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Regolamento edilizio - Comune di Spresiano

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tutte le pareti delimitanti esterne, siano separate dal terrapieno me<strong>di</strong>ante una intercape<strong>di</strong>ne ventilata <strong>di</strong> luce<br />

libera <strong>di</strong> almeno m. 1,50 tra muro del seminterrato e muro <strong>di</strong> sostegno del terrapieno e profonda almeno 15 cm.<br />

al <strong>di</strong> sotto del pavimento del seminterrato stesso.<br />

Debbono essere comunque osservate le particolari <strong>di</strong>sposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi a parametri e<br />

tipologie.<br />

Art. 84 - BARRIERE ARCHITETTONICHE<br />

Nella progettazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici pubblici a carattere collettivo e sociale e <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici privati devono essere rispettate le norme <strong>di</strong><br />

cui alla L.Nº 13/1989 ed al Decreto Ministero Lavori Pubblici nº 236/1989.<br />

Art. 85 - STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE<br />

Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed<br />

alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi, devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni del presente <strong>Regolamento</strong>, alle<br />

norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussi<strong>di</strong>ari.<br />

Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione al numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione<br />

in materia.<br />

Art. 86 - EDIFICI RESIDENZIALI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le <strong>di</strong>sposizioni del precedente art.64 e seguenti.<br />

Non sono ammessi nel corpo <strong>di</strong> fabbrica locali ad uso stalla e ricovero animali e locali <strong>di</strong> deposito <strong>di</strong> materiali soggetti a<br />

fermentazione.<br />

Art. 87 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA<br />

I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre <strong>di</strong> superficie complessiva non inferiore ad<br />

1/20 della superficie del pavimento; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.<br />

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, scabro, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le<br />

pareti ed inclinato verso canalette <strong>di</strong> scolo ed avente superficie liscia, impermeabile, le quali adducono il liquame all'esterno,<br />

in appositi pozzi stagni. Il pavimento può essere protetto del grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi.<br />

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale <strong>di</strong> facile lavatura e <strong>di</strong>sinfezione.<br />

Le porte devono aprirsi verso l’esterno.<br />

Tutte le stalle devono essere realizzate secondo le norme Statali e Regionali che regolano la materia<br />

Per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale valgono i <strong>di</strong>sposti della legislazione in materia (L.R. 24/1985; D.G.R.<br />

7949 del 22/12/1989).<br />

I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati <strong>di</strong> opere<br />

<strong>di</strong> canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche.<br />

Per le acque usate valgono le <strong>di</strong>sposizioni specificate in precedenza.<br />

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