della presente <strong>di</strong>sposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte <strong>di</strong> questo ultimo, degli obblighi <strong>di</strong> sicurezza previsti dalla normativa vigente. Pagina 25 <strong>di</strong> 77
<strong>CAPO</strong> 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art. 49 - Accordo bonario e transazione 1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione <strong>di</strong> riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (<strong>di</strong>eci per cento) <strong>di</strong> quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare imme<strong>di</strong>atamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura. 2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, e imme<strong>di</strong>atamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del <strong>di</strong>rettore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata <strong>di</strong> accordo bonario. 3. La proposta motivata <strong>di</strong> accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provve<strong>di</strong>mento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data <strong>di</strong> sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provve<strong>di</strong>mento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Ai sensi dell’articolo 239 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, anche al <strong>di</strong> fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a <strong>di</strong>ritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte me<strong>di</strong>ante atto <strong>di</strong> transazione, in forma scritta, nel rispetto del co<strong>di</strong>ce civile; qualora l’importo <strong>di</strong>fferenziale della transazione ecceda la somma <strong>di</strong> 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che <strong>di</strong>fende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il <strong>di</strong>rigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta <strong>di</strong> transazione formulata dal soggetto aggiu<strong>di</strong>catario, ovvero può formulare una proposta <strong>di</strong> transazione al soggetto aggiu<strong>di</strong>catario, previa au<strong>di</strong>zione del medesimo. 7. La procedura <strong>di</strong> cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non <strong>di</strong>ano luogo <strong>di</strong>rettamente a <strong>di</strong>verse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi <strong>di</strong> eseguire gli or<strong>di</strong>ni impartiti dalla Stazione appaltante. Art. 50 - Definizione delle controversie 1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2. 2. La definizione <strong>di</strong> tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria competente presso il Foro <strong>di</strong> Ancona ed è esclusa la competenza arbitrale. 3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in or<strong>di</strong>ne all’entità delle spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante. Art. 51 - Contratti collettivi e <strong>di</strong>sposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza <strong>di</strong> tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale <strong>di</strong> lavoro per gli operai <strong>di</strong>pendenti dalle aziende industriali e<strong>di</strong>li e affini e gli accor<strong>di</strong> locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e in<strong>di</strong>pendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle <strong>di</strong>mensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuri<strong>di</strong>ca; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi <strong>di</strong>pendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non <strong>di</strong>sciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiu<strong>di</strong>zio degli altri <strong>di</strong>ritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 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