Regolamento edilizio - Comune di Spresiano
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Ove il cortile sia interessato alla proiezione <strong>di</strong> balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte<br />
da quelle del cortile purchè la somma delle proiezioni <strong>di</strong> detti balconi o poggioli non superi il 20% dell'area del cortile stesso,<br />
nel caso <strong>di</strong> cortili delimitati da muri <strong>di</strong> cinta, le superfici <strong>di</strong> questi muri vanno computate al fine della determinazione del<br />
rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri del perimetro.<br />
I cortili devono essere muniti <strong>di</strong> opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.<br />
I cortili devono essere accessibili dall'esterno anche a mezzo <strong>di</strong> locali comuni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sobbligo.<br />
Art. 49 - CAVEDIO O CHIOSTRINA<br />
Si definisce cave<strong>di</strong>o o chiostrina lo spazio da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro destinato esclusivamente<br />
all'illuminazione ed aerazione dei locali non abitabili.<br />
Le pareti delimitanti cave<strong>di</strong> o chiostrine dovranno avere un'altezza non superiore a quattro volte la <strong>di</strong>stanza minima tra le<br />
opposte pareti che non dovrà tuttavia essere inferiore a ml. 3.<br />
Detta altezza si misura dal piano <strong>di</strong> pavimento del basso locale illuminato dal cave<strong>di</strong>o o chiostrina, alla cornice <strong>di</strong><br />
coronamento dei muri perimetrali.<br />
L'area dei cave<strong>di</strong> o chiostrine s’intende al netto della proiezione orizzontale <strong>di</strong> ballatoi, gronde e qualsiasi altra sporgenza.<br />
Ogni cave<strong>di</strong>o o chiostrina deve essere accessibile e deve garantire la circolazione d'aria.<br />
Il pavimento deve essere <strong>di</strong> materiale impermeabile con chiusino per la raccolta delle acque.<br />
I cave<strong>di</strong> o chiostrine in confine con altre proprietà, anche se i lati <strong>di</strong> detti confini non siano fabbricati o siano fabbricati per<br />
un'altezza inferiore a quella massima regolamentare, si considerano delimitati da un muro avente l'altezza massima consentita.<br />
Art. 50 - ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO<br />
PUBBLICO<br />
Gli aggetti sugli spazi sono regolamentati nel modo seguente:<br />
a) fino a ml. 5.00 <strong>di</strong> altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapie<strong>di</strong> con sporgenza che non superi la<br />
metà della larghezza del marciapiede sottostante e con un massimo <strong>di</strong> ml. 0,50. In tal caso il marciapiede dovrà<br />
essere dotato <strong>di</strong> idonea barriera fissa posta lungo il filo esterno dello stesso, nel rispetto <strong>di</strong> quanto previsto dal<br />
Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada, che impe<strong>di</strong>sca la sosta <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> trasporto sotto agli aggetti;<br />
b) oltre i ml. 5.00 <strong>di</strong> altezza sono consentiti, anche in mancanza <strong>di</strong> marciapie<strong>di</strong>, a con<strong>di</strong>zione che la sporgenza non<br />
superi il 10% della larghezza me<strong>di</strong>a dello spazio prospiciente, con un massimo <strong>di</strong> ml. 1.00.<br />
Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:<br />
a) per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, la loro<br />
altezza dal suolo deve essere in ogni suo punto non inferiore a ml.2.20 e la proiezione della sporgenza massima<br />
deve <strong>di</strong>stare almeno cm.50 dal limite del marciapiede verso la proprietà privata; l'apposizione delle tende può<br />
essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità. Deve essere curata<br />
l'omogeneità delle tende esterne;<br />
b) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli e<strong>di</strong>fici deve<br />
rispettare i limiti <strong>di</strong> sporgenza <strong>di</strong> cui al primo comma del presente articolo.<br />
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