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Regolamento edilizio - Comune di Spresiano

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Art. 56 - SCALE ESTERNE<br />

Sono ammesse le scale esterne aperte, fino ad un'altezza massima del primo piano fuori terra.<br />

Sono sempre ammesse le scale <strong>di</strong> sicurezza.<br />

Sono ammesse le scale esterne se prescritta da uno strumento urbanistico attuativo.<br />

Art. 57 - MARCIAPIEDI<br />

Lungo le proprietà poste un fregio a spazi pubblici il <strong>Comune</strong> provvede alla manutenzione dei marciapie<strong>di</strong>.<br />

I proprietari devono sostenere le spese <strong>di</strong> prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapie<strong>di</strong> fronteggianti le<br />

rispettive proprietà, a scomputo degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione. Qualora il pagamento non sia fissato nel termine fissato dal<br />

<strong>Comune</strong> l'esazione viene eseguita per mezzo della riscossione forzosa.<br />

Se solo un acccesso serve non unicamente a proprietari frontisti, ma anche a proprietari <strong>di</strong> immobili prospettanti verso<br />

l'interno, la quota segnata per il marciapiede dell'intero prospetto è a carico <strong>di</strong> tutti i proprietari frontisti e interni.<br />

Nel caso in cui l’e<strong>di</strong>ficio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l’area rimanente compresa tra questo e<strong>di</strong>ficio<br />

non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico e privato, l’area stessa deve essere pavimentata o sistemata a verde a<br />

cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità dei commi precedenti.<br />

Le opere <strong>di</strong> manutenzione del marciapiede sono a carico del proprietario fino al passaggio della strada nella rete viaria<br />

Comunale.<br />

Il Sindaco fissa i termini <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong> ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione<br />

vigente.<br />

Art. 58 - PORTICI E PASSAGGI COPERTI PRIVATI GRAVATI DA SERVITÙ DI USO<br />

PUBBLICO<br />

I portici ed i passaggi coperti gravati da servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a<br />

cura e spese del proprietario.<br />

Il pavimento dei portici destinato ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal <strong>Comune</strong>.<br />

Le opere <strong>di</strong> manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.<br />

Il Sindaco fissa i termini <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong> ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione<br />

vigente.<br />

Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto <strong>di</strong> illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo le<br />

modalità ed i tipi stabiliti dal <strong>Comune</strong>.<br />

Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono <strong>di</strong> proprietà privata essendo però gravate da servitù perpetue <strong>di</strong><br />

pubblico transito.<br />

L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento degli elementi <strong>di</strong> sostegno ed il filo del muro o delle vetrine <strong>di</strong> fondo, non<br />

può essere minore <strong>di</strong> ml.2.50, salvo allineamenti esistenti, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml.3.00 salvo<br />

allineamenti orizzontali preesistenti.<br />

Il volume dei portici non viene computato ai fini della volumetria.<br />

Art. 59 - EDICOLE<br />

Di norma non è consentita l’installazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>cole o chioschi all’esterno degli e<strong>di</strong>fici.<br />

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