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Ingegneri e Costruttori 2012-08-09.pdf - Associazione Industriali ...

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Notiziario/24<br />

- Le singole banche potranno offrire condizioni<br />

migliorative.<br />

- Le banche che intendono aderire ai Protocolli<br />

lo comunicano all’ABI mediante<br />

un apposito modulo, impegnandosi a<br />

renderli operativi entro 30 giorni lavorativi<br />

dalla data della loro adesione.<br />

- Le banche si impegnano inoltre a fornire<br />

una risposta di norma entro 30 giorni<br />

lavorativi dalla presentazione della domanda<br />

o delle informazioni aggiuntive<br />

eventualmente richieste dalla banca.<br />

I firmatari del Protocollo hanno assunto<br />

l’impegno a valutare, entro il 15 dicembre<br />

<strong>2012</strong>, l’opportunità di prorogare il<br />

periodo di validità dell’iniziativa (31<br />

dicembre <strong>2012</strong>), apportando eventualmente<br />

le necessarie modifiche anche alla<br />

luce di quanto emerso nell’ambito del<br />

monitoraggio.<br />

Appalti pubblici: certificazione<br />

e compensazione<br />

del credito da parte delle<br />

regioni, degli enti locali<br />

e degli enti del servizio<br />

sanitario nazionale<br />

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze<br />

ha definito le modalità operative per la<br />

certificazione dei crediti (certi, liquidi ed<br />

esigibili) da parte delle Regioni, degli enti<br />

locali e delle aziende del servizio sanitario<br />

nazionale, nonché le modalità per la<br />

compensazione degli stessi con le somme<br />

dovute per cartelle di pagamento. Il Ministero<br />

dell’Economia e delle Finanze, con<br />

decreto 25 giugno <strong>2012</strong>, pubblicato nella<br />

Gazzetta Ufficiale 2 luglio <strong>2012</strong>, n. 152,<br />

ha fissato le modalità di certificazione del<br />

credito da parte delle Regione, degli enti<br />

locali e degli enti del servizio sanitario.<br />

Contestualmente, con successivo decreto<br />

pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale,<br />

il Ministero ha fissato anche le<br />

modalità di compensazione, totale o parziale,<br />

delle somme dovute per cartelle di<br />

pagamento e atti di cui agli articolo 29 e<br />

30 del decreto legge 31 maggio 2010, n.<br />

78, notificati entro il 30 aprile <strong>2012</strong> per<br />

tributi erariali e per tributi regionali e<br />

locali, nonché per contributi assistenziali<br />

e previdenziali e per premi per l’assicurazione<br />

obbligatoria contro gli infortuni<br />

e le malattie professionali, oppure per<br />

entrate spettanti all’amministrazione<br />

che ha rilasciato la certificazione prevista<br />

dall’articolo 9, comma 3 bis, del d. L. 29<br />

novembre 20<strong>08</strong>, n. 185.<br />

Nel rinviare alla lettura dell’allegato<br />

commento, si ricorda che il 22 maggio<br />

scorso è stato firmato da Confindustria,<br />

ABI e le altre Associazioni imprenditoriali<br />

italiane, un accordo finalizzato a<br />

favorire lo smobilizzo dei crediti vantati<br />

dalle imprese nei confronti della Pubblica<br />

Amministrazione, certificati ai sensi<br />

dell’articolo 9, comma 3 bis, del d. L. n.<br />

185 del 20<strong>08</strong> (si veda la seconda parte<br />

della notizia precedente).<br />

A) CERTIFICAZIONE DEI CREDITI<br />

NEI CONFRONTI DELLE REGIONI,<br />

DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI<br />

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIO-<br />

NALE<br />

Il combinato disposto degli articoli 9,<br />

comma 3 bis, del d. L. 29 novembre<br />

20<strong>08</strong>, n. 185, convertito in legge 28<br />

gennaio 2009, n. 2, e 13, comma 2,<br />

della Legge 12 novembre 2011, n. 183,<br />

fa obbligo alle Regioni, agli enti locali e<br />

alle aziende del sistema sanitario nazionale<br />

di certificare, su istanza del creditore<br />

di somme derivanti dall’esecuzione<br />

di un appalto pubblico di lavori, servizi<br />

e fornitura, entro il termine di 60 giorni<br />

dalla ricezione dell’istanza, se il credito<br />

sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine<br />

di consentire al creditore la cessione pro<br />

soluto o pro solvendo a favore di banche<br />

o intermediari finanziari riconosciuti.<br />

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze,<br />

dopo avere dettato i criteri per<br />

la certificazione dei crediti dello Stato<br />

e degli enti pubblici nazionali (si veda<br />

la notizia precedente), con decreto 25<br />

giugno <strong>2012</strong>, pubblicato nella Gazzetta<br />

Ufficiale 2 luglio <strong>2012</strong>, n. 152, ha fissato<br />

le modalità di certificazione del credito,<br />

nonché le forme semplificate di<br />

cessione del credito e di notificazione<br />

relativamente ai crediti delle Regioni,<br />

degli enti locali e degli enti del servizio<br />

sanitario nazionale.<br />

PROCEDIMENTO ORDINARIO (articolo<br />

3 del decreto)<br />

Nelle more della predisposizione della<br />

piattaforma elettronica (si veda oltre),<br />

il titolari di crediti non prescritti, certi,<br />

liquidi ed esigibili, possono presentare<br />

all’amministrazione debitrice l’istanza<br />

di certificazione, utilizzando il modello<br />

allegato 1 al decreto.<br />

L’amministrazione, entro 60 giorni dalla<br />

ricezione dell’istanza:<br />

- certifica che il credito è certo, liquido<br />

ed esigibile;<br />

- ovvero ne rileva l’insussistenza o l’inesigibilità,<br />

anche parziale.<br />

L’articolo 3 precisa, inoltre, che:<br />

- la certificazione non può essere rilasciata<br />

qualora risultino procedimenti<br />

giurisdizionali pendenti per la medesima<br />

ragione di credito;<br />

- qualora il credito sia di importo<br />

superiore ai 10 mila euro, l’amministrazione,<br />

prima di rilasciare la<br />

certificazione, opera, ricorrendone<br />

i presupposti, le verifiche ai sensi<br />

dell’articolo 48 bis del d. P. R. n. 602<br />

del 1973 (assenza di impedimenti<br />

al pagamento derivanti da inadempimenti<br />

relativi ad obblighi di versamenti<br />

conseguenti alla notifica di<br />

cartelle di pagamento): qualora riscontri<br />

l’inadempienza all’obbligo di<br />

versamento derivante da una o più<br />

cartelle di pagamento, ne dà atto nella<br />

certificazione, che viene resa al lordo<br />

delle somme ancora dovute;<br />

- nel caso di esposizione debitoria del<br />

creditore nei confronti della stessa<br />

amministrazione, il credito può essere<br />

certificato e, quindi, ceduto o fatto<br />

oggetto di anticipazione al netto della<br />

compensazione tra debiti e crediti;<br />

- eventuali pagamenti in favore dei<br />

creditori ai quali sia stata rilasciata<br />

la certificazione, potranno essere effettuati<br />

solo previa restituzione della<br />

certificazione stessa.

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