15.06.2013 Views

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - Comune di Empoli

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - Comune di Empoli

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - Comune di Empoli

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Per l’impiego <strong>di</strong> dette attrezzature, consistenti in uno o più telai <strong>di</strong> base sui quali insistono strutture verticali costituite<br />

da tronconi reticolari collegati solidamente aventi funzioni <strong>di</strong> sostegno e guida nei movimenti <strong>di</strong> salita e <strong>di</strong>scesa,<br />

movimenti realizzati attraverso accoppiamenti pignone-cremagliera dell’impalcato costituente il piano <strong>di</strong> lavoro, è fatto<br />

obbligo ai fabbricanti, ai sensi dell’art. 30 del citato D.P.R., <strong>di</strong> munirsi <strong>di</strong> autorizzazione rilasciata in via esclusiva dal<br />

Ministero del Lavoro, previo esame delle relazioni tecniche allegate alla richiesta <strong>di</strong> autorizzazione. Conseguentemente,<br />

qualsiasi altra procedura <strong>di</strong> controllo, ancorché espletata da amministrazioni o istituti pubblici, deve ritenersi illegittima.<br />

Questa attrezzatura viene generalmente impiegata per lavori <strong>di</strong> rifinitura, intonacatura e ristrutturazione <strong>di</strong> facciate <strong>di</strong><br />

e<strong>di</strong>fici e ambienti or<strong>di</strong>nari. Le caratteristiche costruttive, il funzionamento e l’impiego devono essere sottoposti sia<br />

all’omologazione per il rilascio <strong>di</strong> libretto e targhetta, che a successive verifiche perio<strong>di</strong>che. La normativa vigente<br />

assimila i ponteggi autosollevanti ai ponteggi metallici fissi, <strong>di</strong>sciplinandoli con il capo V del D.P.R. 164, <strong>di</strong><br />

conseguenza, per il loro utilizzo è necessaria l’autorizzazione ministeriale, da richiedere per ciascun tipo <strong>di</strong> ponteggio<br />

(art. 30 D.P.R. 164). L’autorizzazione ministeriale, corredata da istruzioni, schemi e <strong>di</strong>segni esecutivi, deve essere<br />

tenuta in cantiere a <strong>di</strong>sposizione degli organi <strong>di</strong> vigilanza. (art. 34 D.P.R. 164 – Circolare del Ministero del Lavoro<br />

39/80 del 15.5.1980 “Attrezzature <strong>di</strong> cui al capo V del D.P.R. 164/56” – Circolare del Ministero del Lavoro 97/87 del<br />

1.9.1987 “Relazioni tecniche per i ponteggi a piani <strong>di</strong> lavoro autosollevanti. Istruzioni per la compilazione”).<br />

Sotto il profilo della sicurezza questo tipo <strong>di</strong> attrezzatura rientra nel normale insieme <strong>di</strong> controlli legati alla vigilanza<br />

antinfortunistica da parte dei tecnici degli organi preposti, USSL e Ispettorato del Lavoro. Le principali misure <strong>di</strong><br />

sicurezza cui riferirsi per i ponteggi metallici autosollevanti fanno capo al D.P.R. 164 in riguardo alle circolari 39/80 e<br />

97/87 e al D.P.R. 547, in riguardo, per la parte elettrica, alle Norme C.E.I.<br />

d) Parapetti<br />

A livello strutturale e <strong>di</strong>mensionale il parapetto, realizzabile in forme e mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi, è una protezione verso il vuoto che<br />

serve ad impe<strong>di</strong>re la caduta dall’alto. In senso generale, per parapetto si intende una barriera verticale eretta lungo i<br />

bor<strong>di</strong> esposti <strong>di</strong> una apertura nel suolo o nelle pareti, <strong>di</strong> un ripiano o <strong>di</strong> una piattaforma, avente lo scopo <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re la<br />

caduta <strong>di</strong> persone. Viene definito “normale” un parapetto che:<br />

– sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato <strong>di</strong> conservazione<br />

