Sentenza n. 5152/2013 pubbl. il 12/04/2013 RG n. 2512/2011
Sentenza n. 5152/2013 pubbl. il 12/04/2013 RG n. 2512/2011
Sentenza n. 5152/2013 pubbl. il 12/04/2013 RG n. 2512/2011
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N. R.G. 25<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO<br />
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B<br />
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA, ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nella causa civ<strong>il</strong>e di primo grado iscritta al n. r.g. 25<strong>12</strong>/<strong>2011</strong> promossa da:<br />
ALFREDO GABRIELE (C.F. GBRLRD51B03Z326M), con <strong>il</strong> patrocinio dell’avv. MASSIMO DI<br />
MARCO del foro di Como presso <strong>il</strong> cui studio ha eletto domic<strong>il</strong>io in COMO, VIA MILANO N.198 ed<br />
<strong>il</strong> quale è a sua volta elettivamente domic<strong>il</strong>iato in VIALE MONTECENERI, 78 20100 MILANO<br />
presso l'avv. CARLO TURRA;<br />
ATTORE<br />
contro<br />
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS BV (C.F. ), con <strong>il</strong> patrocinio degli avvocati ROSARIO<br />
ZACCA', ALESSANDRA FERRONI e MATTEO POLLAROLI, elettivamente domic<strong>il</strong>iato in<br />
PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20<strong>12</strong>1 MILANO presso i difensori;<br />
CONVENUTA<br />
CONCLUSIONI<br />
Le parti hanno così concluso all'udienza del 13.4.20<strong>12</strong>:<br />
per l'attore:<br />
"Nel merito<br />
1) Previo accertamento, ove occorra della nullità e/o inefficacia e/o inapplicab<strong>il</strong>ità delle clausole 9.1.2<br />
e 9.2. del Piano di Incentivazione, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto in capo al signor<br />
Alfredo Gabriele a percepire <strong>il</strong> premio LTIP nella misura dell’80% del massimo previsto per effetto<br />
dello stesso Piano di Incentivazione pari a € 518.400,00, ovvero in quella diversa maggiore misura che<br />
dovesse risultare in corso di causa e fino a un massimo di € 648.000,00.<br />
2) Condannare la General Logistics Systems B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, a<br />
corrispondere al ricorrente, al suindicato titolo, ovvero a quello diverso che dovesse risultare in corso<br />
di causa, l’importo di € 518.400,00, ovvero quel diverso maggiore importo che dovesse essere accertato<br />
in corso di giudizio e fino al massimo di € 648.000,00.<br />
3) Condannare la General Logistics Systems B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, al<br />
pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.<br />
- sentenza esecutiva come per legge<br />
<strong>Sentenza</strong> n. <strong>5152</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>12</strong>/<strong>04</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. 25<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64
- con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo<br />
In via istruttoria<br />
A) Si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di fatto di cui ai nn. da 1 a 21<br />
del ricorso ex art. 414 cpc, nonché sui seguenti capitoli:<br />
A.1. vero che nel corso di una riunione a livello europeo svoltasi a Monaco nel novembre del 2007, alla<br />
quale ha partecipato anche <strong>il</strong> signor Gabriele nella sua qualità di direttore generale della GLS Italy, da<br />
parte del presidente, sig. Rico Back, sono stati presentati i dati di tutte le società europee e, sulla base<br />
di tali dati, lo stesso presidente ha comunicato <strong>il</strong> raggiungimento almeno dell’80% dell’importo<br />
massimo previsto a titolo di premio LTIP;<br />
A.2. vero che nel corso di tale riunione <strong>il</strong> Presidente, sig. Back, ha confermato che l’incremento di<br />
valore del gruppo raggiunto era stato possib<strong>il</strong>e anche grazie agli ottimi risultati conseguiti dalla società<br />
italiana;<br />
A.3. vero che in data 9.<strong>12</strong>.2007, nel corso di una riunione di tutti i direttori finanziari (c.d. “financial<br />
circle” <strong>il</strong> Direttore Finanziario Europeo del gruppo, sig. James Rietkerk ha confermato al Direttore<br />
Amministrativo e Finanziario della società italiana, sig. Serafini, le dichiarazioni rese dal sig. Back in<br />
merito al raggiungimento del premio LTIP<br />
nonché sui seguenti capitoli di prova contraria:<br />
A.4. vero che la sottoscrizione dell’Award Certificate non fu preceduta da alcuna discussione sui<br />
