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TITOLO I - Comune di Palermo

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24<br />

Art. 30<br />

Tabelle e numeri civici<br />

1. Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal <strong>Comune</strong> sui muri esterni degli e<strong>di</strong>fici senza<br />

che i proprietari possano fare opposizione.<br />

2. I proprietari hanno l’obbligo <strong>di</strong> non rimuoverli, <strong>di</strong> non occultarli alla pubblica vista e <strong>di</strong> sostenere<br />

le spese <strong>di</strong> ripristino o sostituzione nel caso che fossero <strong>di</strong>strutti, danneggiati o rimossi per fatti<br />

a loro imputabili.<br />

3. Le stesse <strong>di</strong>sposizioni valgono per le segnalazioni stradali o servizi <strong>di</strong> pubblico interesse che il<br />

<strong>Comune</strong> si riserva <strong>di</strong> collocare o <strong>di</strong> far collocare previo avviso agli interessati, sui muri dei fabbricati<br />

e delle costruzioni <strong>di</strong> qualsiasi natura.<br />

4. Nel caso <strong>di</strong> demolizione <strong>di</strong> immobili o recinzioni, che non devono essere ricostruite, o <strong>di</strong> soppressione<br />

<strong>di</strong> porte esterne <strong>di</strong> accesso, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici<br />

degli ingressi che vengono soppressi.<br />

Art. 31<br />

Chioschi, cartelloni ed oggetti pubblicitari<br />

1. I chioschi, le e<strong>di</strong>cole, le installazioni <strong>di</strong> ogni genere, da collocarsi sul suolo pubblico o privato,<br />

sono consentiti quando non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro.<br />

2. La loro installazione non è consentita sulle fasce <strong>di</strong> rispetto stradali, così come definite dalla<br />

normativa vigente in materia <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ce della strada.<br />

3. Nei centri abitati, l’occupazione <strong>di</strong> marciapie<strong>di</strong> da parte <strong>di</strong> chioschi, e<strong>di</strong>cole, od altre installazioni,<br />

può essere consentita sino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga<br />

libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno <strong>di</strong> metri 2. Le occupazioni non<br />

possono in ogni caso ricadere all’interno dei triangoli <strong>di</strong> visibilità delle intersezioni, così come definiti<br />

dal Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada.<br />

4. Nelle zone <strong>di</strong> rilevanza storico - ambientale, sono ammesse le deroghe previste dalla normativa<br />

vigente, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone<br />

con limitata o impe<strong>di</strong>ta capacità motoria.<br />

5. Le predette installazioni su suolo pubblico sono soggette al preventivo rilascio <strong>di</strong> concessione<br />

per l’occupazione del suolo pubblico.<br />

6. L’installazione <strong>di</strong> chioschi, e<strong>di</strong>cole od altre opere su suolo pubblico, ha carattere provvisorio e la<br />

concessione può pertanto essere revocata, quando ragioni <strong>di</strong> carattere pubblico lo richiedano.<br />

7. E’ proibito, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, collocare alla pubblica vista cartelloni<br />

ed oggetti pubblicitari <strong>di</strong> qualsiasi genere. Il rilascio dell’autorizzazione è effettuato <strong>di</strong>etro presentazione<br />

della relativa domanda, corredata da <strong>di</strong>segni e da fotografie, <strong>di</strong>mostranti la rispondenza<br />

dell’oggetto che si vuole esporre al carattere e al decoro della località.<br />

8. E’ vietata l’applicazione <strong>di</strong> oggetti luminosi, <strong>di</strong> cartelloni pubblicitari, <strong>di</strong> iscrizioni, <strong>di</strong> pitture e simili<br />

sui muri degli e<strong>di</strong>fici pubblici e <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong>chiarati <strong>di</strong> interesse storico e/o artistico.<br />

Art. 31 Bis<br />

Illuminazione pubblica e privata esterna<br />

1. Tutti gli impianti <strong>di</strong> illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase <strong>di</strong> progettazione, appalto<br />

o installazione, dovranno essere eseguiti secondo criteri "a ridotto consumo energetico con<br />

basso fattore <strong>di</strong> abbagliamento e antinquinamento luminoso".<br />

Dall'entrata in vigore del presente regolamento non potranno più essere impiegate ottiche<br />

e sorgenti <strong>di</strong> luce non rispondenti ai criteri successivamente in<strong>di</strong>cati. Inoltre quelle già esistenti<br />

nel territorio del <strong>Comune</strong> dovranno essere sostituite, mo<strong>di</strong>ficate o utilizzate secondo le modalità<br />

esposte nei successivi articoli entro cinque anni dallo stesso termine.<br />

2. Sono considerate a "ridotto consumo energetico con basso fattore <strong>di</strong> abbagliamento e antinquinamento<br />

luminoso" solo le sorgenti <strong>di</strong> luce con ottiche "cut-off' con intensità luminosa<br />

massima, a 90° dalla verticale, non superiore a 10 cd per 1000 lumen e, a 70° , non superiore<br />

a 350 cd per 1000 lumen, con vetri <strong>di</strong> protezione piatti ad incasso equipaggiate con lampade<br />

a vapori <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o ad alta pressione o comunque con efficienza non inferiore a 90 lu-

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