Ingegneri e Costruttori 2012-08-09.pdf - Associazione Industriali ...
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il pagamento delle somme iscritte a<br />
ruolo è annotato sulla copia della<br />
certificazione rilasciata dall’agente<br />
della riscossione. Il credito residuo<br />
può essere utilizzato solo se la copia<br />
della certificazione è accompagnata<br />
dall’attestazione di avvenuta compensazione.<br />
L’agente della riscossione<br />
comunica all’ente debitore e all’ente impositore<br />
entro i cinque giorni lavorativi<br />
successivi l’avvenuta compensazione<br />
tramite posta elettronica certificata o<br />
utilizzando, ove possibile, la piattaforma<br />
elettronica più sopra descritta.<br />
L’agente della riscossione comunica<br />
mensilmente, entro il decimo giorno<br />
di ciascun mese, al Ministero dell’economia<br />
e delle finanze - Dipartimento<br />
della Ragioneria generale dello Stato<br />
l’ammontare delle compensazioni effettuate<br />
con l’indicazione del tributo<br />
nonché degli oneri accessori, degli aggi<br />
e delle spese a favore dell’agente della<br />
riscossione oggetto di compensazione.<br />
L’estinzione del debito per compensazione<br />
non comporta oneri di riversamento<br />
in capo all’agente della riscossione.<br />
Restano in ogni caso dovuti gli<br />
eventuali interessi di mora e l’aggio, di<br />
cui all’art. 17 del decreto legislativo 13<br />
aprile 1999, n. 112, maturati dal momento<br />
della quantificazione del debito<br />
fino alla data di estinzione del debito.<br />
L’art. 28 – quater, comma 1, quarto<br />
periodo, del DPR n. 602/73, come modificato<br />
dall’art. 16, comma 10 del D.L.<br />
n. 95 del 6 luglio <strong>2012</strong>, e l’articolo 5<br />
del Decreto disciplinano la riscossione<br />
nei confronti dell’amministrazione debitrice<br />
prevedendo, in caso di mancato<br />
versamento dell’importo oggetto della<br />
certificazione, da parte dell’ente pubblico<br />
o dell’ente del Servizio sanitario<br />
nazionale debitore all’agente della riscossione,<br />
forme di recupero coattivo<br />
nei confronti dell’ente debitore stesso.<br />
Smobilizzo dei crediti<br />
vantati dalle imprese nei<br />
confronti della p.a. - chiarimenti<br />
operativi sulla<br />
certificazione relativa ai<br />
lavori pubblici<br />
Il 22 maggio <strong>2012</strong> l’ABI e le principali<br />
associazioni di categoria hanno sottoscritto<br />
un accordo finalizzato a facilitare<br />
lo smobilizzo dei crediti vantati dalle<br />
imprese nei confronti della Pubblica<br />
Amministrazione, a condizione che<br />
quest’ultimi risultino “certificati” ai<br />
sensi del DL n. 185/2001 (vedi notizie<br />
precedenti).<br />
Con riferimento alla certificazione del<br />
credito, con accordo del 3 agosto <strong>2012</strong><br />
tra ABI e ANCE è stato chiarito che<br />
sono accettati a supporto delle anticipazioni<br />
anche i certificati di pagamento<br />
rilasciati ai sensi dell’art. 141, comma<br />
2, del DPR n. 207/2010 (Regolamento<br />
attuativo del Dlgs. 163/06, Codice dei<br />
contratti pubblici).<br />
Questo addendum recepisce quanto stabilito<br />
a livello normativo dai recenti decreti<br />
sulla revisione della spesa pubblica<br />
e consentirà alle imprese creditrici della<br />
P.A. di velocizzare l’accesso al credito per<br />
le operazioni di anticipazione.<br />
In pratica, le imprese attive nel campo dei<br />
lavori pubblici possono richiedere alla<br />
banche l’anticipazione del credito vantato<br />
nei confronti della P.A. semplicemente<br />
presentando il certificato di pagamento,<br />
di cui all’art. 141, comma 2, del DPR<br />
n. 207/2010, che è stato equiparato ai<br />
certificati senza data previsti dai decreti<br />
ministeriali, di cui all’art. 9, comma 3-bis,<br />
del decreto legge n. 185/20<strong>08</strong>.<br />
L’equiparazione avviene presentando il<br />
certificato di pagamento corredato dai<br />
seguenti documenti:<br />
- estratto Conto Elenco Documenti di<br />
Equitalia S.p.a., relativo alla presenza di<br />
inadempienze all’obbligo di versamento<br />
derivante dalla notifica di una o più cartelle<br />
di pagamento;<br />
- fatture quietanziate per eventuali subappalti,<br />
relative al precedente pagamento<br />
riscosso dal soggetto beneficiario;<br />
Notiziario/29<br />
- in caso di anticipazione con cessione del<br />
credito, dichiarazione di accettazione<br />
da parte dell’amministrazione debitrice.<br />
L’operazione di smobilizzo del credito a<br />
fronte di certificazioni senza data necessita<br />
comunque della copertura a garanzia<br />
del Fondo Centrale di Garanzia per<br />
un ammontare almeno pari al 70% del<br />
credito, al netto di eventuali debiti verso<br />
la P.A.<br />
Il principale vantaggio della copertura del<br />
Fondo Centrale di Garanzia è di permettere<br />
che gli importi anticipati e garantiti<br />
non siano computati ai fini del calcolo<br />
del castelletto fidi dell’impresa.<br />
Appalti pubblici: le novità<br />
del decreto “crescita” in<br />
materia di project financing<br />
e di concessione di<br />
lavori pubblici<br />
Con decreto governativo sono state emanate<br />
alcune disposizioni tese a stimolare<br />
la crescita e la competitività del settore<br />
delle infrastrutture, con particolare attenzione<br />
all’utilizzo dei cd. “project bond”.<br />
È stato pubblicato nel S. O. n. 129/L<br />
alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno <strong>2012</strong>,<br />
n. 147, il decreto Legge 22 giugno <strong>2012</strong>,<br />
n. 83, misure urgenti per la crescita del<br />
Paese, recante una serie di disposizioni<br />
di stimolo a favore della crescita, lo sviluppo<br />
e la competitività nei settori delle<br />
infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti.<br />
Rinviando alla lettura del decreto, si evidenziano<br />
di seguito le principali innovazioni<br />
attinenti al settore degli appalti<br />
pubblici, in vigore dal 26 giugno <strong>2012</strong>.<br />
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E TI-<br />
TOLI DI DEBITO DA PARTE DELLA<br />
SOCIETà DI PROGETTO (articolo 1)<br />
L’articolo 157 del d. Lgs. n. 163 del 2006,<br />
Codice dei Contratti Pubblici, così come<br />
modificato dall’articolo 41, comma 1, del<br />
d. L. n. 1 del <strong>2012</strong>, cd. decreto “Cresci Ita-