contenuti del regolamento con particolare riferimento alla giurisdizione alla legge applicab<strong>il</strong>e;<br />
A.5 vero che <strong>il</strong> signor Gabriele non ha mai ricevuto comunicazione delle delibere assembleari prodotte<br />
con memoria depositata da GLS BV in data 1.6.<strong>2011</strong>.<br />
Si indicano come testi: Domenico Serafini, Pierf<strong>il</strong>ippo De Felice, Daniela Lanticina e Paolo Dolfini<br />
B) Si chiede altresì ordinarsi alla convenuta la produzione in giudizio, ai sensi dell’art. 210 cpc di tutti<br />
i b<strong>il</strong>anci delle società europee facenti parte del Gruppo GLS, sulla base dei quali viene determinato<br />
l’esatto ammontare del premio LTIP, unitamente ai dati contab<strong>il</strong>i sulla liquidità al 31.3.08 ed al<br />
margine operativo lordo di tutte le società del Gruppo GLS, al valore delle acquisizioni e all’aumento<br />
teorico di valore delle società del Gruppo.<br />
C) Ove ritenuto opportuno, si chiede infine disporsi CTU ai fini di determinare l’esatta quantificazione<br />
dell’importo spettante al signor Gabriele a titolo di premio."<br />
per la convenuta:<br />
<strong>Sentenza</strong> n. <strong>5152</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>12</strong>/<strong>04</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. 25<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessi gli accertamenti e le pronunce del caso - previo accertamento<br />
dell’applicab<strong>il</strong>ità alla presente fattispecie del diritto inglese - ogni contraria istanza, domanda o<br />
eccezione disattesa, così giudicare:<br />
- in via preliminare, declinare la propria giurisdizione in favore del Giudice inglese;<br />
- in via subordinata, sospendere <strong>il</strong> presente processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione, con<br />
sentenza passata in giudicato, della controversia relativa al licenziamento dell’attore da parte di<br />
General Logistics Systems Italy S.p.A., attualmente pendente in secondo grado avanti alla Corte<br />
d’Appello di M<strong>il</strong>ano, R.G. 3106/2010, udienza di discussione fissata per <strong>il</strong> 6.06.<strong>2013</strong>;<br />
- nel merito, rigettare tutte le domande di controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto.<br />
- in via istruttoria: nella non creduta ipotesi che <strong>il</strong> Giudice decida di rimettere la causa sul ruolo: (i)<br />
non ammettersi le istanze istruttorie del Sig. Gabriele, e (ii) ammettere le istanze istruttorie di GENERAL<br />
LOGISTICS SYSTEMS B.V., formulate come in atti, e in particolare:<br />
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non ammettersi prova per testi richiesta dal sig. Gabriele sulle circostanze in fatto formulate nei<br />
paragrafi da 1 al 21 del ricorso ex art 414 c.p.c. in data 19 gennaio 2009, precedute dalla espressione<br />
«vero che», con i testi ivi indicati, per tutti i motivi esposti nei precedenti atti difensivi;<br />
non ammettersi né la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. né la richiesta di<br />
esperimento di CTU contab<strong>il</strong>e ai fini di determinare l’esatta quantificazione del bonus formulate dal<br />
Sig. Gabriele nella memoria 183, 6 comma c.p.c. n. 2 in data 28 giugno <strong>2011</strong> in quanto tardive rispetto<br />
alle decadenze già maturare a seguito del mutamento del rito e comunque inammissib<strong>il</strong>i perché a mero<br />
contenuto esplorativo, come già <strong>il</strong>lustrato in atti;<br />
non ammettersi prova per testi richiesta dal sig. Gabriele sui capitoli dall’1 al 3 della memoria<br />
183, 6 comma c.p.c. n. 2 in data 28 giugno <strong>2011</strong> nonché le successive istanze per testi a prova contraria<br />
- capitoli 1 e 2, di cui alla memoria 183, 6 comma c.p.c. n. 3 in data 19 luglio <strong>2011</strong> in quanto tardive<br />
rispetto alle decadenze già maturare a seguito del mutamento del rito e comunque inammissib<strong>il</strong>i per<br />
tutti i motivi svolti in atti;<br />
ammettersi prova per testi sulle circostanze in fatto formulate nei paragrafi da 1 a 51 della<br />
memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. di GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. in data 13 marzo 2009<br />
nonché quelle contenute nel report Deloitte prodotto dalla medesima sub doc. 18-quater, precedute<br />
dall’espressione «vero che»;<br />
