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Ingegneri e Costruttori 2012-08-09.pdf - Associazione Industriali ...

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il pagamento delle somme iscritte a<br />

ruolo è annotato sulla copia della<br />

certificazione rilasciata dall’agente<br />

della riscossione. Il credito residuo<br />

può essere utilizzato solo se la copia<br />

della certificazione è accompagnata<br />

dall’attestazione di avvenuta compensazione.<br />

L’agente della riscossione<br />

comunica all’ente debitore e all’ente impositore<br />

entro i cinque giorni lavorativi<br />

successivi l’avvenuta compensazione<br />

tramite posta elettronica certificata o<br />

utilizzando, ove possibile, la piattaforma<br />

elettronica più sopra descritta.<br />

L’agente della riscossione comunica<br />

mensilmente, entro il decimo giorno<br />

di ciascun mese, al Ministero dell’economia<br />

e delle finanze - Dipartimento<br />

della Ragioneria generale dello Stato<br />

l’ammontare delle compensazioni effettuate<br />

con l’indicazione del tributo<br />

nonché degli oneri accessori, degli aggi<br />

e delle spese a favore dell’agente della<br />

riscossione oggetto di compensazione.<br />

L’estinzione del debito per compensazione<br />

non comporta oneri di riversamento<br />

in capo all’agente della riscossione.<br />

Restano in ogni caso dovuti gli<br />

eventuali interessi di mora e l’aggio, di<br />

cui all’art. 17 del decreto legislativo 13<br />

aprile 1999, n. 112, maturati dal momento<br />

della quantificazione del debito<br />

fino alla data di estinzione del debito.<br />

L’art. 28 – quater, comma 1, quarto<br />

periodo, del DPR n. 602/73, come modificato<br />

dall’art. 16, comma 10 del D.L.<br />

n. 95 del 6 luglio <strong>2012</strong>, e l’articolo 5<br />

del Decreto disciplinano la riscossione<br />

nei confronti dell’amministrazione debitrice<br />

prevedendo, in caso di mancato<br />

versamento dell’importo oggetto della<br />

certificazione, da parte dell’ente pubblico<br />

o dell’ente del Servizio sanitario<br />

nazionale debitore all’agente della riscossione,<br />

forme di recupero coattivo<br />

nei confronti dell’ente debitore stesso.<br />

Smobilizzo dei crediti<br />

vantati dalle imprese nei<br />

confronti della p.a. - chiarimenti<br />

operativi sulla<br />

certificazione relativa ai<br />

lavori pubblici<br />

Il 22 maggio <strong>2012</strong> l’ABI e le principali<br />

associazioni di categoria hanno sottoscritto<br />

un accordo finalizzato a facilitare<br />

lo smobilizzo dei crediti vantati dalle<br />

imprese nei confronti della Pubblica<br />

Amministrazione, a condizione che<br />

quest’ultimi risultino “certificati” ai<br />

sensi del DL n. 185/2001 (vedi notizie<br />

precedenti).<br />

Con riferimento alla certificazione del<br />

credito, con accordo del 3 agosto <strong>2012</strong><br />

tra ABI e ANCE è stato chiarito che<br />

sono accettati a supporto delle anticipazioni<br />

anche i certificati di pagamento<br />

rilasciati ai sensi dell’art. 141, comma<br />

2, del DPR n. 207/2010 (Regolamento<br />

attuativo del Dlgs. 163/06, Codice dei<br />

contratti pubblici).<br />

Questo addendum recepisce quanto stabilito<br />

a livello normativo dai recenti decreti<br />

sulla revisione della spesa pubblica<br />

e consentirà alle imprese creditrici della<br />

P.A. di velocizzare l’accesso al credito per<br />

le operazioni di anticipazione.<br />

In pratica, le imprese attive nel campo dei<br />

lavori pubblici possono richiedere alla<br />

banche l’anticipazione del credito vantato<br />

nei confronti della P.A. semplicemente<br />

presentando il certificato di pagamento,<br />

di cui all’art. 141, comma 2, del DPR<br />

n. 207/2010, che è stato equiparato ai<br />

certificati senza data previsti dai decreti<br />

ministeriali, di cui all’art. 9, comma 3-bis,<br />

del decreto legge n. 185/20<strong>08</strong>.<br />

L’equiparazione avviene presentando il<br />

certificato di pagamento corredato dai<br />

seguenti documenti:<br />

- estratto Conto Elenco Documenti di<br />

Equitalia S.p.a., relativo alla presenza di<br />

inadempienze all’obbligo di versamento<br />

derivante dalla notifica di una o più cartelle<br />

di pagamento;<br />

- fatture quietanziate per eventuali subappalti,<br />

relative al precedente pagamento<br />

riscosso dal soggetto beneficiario;<br />

Notiziario/29<br />

- in caso di anticipazione con cessione del<br />

credito, dichiarazione di accettazione<br />

da parte dell’amministrazione debitrice.<br />

L’operazione di smobilizzo del credito a<br />

fronte di certificazioni senza data necessita<br />

comunque della copertura a garanzia<br />

del Fondo Centrale di Garanzia per<br />

un ammontare almeno pari al 70% del<br />

credito, al netto di eventuali debiti verso<br />

la P.A.<br />

Il principale vantaggio della copertura del<br />

Fondo Centrale di Garanzia è di permettere<br />

che gli importi anticipati e garantiti<br />

non siano computati ai fini del calcolo<br />

del castelletto fidi dell’impresa.<br />

Appalti pubblici: le novità<br />

del decreto “crescita” in<br />

materia di project financing<br />

e di concessione di<br />

lavori pubblici<br />

Con decreto governativo sono state emanate<br />

alcune disposizioni tese a stimolare<br />

la crescita e la competitività del settore<br />

delle infrastrutture, con particolare attenzione<br />

all’utilizzo dei cd. “project bond”.<br />

È stato pubblicato nel S. O. n. 129/L<br />

alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno <strong>2012</strong>,<br />

n. 147, il decreto Legge 22 giugno <strong>2012</strong>,<br />

n. 83, misure urgenti per la crescita del<br />

Paese, recante una serie di disposizioni<br />

di stimolo a favore della crescita, lo sviluppo<br />

e la competitività nei settori delle<br />

infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti.<br />

Rinviando alla lettura del decreto, si evidenziano<br />

di seguito le principali innovazioni<br />

attinenti al settore degli appalti<br />

pubblici, in vigore dal 26 giugno <strong>2012</strong>.<br />

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E TI-<br />

TOLI DI DEBITO DA PARTE DELLA<br />

SOCIETà DI PROGETTO (articolo 1)<br />

L’articolo 157 del d. Lgs. n. 163 del 2006,<br />

Codice dei Contratti Pubblici, così come<br />

modificato dall’articolo 41, comma 1, del<br />

d. L. n. 1 del <strong>2012</strong>, cd. decreto “Cresci Ita-

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