– abbia una altezza utile <strong>di</strong> almeno m 1<br />

– sia costituito da almeno due correnti, <strong>di</strong> cui quello interme<strong>di</strong>o posto a circa metà <strong>di</strong>stanza fra quello superiore ed<br />

inferiore<br />

– sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle con<strong>di</strong>zioni<br />

ambientali e della sua specifica funzione (art. 26 D.P.R. 547).<br />

Viene definito parapetto “normale con arresto al piede” quello dotato <strong>di</strong> fascia continua poggiante sul piano <strong>di</strong> calpestio<br />

ed alta almeno cm 20. Scopo <strong>di</strong> questa fascia è quello <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re la caduta <strong>di</strong> oggetti nel piano sottostante, nonché <strong>di</strong><br />

evitare le conseguenze derivanti dall’eventuale slittamento del piede delle persone che transitano nel tratto delimitato<br />

dal parapetto. Nei ponteggi i parapetti dovranno essere del tipo con arresto al piede e non deve rimanere mai uno spazio<br />

vuoto in senso verticale superiore a cm 60 tra il passamano e la tavola fermapiede. I correnti e la tavola fermapiede<br />

vanno sempre applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell’impalcato <strong>di</strong> un<br />

ponteggio che in qualunque altro caso. (art. 24 D.P.R. 164).<br />

È considerata equivalente ad un parapetto qualsiasi altra protezione, quale muro, parete piena <strong>di</strong> altro materiale,<br />

ringhiera, lastra, grigliato, balaustrata e simili, capace <strong>di</strong> realizzare con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza contro la caduta verso i lati<br />

aperti non inferiori a quelle richieste ed in<strong>di</strong>cate.<br />

e) Andatoie e passerelle<br />

Servono per accedere ai luoghi più <strong>di</strong>versi del cantiere, per superare <strong>di</strong>slivelli o vuoti, per approdare a piani <strong>di</strong> lavoro<br />

posti a quote <strong>di</strong>verse. Come nel caso delle altre opere provvisionali, vanno <strong>di</strong>mensionate, realizzate e mantenute a<br />

regola d’arte.<br />

La norma impone una larghezza non minore a cm 60 quando sono destinate solo al transito dei lavoratori; per passare a<br />

m 1.20 nel caso del trasporto materiali.<br />

La pendenza non deve superare il 50% (altezza pari a non più della metà della lunghezza) anche se il rapporto del 25%<br />

è assai più raccomandabile ai fini della sicurezza. Se la lunghezza supera i m 6-8 debbono essere interrotte da<br />

pianerottoli <strong>di</strong> riposo. Per impe<strong>di</strong>re scivolamenti sulle tavole che compongono il piano <strong>di</strong> calpestio, vanno fissati listelli<br />

trasversali a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> passo d’uomo carico, vale a <strong>di</strong>re cm 40 circa. Andatoie e passerelle vanno sempre munite verso<br />

il vuoto <strong>di</strong> parapetto normale con tavola fermapiede (art. 29 D.P.R. 164).<br />

f) Ponti su cavalletti<br />

Possono essere utilizzati esclusivamente per lavori da eseguire al suolo o all’interno degli e<strong>di</strong>fici, soprattutto per opere<br />

<strong>di</strong> muratura, intonacatura e simili. Se <strong>di</strong> altezza inferiore a m 2 è consentito adoperarli senza parapetto. Per altezza si<br />

deve intendere quella <strong>di</strong> possibile caduta e non semplicemente quella del solo cavalletto. L’appaltatore, quin<strong>di</strong>, sarà<br />

tenuto a montare i parapetto anche nei ponti su cavalletti <strong>di</strong> altezza inferiore a m 2 installati però in prossimità <strong>di</strong> un<br />

<strong>di</strong>slivello che renda l’altezza della possibile caduta superiore a questa misura.<br />

Sarà tassativamente proibito:<br />

– installarli sugli impalcati del ponteggio;<br />

– realizzare un ponte con più ponti su cavalletti sovrapposti;<br />

– far sostenere il peso delle tavole che compongono il piano <strong>di</strong> lavoro da appoggi <strong>di</strong> fortuna, quali pile <strong>di</strong> mattoni,<br />

sacchi <strong>di</strong> materiale, scale a pioli.<br />

L’appoggio dei cavalletti deve sempre essere garantito da un pavimento o piano solido, compatto e livellato. I pie<strong>di</strong> dei<br />

cavalletti, per conferire maggiore stabilità all’insieme, devono essere irrigi<strong>di</strong>ti con tiranti e <strong>di</strong>agonali e con quando altro<br />

è necessario. Per livellare gli appoggi si deve ricorrere a spessori in legno e non a mattoni o a blocchi <strong>di</strong> cemento.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!