ammettersi prova per testi sulle circostanze in fatto di cui alla memoria di GENERAL LOGISTICS<br />
SYSTEMS B.V. sub doc. 5, paragrafi da 1 a 230 inclusi;<br />
ammettersi altresì prova per testi sul seguente capitolo di prova: “dica <strong>il</strong> teste se sono veri i fatti<br />
analiticamente esposti nel report di Deloitte prodotto da GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V.sub doc.<br />
18-quater che si rammostra al teste”;<br />
ammettersi prova contraria su tutti i capitoli formulati da controparte ed eventualmente<br />
ammessi.<br />
Si indicano come testi, anche a prova contraria: d.ssa Stefania Papa e dott. Antonio Parisi (presso<br />
Deloitte Financial Advisory Services s.p.a., via Tortona n. 25, M<strong>il</strong>ano); avv. Daniela Lanticina, sig.ra<br />
Tiziana Ovelli, dott. Pierf<strong>il</strong>ippo De Felice (presso la GLS Systems Italy S.p.A.); avv. Gianmarco Scialpi<br />
(presso Gianni, Origoni, Grippo & Partners, piazza Belgioioso n. 2, M<strong>il</strong>ano); dott. Gianluca Pontiggia<br />
(via Gal<strong>il</strong>ei n. 7, Gallarate (Varese); Paolo Mariani e Nicola Galante (presso Richard Ellis); Rico<br />
Back; James Rietkerk; Bart Gerritsen; Lars Gebauer; Roberto Ferrari (presso GLS Italy); Roberta<br />
Canata (presso GLS Italy); dott. Maurizio Dettoni; Paolo Dolfini (presso GLS Italy); Raffaella<br />
Guzzetti (presso GLS Italy); Ach<strong>il</strong>le Poretta (presso GLS Systems Italy S.p.A.); Carlo Fontana; dott.<br />
Gianluca Pontiggia; Lorenzo Guglielmi; Angelo Galli; Domenico Scotto; Marzia Galeotti; Stefano<br />
Demolli; Fabrizio Gardella; Carla Burlini; Salvatore Guacci e Carlo Grossi (presso BNP Paribas);<br />
tutti i legali rappresentanti delle società menzionate nei report di Deloitte; tutti i soggetti menzionati nei<br />
report di Deloitte;; tutti i testi indicati dall’attore nel ricorso introduttivo.<br />
Spese e competenze di causa interamente rifuse."<br />
<strong>Sentenza</strong> n. <strong>5152</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>12</strong>/<strong>04</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. 25<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>5152</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>12</strong>/<strong>04</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. 25<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione<br />
La causa riguarda la pretesa dell’attore ALFREDO GABRIELE al pagamento da parte della<br />
convenuta, la società olandese GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V., dell’80% del c.d. premio<br />
LTIP (LONG TERM INCENTIVE PLAN) pari ad euro 518.400,00, premio a suo dire:<br />
dovutogli dati i risultati del gruppo (a suo dire attestati da dichiarazioni del Presidente della società<br />
italiana nel novembre 2007 e ribaditi in una riunione del 9.<strong>12</strong>.2007 dei direttori finanziari) alla<br />
scadenza del 31.3.2008,<br />
secondo i termini del "Certificato di premio" sottoscritto dalle parti a M<strong>il</strong>ano <strong>il</strong> 23.6.2006,<br />
essendo all’epoca della sottoscrizione <strong>il</strong> GABRIELE dipendente quale direttore generale (non della<br />
convenuta ma) della controllata italiana, GLS ITALY SPA,<br />
nonché ricoprendo (senza compenso) incarichi gestori in altre tre società italiane dello stesso<br />
gruppo,<br />
ed essendo egli ancora in servizio alla data di maturazione del premio, <strong>il</strong> 31.3.2008,<br />
essendo poi stato licenziato da GLS ITALY SPA solo nella successiva data del 2.5.2008.<br />
Sempre secondo l'attore, poi, <strong>il</strong> rifiuto già opposto dalla convenuta al pagamento del premio non<br />
potrebbe essere giustificato dalla clausola 9.2. del regolamento del Piano, che nega <strong>il</strong> diritto al premio<br />
al partecipante che venga sollevato dall’incarico o licenziato da un lavoro presso <strong>il</strong> gruppo GLS “a<br />
causa di una grave negligenza” “dopo la data di scadenza del LTIP ma prima del pagamento di un<br />
bonus LTIP”, trattandosi di clausola da considerare nulla (ovvero inefficace ex art.1419 II co. cc) in<br />
riferimento alla natura retributiva del premio in questione e alla conseguente applicab<strong>il</strong>ità dei principi<br />
di irrinunciab<strong>il</strong>ità ed inderogab<strong>il</strong>ità ex art.36 Cost. nonché in riferimento al principio di irriducib<strong>il</strong>ità<br />
