Regolamento edilizio - Comune di Spresiano
Regolamento edilizio - Comune di Spresiano
Regolamento edilizio - Comune di Spresiano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Art. 69 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO<br />
TITOLO IIº<br />
IMPIANTI TECNICI<br />
Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in congruità alle leggi vigenti ed in particolare al L.373/76, al D.M. 5/7/75, al<br />
D.M. 10/3/77, al D.P.R. 1052/77, al Circ. Min. Interni 73/71, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni; la relazione tecnica da presentare<br />
alle autorità comunali a corredo del progetto deve contenere i dati richiesti all'art.14 del D.P.R. 1052/77 e successive<br />
mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />
Art. 70 - IMPIANTI ELETTRICI<br />
Tutti i locali abitabili devono essere dotati <strong>di</strong> impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni o norme particolari in<br />
relazione alla destinazione d’uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle prescrizioni delle norme CEI<br />
(Commissione Elettrotecnica Italiana) .<br />
In generale tali impianti devono corrispondere ai <strong>di</strong>sposti della Legge 186/68 e da quanto previsto dalla L.5 Marzo 1990 Nº<br />
46 (Norme per la sicurezza degli impianti), ed in particolare, le autorimesse e le officine <strong>di</strong> riparazione autoveicoli compreso<br />
nei tipi in<strong>di</strong>cati all'art.87 del D.M. 31/7/1934, sono definite come luoghi <strong>di</strong> "classe 1" (luoghi con presenza <strong>di</strong> gas e vapori<br />
infiammabili in quantità e tipo da dar luogo a miscele esplosive e quin<strong>di</strong> con pericolo <strong>di</strong> esplosione e <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o) e devono<br />
pertanto rispettare le relative prescrizioni ai fini della prevenzione incen<strong>di</strong>; nelle autorimesse, le <strong>di</strong>verse parti dell'impianto<br />
elettrico non devono essere esposte ad urti da parte degli autoveicoli; pertanto tutti gli apparecchi <strong>di</strong> illuminazione ed i loro<br />
accessori devono essere installati ad altezza non inferiore a m.2,50 salvo il caso che siano incassati o protetti in modo tale da<br />
resistere alle sollecitazioni meccaniche.<br />
Art. 71 - IMPIANTO ASCENSORE<br />
Debbono essere rispettate le norme <strong>di</strong> prevenzione degli incen<strong>di</strong>, degli infortuni e le norme per l’e<strong>di</strong>lizia speciale oltre a<br />
quanto <strong>di</strong>sposto dal D.P.R. 384/78 ,dal D.M. 14 Giugno 1989 Nº 236 e da quanto previsto dalla L. 9 Gennaio 1989 in materia<br />
<strong>di</strong> eliminazione delle barriere architettoniche.<br />
Le <strong>di</strong>mensioni del vano ascensore, in tutti i tipi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, dovranno comunque essere tali da assicurare il rispetto delle<br />
suddette norme (art.8.1.12 L. 14/06/1989 Nº 236)<br />
Art. 72 - VENTILAZIONE MECCANICA<br />
La ventilazione artificiale può essere assicurata me<strong>di</strong>ante un condotto <strong>di</strong> aerazione in<strong>di</strong>pendente per ogni servizio, sfociante<br />
sulla copertura e dotato <strong>di</strong> elettroaspiratore con accensione automatica collegata all’interruttore dell'illuminazione o<br />
all’apertura della porta <strong>di</strong> accesso, nel caso <strong>di</strong> ambienti che beneficino <strong>di</strong> una illuminazione naturale anche <strong>di</strong> tipo in<strong>di</strong>retto.<br />
Negli e<strong>di</strong>fici con più <strong>di</strong> cinque piani, può essere ottenuta me<strong>di</strong>ante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto<br />
deve essere dotato <strong>di</strong> elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua posto sulla copertura.<br />
45