<br />

dell'articolo unico della legge di stabilità<br />

<strong>2013</strong>, che dispone che i proventi dell'alienazione<br />

dei beni disponibili possono essere<br />

utilizzati soltanto<br />

Il decreto sui<br />

parametri di deficitarietà<br />

sul sito<br />

www.italiaoggi.it/<br />

documenti<br />

per finanziare eventuali<br />

squilibri di parte capitale.<br />

Restano, invece, invariati<br />

rispetto al decreto ministeriale<br />

del 2009 i restanti<br />

parametri.<br />

Eugenio Piscino<br />

Direttore Responsabile: Pierluigi Magnaschi<br />

Pagina 126 di 128<br />

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015<br />

02/03/<strong>2013</strong><br />

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