della retribuzione.<br />
La domanda è stata introdotta con ricorso avanti al Giudice del Lavoro di M<strong>il</strong>ano e, dopo la<br />
costituzione della convenuta che ha contestato per plurimi prof<strong>il</strong>i la prospettazione dell’attore, la causa<br />
(n.151/2009) è stata riunita a quella promossa sempre dal GABRIELE nei confronti di GLS ITALY per<br />
impugnazione del licenziamento (n.5664/2008).<br />
All’udienza di discussione delle cause riunite tenutasi l’8.10.2010 <strong>il</strong> Giudice del Lavoro ha poi separato<br />
le due cause decidendo solo quella relativa all’impugnazione del licenziamento e trasmettendo l’altra al<br />
Presidente del Tribunale per la riassegnazione a sezione civ<strong>il</strong>e: ciò in quanto <strong>il</strong> Giudice del Lavoro ha<br />
“r<strong>il</strong>evato che nella causa n.151/2009 non viene dedotta da parte ricorrente a supporto della domanda<br />
svolta la sussistenza con la convenuta GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. di alcuno dei rapporti di<br />
cui all’art.409 cpc, posto che <strong>il</strong> ricorrente risulta essere stato dipendente non già di detta società ma<br />
della distinta società GENERAL LOGISTICS SYSTEM ITALIA SPA” e conseguentemente ha “ritenuto<br />
che detta causa, nella quale parte ricorrente aziona la promessa di pagamento emessa dalla convenuta<br />
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V., non rientri fra le materie assegnate al Giudice del Lavoro e<br />
debba pertanto essere decisa dal Tribunale ordinario”.<br />
Riassegnata quindi la causa (con nuovo numero di <strong>RG</strong> 25<strong>12</strong>/<strong>2011</strong>) e fissata dal g.i. udienza ex art.427<br />
cpc nonchè assegnati in tale udienza i termini di cui all’art.183 cpc sesto comma, la controversia è stata<br />
poi ritenuta matura per la decisione in particolare quanto alle questioni preliminari e pregiudiziali<br />
sollevate dalla convenuta.<br />
Tra tali questioni viene in gioco per prima, in quanto potenzialmente dirimente, quella relativa alla<br />
carenza di giurisdizione del Tribunale, carenza che la convenuta ha affermato in relazione al tenore<br />
della clausola 13.4 contenuta nelle RULES OF THE GLS GROUP LONG TERM INCENTIVE PLAN<br />
(cfr. sub doc.4 attore; doc.2 convenuta) secondo la quale “Any person referred to in this Plan submits<br />
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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>5152</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>12</strong>/<strong>04</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. 25<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
to the exclusive jurisdiction of the English courts”: clausola, a dire della convenuta, integrante una<br />
valida pattuizione ai sensi dell’art.23 del Regolamento UE 44/2001, trattandosi di previsione contenuta<br />
nella regolamentazione generale del Piano, regolamentazione alla quale <strong>il</strong> “Certificato di premio”<br />
(“Award certificate”, cfr. sempre sub doc.4 attore, doc. 3 convenuta) sottoscritto dall’attore fa espresso<br />
riferimento accettandone tutte le disposizioni.<br />
L’attore ha innanzitutto negato la validità della clausola 13.4 (cfr. p.9 prima memoria ex art.183 cpc<br />
sesto comma, p.5 seconda memoria ex art.183 cpc sesto comma, p.17 comparsa conclusionale) in<br />
quanto non sarebbe comunque integrato <strong>il</strong> requisito della forma scritta previsto dall’art.23 del<br />
Regolamento citato: l’eccezione è infondata.<br />
Al riguardo va infatti condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione secondo <strong>il</strong> quale: "In tema di<br />
proroga della giurisdizione in favore di uno Stato membro dell'Unione europea, prevista dall'art. 23<br />
del Regolamento CE n. 44 del 2001, la necessità della forma scritta della clausola che la preveda è<br />
soddisfatta anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma sia inserita in<br />
altro documento o formulario, al quale <strong>il</strong> contratto rinvia, quando risulti chiaramente che <strong>il</strong> rinvio<br />
investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato e che le parti abbiano voluto una<br />
"relatio perfecta" anche della clausola di proroga" (così, da ultimo, Cass. n.3693/20<strong>12</strong>, la quale ha<br />
ritenuto <strong>il</strong> difetto di giurisdizione del giudice italiano in un caso nel quale la clausola di proroga della<br />
