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Regolamento edilizio - Comune di Spresiano

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PARTE PRIMA<br />

DISPOSIZIONI GENERALI<br />

TITOLO Iº<br />

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO<br />

Art. 1 - CONTENUTO LIMITI E VALIDITA` DEL REGOLAMENTO EDILIZIO<br />

Il presente <strong>Regolamento</strong> <strong>di</strong>sciplina tutte le attività <strong>di</strong> costruzione, <strong>di</strong> demolizione, <strong>di</strong> trasformazione dell'ambiente fisico, <strong>di</strong><br />

utilizzazione e sistemazione del suolo e del sottosuolo e relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso.<br />

Stante la sua natura <strong>di</strong> fonte normativa secondaria, il presente <strong>Regolamento</strong> obbliga in quanto non contrasti con atti normativi<br />

primari e cioè con leggi sia statali che regionali, o atti aventi forza <strong>di</strong> legge.<br />

Le norme del presente <strong>Regolamento</strong> prevalgono in materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia sui Regolamenti <strong>di</strong> Igiene, Polizia Municipale, Polizia<br />

Mortuaria del <strong>Comune</strong>, in precedenza emanati.<br />

Art. 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO<br />

Sulla <strong>di</strong>sciplina delle attività Urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia si richiamano, oltre alle <strong>di</strong>sposizioni del presente <strong>Regolamento</strong>, le Leggi<br />

Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneto.<br />

Art. 3 - RESPONSABILITA` DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI<br />

ASSUNTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI<br />

LAVORI<br />

L'osservanza del presente <strong>Regolamento</strong> non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i committenti titolari della<br />

concessione, i progettisti, i <strong>di</strong>rettori e gli assuntori dei lavori.<br />

I progettisti e i <strong>di</strong>rettori dei lavori devono essere - nell'ambito delle rispettive competenze - ingegneri, architetti, geometri,<br />

periti e<strong>di</strong>li, periti agrari o dottori in agraria, iscritti ai rispettivi or<strong>di</strong>ni, collegi o albi professionali.<br />

Per richiamare i singoli professionisti ad un più vigile senso <strong>di</strong> responsabilità nei riguar<strong>di</strong> della società e per <strong>di</strong>fenderli ad un<br />

tempo da inopportune richieste dei committenti, tendenti a mo<strong>di</strong>ficare i rapporti dell'opera progettata con la vigente<br />

normativa, il Sindaco può deferire ai rispettivi Or<strong>di</strong>ni o Collegi professionali, affinchè vengano presi provve<strong>di</strong>menti<br />

<strong>di</strong>sciplinari, coloro che, nella veste <strong>di</strong> progettisti, <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettori dei lavori o collaudatori e per opera <strong>di</strong>retta o per negligenza ed<br />

omissione, <strong>di</strong>chiarino dati non conformi alla realtà od operino in <strong>di</strong>fformità delle norme vigenti o dal progetto approvato.<br />

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