Ingegneri e Costruttori 2012-08-09.pdf - Associazione Industriali ...
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PROCEDIMENTO MEDIANTE PIAT-<br />
TAFORMA ELETTRONICA (articolo 4<br />
del decreto)<br />
Il decreto fa obbligo, come già previsto<br />
per la certificazione dei crediti dello<br />
Stato, al Ministero dell’Economia di<br />
predisporre e mettere a disposizione<br />
una piattaforma elettronica al fine dello<br />
svolgimento del procedimento di certificazione,<br />
dandone avviso mediante il<br />
proprio sito istituzionale.<br />
I titolari di crediti possono presentare<br />
l’istanza abilitandosi sulla piattaforma,<br />
attraverso la quale viene rilasciata anche<br />
la relativa certificazione.<br />
L’entrata in funzione della piattaforma<br />
elettronica permette anche di adempiere<br />
all’obbligo di comunicazione, ai<br />
sensi dell’articolo 117, commi 2 e 3, del<br />
d. Lgs. n. 163 del 2006, Codice dei Contratti<br />
Pubblici (notificazione ai fini del<br />
decorso del termine di 45 giorni entro il<br />
quale l’amministrazione può rifiutare la<br />
cessione), dell’avvenuta cessione dei<br />
crediti certificati in modalità telematica<br />
all’amministrazione ceduta.<br />
COMMISSARIO AD ACTA (articoli 5 e<br />
6 del decreto)<br />
Qualora l’amministrazione competente<br />
non provveda alla certificazione nel termini<br />
di 60 giorni, il creditore può presentare<br />
istanza di nomina di un commissario<br />
ad acta alla competente Ragioneria<br />
territoriale dello Stato (qualora lo stesso<br />
abbia fatto ricorso alla procedura elettronica,<br />
l’istanza va presentata attraverso la<br />
piattaforma elettronica).<br />
Il direttore della Ragioneria, entro il<br />
termine di 10 giorni, nomina il commissario,<br />
che, svolti i necessari accertamenti,<br />
provvede, entro i successivi 50<br />
giorni dalla nomina, in senso positivo<br />
o negativo (qualora l’istante abbia fatto<br />
ricorso alla procedura elettronica, il rilascio<br />
della certificazione avviene in forma<br />
telematica), dandone comunicazione<br />
all’ente debitore.<br />
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA<br />
PUBBLICA (articolo 2)<br />
L’articolo 2, comma 1, del decreto precisa<br />
che i pagamenti da parte delle Regioni e<br />
degli enti locali, conseguenti alle certificazioni,<br />
concorrono al perseguimento<br />
degli obiettivi del patto di stabilità<br />
interno, mentre quelli effettuati dagli<br />
enti del servizio sanitario nazionale sono<br />
vincolati al rispetto dei saldi programmati<br />
di finanza pubblica.<br />
A tal fine, il successivo comma 2, riconosce<br />
la possibilità all’ente di emettere il<br />
certificato senza data, evidenziando, al<br />
comma 3, che in tali casi il pagamento potrà<br />
avvenire solo in conformità agli obiettivi<br />
di finanza pubblica e non è possibile<br />
applicare la disposizione di cui all’articolo<br />
28 quater del d. P. R. 29 settembre 1973,<br />
n. 602, ai sensi della quale i crediti certificati<br />
possono essere compensati con<br />
le somme dovute a seguito di iscrizione<br />
al ruolo (secondo quanto esaminato più<br />
avanti, nel capitolo dedicato alla compensazione).<br />
ACCETTAZIONE PREVENTIVA DELLA<br />
CESSIONE DEL CREDITO (articolo 7)<br />
L’articolo 7 del decreto precisa che l’amministrazione,<br />
certificando il credito,<br />
accetta preventivamente la possibilità<br />
che lo stesso venga ceduto a banche o<br />
intermediari finanziari abilitati.<br />
Si ritiene che l’effetto della norma sia<br />
quello di evitare la necessità di accettazione<br />
da parte dell’amministrazione<br />
ceduta ai sensi dell’articolo 117, comma<br />
2, del d. Lgs. n. 163 del 2006, Codice<br />
dei Contratti Pubblici, mentre permane<br />
l’obbligo di effettuare la cessione mediante<br />
atto pubblico o scrittura privata<br />
autenticata, condizione prescritta ai fini<br />
dell’opponibilità della stessa.<br />
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI<br />
Si segnala che i modelli recati dall’allegato<br />
1 (istanza per il rilascio della certificazione)<br />
e dall’allegato 1 bis (istanza per<br />
la nomina del commissario ad acta), da<br />
utilizzare obbligatoriamente per la certificazione,<br />
contengono le seguenti dichiarazioni<br />
che l’istante deve sottoscrivere:<br />
1. di non attivare, nelle more dell’ottenimento<br />
della certificazione, ovvero<br />
della comunicazione del diniego della<br />
Notiziario/27<br />
stessa, procedimenti in sede giurisdizionale<br />
con riferimento ai crediti di cui<br />
all’istanza, né cedere a terzi i crediti<br />
medesimi;<br />
2. di non attivare, nel caso di rilascio della<br />
certificazione, procedimenti in sede giurisdizionale<br />
con riferimento ai crediti di<br />
cui all’istanza fino alla data indicata per<br />
il pagamento o, nel caso di emissione<br />
del certificato senza data, nei 12 mesi<br />
successivi alla data di certificazione.<br />
B) COMPENSAZIONE DEI CREDITI<br />
CON LE SOMME DOVUTE A SE-<br />
GUITO DI ISCRIZIONE A RUOLO<br />
In base all’articolo 28 – quater del DPR<br />
n. 602/73, a partire dal 1 gennaio 2011,<br />
i crediti non prescritti, certi, liquidi<br />
ed esigibili, maturati nei confronti<br />
delle regioni, degli enti locali e degli<br />
enti del Servizio sanitario nazionale<br />
per somministrazione, forniture, appalti,<br />
possono essere compensati con<br />
le somme dovute a seguito di iscrizione a<br />
ruolo. A tal fine, il creditore acquisisce<br />
la certificazione prevista dall’articolo<br />
9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/20<strong>08</strong><br />
(secondo le modalità di cui sopra) e la<br />
utilizza per il pagamento, totale o<br />
parziale, delle somme dovute a seguito<br />
dell’iscrizione a ruolo. L’estinzione<br />
del debito a ruolo è condizionata<br />
alla verifica dell’esistenza e validità della<br />
certificazione.<br />
La concreta applicazione di tale disposizione<br />
necessitava dell’adozione di un<br />
apposito decreto regolamentare.<br />
Le modalità di attuazione per esercitare<br />
la compensazione sono state stabilite<br />
nel decreto del Ministero dell’economia<br />
e delle finanze del 25 giugno<br />
<strong>2012</strong>, pubblicato sulla G.U. n. 152 del<br />
2 luglio <strong>2012</strong>, di seguito riassunto nei<br />
contenuti principali.<br />
OGGETTO DELLA COMPENSAZIONE<br />
L’articolo 1 del Decreto prevede che i titolari<br />
di crediti non prescritti, certi, liquidi<br />
ed esigibili maturati nei confronti delle<br />
regioni e degli enti locali per somministrazione,<br />
forniture e appalti, possono<br />
utilizzare tali crediti per il pagamento<br />
totale o parziale delle somme dovute