giurisdizione era contenuta in un atto di garanzia le cui condizioni erano state richiamate in un<br />
autonomo atto fideiussorio oggetto della controversia).<br />
Applicando tale principi al caso di specie, va poi osservato che <strong>il</strong> tenore del “Certificato di premio”<br />
citato comprende:<br />
una prima parte, sottoscritta dal rappresentante della convenuta, nella quale l'attuale convenuta<br />
"assegna" all'attore "un premio pari allo 0,<strong>04</strong>5% dell'aumento del Valore di Riferimento della<br />
Società come previsto e disciplinato dal regolamento del Piano di incentivazione a Lungo Termine<br />
del Gruppo GLS adottato dall'Organo di Sorveglianza della Società <strong>il</strong> 6.6.2006", con la<br />
precisazione che "l'adesione al Piano è disciplinata dal Regolamento del Piano",<br />
nonchè la successiva "Dichiarazione di accettazione", sottoscritta dal GABRIELE, nella quale lo<br />
stesso così si esprime "Dichiaro di aver preso visione del Regolamento del Piano e di averlo<br />
compreso, con particolare riguardo alle norme relative alla Cessazione del Rapporto di Lavoro<br />
(articolo 7) e alla Decadenza dai Premi (articolo 9) e, con la presente, dichiaro di accettarne i<br />
termini e di r<strong>il</strong>asciare <strong>il</strong> mio consenso all'adesione al Piano",<br />
formula quest'ultima che, ad avviso del Tribunale, rende palese l'integrale rinvio dell'accettante alle<br />
clausole generali del Piano contenute nel Regolamento e in particolare <strong>il</strong> suo consenso alla clausola<br />
di proroga della giurisdizione, nessun elemento del testo contrattuale deponendo invece nel senso di<br />
una esclusione di tale clausola dalla specifica accettazione espressa dal dichiarante.<br />
Posta dunque la validità formale della clausola ai sensi del regolamento n.44/2001, va poi r<strong>il</strong>evato che<br />
l'attore, in particolare nella comparsa conclusionale e nella replica (cfr. pag.14 della comparsa e pag.6<br />
della replica), ha anche affermato la inefficacia della clausola ai sensi dell'art.4 della legge<br />
n.218/1995, in quanto la controversia riguarderebbe diritti indisponib<strong>il</strong>i inerenti a rapporto di lavoro:<br />
eccezione questa riconducib<strong>il</strong>e anche alla specifica disciplina di cui all'art.21 del Regolamento 44/2001<br />
citato, secondo <strong>il</strong> quale "Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una<br />
convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia, o 2) che consenta al lavoratore di adire un<br />
giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione", così riducendosi, per la "competenza in<br />
materia di contratti individuali di lavoro", disciplinata appunto dalla sezione V, la possib<strong>il</strong>ità di proroga<br />
della competenza prevista dall'art.23 dello stesso Regolamento 44/2001 (cfr. sul punto Cass.<br />
19093/<strong>2011</strong>).<br />
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Ad avviso del Tribunale tale seconda eccezione è fondata.<br />
Al riguardo non pare infatti condivisib<strong>il</strong>e quanto ritenuto<br />
o sia nella ordinanza resa nel presente procedimento dal Giudice del lavoro l'8.10.2010 sopra<br />
riportata,<br />
o sia nella sentenza del Giudice del Lavoro 17.11.2009 resa nella causa "gemella" della<br />
presente, promossa da DOMENICO SERAFINI nei confronti della stessa convenuta (cfr.<br />
doc. 29 convenuta, sentenza confermata dalla Corte d'appello, cfr. dispositivo prodotto sub<br />
28 sempre dalla convenuta),<br />
vale a dire che <strong>il</strong> vincolo insorto tra l'attore e la convenuta a seguito della partecipazione del primo al<br />
Piano promosso dalla seconda non possa essere considerato inerente a rapporto di lavoro e ciò per <strong>il</strong><br />
solo r<strong>il</strong>ievo della diversità tra <strong>il</strong> soggetto obbligato al pagamento del premio (la società qui convenuta)<br />
e <strong>il</strong> soggetto al quale <strong>il</strong> GABRIELE era legato da rapporto di lavoro (la controllata italiana della<br />
convenuta)<br />
Come affermato dall'orientamento di legittimità citato dall'attore, infatti:<br />
<strong>Sentenza</strong> n. <strong>5152</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>12</strong>/<strong>04</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. 25<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
"Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative<br />
alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro ma anche quelle nelle quali la pretesa fatta<br />
valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa<br />
petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente<br />
occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Ne<br />
consegue in materia di infortuni sul lavoro la competenza del giudice del lavoro va determinata in base<br />
alla natura delle norme giuridiche invocate.(Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto<br />
principio, ha ritenuto corretta la determinazione della competenza in capo al giudice del lavoro, in<br />
quanto l'infortunio, da cui era sorta la controversia, si era verificato nell'assolvimento delle mansioni<br />
affidate al dipendente dal datore di lavoro, senza che assumesse r<strong>il</strong>ievo l'iniziale omessa chiamata in<br />
giudizio della società datoriale, evocata solo successivamente ex art. 106 cod. proc. civ., evincendosi<br />
dalla stessa prospettazione dell'atto introduttivo <strong>il</strong> diretto collegamento tra la vicenda e <strong>il</strong> rapporto di<br />
lavoro" (così Cass. n.22818/2009; nello stesso senso cfr.: Cass. n.16865/2002, Cass. n.3311/1994).<br />
E, applicando tale condivisib<strong>il</strong>e orientamento al caso di specie, ne deriva che la controversia in esame<br />
va ricondotta tra quelle relative a rapporto di lavoro, posto che:<br />
la circostanza che <strong>il</strong> soggetto convenuto in giudizio dal lavoratore non rivesta la qualità di datore di<br />
lavoro non può essere considerata determinante (cfr. espressamente in tal senso Cass. n.22818/2009<br />
cit., in motivazione),<br />
mentre assume r<strong>il</strong>evanza la <strong>il</strong>lustrazione, fin dall'atto introduttivo del giudizio, di un diretto<br />
collegamento tra <strong>il</strong> fatto costitutivo della pretesa dell'attore (<strong>il</strong> Certificato di premio sottoscritto<br />
dalla convenuta) e <strong>il</strong> rapporto di lavoro corrente tra l'attore e la controllata italiana della convenuta,<br />
rapporto di lavoro che rappresenta senz'altro "antecedente e presupposto necessario" dell'intero<br />
Piano di cui <strong>il</strong> Certificato di premio costituisce attuazione, come denotato in particolare dalle<br />
clausole del Regolamento del piano inerenti alla "Cessazione del rapporto di lavoro" e alla<br />
"Decadenza dal diritto ai premi" , ove si stab<strong>il</strong>isce, rispettivamente, la decadenza di ogni diritto al<br />
premio del partecipante ove <strong>il</strong> suo rapporto di lavoro con una società del gruppo venga a cessare<br />
prima della data di maturazione del premio ovvero laddove <strong>il</strong> partecipante, dopo la maturazione del<br />
diritto al premio ma prima del pagamento dello stesso, sia "licenziato dal gruppo GLS a causa di<br />
grave negligenza" (cfr. art. 7.1 e art.9.2. del Regolamento del Piano).<br />
Il fatto costitutivo della pretesa dell'attore risulta dunque direttamente collegato al rapporto di lavoro<br />
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intercorrente tra l'attore e la società italiana interamente controllata dalla convenuta, sicchè la presente<br />
controversia va ricondotta al genus delle cause inerenti a "contratti individuali di lavoro", cause per le<br />
quali la sezione 5 del Regolamento 44/2001 detta negli artt. da 18 a 21 apposita disciplina,<br />
sia individuando specifici criteri di collegamento per la individuazione della giurisdizione,<br />
sia prevedendo espressamente l'inderogab<strong>il</strong>ità di tali criteri,<br />
se non a mezzo di convenzione tra le parti che sia posteriore al sorgere della controversia ovvero<br />
che amplii (e non escluda) i criteri di collegamento dettati dal Regolamento (art.21),<br />
o caratteri questi che non sono riscontrab<strong>il</strong>i nella clausola 13.4 in esame, di per sè anteriore<br />
alla introduzione della controversia e la cui portata, nel ricondurre alla sola giurisdizione<br />
inglese le controversie scaturenti dal Piano, non amplia i criteri di collegamento previsti dal<br />
Regolamento 44/2001 ma ne esclude l'applicab<strong>il</strong>ità, in particolare non consentendo<br />
l'operatività dei criteri di cui all'art.19 del Regolamento, secondo <strong>il</strong> quale:<br />
