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6<br />

AREA<br />

BLU<br />

Sono sempre più numerosi gli enti<br />

che chiedono di essere iscritti nell’elenco<br />

dei soggetti beneficiari del<br />

cinque per mille dell’Irpef.<br />

Infatti, entro la prevista scadenza<br />

del 7 maggio 2013, in tutta Italia,<br />

hanno inviato telematicamente la comunicazione<br />

n. 45.603 enti, contro i<br />

43.909 dello scorso anno. Di questi,<br />

ben 1.191 hanno sede in Provincia di<br />

Brescia (contro i 1.149 dello scorso<br />

anno), di cui ben 31 enti hanno sede<br />

nel Comune di Desenzano del Garda<br />

(contro i 25 dello scorso anno).<br />

Ricordiamo che i legali rappresentanti<br />

degli enti del volontariato ed assimilati<br />

iscritti nell’elenco pubblicato<br />

dall’Agenzia delle Entrate devono<br />

spedire entro il 1° luglio 2013 tramite<br />

raccomandata con ricevuta di ritorno,<br />

alla Direzione regionale dell’Agenzia<br />

delle Entrate nel cui ambito si<br />

trova il domicilio fiscale dell’ente,<br />

una dichiarazione sostitutiva di atto<br />

di notorietà ai sensi dell’articolo 45<br />

del DPR n. 445 del 2000, che attesta<br />

la persistenza dei requisiti che danno<br />

diritto all’iscrizione. In alternativa, la<br />

dichiarazione sostitutiva può essere<br />

inviata dagli interessati con la propria<br />

casella di posta elettronica certificata<br />

alla casella PEC delle predette<br />

Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto<br />

“dichiarazione sostitutiva<br />

5 per mille 2013” e allegando copia<br />

AREABLU<br />

L’Osservatorio<br />

MARIO MARCHIONI E GIUSEPPE RE<br />

CINQUE PER MILLE 2013<br />

AD OLTRE 45.000 ENTI<br />

Rimane vivo l’interesse per il cinque per mille 2013: le iscrizioni sono infatti in costante<br />

aumento, nonostante i fondi disponibili siano sempre più scarsi.<br />

Ricordiamo che la rubrica “Solidarietà e volontariato” è curata dal dottor Mario Marchioni<br />

e dal dottor Giuseppe Re; entrambi dottori commercialisti, sono esperti in materia di scalità<br />

degli enti senza scopo di lucro. Ricordiamo ai lettori che i quesiti vanno inviati all’indirizzo<br />

e mail: areablu@publimax.eu<br />

del modello di dichiarazione, ottenuta<br />

mediante scansione dell’originale<br />

compilato e sottoscritto dal rappresentante<br />

legale, nonché copia del<br />

documento di identità. Alla dichiarazione<br />

deve essere allegata, a pena di<br />

decadenza, la fotocopia non autenticata<br />

di un documento di identità del<br />

sottoscrittore.<br />

Analoga dichiarazione deve essere<br />

inviata anche da parte delle associazioni<br />

sportive dilettantistiche. Tuttavia,<br />

in questo caso, la dichiarazione<br />

deve essere inviata all’Ufficio del<br />

Coni nel cui ambito territoriale si<br />

trova la sede legale dell’associazione<br />

interessata.<br />

Il mancato invio della dichiarazione<br />

sostitutiva di atto di notorietà entro il<br />

1° luglio 2013 o la mancata allegazione<br />

della fotocopia del documento<br />

di identità valido del legale rappresentante<br />

dell’ente è causa di decadenza<br />

dal beneficio.<br />

Quesito: I rimborsi delle spese documentate<br />

agli sportivi dilettanti<br />

D. Leggo su un comunicato di un<br />

ente di promozione sportiva quanto<br />

segue dedotto dall’art. 51 comma 5<br />

del D.P.R. n. 917/1986: “eventuali<br />

rimborsi di spese di viaggio riconosciuti<br />

per raggiungere la sede di lavoro<br />

partendo dalla propria residenza<br />

sono da considerarsi reddito imponibile,<br />

anche se l’abitazione si trova in<br />

un altro Comune”.<br />

È proprio così anche per le prestazioni<br />

sportive? O questo riguarda i lavoratori<br />

dipendenti?<br />

R. L’art. 51 si applica solo ai dipendenti<br />

e assimilati (come i collabora-<br />

tori a progetto).<br />

Ai collaboratori sportivi si applica<br />

l’art. 69, comma 2, del medesimo<br />

DPR 917/1986 (TUIR) che testualmente<br />

recita: “... Non concorrono altresì<br />

a formare il reddito i rimborsi di<br />

spese documentate relative al vitto,<br />

all’alloggio, al viaggio e al trasporto<br />

sostenute in occasione di prestazioni<br />

effettuate fuori dal territorio comunale”.<br />

Questi rimborsi non sono mai soggetti<br />

a tassazione e non concorrono<br />

a formare il limite di Euro 7.500,00<br />

previsto per l’esenzione da Irpef.<br />

Pertanto, ad esempio, ad un atleta o<br />

ad un allenatore in un anno solare si<br />

può corrispondere un compenso di<br />

Euro 7.500,00 più un rimborso spese<br />

documentate di qualsiasi importo<br />

senza alcuna tassazione.<br />

L’Agenzia delle Entrate ha precisato<br />

che i rimborsi delle spese documentate<br />

si riferiscono alle prestazioni effettuate<br />

al di fuori del Comune di residenza<br />

del collaboratore (al contrario<br />

di quanto avviene per i dipendenti<br />

per i quali bisogna avere riguardo al<br />

luogo di esercizio dell’attività).<br />

Pertanto, ad esempio, se l’impianto<br />

sportivo è ubicato nel Comune di Desenzano<br />

del Garda ed il collaboratore<br />

sportivo è residente fuori dal medesimo<br />

Comune, i rimborsi delle spese<br />

documentate sostenute per il viaggio,<br />

vitto e alloggio per la trasferta dal<br />

luogo di residenza a Desenzano del<br />

Garda non concorrono a formare il<br />

reddito e non sono soggette a tassazione,<br />

e ciò senza limite di importo.

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