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CAPO II - Comune di Montemarciano

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2. In caso <strong>di</strong> inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione<br />

appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti)<br />

per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso <strong>di</strong> esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento<br />

del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli<br />

obblighi <strong>di</strong> cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a<br />

quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.<br />

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso <strong>di</strong> ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute<br />

al personale <strong>di</strong>pendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quin<strong>di</strong>ci giorni non vi provveda o non<br />

contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare <strong>di</strong>rettamente<br />

ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute<br />

all'appaltatore in esecuzione del contratto.<br />

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai<br />

subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti <strong>di</strong> riconoscimento al personale<br />

presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore<br />

autorizzato.<br />

5. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato a fornire a<br />

ciascun soggetto occupato una apposita tessera <strong>di</strong> riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,<br />

corredata <strong>di</strong> fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’in<strong>di</strong>cazione del datore <strong>di</strong> lavoro. L’appaltatore<br />

risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad<br />

esporre detta tessera <strong>di</strong> riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che<br />

esercitano <strong>di</strong>rettamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non<br />

sia <strong>di</strong>pendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte in<strong>di</strong>viduali senza <strong>di</strong>pendenti,<br />

professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.<br />

6. Qualora l’appaltatore abbia meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci <strong>di</strong>pendenti, in sostituzione degli obblighi <strong>di</strong> cui al comma 5, deve<br />

annotare su apposito registro <strong>di</strong> cantiere vi<strong>di</strong>mato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente<br />

competente, da tenersi sul luogo <strong>di</strong> lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale<br />

giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che<br />

non sia <strong>di</strong>pendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione <strong>di</strong> propria<br />

iniziativa.<br />

7. La violazione degli obblighi <strong>di</strong> cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore <strong>di</strong> lavoro, della sanzione<br />

amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera <strong>di</strong><br />

riconoscimento <strong>di</strong> cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50<br />

a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffida <strong>di</strong> cui all’articolo 13 del<br />

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.<br />

Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori<br />

1. La Stazione appaltante ha facoltà <strong>di</strong> risolvere il contratto me<strong>di</strong>ante semplice lettera raccomandata con messa in<br />

mora <strong>di</strong> 15 giorni, senza necessità <strong>di</strong> ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:<br />

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti;<br />

b) inadempimento alle <strong>di</strong>sposizioni del <strong>di</strong>rettore dei lavori riguardo ai tempi <strong>di</strong> esecuzione o quando risulti<br />

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o <strong>di</strong>ffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provve<strong>di</strong>menti;<br />

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;<br />

d) inadempienza accertata alle norme <strong>di</strong> legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le<br />

assicurazioni obbligatorie del personale;<br />

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;<br />

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiu<strong>di</strong>care la realizzazione dei lavori nei<br />

termini previsti dal contratto;<br />

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione <strong>di</strong> norme<br />

sostanziali regolanti il subappalto;<br />

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche <strong>di</strong> contratto e allo scopo dell’opera;<br />

i) nel caso <strong>di</strong> mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori <strong>di</strong> cui al decreto legislativo<br />

n. 626 del 1994 o ai piani <strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong> cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il<br />

contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal <strong>di</strong>rettore dei lavori, dal R.U.P. o dal coor<strong>di</strong>natore per la<br />

sicurezza.<br />

2. Il contratto è altresì risolto in caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali<br />

il fallimento o la irrogazione <strong>di</strong> misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità <strong>di</strong> contrattare con la<br />

pubblica amministrazione.<br />

3. Nei casi <strong>di</strong> rescissione del contratto o <strong>di</strong> esecuzione <strong>di</strong> ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla<br />

Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> servizio o della raccomandata con avviso <strong>di</strong><br />

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