"Il datore di lavoro domic<strong>il</strong>iato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:<br />
1. davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domic<strong>il</strong>iato o<br />
2. in un altro Stato membro:<br />
<strong>Sentenza</strong> n. <strong>5152</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>12</strong>/<strong>04</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. 25<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
a. davanti al giudice del luogo in cui <strong>il</strong> lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a<br />
quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente o<br />
b. qualora <strong>il</strong> lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un<br />
solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la<br />
quale è stato assunto".<br />
La inammissib<strong>il</strong>ità della clausola in esame nella specifica materia alla quale, si è detto, va ricondotta la<br />
presente controversia determina quindi la diretta applicazione dei criteri di collegamento di cui<br />
all'art.19 citato, criteri:<br />
da un lato da ritenere applicab<strong>il</strong>i anche rispetto alla società convenuta, posta<br />
la diretta connessione sopra evidenziata tra la pretesa verso costei rivolta ed <strong>il</strong> rapporto di lavoro<br />
corrente tra <strong>il</strong> GABRIELE e la società italiana, l'intero Piano apparendo del resto concepito come<br />
corrispondente all'interesse sia della controllante sia della controllata,<br />
dall'altro comportanti la ricorrenza della giurisdizione italiana, dato che -come è pacifico in<br />
causa- <strong>il</strong> GABRIELE ha prestato la propria attività lavorativa in Italia alle dipendenze della<br />
controllata italiana della convenuta.<br />
Ciò posto quanto alla inaccoglib<strong>il</strong>ità della eccezione preliminare della convenuta in tema di<br />
giurisdizione, viene poi in gioco la seconda conclusione preliminare della convenuta, relativa alla<br />
sospensione ex art.295 cpc del presente procedimento fino all'esito del procedimento riguardante la<br />
controversia in tema di impugnazione del licenziamento del GABRIELE da parte della datrice di lavoro<br />
italiana: ciò in riferimento alla r<strong>il</strong>evanza della liceità di tale licenziamento ai sensi della già citata<br />
clausola 9.2. del Regolamento del Piano, comportante decadenza del diritto al premio nel caso nel<br />
quale, come è accaduto per <strong>il</strong> GABRIELE, <strong>il</strong> partecipante, dopo la maturazione del diritto al premio ma<br />
prima del pagamento dello stesso, sia "licenziato dal gruppo GLS a causa di grave negligenza".<br />
A dire dell'attore la clausola 9.2. in questione non potrebbe peraltro trovare applicazione, trattandosi di<br />
clausola a suo dire invalida ai sensi della legge italiana, applicab<strong>il</strong>e alla controversia nonostante<br />
l'espresso richiamo alla legge inglese di cui all'art. 13.4. del Regolamento del Piano, richiamo eccepito<br />
invece dalla convenuta: la discussione svoltasi tra le parti sul tema della legge applicab<strong>il</strong>e risulta<br />
peraltro assorbita ove si r<strong>il</strong>evi che, come condivisib<strong>il</strong>mente sostenuto dalla convenuta, in ogni caso,<br />
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64
anche laddove si ritenga applicab<strong>il</strong>e alla controversia la legge italiana, i prof<strong>il</strong>i di invalidità della<br />
clausola 9.2. in discussione non appaiono fondati, essendo in sostanza basati sul preteso carattere<br />
inammissib<strong>il</strong>mente condizionato del diritto ad una prestazione di natura propriamente retributiva,<br />
carattere e natura invece non ravvisab<strong>il</strong>i nella fattispecie, come ampiamente <strong>il</strong>lustrato dalla convenuta.<br />
Posta dunque la validità della clausola in discussione, ne deriva la r<strong>il</strong>evanza, ai fini della applicazione o<br />
meno della stessa al caso di specie, delle statuizioni relative alla liceità o meno del licenziamento del<br />
GABRIELE, licenziamento che, se accertato come <strong>il</strong>lecitamente disposto dalla datrice di lavoro, non<br />
potrebbe determinare alcuna decadenza dell'attore dal diritto al premio.<br />
Al riguardo l'attore ha invocato la intervenuta decisione, in primo grado, della causa relativa alla<br />
impugnazione del licenziamento, come da sentenza dell'8/14.10.2010 (prodotta all'udienza del<br />
