COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - Comune di Empoli

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15.06.2013 Views

Per assicurare la sicurezza d’uso, tutte le apparecchiature elettriche collegate alle linee di alimentazione in bassa tensione (trasformatori, interruttori, fusibili, ecc.), dovranno essere conformi alle prescrizioni CEI 12-13; anche in questo caso la rispondenza dovrà essere certificata da apposito attestato di conformità rilasciato da parte degli organismi competenti oppure da una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore. Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d’arte in rispondenza alla legge 1 marzo 1968, n. 186. Saranno considerate a regola d’arte gli impianti di allarme realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia dell’edificio, del locale o dell’impianto: Le norme di riferimento sono le seguenti: CEI 12-13: Apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete per uso domestico o analogo uso generale. Norme di sicurezza. CEI 79-2: Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature. CEI 79-3 e variante VI: Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione. CEI 79-4: Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi. CEI 64-8 (1987) e varianti V1 (1988) e V2 (1989): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua. CEI 64-9 (1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare. CEI 64-10 (1988): Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento. CEI 64-2 (1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. CEI S/423: Impianti di terra negli edifici civili – Raccomandazioni per l’esecuzione. CEI 103-1 (1971) e variante V 1 (1987): Impianti telefonici interni. CEI 64-5 0=UNI 9620: Edilizia residenziale – Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. Ove applicabili, si farà riferimento alle disposizioni della legge 88/1984. – Materiali per ascensori 1) Ascensori e montacarichi – Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle seguenti disposizioni legislative: – Legge 24 ottobre 1942, n. 1415, che determina gli impianti soggetti alle norme e stabilisce le prescrizioni di carattere generale – D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767, che costituisce il regolamento amministrativo per l’applicazione della legge – D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497, che costituisce il regolamento tecnico per l’applicazione della legge – D.M. 28 maggio 1979 che integra il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, per gli ascensori idraulici – D.M. 9 dicembre 1987, n. 587, per gli ascensori elettrici – Legge 5 marzo 1990, n. 46. Gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sono soggetti alle seguenti disposizioni: – legge 23 giugno 1927, n. 1110 – Provvedimenti per la concessione all’industria privata dell’impianto ed esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico; – D.M. 5 marzo 1931 – Norme per l’impianto e l’esercizio, in servizio pubblico, degli ascensori destinati al trasporto di persone. 2) Scale e marciapiedi mobili – La norma UNI EN 115 stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione e l’installazione di scale mobili e marciapiedi mobili. Le scale e marciapiedi mobili in servizio privato non sono soggetti ad alcuna normativa cogente, le scale mobili in servizio pubblico sono soggette al D.M. 18 settembre 1975 che stabilisce le norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico. I marciapiedi mobili in servizio pubblico non sono soggetti ad alcuna normativa cogente.

INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO CAPO III – Indagini preliminari ai lavori di restauro – Generalità Prima di dare inizio a qualsiasi tipo di lavorazione su manufatti di particolare interesse storico/artistico, l’appaltatore, se previsto negli elaborati di progetto o espressamente richiesto dalla D.L. in relazione a controlli e collaudi in corso d’opera, sarà tenuto ad effettuare su di essi tutte quelle operazioni che, finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di dati certi inerenti lo stato di conservazione o i loro processi di alterazione e di degrado, possano consentire una diagnosi corretta ed accurata dei meccanismi che provocano il deperimento al fine d’intervenire su di essi con i rimedi più efficaci. La diagnosi sarà effettuata commissionando, esclusivamente a laboratori riconosciuti ed autorizzati dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto, l’esecuzione di una specifica serie di prove di laboratorio e di analisi da svolgere “in situ”. In presenza di manufatti di particolare interesse storico artistico il laboratorio dovrà eseguire le analisi su campioni di manufatto che dovranno essere prelevati o da personale di sua fiducia o da altra rappresentanza che assolva tale compito sotto il suo diretto controllo e secondo le modalità descritte nelle raccomandazioni NORMAL 3/80 redatte a cura dell’Istituto centrale del Restauro (Roma 1980) e riassunte qui di seguito: – il campionamento deve essere effettuato solo su autorizzazione scritta dell’organismo che ha la tutela del manufatto – il campionamento deve essere effettuato da chi eseguirà l’analisi o sotto la sua responsabilità – il numero e l’entità dei prelievi devono essere minimi, compatibilmente con le finalità e rappresentatività. Essi dovranno comunque permettere una valutazione del fenomeno che si vuole investigare, se non su basi statistiche almeno tenendo presente l’influenza di variabili come la quota, l’esposizione, l’alternanza di zone dilavate e non dalla pioggia, ecc. Le zone di prelievo devono essere scelte tenendo conto della necessità di non disturbare in alcun modo l’estetica del manufatto. Copia del piano di lavoro, redatto sulla base delle finalità definite inizialmente e accompagnato da completa documentazione del campionamento effettuato, deve essere consegnata all’organismo che tutela il manufatto e conservata nel relativo fascicolo. Durante il campionamento, oltre alle consuete cautele, sarà necessario non modificare lo stato originario del manufatto e dei luoghi non arrecando danno alcuno alle strutture. Inoltre, lo spostamento delle attrezzature per prelevare i campioni dal terreno o dalle murature avverrà nel massimo rispetto dello stato dei luoghi. Alla fine dei lavori dovrà essere effettuata la rimozione di qualsiasi residuo di lavorazione e la perfetta pulizia dei luoghi. Tecniche e strumenti – Le indagini da effettuare sull’esistente potranno prevedere il prelievo di limitate porzioni del materiale da esaminare solo dietro specifica autorizzazione e quando, a parere della D.L. non sia possibile procedere in maniera differente al fine di acquisire nozioni indispensabili ai lavori di conservazione. In ogni caso non sarà autorizzato il ricorso sistematico a tecniche di tipo distruttivo. Le metodologie di indagine, infatti, verranno distinte e scelte in base alla loro effetto distruttivo al fine di privilegiare l’utilizzo delle tecniche non distruttive, o minimamente distruttive. Le prove non distruttive si svolgeranno in situ senza la necessità di ricorrere a prelievi, mentre quelle minimamente distruttive andranno eseguite con prelievi di pochi grammi di materiale; questi ultimi potranno essere recuperati a terra, a seguito del loro avvenuto distacco, o in prossimità delle parti più degradate. L’appaltatore, in ogni caso, dovrà evitare che gli interventi apparentemente non distruttivi, agendo direttamente sul manufatto con sollecitazioni di varia natura (elettromagnetica, acustica, radioattiva, ecc.), possono risultare dannosi se non andranno dosati opportunamente o se saranno usati in modo improprio. Ogni tipo di indagine dovrà essere preventivamente concordata con la D.L. in relazione al tipo di lavori da effettuare e alla zona esatta in cui effettuare il prelievo. Particolari indagini ed analisi, ove richiesto, dovranno essere affidare ad istituti e laboratori specializzati che dovranno operare secondo la vigente normativa e conformemente alle più recenti indicazioni NORMAL o alle norme UNI Beni Culturali. La scelta degli operatori dovrà sempre concordata ed approvata dal progettista, dalla D.L. e dagli organi preposti alla tutela del bene oggetto dell’intervento. In relazione ai diversi tipi di controlli diagnostici previsti negli elaborati di progetto, l’appaltatore, laddove l’esecuzione dei saggi dovesse avvenire ad altezze non raggiungibili dall’operatore, dovrà realizzare tutte le opere accessorie (ponteggi, ed opere provvisionali) che potranno consentire il posizionamento delle attrezzature e la periodica possibilità di accesso per la lettura dei dati. Dovrà altresì provvedere, qualora il tipo di indagine lo richieda, alla fornitura di energia elettrica, e al ripristino delle parti interessate ai prelievi dei campioni ai fini degli accertamenti anche se queste opere non siano comprese in un intervento più generale sulle superfici. L’appaltatore deve provvedere, qualora non vi siano ponteggi in opera e qualora la verifica richiesta interessi parti dell’edificio non altrimenti accessibili, a predisporre le opere provvisionali occorrenti per l’installazione dello strumento, per il controllo periodico, e per l’alimentazione elettrica necessaria alla centralina, qualora non autoalimentata tramite batteria. Nelle opere provvisionali saranno comprese tutte quelle opere, che in relazione alla diagnosi da effettuare, consentano di procedere all’esecuzione dell’indagine richiesta in piena sicurezza per gli operatori. – Rilievo fotografico e telerilevamento

