Ingegneri e Costruttori 2012-08-09.pdf - Associazione Industriali ...
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Notiziario/24<br />
- Le singole banche potranno offrire condizioni<br />
migliorative.<br />
- Le banche che intendono aderire ai Protocolli<br />
lo comunicano all’ABI mediante<br />
un apposito modulo, impegnandosi a<br />
renderli operativi entro 30 giorni lavorativi<br />
dalla data della loro adesione.<br />
- Le banche si impegnano inoltre a fornire<br />
una risposta di norma entro 30 giorni<br />
lavorativi dalla presentazione della domanda<br />
o delle informazioni aggiuntive<br />
eventualmente richieste dalla banca.<br />
I firmatari del Protocollo hanno assunto<br />
l’impegno a valutare, entro il 15 dicembre<br />
<strong>2012</strong>, l’opportunità di prorogare il<br />
periodo di validità dell’iniziativa (31<br />
dicembre <strong>2012</strong>), apportando eventualmente<br />
le necessarie modifiche anche alla<br />
luce di quanto emerso nell’ambito del<br />
monitoraggio.<br />
Appalti pubblici: certificazione<br />
e compensazione<br />
del credito da parte delle<br />
regioni, degli enti locali<br />
e degli enti del servizio<br />
sanitario nazionale<br />
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze<br />
ha definito le modalità operative per la<br />
certificazione dei crediti (certi, liquidi ed<br />
esigibili) da parte delle Regioni, degli enti<br />
locali e delle aziende del servizio sanitario<br />
nazionale, nonché le modalità per la<br />
compensazione degli stessi con le somme<br />
dovute per cartelle di pagamento. Il Ministero<br />
dell’Economia e delle Finanze, con<br />
decreto 25 giugno <strong>2012</strong>, pubblicato nella<br />
Gazzetta Ufficiale 2 luglio <strong>2012</strong>, n. 152,<br />
ha fissato le modalità di certificazione del<br />
credito da parte delle Regione, degli enti<br />
locali e degli enti del servizio sanitario.<br />
Contestualmente, con successivo decreto<br />
pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale,<br />
il Ministero ha fissato anche le<br />
modalità di compensazione, totale o parziale,<br />
delle somme dovute per cartelle di<br />
pagamento e atti di cui agli articolo 29 e<br />
30 del decreto legge 31 maggio 2010, n.<br />
78, notificati entro il 30 aprile <strong>2012</strong> per<br />
tributi erariali e per tributi regionali e<br />
locali, nonché per contributi assistenziali<br />
e previdenziali e per premi per l’assicurazione<br />
obbligatoria contro gli infortuni<br />
e le malattie professionali, oppure per<br />
entrate spettanti all’amministrazione<br />
che ha rilasciato la certificazione prevista<br />
dall’articolo 9, comma 3 bis, del d. L. 29<br />
novembre 20<strong>08</strong>, n. 185.<br />
Nel rinviare alla lettura dell’allegato<br />
commento, si ricorda che il 22 maggio<br />
scorso è stato firmato da Confindustria,<br />
ABI e le altre Associazioni imprenditoriali<br />
italiane, un accordo finalizzato a<br />
favorire lo smobilizzo dei crediti vantati<br />
dalle imprese nei confronti della Pubblica<br />
Amministrazione, certificati ai sensi<br />
dell’articolo 9, comma 3 bis, del d. L. n.<br />
185 del 20<strong>08</strong> (si veda la seconda parte<br />
della notizia precedente).<br />
A) CERTIFICAZIONE DEI CREDITI<br />
NEI CONFRONTI DELLE REGIONI,<br />
DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI<br />
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIO-<br />
NALE<br />
Il combinato disposto degli articoli 9,<br />
comma 3 bis, del d. L. 29 novembre<br />
20<strong>08</strong>, n. 185, convertito in legge 28<br />
gennaio 2009, n. 2, e 13, comma 2,<br />
della Legge 12 novembre 2011, n. 183,<br />
fa obbligo alle Regioni, agli enti locali e<br />
alle aziende del sistema sanitario nazionale<br />
di certificare, su istanza del creditore<br />
di somme derivanti dall’esecuzione<br />
di un appalto pubblico di lavori, servizi<br />
e fornitura, entro il termine di 60 giorni<br />
dalla ricezione dell’istanza, se il credito<br />
sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine<br />
di consentire al creditore la cessione pro<br />
soluto o pro solvendo a favore di banche<br />
o intermediari finanziari riconosciuti.<br />
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze,<br />
dopo avere dettato i criteri per<br />
la certificazione dei crediti dello Stato<br />
e degli enti pubblici nazionali (si veda<br />
la notizia precedente), con decreto 25<br />
giugno <strong>2012</strong>, pubblicato nella Gazzetta<br />
Ufficiale 2 luglio <strong>2012</strong>, n. 152, ha fissato<br />
le modalità di certificazione del credito,<br />
nonché le forme semplificate di<br />
cessione del credito e di notificazione<br />
relativamente ai crediti delle Regioni,<br />
degli enti locali e degli enti del servizio<br />
sanitario nazionale.<br />
PROCEDIMENTO ORDINARIO (articolo<br />
3 del decreto)<br />
Nelle more della predisposizione della<br />
piattaforma elettronica (si veda oltre),<br />
il titolari di crediti non prescritti, certi,<br />
liquidi ed esigibili, possono presentare<br />
all’amministrazione debitrice l’istanza<br />
di certificazione, utilizzando il modello<br />
allegato 1 al decreto.<br />
L’amministrazione, entro 60 giorni dalla<br />
ricezione dell’istanza:<br />
- certifica che il credito è certo, liquido<br />
ed esigibile;<br />
- ovvero ne rileva l’insussistenza o l’inesigibilità,<br />
anche parziale.<br />
L’articolo 3 precisa, inoltre, che:<br />
- la certificazione non può essere rilasciata<br />
qualora risultino procedimenti<br />
giurisdizionali pendenti per la medesima<br />
ragione di credito;<br />
- qualora il credito sia di importo<br />
superiore ai 10 mila euro, l’amministrazione,<br />
prima di rilasciare la<br />
certificazione, opera, ricorrendone<br />
i presupposti, le verifiche ai sensi<br />
dell’articolo 48 bis del d. P. R. n. 602<br />
del 1973 (assenza di impedimenti<br />
al pagamento derivanti da inadempimenti<br />
relativi ad obblighi di versamenti<br />
conseguenti alla notifica di<br />
cartelle di pagamento): qualora riscontri<br />
l’inadempienza all’obbligo di<br />
versamento derivante da una o più<br />
cartelle di pagamento, ne dà atto nella<br />
certificazione, che viene resa al lordo<br />
delle somme ancora dovute;<br />
- nel caso di esposizione debitoria del<br />
creditore nei confronti della stessa<br />
amministrazione, il credito può essere<br />
certificato e, quindi, ceduto o fatto<br />
oggetto di anticipazione al netto della<br />
compensazione tra debiti e crediti;<br />
- eventuali pagamenti in favore dei<br />
creditori ai quali sia stata rilasciata<br />
la certificazione, potranno essere effettuati<br />
solo previa restituzione della<br />
certificazione stessa.