15.06.2013 Views

Regolamento edilizio - Comune di Spresiano

Regolamento edilizio - Comune di Spresiano

Regolamento edilizio - Comune di Spresiano

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 69 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO<br />

TITOLO IIº<br />

IMPIANTI TECNICI<br />

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in congruità alle leggi vigenti ed in particolare al L.373/76, al D.M. 5/7/75, al<br />

D.M. 10/3/77, al D.P.R. 1052/77, al Circ. Min. Interni 73/71, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni; la relazione tecnica da presentare<br />

alle autorità comunali a corredo del progetto deve contenere i dati richiesti all'art.14 del D.P.R. 1052/77 e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

Art. 70 - IMPIANTI ELETTRICI<br />

Tutti i locali abitabili devono essere dotati <strong>di</strong> impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni o norme particolari in<br />

relazione alla destinazione d’uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle prescrizioni delle norme CEI<br />

(Commissione Elettrotecnica Italiana) .<br />

In generale tali impianti devono corrispondere ai <strong>di</strong>sposti della Legge 186/68 e da quanto previsto dalla L.5 Marzo 1990 Nº<br />

46 (Norme per la sicurezza degli impianti), ed in particolare, le autorimesse e le officine <strong>di</strong> riparazione autoveicoli compreso<br />

nei tipi in<strong>di</strong>cati all'art.87 del D.M. 31/7/1934, sono definite come luoghi <strong>di</strong> "classe 1" (luoghi con presenza <strong>di</strong> gas e vapori<br />

infiammabili in quantità e tipo da dar luogo a miscele esplosive e quin<strong>di</strong> con pericolo <strong>di</strong> esplosione e <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o) e devono<br />

pertanto rispettare le relative prescrizioni ai fini della prevenzione incen<strong>di</strong>; nelle autorimesse, le <strong>di</strong>verse parti dell'impianto<br />

elettrico non devono essere esposte ad urti da parte degli autoveicoli; pertanto tutti gli apparecchi <strong>di</strong> illuminazione ed i loro<br />

accessori devono essere installati ad altezza non inferiore a m.2,50 salvo il caso che siano incassati o protetti in modo tale da<br />

resistere alle sollecitazioni meccaniche.<br />

Art. 71 - IMPIANTO ASCENSORE<br />

Debbono essere rispettate le norme <strong>di</strong> prevenzione degli incen<strong>di</strong>, degli infortuni e le norme per l’e<strong>di</strong>lizia speciale oltre a<br />

quanto <strong>di</strong>sposto dal D.P.R. 384/78 ,dal D.M. 14 Giugno 1989 Nº 236 e da quanto previsto dalla L. 9 Gennaio 1989 in materia<br />

<strong>di</strong> eliminazione delle barriere architettoniche.<br />

Le <strong>di</strong>mensioni del vano ascensore, in tutti i tipi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, dovranno comunque essere tali da assicurare il rispetto delle<br />

suddette norme (art.8.1.12 L. 14/06/1989 Nº 236)<br />

Art. 72 - VENTILAZIONE MECCANICA<br />

La ventilazione artificiale può essere assicurata me<strong>di</strong>ante un condotto <strong>di</strong> aerazione in<strong>di</strong>pendente per ogni servizio, sfociante<br />

sulla copertura e dotato <strong>di</strong> elettroaspiratore con accensione automatica collegata all’interruttore dell'illuminazione o<br />

all’apertura della porta <strong>di</strong> accesso, nel caso <strong>di</strong> ambienti che beneficino <strong>di</strong> una illuminazione naturale anche <strong>di</strong> tipo in<strong>di</strong>retto.<br />

Negli e<strong>di</strong>fici con più <strong>di</strong> cinque piani, può essere ottenuta me<strong>di</strong>ante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto<br />

deve essere dotato <strong>di</strong> elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua posto sulla copertura.<br />

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!