TITOLO I - Comune di Palermo
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Art. 4<br />
Opere soggette a concessione e<strong>di</strong>lizia<br />
1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia del territorio comunale, ad eccezione<br />
delle opere <strong>di</strong> cui al successivo articolo 5, partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione<br />
delle opere è subor<strong>di</strong>nata a concessione da parte del Sindaco ai sensi delle leggi vigenti e<br />
del presente Regolamento; in particolare sono subor<strong>di</strong>nate al rilascio della concessione le opere<br />
ed i lavori <strong>di</strong> seguito elencati:<br />
a) nuove costruzioni, a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con meto<strong>di</strong> costruttivi tra<strong>di</strong>zionali,<br />
sia con l’uso <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> costruttivi <strong>di</strong> prefabbricazione totale o parziale;<br />
b) ricostruzioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, parti <strong>di</strong> essi, previa demolizione, il cui progetto prevede alterazioni delle<br />
originarie caratteristiche costruttive, tipologiche, formali e <strong>di</strong>mensionali;<br />
c) ampliamenti e sopraelevazioni (come definiti al precedente art. 2);<br />
d) opere <strong>di</strong> ristrutturazione (così come definite dal precedente art. 2);<br />
e) completamento dei lavori <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici realizzati in forza <strong>di</strong> regolari licenze e/o concessioni e<strong>di</strong>lizie<br />
decadute per decorrenza dei termini <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà;<br />
f) interventi che aumentino –comunque- la superficie utile dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />
g) installazioni <strong>di</strong> attrezzature ed impianti produttivi industriali, artigianali e agricoli;<br />
h) costruzione <strong>di</strong> impianti sportivi e relative attrezzature;<br />
i) esecuzione, da parte dei privati, <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione in attuazione degli strumenti urbanistici;<br />
j) realizzazione da parte dei privati <strong>di</strong> opere e costruzioni sotterranee interessanti il suolo pubblico<br />
o privato;<br />
k) manufatti sul suolo privato costituiti da strutture trasferibili, precarie e gonfiabili, quando richiedono<br />
allacci stabili ai pubblici servizi;<br />
l) opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici già esistenti, qualora interessino<br />
immobili sottoposti ai vincoli delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939.<br />
m) aumento <strong>di</strong> unità immobiliari me<strong>di</strong>ante frazionamento <strong>di</strong> unità esistenti.<br />
n) costruzioni e mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> cappelle, e<strong>di</strong>cole e monumenti funerari in genere;<br />
2. Per le opere pubbliche la concessione è sostituita dall’accertamento <strong>di</strong> conformità da rilasciare<br />
con le procedure stabilite dall’art. 154 della L.R.S. n. 25/93 e successive mo<strong>di</strong>fiche.<br />
3. Per quanto attiene all’apertura e coltivazione <strong>di</strong> nuove cave, si applicano le <strong>di</strong>sposizioni contenute<br />
nell’art. 39 della L.R.S. 71/78 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />
Art. 5<br />
Opere soggette ad autorizzazione e<strong>di</strong>lizia<br />
1. Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco su richiesta degli aventi titolo e con la procedura<br />
all’uopo stabilita, secondo le leggi, le <strong>di</strong>sposizioni regolamentari e gli strumenti urbanistici vigenti,<br />
con l’osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e previo parere dell’Ufficio<br />
Tecnico Comunale e del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica, i lavori e le attività <strong>di</strong> cui<br />
appresso:<br />
1) manutenzione straor<strong>di</strong>naria (come definita al precedente art. 2) anche per gli immobili per i quali<br />
lo strumento urbanistico prevede l’espropriazione;<br />
2) le opere interne riguardanti gli immobili assoggettati a vincolo ai sensi della L. 1089 del 1939,<br />
previa acquisizione del parere dell’Ente preposto alla tutela del bene vincolato;<br />
3) interventi <strong>di</strong> restauro e <strong>di</strong> risanamento conservativo (così come definiti al precedente articolo 2);<br />
4) opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al servizio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici o attrezzature esistenti,<br />
purché non sottoposti ai vincoli <strong>di</strong> cui alle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, quali: opere accessorie<br />
e complementari ad e<strong>di</strong>fici esistenti che non comportino, comunque, aumento <strong>di</strong> volume e <strong>di</strong><br />
superfici utili, come ad esempio scale <strong>di</strong> sicurezza, impianto <strong>di</strong> ascensore ecc.., realizzazione <strong>di</strong><br />
volumi tecnici che si rendano in<strong>di</strong>spensabili, sulla base <strong>di</strong> nuove <strong>di</strong>sposizioni a seguito della revisione<br />
o installazione <strong>di</strong> impianti tecnologici;<br />
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