Per assicurare la sicurezza d’uso, tutte le apparecchiature elettriche collegate alle linee <strong>di</strong> alimentazione in bassa<br />

tensione (trasformatori, interruttori, fusibili, ecc.), dovranno essere conformi alle prescrizioni CEI 12-13; anche in<br />

questo caso la rispondenza dovrà essere certificata da apposito attestato <strong>di</strong> conformità rilasciato da parte degli organismi<br />

competenti oppure da una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità rilasciata dal produttore.<br />

Gli impianti <strong>di</strong> allarme dovranno essere realizzati a regola d’arte in rispondenza alla legge 1 marzo 1968, n. 186.<br />

Saranno considerate a regola d’arte gli impianti <strong>di</strong> allarme realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla<br />

tipologia dell’e<strong>di</strong>ficio, del locale o dell’impianto:<br />

Le norme <strong>di</strong> riferimento sono le seguenti:<br />

CEI 12-13: Apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete per uso domestico o analogo uso generale.<br />

Norme <strong>di</strong> sicurezza.<br />

CEI 79-2: Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le<br />

apparecchiature.<br />

CEI 79-3 e variante VI: Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli<br />

impianti antieffrazione e antintrusione.<br />

CEI 79-4: Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli<br />

accessi.<br />

CEI 64-8 (1987) e varianti V1 (1988) e V2 (1989): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a<br />

1000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua.<br />

CEI 64-9 (1987): Impianti elettrici utilizzatori negli e<strong>di</strong>fici a destinazione residenziale e similare.<br />

CEI 64-10 (1988): Impianti elettrici nei luoghi <strong>di</strong> pubblico spettacolo e intrattenimento.<br />

CEI 64-2 (1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo <strong>di</strong> esplosione o <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o.<br />

CEI S/423: Impianti <strong>di</strong> terra negli e<strong>di</strong>fici civili – Raccomandazioni per l’esecuzione.<br />

CEI 103-1 (1971) e variante V 1 (1987): Impianti telefonici interni.<br />

CEI 64-5 0=UNI 9620: E<strong>di</strong>lizia residenziale – Guida per l’integrazione nell’e<strong>di</strong>ficio degli impianti elettrici<br />

utilizzatori, ausiliari e telefonici.<br />

Ove applicabili, si farà riferimento alle <strong>di</strong>sposizioni della legge 88/1984.<br />

– Materiali per ascensori<br />

1) Ascensori e montacarichi – Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle seguenti <strong>di</strong>sposizioni<br />

legislative:<br />

– Legge 24 ottobre 1942, n. 1415, che determina gli impianti soggetti alle norme e stabilisce le prescrizioni <strong>di</strong><br />

carattere generale<br />

– D.P.R. 24 <strong>di</strong>cembre 1951, n. 1767, che costituisce il regolamento amministrativo per l’applicazione della legge<br />

– D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497, che costituisce il regolamento tecnico per l’applicazione della legge<br />

– D.M. 28 maggio 1979 che integra il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, per gli ascensori idraulici<br />

– D.M. 9 <strong>di</strong>cembre 1987, n. 587, per gli ascensori elettrici<br />

– Legge 5 marzo 1990, n. 46.<br />

Gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sono soggetti alle seguenti <strong>di</strong>sposizioni:<br />

– legge 23 giugno 1927, n. 1110 – Provve<strong>di</strong>menti per la concessione all’industria privata dell’impianto ed esercizio<br />

<strong>di</strong> funicolari aeree e <strong>di</strong> ascensori in servizio pubblico;<br />

– D.M. 5 marzo 1931 – Norme per l’impianto e l’esercizio, in servizio pubblico, degli ascensori destinati al trasporto<br />

<strong>di</strong> persone.<br />

2) Scale e marciapie<strong>di</strong> mobili – La norma UNI EN 115 stabilisce le norme <strong>di</strong> sicurezza per la costruzione e<br />

l’installazione <strong>di</strong> scale mobili e marciapie<strong>di</strong> mobili. Le scale e marciapie<strong>di</strong> mobili in servizio privato non sono<br />

soggetti ad alcuna normativa cogente, le scale mobili in servizio pubblico sono soggette al D.M. 18 settembre 1975<br />

che stabilisce le norme tecniche <strong>di</strong> sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico. I<br />

marciapie<strong>di</strong> mobili in servizio pubblico non sono soggetti ad alcuna normativa cogente.

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