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Regolamento edilizio - Comune di Spresiano

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TITOLO IXº<br />

VARIANTI AL PROGETTO<br />

Art. 37 - VARIANTI AL PROGETTO DI CONCESSIONE<br />

Nel caso in cui, sia prima dell'inizio dei lavori, sia in corso d'opera, si manifesti la necessità <strong>di</strong> apportare varianti al progetto,<br />

il titolare della concessione deve presentare istanza al Sindaco, corredata <strong>di</strong> tutti gli elaborati mo<strong>di</strong>ficativi <strong>di</strong> quelli<br />

originariamente approvati.<br />

Il rilascio della concessione <strong>di</strong> variante deve avvenire nel rispetto delle normali procedure inerenti le concessioni.<br />

In sede <strong>di</strong> istruttoria dovrà essere verificato se le mo<strong>di</strong>fiche apportate sono tali da comportare nuovi nullaosta ed<br />

autorizzazioni anche se non richieste dal progetto originario.<br />

La concessione <strong>di</strong> variante non può mo<strong>di</strong>ficare i termini <strong>di</strong> inizio e ultimazione dei lavori fissati dalla concessione originaria,<br />

salvo quanto previsto all’art.30 del presente <strong>Regolamento</strong>.<br />

Il rilascio della concessione <strong>di</strong> variante comporta l’eventuale conguaglio del contributo <strong>di</strong> cui all'art.3 della Legge nº 10/1977<br />

da corrispondersi per le opere in variante alla concessione originaria.<br />

Le istanze relative alle varianti inerenti la sagoma, la superficie utile, la posizione del fabbricato rispetto ai confini, la quota<br />

rispetto al piano <strong>di</strong> campagna, devono essere presentate, e le relative concessioni devono essere rilasciate, prima<br />

dell'esecuzione dei lavori.<br />

Le variazioni apportate in corso d'opera rispetto alla concessione o alla relativa istanza, che non mo<strong>di</strong>ficano la sagoma, le<br />

superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonchè il numero <strong>di</strong> queste ultime,<br />

quando non siano in contrasto con la <strong>di</strong>sciplina Urbanistica vigente o adottata, sono sanabili e non sono soggette ad alcuna<br />

sanzione amministrativa qualora siano richieste prima del rilascio del certificato <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> agibilità.<br />

Le variazioni non possono concernere interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo e, in ogni caso, gli immobili vincolati<br />

a norma della L.L. 1 giugno 1939, nº 1089, e 29 giugno 1939, nº1497.<br />

Art. 38 - VOLTURA DELLA CONCESSIONE<br />

La concessione è rilasciata esclusivamente alla persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca avente titolo e può essere trasferita mortis causa, per<br />

negozio giuri<strong>di</strong>co, o decreto.<br />

I successori e gli aventi causa del titolare della concessione debbono chiederne la variazione dell’intestazione ed il Sindaco,<br />

una volta accertato che ne abbia titolo, provvede alla relativa voltura.<br />

In conseguenza della voltura non si mo<strong>di</strong>ficano in alcun modo i termini <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà e <strong>di</strong> decadenza previsti per la concessione<br />

originaria.<br />

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