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Regolamento edilizio - Comune di Spresiano

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2) gra<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> norma a pianta rettangolare con pedata non inferiore a cm. 30 ed alzata non superiore a cm. 17;<br />

3) eccezionalmente potranno ammettersi gra<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> forma trapezia purchè la pedata a cm. 40 dall’imposta interna<br />

non sia inferiore a cm. 30.<br />

Art. 81 - CORRIDOI E DISIMPEGNI<br />

I corridoi ed i <strong>di</strong>simpegni possono essere illuminati ed aerati in modo in<strong>di</strong>retto.<br />

L’altezza minima è fissata in ml. 2.40, la larghezza minima è fissata in ml. 1.00.<br />

Art. 82 - LOCALI ACCESSORI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI<br />

I locali accessori a piano terra, i seminterrati e gli scantinati, devono avere un'altezza minima <strong>di</strong> ml.2,40.<br />

I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante devono rispettare le prescrizioni del primo<br />

e del secondo comma del precedente art.65.<br />

Debbono, altresì, avere soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del terreno imme<strong>di</strong>atamente prospiciente.<br />

Art.82 bis -RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI-.<br />

In tutto il territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Spresiano</strong>, con la sola esclusione delle Z.T.O. <strong>di</strong> tipo D, è ammesso il recupero <strong>e<strong>di</strong>lizio</strong>, a fini<br />

abitativo-residenziali, dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.98, con i limiti e le modalità <strong>di</strong> cui ai sucessivi commi.<br />

Al fine della applicazione del presente articolo si definiscono sottotetti esistenti “..il volume compreso tra il solaio dell’ultimo<br />

piano praticabile e l’or<strong>di</strong>tura <strong>di</strong> sostegno del manto <strong>di</strong> copertura delle costruzioni e<strong>di</strong>lizie legittime o legittimate che alla data<br />

del 31.12.1998 erano dotate <strong>di</strong> stabile copertura..”.<br />

Il recupero dei sottottetti, come sopra identificati, è ammesso in deroga ai limiti <strong>di</strong> altezza e <strong>di</strong> densità fon<strong>di</strong>aria prescritti per<br />

ciascuna zona Z.T.O.; esso può avvenire solamente per il ricavo <strong>di</strong> vani a servizio delle residenze sottostanti escludendosi<br />

quin<strong>di</strong> in maniera assoluta il ricavo <strong>di</strong> nuove unità immobiliari in<strong>di</strong>pendenti.<br />

Le altezze me<strong>di</strong>e utili - riferite a pavimento finito - per i locali ricavabili nei sottotetti, ai sensi del presente articolo e nel<br />

rispetto della normativa contenuta nella L.R. 12/1999, sono le seguenti:<br />

1. mt. 2,40 per i locali abitabili quali: camere, stu<strong>di</strong>, locali <strong>di</strong> soggiorno ecc.<br />

2. mt. 2,20 per i locali <strong>di</strong> servizio quali: corridoi, <strong>di</strong>simpegni, servizi igienici ecc.<br />

L’altezza utile me<strong>di</strong>a sarà calcolata <strong>di</strong>videndo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi mt. 1,80 per la<br />

superficie utile.<br />

Altezze inferiori <strong>di</strong> quelle sopra in<strong>di</strong>cate ai punti 1-2, saranno ammesse solo per il ricavo <strong>di</strong> vani <strong>di</strong> sgombero, soffitte e<br />

magazzini in cui la permanenza <strong>di</strong> persone è vietata.<br />

I locali ricavabili nei sottotetti dovranno essere convenientemente aerati ed illuminati nel rispetto dei seguenti rapporti<br />

minimi:<br />

- Locali abitabili: superficie apribile aero-illuminante pari ad 1/10 della superficie <strong>di</strong> pavimento che presenta altezza<br />

superiore a m. 1,80;<br />

- Locali <strong>di</strong> servizio: superficie apribile aero-illuminante pari ad 1/20 della superficie <strong>di</strong> pavimento che presenta altezza<br />

superiore a m. 1,80;<br />

Gli interventi e<strong>di</strong>lizi per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti previsti dal presente articolo dovranno avvenire senza alcuna<br />

mo<strong>di</strong>fica delle altezze <strong>di</strong> gronda e <strong>di</strong> colmo, oltre che delle linee <strong>di</strong> pendenza delle falde dell’e<strong>di</strong>ficio. Le eventuali aperture<br />

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