15.06.2013 Views

Ingegneri e Costruttori 2012-08-09.pdf - Associazione Industriali ...

Ingegneri e Costruttori 2012-08-09.pdf - Associazione Industriali ...

Ingegneri e Costruttori 2012-08-09.pdf - Associazione Industriali ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROCEDIMENTO MEDIANTE PIAT-<br />

TAFORMA ELETTRONICA (articolo 4<br />

del decreto)<br />

Il decreto fa obbligo, come già previsto<br />

per la certificazione dei crediti dello<br />

Stato, al Ministero dell’Economia di<br />

predisporre e mettere a disposizione<br />

una piattaforma elettronica al fine dello<br />

svolgimento del procedimento di certificazione,<br />

dandone avviso mediante il<br />

proprio sito istituzionale.<br />

I titolari di crediti possono presentare<br />

l’istanza abilitandosi sulla piattaforma,<br />

attraverso la quale viene rilasciata anche<br />

la relativa certificazione.<br />

L’entrata in funzione della piattaforma<br />

elettronica permette anche di adempiere<br />

all’obbligo di comunicazione, ai<br />

sensi dell’articolo 117, commi 2 e 3, del<br />

d. Lgs. n. 163 del 2006, Codice dei Contratti<br />

Pubblici (notificazione ai fini del<br />

decorso del termine di 45 giorni entro il<br />

quale l’amministrazione può rifiutare la<br />

cessione), dell’avvenuta cessione dei<br />

crediti certificati in modalità telematica<br />

all’amministrazione ceduta.<br />

COMMISSARIO AD ACTA (articoli 5 e<br />

6 del decreto)<br />

Qualora l’amministrazione competente<br />

non provveda alla certificazione nel termini<br />

di 60 giorni, il creditore può presentare<br />

istanza di nomina di un commissario<br />

ad acta alla competente Ragioneria<br />

territoriale dello Stato (qualora lo stesso<br />

abbia fatto ricorso alla procedura elettronica,<br />

l’istanza va presentata attraverso la<br />

piattaforma elettronica).<br />

Il direttore della Ragioneria, entro il<br />

termine di 10 giorni, nomina il commissario,<br />

che, svolti i necessari accertamenti,<br />

provvede, entro i successivi 50<br />

giorni dalla nomina, in senso positivo<br />

o negativo (qualora l’istante abbia fatto<br />

ricorso alla procedura elettronica, il rilascio<br />

della certificazione avviene in forma<br />

telematica), dandone comunicazione<br />

all’ente debitore.<br />

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA<br />

PUBBLICA (articolo 2)<br />

L’articolo 2, comma 1, del decreto precisa<br />

che i pagamenti da parte delle Regioni e<br />

degli enti locali, conseguenti alle certificazioni,<br />

concorrono al perseguimento<br />

degli obiettivi del patto di stabilità<br />

interno, mentre quelli effettuati dagli<br />

enti del servizio sanitario nazionale sono<br />

vincolati al rispetto dei saldi programmati<br />

di finanza pubblica.<br />

A tal fine, il successivo comma 2, riconosce<br />

la possibilità all’ente di emettere il<br />

certificato senza data, evidenziando, al<br />

comma 3, che in tali casi il pagamento potrà<br />

avvenire solo in conformità agli obiettivi<br />

di finanza pubblica e non è possibile<br />

applicare la disposizione di cui all’articolo<br />

28 quater del d. P. R. 29 settembre 1973,<br />

n. 602, ai sensi della quale i crediti certificati<br />

possono essere compensati con<br />

le somme dovute a seguito di iscrizione<br />

al ruolo (secondo quanto esaminato più<br />

avanti, nel capitolo dedicato alla compensazione).<br />

ACCETTAZIONE PREVENTIVA DELLA<br />

CESSIONE DEL CREDITO (articolo 7)<br />

L’articolo 7 del decreto precisa che l’amministrazione,<br />

certificando il credito,<br />

accetta preventivamente la possibilità<br />

che lo stesso venga ceduto a banche o<br />

intermediari finanziari abilitati.<br />

Si ritiene che l’effetto della norma sia<br />

quello di evitare la necessità di accettazione<br />

da parte dell’amministrazione<br />

ceduta ai sensi dell’articolo 117, comma<br />

2, del d. Lgs. n. 163 del 2006, Codice<br />

dei Contratti Pubblici, mentre permane<br />

l’obbligo di effettuare la cessione mediante<br />

atto pubblico o scrittura privata<br />

autenticata, condizione prescritta ai fini<br />

dell’opponibilità della stessa.<br />

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI<br />

Si segnala che i modelli recati dall’allegato<br />

1 (istanza per il rilascio della certificazione)<br />

e dall’allegato 1 bis (istanza per<br />

la nomina del commissario ad acta), da<br />

utilizzare obbligatoriamente per la certificazione,<br />

contengono le seguenti dichiarazioni<br />

che l’istante deve sottoscrivere:<br />

1. di non attivare, nelle more dell’ottenimento<br />

della certificazione, ovvero<br />

della comunicazione del diniego della<br />

Notiziario/27<br />

stessa, procedimenti in sede giurisdizionale<br />

con riferimento ai crediti di cui<br />

all’istanza, né cedere a terzi i crediti<br />

medesimi;<br />

2. di non attivare, nel caso di rilascio della<br />

certificazione, procedimenti in sede giurisdizionale<br />

con riferimento ai crediti di<br />

cui all’istanza fino alla data indicata per<br />

il pagamento o, nel caso di emissione<br />

del certificato senza data, nei 12 mesi<br />

successivi alla data di certificazione.<br />

B) COMPENSAZIONE DEI CREDITI<br />

CON LE SOMME DOVUTE A SE-<br />

GUITO DI ISCRIZIONE A RUOLO<br />

In base all’articolo 28 – quater del DPR<br />

n. 602/73, a partire dal 1 gennaio 2011,<br />

i crediti non prescritti, certi, liquidi<br />

ed esigibili, maturati nei confronti<br />

delle regioni, degli enti locali e degli<br />

enti del Servizio sanitario nazionale<br />

per somministrazione, forniture, appalti,<br />

possono essere compensati con<br />

le somme dovute a seguito di iscrizione a<br />

ruolo. A tal fine, il creditore acquisisce<br />

la certificazione prevista dall’articolo<br />

9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/20<strong>08</strong><br />

(secondo le modalità di cui sopra) e la<br />

utilizza per il pagamento, totale o<br />

parziale, delle somme dovute a seguito<br />

dell’iscrizione a ruolo. L’estinzione<br />

del debito a ruolo è condizionata<br />

alla verifica dell’esistenza e validità della<br />

certificazione.<br />

La concreta applicazione di tale disposizione<br />

necessitava dell’adozione di un<br />

apposito decreto regolamentare.<br />

Le modalità di attuazione per esercitare<br />

la compensazione sono state stabilite<br />

nel decreto del Ministero dell’economia<br />

e delle finanze del 25 giugno<br />

<strong>2012</strong>, pubblicato sulla G.U. n. 152 del<br />

2 luglio <strong>2012</strong>, di seguito riassunto nei<br />

contenuti principali.<br />

OGGETTO DELLA COMPENSAZIONE<br />

L’articolo 1 del Decreto prevede che i titolari<br />

di crediti non prescritti, certi, liquidi<br />

ed esigibili maturati nei confronti delle<br />

regioni e degli enti locali per somministrazione,<br />

forniture e appalti, possono<br />

utilizzare tali crediti per il pagamento<br />

totale o parziale delle somme dovute

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!