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Ingegneri e Costruttori 2012-08-09.pdf - Associazione Industriali ...

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Notiziario/34<br />

APPALTI PUBBLICI: MODIFICATA<br />

LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO<br />

DI DISPONIBILITà<br />

Il decreto “crescita” chiarisce alcuni<br />

aspetti della disciplina del contratto di<br />

disponibilità previsto dal Codice dei Contratti<br />

Pubblici.<br />

L’articolo 160 ter del d. Lgs. n. 163 del<br />

<strong>2012</strong>, Codice dei Contratti Pubblici,<br />

introdotto dal d. L. n. 1 del <strong>2012</strong>, cd.<br />

decreto “Cresci Italia”, disciplina il contratto<br />

di disponibilità, strumento di partenariato<br />

pubblico - privato attraverso<br />

il quale l’amministrazione pubblica può<br />

affidare ad un soggetto privato, mediante<br />

procedura ad evidenza pubblica, a rischio<br />

dello stesso, la costruzione e la messa a<br />

disposizione di un’opera privata per l’esercizio<br />

di attività di pubblico interesse.<br />

L’articolo 4 bis del d. L. 22 giugno<br />

<strong>2012</strong>, n. 83, cd. decreto “crescita”, aggiunto<br />

dalla legge di conversione 7 agosto<br />

<strong>2012</strong>, n. 134, pubblicata nel S. O n.<br />

171/L della Gazzetta Ufficiale 11 agosto<br />

<strong>2012</strong>, n. 187, modifica l’articolo 160 ter<br />

del Codice, chiarendo alcuni dubbi interpretativi<br />

sorti in sede di applicazione<br />

della norma. In particolare, viene precisato<br />

che:<br />

1) sia il contratto di disponibilità a stabilire<br />

l’esatta ripartizione dei rischi<br />

che possono comportare variazione<br />

dei corrispettivi dovuti, per gli eventi<br />

incidenti sul progetto, sulla realizzazione<br />

o sulla gestione tecnica dell’opera,<br />

conseguenti alla sopravvenienza<br />

di norme o provvedimenti cogenti di<br />

pubbliche autorità;<br />

2) salvo diversa determinazione contrattuale,<br />

i rischi sulla costruzione e<br />

gestione tecnica dell’opera derivanti da<br />

mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni,<br />

pareri, nulla osta e ogni altro<br />

atto di natura amministrativa, sono a<br />

carico del soggetto aggiudicatore.<br />

Ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 2, le<br />

innovazioni introdotte all’articolo 160<br />

ter, si applicano ai contratti stipulati successivamente<br />

alla data di entrata in vigore<br />

della legge di conversione del decreto (a<br />

partire, quindi, dal 12 agosto del <strong>2012</strong>).<br />

APPALTI PUBBLICI: ARBITRATI IM-<br />

PUGNABILI ANCHE NEL MERITO<br />

Il decreto “crescita” estende la possibilità<br />

di impugnare il lodo arbitrale, conseguente<br />

ad una controversia inerente<br />

ad un contratto pubblico, anche alla violazione<br />

delle regole di diritto relative al<br />

merito, a prescindere dalla volontà delle<br />

parti.<br />

L’articolo 48 del d. L. 22 giugno <strong>2012</strong>,<br />

n. 83, convertito in legge 7 agosto <strong>2012</strong>,<br />

n. 134, pubblicata nel S. O. n. 171/L<br />

alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto <strong>2012</strong>,<br />

n. 187, detta una specifica disposizione<br />

sugli arbitrati nei contratti pubblici, stabilendo<br />

che il lodo arbitrale è impugnabile<br />

davanti alla Corte d’Appello,<br />

oltre che per gli ordinari motivi di nullità,<br />

anche per violazione delle regole di<br />

diritto relative al merito.<br />

Le ragioni della scelta del legislatore derivano<br />

dal fatto che l’articolo 829 del codice<br />

di procedura civile, nell’individuare le<br />

cause di nullità del lodo arbitrale, elenca<br />

una serie di vizi che attengono al cd. rito<br />

(vizi procedurali, difetto di nomina degli<br />

arbitri, mancanza dei requisiti in capo<br />

ad un arbitro, ecc.), mentre limita l’impugnazione<br />

sostanziale alla sola ipotesi<br />

della violazione delle regole di diritto relative<br />

al merito della causa, purché tale<br />

ipotesi sia espressamente disposta dalle<br />

parti o dalla legge.<br />

Il decreto “crescita” interviene, quindi,<br />

precisando che, nell’ambito delle controversie<br />

relative ai contratti pubblici,<br />

il lodo può sempre essere impugnato<br />

davanti alla Corte d’Appello, anche per<br />

violazione delle regole di diritto relative<br />

al merito della controversia, estendendone<br />

in modo automatico, a prescindere<br />

dall’accordo delle parti, l’ambito di impugnabilità.<br />

L’impatto che tale riforma ha sull’utilizzo<br />

dello strumento arbitrale è, tuttavia,<br />

negativo: la principale caratteristica<br />

dell’arbitrato è quella di ridurre al minimo<br />

(alle sole e limitate ipotesi espressamente<br />

previste dalla legge) il riesame del giudice,<br />

circostanza che, nel caso degli appalti<br />

pubblici, viene rimossa senza possibilità<br />

per le parti di disporre diversamente.<br />

L’articolo 48, comma 2, detta, infine, una<br />

disposizione transitoria, ai sensi della<br />

quale la nuova norma in commento “si<br />

applica anche ai giudizi arbitrali per i quali<br />

non sia scaduto il termine per l’impugnazione<br />

davanti alla Corte d’appello alla data<br />

di entrata in vigore del presente decreto” (avvenuta<br />

il 26 giugno <strong>2012</strong>). Conseguentemente,<br />

le nuove regole introdotte dal<br />

decreto trovano applicazione anche agli<br />

arbitrati che traggono origine da clausole<br />

compromissorie stipulate nella vigenza<br />

della previgente disciplina, qualora l’impugnazione,<br />

non essendo ancora decorso<br />

il termine, sia proposta dopo l’entrata in<br />

vigore del decreto.<br />

La scelta, come sottolineato da alcuni<br />

commentatori, desta qualche perplessità,<br />

laddove si osserva che la Corte di Cassazione,<br />

sez. I, 19 aprile <strong>2012</strong>, n. 6148,<br />

ha evidenziato che, anche in base alle<br />

previsioni dell’articolo 11 delle disposizioni<br />

sulla legge in generale, ogni atto<br />

negoziale è disciplinato dalla legge in<br />

vigore al momento in cui esso è stato<br />

adottato, a garanzia della certezza dei<br />

rapporti giuridici.

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