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Regolamento edilizio - Comune di Spresiano

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PARTE TERZA<br />

NORME IGIENICO SANITARIE<br />

TITOLO Iº<br />

PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE<br />

Art. 64 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO<br />

Prima <strong>di</strong> intraprendere nuove costruzioni o mo<strong>di</strong>ficare costruzioni esistenti deve essere garantita la salubrità del suolo e del<br />

sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo e le buone regole dell'arte del costruire.<br />

In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi e comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni d'acqua,<br />

negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno, e su <strong>di</strong>scariche <strong>di</strong> qualsiasi tipo.<br />

È vietato, inoltre, impostare fondazioni <strong>di</strong> nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito <strong>di</strong> immon<strong>di</strong>zie,<br />

letame, residui putrescibili, se non quando la riconsentita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal Capo<br />

Settore Igiene Pubblica o Me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> Igiene Pubblica delegato e dall’Ufficio Tecnico Comunale e dal Tecnico a ciò delegato<br />

dal <strong>Comune</strong>.<br />

Art. 65 - PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ<br />

Tutti gli e<strong>di</strong>fici devono essere protetti dall'umi<strong>di</strong>tà del suolo e del sottosuolo.<br />

Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni me<strong>di</strong>ante opportuna impermeabilizzazione che<br />

impe<strong>di</strong>sca l’imbibizione delle murature per capillarità.<br />

I locali <strong>di</strong> piano terra, abitabili ai sensi dei successivi articoli, devono essere sopraelevati <strong>di</strong> almeno cm.25 rispetto alla quota<br />

me<strong>di</strong>a del terreno, fatta eccezione per gli ampliamenti delle unità immobiliari, esistenti alla data <strong>di</strong> approvazione del presente<br />

<strong>Regolamento</strong>, posti al piano terra e al piano interrato per i quali dovranno essere adottate tecniche adeguate.<br />

Qualora l’e<strong>di</strong>ficio avvenga a fregio strade esistenti, per quota me<strong>di</strong>a del terreno si intende la quota del colmo della strada.<br />

I pavimenti relativi devono essere impostati su vespaio ventilato dello spessore <strong>di</strong> almeno cm.40, oppure su solaio con<br />

sottostante camera d’aria <strong>di</strong> almeno cm.40 <strong>di</strong> cantinato.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo non si applicano per gli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio <strong>e<strong>di</strong>lizio</strong> esistente, per i<br />

quali devono essere adottate tecniche adeguate.<br />

Art. 66 - REQUISITI TERMICI, IGROMETRICI, DI VENTILAZIONE E DI ILLUMINAZIONE<br />

DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE<br />

I requisiti devono essere conformi alle norme vigenti e in mancanza <strong>di</strong> queste dovranno rispettare, in linea <strong>di</strong> massima, le<br />

norme in vigore per l'e<strong>di</strong>lizia civile sovvenzionata.<br />

Attraverso una sufficiente coibentazione ed inerzia termica delle pareti e con altri opportuni accorgimenti dovrà essere<br />

limitato al massimo il consumo energetico per il riscaldamento, secondo quanto <strong>di</strong>sposto dalla Legge 373/78 e successive<br />

mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />

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