Regolamento edilizio - Comune di Spresiano
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Art. 56 - SCALE ESTERNE<br />
Sono ammesse le scale esterne aperte, fino ad un'altezza massima del primo piano fuori terra.<br />
Sono sempre ammesse le scale <strong>di</strong> sicurezza.<br />
Sono ammesse le scale esterne se prescritta da uno strumento urbanistico attuativo.<br />
Art. 57 - MARCIAPIEDI<br />
Lungo le proprietà poste un fregio a spazi pubblici il <strong>Comune</strong> provvede alla manutenzione dei marciapie<strong>di</strong>.<br />
I proprietari devono sostenere le spese <strong>di</strong> prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapie<strong>di</strong> fronteggianti le<br />
rispettive proprietà, a scomputo degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione. Qualora il pagamento non sia fissato nel termine fissato dal<br />
<strong>Comune</strong> l'esazione viene eseguita per mezzo della riscossione forzosa.<br />
Se solo un acccesso serve non unicamente a proprietari frontisti, ma anche a proprietari <strong>di</strong> immobili prospettanti verso<br />
l'interno, la quota segnata per il marciapiede dell'intero prospetto è a carico <strong>di</strong> tutti i proprietari frontisti e interni.<br />
Nel caso in cui l’e<strong>di</strong>ficio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l’area rimanente compresa tra questo e<strong>di</strong>ficio<br />
non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico e privato, l’area stessa deve essere pavimentata o sistemata a verde a<br />
cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità dei commi precedenti.<br />
Le opere <strong>di</strong> manutenzione del marciapiede sono a carico del proprietario fino al passaggio della strada nella rete viaria<br />
Comunale.<br />
Il Sindaco fissa i termini <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong> ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione<br />
vigente.<br />
Art. 58 - PORTICI E PASSAGGI COPERTI PRIVATI GRAVATI DA SERVITÙ DI USO<br />
PUBBLICO<br />
I portici ed i passaggi coperti gravati da servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a<br />
cura e spese del proprietario.<br />
Il pavimento dei portici destinato ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal <strong>Comune</strong>.<br />
Le opere <strong>di</strong> manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.<br />
Il Sindaco fissa i termini <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong> ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione<br />
vigente.<br />
Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto <strong>di</strong> illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo le<br />
modalità ed i tipi stabiliti dal <strong>Comune</strong>.<br />
Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono <strong>di</strong> proprietà privata essendo però gravate da servitù perpetue <strong>di</strong><br />
pubblico transito.<br />
L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento degli elementi <strong>di</strong> sostegno ed il filo del muro o delle vetrine <strong>di</strong> fondo, non<br />
può essere minore <strong>di</strong> ml.2.50, salvo allineamenti esistenti, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml.3.00 salvo<br />
allineamenti orizzontali preesistenti.<br />
Il volume dei portici non viene computato ai fini della volumetria.<br />
Art. 59 - EDICOLE<br />
Di norma non è consentita l’installazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>cole o chioschi all’esterno degli e<strong>di</strong>fici.<br />
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