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Ingegneri e Costruttori 2012-08-09.pdf - Associazione Industriali ...

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Notiziario/30<br />

lia”, riconosce la possibilità per le società<br />

di progetto, ovvero per le società titolari<br />

di un contratto di partenariato pubblico<br />

privato, di emettere obbligazioni e titoli<br />

di debito, funzionali alla realizzazione di<br />

una singola infrastruttura o di un nuovo<br />

servizio di pubblica utilità (cd. project<br />

bond).<br />

L’articolo 1 del decreto n. 83 del <strong>2012</strong>,<br />

allo scopo di agevolare l’emissione e il collocamento<br />

di tali obbligazioni, prevede:<br />

- di accordare ai project bond lo stesso<br />

trattamento fiscale agevolato previsto<br />

per i titoli di stato relativamente all’aliquota<br />

di ritenuta sugli interessi;<br />

- di ridurre il trattamento fiscale degli<br />

interessi pagati dal concessionario<br />

sui project bond a quello degli interessi<br />

pagati sui finanziamenti bancari,<br />

escludendo l’applicazione dei limiti di<br />

deducibilità assoluta di cui all’articolo 3,<br />

comma 115, della legge n. 594 del 1995;<br />

- di rendere meno gravoso il regime<br />

delle imposizioni indirette applicabile<br />

alle operazioni di emissione dei project<br />

bond, con particolare riguardo alle garanzie<br />

rilasciate in relazione agli stessi;<br />

L’articolo 1, comma 4, limita la possibilità<br />

di applicare i benedici di cui ai commi precedenti<br />

alle sole obbligazioni sottoscritte<br />

nei tre anni successivi all’entrata in vigore<br />

del decreto (avvenuta il 26 giugno <strong>2012</strong>),<br />

mentre il successivo comma 5 chiarisce<br />

che l’emissione delle stesse può essere<br />

diretta anche a consentire operazioni<br />

di rifinanziamento di precedenti debiti<br />

prima della relativa scadenza.<br />

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FI-<br />

NANZIAMENTO DI INFRASTRUT-<br />

TURE MEDIANTE DEFISCALIZZA-<br />

ZIONE (articolo 2)<br />

L’articolo 2 del d. L. n. 83 del <strong>2012</strong>, interviene<br />

sulla disciplina recata dall’articolo<br />

18 della l. n. 183 del 2011, legge finanziaria<br />

per il <strong>2012</strong>, rubricato “finanziamento<br />

di infrastrutture mediante defiscalizzazione”.<br />

Il citato articolo 18 prevede la possibilità<br />

di ricorrere a determinate forme di defi-<br />

scalizzazione, al fine di favorire la realizzazione<br />

di nuove infrastrutture previste<br />

nei piani e programmi delle amministrazioni<br />

pubbliche, da realizzare mediante<br />

finanza di progetto, riducendo, ovvero<br />

azzerando, il contributo pubblico a fondo<br />

perduto previsto a carico dell’ente per<br />

l’opera.<br />

L’articolo 2 del decreto:<br />

- estende l’ambito di applicazione della<br />

defiscalizzazione a tutte le opere infrastrutturali<br />

realizzate in partenariato<br />

pubblico - privato (non solo, quindi,<br />

a quelle realizzate mediante project<br />

financing);<br />

- interviene, mediante la soppressione del<br />

comma 2 ter dell’articolo 18 e l’introduzione<br />

del comma 2 quinquies, con alcuni<br />

aggiustamenti sulla disciplina della defiscalizzazione<br />

relativa alle opere portuali.<br />

CONFERENZA DI SERVIZI PRELI-<br />

MINARE E STUDIO DI FATTIBILITà<br />

NELLE PROCEDURE DI PROJECT<br />

FINANCING (articolo 3)<br />

Al fine di evitare le frequenti richieste di<br />

modifica del progetto di opera pubblica<br />

conseguente all’espletamento di una procedura<br />

di project finacing (ai sensi dell’articolo<br />

153 del Codice di Contratti Pubblici),<br />

le quali possono mettere a rischio<br />

l’equilibrio economico - finanziario e la<br />

bancabilità dell’opera, l’articolo 3, comma<br />

1, del d. L. n. 83 del <strong>2012</strong>, modificando<br />

l’articolo 14 bis della l. n. 241 del 1990,<br />

legge sul procedimento amministrativo,<br />

ha reso obbligatoria la conferenza di<br />

servizi preliminare in relazione alle<br />

procedure di cui all’articolo 153 del<br />

Codice.<br />

La conferenza di servizi si esprime sullo<br />

studio di fattibilità, ove lo stesso sia posto<br />

a base di gara, ovvero sul progetto<br />

preliminare: le decisioni assunte in<br />

sede di conferenza sono vincolanti per<br />

le amministrazioni pubbliche chiamate<br />

a rilasciare i pareri in sede di progetto<br />

definitivo e possono essere modificate o<br />

integrate solo in presenza di significativi<br />

elementi emersi nelle fasi successive del<br />

procedimento.<br />

Il successivo comma 2 definisce, poi, i<br />

requisiti di qualificazione dei soggetti<br />

incaricati a predisporre lo studio di fattibilità,<br />

laddove lo stesso sia posto a base<br />

di gara: prioritariamente lo studio deve<br />

essere redatto dal personale dell’amministrazione<br />

pubblica e, in caso di carenza di<br />

organico, da un soggetto esterno individuato<br />

mediante le procedure del Codice.<br />

AFFIDAMENTO DI LAVORI A TERZI<br />

NELLE CONCESSIONI (articolo 4)<br />

L’articolo 253, comma 25, del Codice dei<br />

Contratti Pubblici, prevede che i titolari<br />

di concessioni, assentite prima del 30<br />

giugno 2002, sono tenuti ad affidare a<br />

terzi una percentuale del 50% dei lavori<br />

in concessione, agendo, per tale quota,<br />

come amministrazioni aggiudicatrici.<br />

L’articolo 4 del decreto n. 83 del <strong>2012</strong>,<br />

eleva tale percentuale al 60%, in modo<br />

tale da favorire una maggiore partecipazione<br />

degli operatori economici.<br />

Codice dei contratti pubblici:<br />

modificato il regime<br />

transitorio relativamente<br />

alla qualificazione<br />

La legge di conversione del decreto legge<br />

recante disposizioni urgenti in materia di<br />

qualificazione delle imprese, nel confermare<br />

il sistema transitorio che rimanda<br />

la definitiva e completa entrata in vigore<br />

del nuovo sistema di qualificazione al 5<br />

dicembre <strong>2012</strong>, introduce alcune semplificazioni.<br />

Con decreto legge 6 giugno<br />

<strong>2012</strong>, n. 73, il Consiglio dei Ministri ha<br />

differito l’entrata in vigore delle disposizioni<br />

in materia di qualificazione delle<br />

imprese esecutrici di lavori pubblici al 5<br />

dicembre <strong>2012</strong>.<br />

Il citato decreto legge è stato, quindi,<br />

convertito con modificazioni in legge<br />

23 luglio <strong>2012</strong>, n. 119, pubblicata nella<br />

Gazzetta Ufficiale 30 luglio <strong>2012</strong>, n. 176.<br />

Nel confermare la proroga della definitiva<br />

entrata in vigore delle norme in materia<br />

di qualificazione, dettate dal d. P. R. n.<br />

207 del 2010, regolamento di attuazione

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