29.3.<strong>2011</strong>) recante declaratoria di <strong>il</strong>legittimità del licenziamento ed ha quindi r<strong>il</strong>evato l'inapplicab<strong>il</strong>ità<br />
dell'istituto della sospensione necessaria ex art.295 cpc, essendo semmai applicab<strong>il</strong>e <strong>il</strong> diverso istituto<br />
ex art.337 secondo comma cpc, posto l'intervenuto appello della decisione di primo grado e l'attuale<br />
pendenza del procedimento di secondo grado.<br />
Il r<strong>il</strong>ievo dell'attore risulta fondato, essendo pienamente condivisib<strong>il</strong>e, ad avviso del Tribunale,<br />
l'orientamento da ultimo specificato da Cass. su 10027/20<strong>12</strong>, secondo <strong>il</strong> quale: "Salvi soltanto i casi in<br />
cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in<br />
modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in<br />
giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato<br />
definito con sentenza non passata in giudicato, è possib<strong>il</strong>e la sospensione del giudizio pregiudicato<br />
soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall'interpretazione sistematica della<br />
disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.: <strong>il</strong> diritto pronunciato<br />
dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello<br />
stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo<br />
grado.".<br />
Applicando tale orientamento al caso di specie va quindi r<strong>il</strong>evato:<br />
che è senz'altro ravvisab<strong>il</strong>e (come del resto concordano entrambe le parti) rapporto di<br />
pregiudizialità tra <strong>il</strong> presente procedimento e quello relativo alla legittimità del licenziamento del<br />
GABRIELE,<br />
o in particolare nessuna delle altre prospettazioni difensive della convenuta apparendo idonea<br />
a determinare da sè sola <strong>il</strong> rigetto della domanda dell'attore;<br />
che è quindi applicab<strong>il</strong>e la disciplina ex art.337 cpc, secondo comma, la quale consente ma non<br />
impone al giudice del processo dipendente la sospensione del procedimento nel caso di<br />
impugnazione della sentenza resa nel primo grado del processo principale, secondo una valutazione<br />
da svolgersi "sulla base della plausib<strong>il</strong>e controvertib<strong>il</strong>ità che <strong>il</strong> confronto tra la decisione<br />
intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere" (così Cass. n.10027 cit.);<br />
che tale valutazione consiglia nella presente fattispecie, ad avviso del Tribunale, la sospensione del<br />
presente procedimento fino all'esito del procedimento d'appello n. r.g. 3106/2010, tenuto conto del<br />
tenore della motivazione della sentenza di primo grado e dell'ampiezza dei corrispondenti motivi di<br />
appello (cfr. copia dell'atto di appello prodotta all'udienza del 29.3.<strong>2011</strong>).<br />
Conclusivamente:<br />
<strong>Sentenza</strong> n. <strong>5152</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>12</strong>/<strong>04</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. 25<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
va quindi decisa -con sentenza non definitiva ex art.279 cpc secondo comma n.4 cpc- la questione<br />
relativa alla giurisdizione, nel senso del rigetto della relativa eccezione di parte convenuta e della<br />
affermazione della giurisdizione italiana;<br />
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64
ex art.337 cpc, secondo comma, va poi disposta con separata ordinanza la sospensione del presente<br />
procedimento fino all'esito della impugnazione della sentenza di primo grado del Giudice del<br />
Lavoro.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,<br />
così dispone:<br />
1. rigettata la eccezione di parte convenuta in tema di carenza di giurisdizione del Tribunale, dichiara<br />
la giurisdizione di questo Tribunale;<br />
2. dispone come da separata ordinanza la sospensione del presente procedimento.<br />
M<strong>il</strong>ano, 9 apr<strong>il</strong>e <strong>2013</strong>.<br />
<strong>Sentenza</strong> n. <strong>5152</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>12</strong>/<strong>04</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. 25<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
<strong>il</strong> Giudice<br />
Elena Riva Crugnola<br />
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64