15.06.2013 Views

TITOLO I - Comune di Palermo

TITOLO I - Comune di Palermo

TITOLO I - Comune di Palermo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6. Il responsabile tecnico dell’impresa deve garantire la buona esecuzione delle opere e la condotta<br />

del cantiere, ai fini della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza degli addetti alla costruzione.<br />

7. L’osservanza delle misure <strong>di</strong> sicurezza riguardanti le recinzioni e le opere <strong>di</strong> prevenzione degli<br />

infortuni nelle costruzioni, non esime l’esecutore delle opere ed il <strong>di</strong>rettore dei lavori dalla responsabilità<br />

<strong>di</strong> verificare l’idoneità delle medesime e <strong>di</strong> porre ogni cura per evitare danni alle<br />

persone e alle cose. Il Sindaco ha la facoltà <strong>di</strong> controllare l’osservanza <strong>di</strong> queste <strong>di</strong>sposizioni e,<br />

ove ne ravvisi la necessità, può or<strong>di</strong>nare che vengano prese ulteriori necessarie precauzioni per<br />

assicurare l’incolumità delle persone.<br />

8. Quando per l’esecuzione delle opere si prevedono trasporti speciali o possibili reiterati e/o anomali<br />

intralci per la normale circolazione, il <strong>di</strong>rettore dei lavori deve espressamente richiedere<br />

all’ufficio tecnico del comando dei Vigili Urbani l’emanazione <strong>di</strong> tutte le necessarie or<strong>di</strong>nanze<br />

che consentano una rapida esecuzione delle opere e contestualmente la massima sicurezza<br />

per la circolazione.<br />

Art. 38<br />

Responsabilità del <strong>di</strong>rettore dei lavori e del costruttore<br />

1. Prima dell’inizio delle opere, il <strong>di</strong>rettore dei lavori ed il costruttore, qualora non lo abbiano già fatto,<br />

devono comunicare al Sindaco, anche me<strong>di</strong>ante atti separati, l’accettazione dell’incarico rispettivamente<br />

loro affidato. Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere imme<strong>di</strong>atamente<br />

comunicata al Sindaco.<br />

2. Il titolare della concessione o dell’autorizzazione o <strong>di</strong> altre forme <strong>di</strong> assenso, il progettista, il <strong>di</strong>rettore<br />

dei lavori e l’assuntore dei lavori, sono tutti responsabili, nei limiti delle vigenti leggi e<br />

ciascuno per la parte <strong>di</strong> competenza, <strong>di</strong> ogni inosservanza delle norme generali <strong>di</strong> legge o del<br />

presente Regolamento, o delle modalità esecutive fissate dall’atto autorizzativo.<br />

Art. 39<br />

Impianti <strong>di</strong> cantiere<br />

1. Nell’installazione e nell’uso delle attrezzature <strong>di</strong> cantiere si devono osservare le norme emanate<br />

in proposito dall’Ispettorato Regionale del Lavoro ed adottare tutte quelle misure atte ad evitare<br />

<strong>di</strong>sturbi alle persone e alle cose, quali vibrazioni, scosse, rumori molesti, esalazioni fasti<strong>di</strong>ose o<br />

nocive, ecc.<br />

2. Gli impianti <strong>di</strong> cantiere devono avere alimentazione e scarichi che si avvalgono <strong>di</strong> appositi allacciamenti.<br />

3. E’ vietato, salvo <strong>di</strong>versa autorizzazione, attingere acqua da fontane o canali pubblici, immettere<br />

rifiuti in fosse o in fognatura, prelevare energia da reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione non destinati a tale uso.<br />

4. Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi <strong>di</strong> sollevamento devono essere muniti del certificato<br />

<strong>di</strong> collaudo da rinnovare perio<strong>di</strong>camente secondo le norme specifiche fissate dalle autorità<br />

competenti. Il macchinario <strong>di</strong> cantiere deve rispondere anch’esso alle norme <strong>di</strong> legge ed alle<br />

prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.<br />

Art. 40<br />

Demolizioni, scavi ed allontanamento dei materiali <strong>di</strong> risulta<br />

1. Nella demolizione <strong>di</strong> manufatti e<strong>di</strong>lizi si deve procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi<br />

(puntelli, armature provvisionali <strong>di</strong>verse, ecc.) atti a garantire sempre un transito libero e sicuro<br />

sulle strade. Nei manufatti in demolizione devono adottarsi accorgimenti atti ad eliminare eventuali<br />

inquinamenti atmosferici, prevedendo l’installazione <strong>di</strong> appositi irrigatori.<br />

2. I materiali demoliti e quelli <strong>di</strong> risulta non possono essere gettati dall’alto dei ponteggi, dall’interno<br />

dei fabbricati o dai rilevati, ma devono essere convogliati a terra entro appositi recipienti attraverso<br />

condotti chiusi, ed essere ammassati all’interno dell’area del cantiere.<br />

3. E’ vietato ogni deposito <strong>di</strong> materiali sul suolo pubblico all’esterno della recinzione, se non preventivamente<br />

autorizzato.<br />

4. Se nel corso dei lavori vengono rimossi numeri civici o tabelle varie, il costruttore è obbligato a ricollocarli<br />

a sue spese provvedendo a comunicare al competente Ufficio Toponomastica – Ripartizione<br />

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!